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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8437/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Secci Debora che lo rappresenta e difende in virtù Parte_1 di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Quagliotti Franca che la rappresenta e difende Parte_2 in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in NONE il 08/05/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NONE (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: l'8.3.2007 e l'8.6.2008. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 6.6.2014 omologato dal Tribunale di Torino in data 2.07.2014.
Con ricorso depositato il 27/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso tra i genitori, ex art. 337 ter c.c., dei figli minori e Per_1
con residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre. Limitatamente all'ordinaria Per_2 amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità, ai sensi dell'art. dell'art. 337 ter, 3°comma, c.c. mentre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse, come quelle relative alla salute (compresa la scelta o la modifica del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare i minori nel loro percorso educativo e di crescita, istituzioni con le quali entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
DISPONE che il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorranno, in modo compatibile con le loro eIGenze scolastiche e di vita di relazione e, in ogni caso, previo accordo con la madre e con congruo preavviso, fermo restando che, in caso di disaccordo, il padre li potrà tenere seco nei seguenti periodi:
- a settimane alterne, dal venerdì dalle ore 18,00 sino alla domenica sera alle ore 20,00;
- Un giorno infrasettimanale;
- ad anni alterni nel periodo natalizio e, più precisamente, dall'inizio delle vacanze scolastiche (22- 23/12) sino al 30.12 con un genitore e il periodo dal 31.12 al 6.1 con l'altro genitore, dandosi atto che il primo periodo verrà trascorso negli anni pari con la madre ed il secondo col padre e negli anni dispari al contrario;
fermo restando che il giorno di Natale (ovvero dalle ore 11 sino alle ore 21:30) verrà trascorso dai figli con il genitore che non li terrà con sé la vigilia di Natale (in senso opposto l'anno successivo); negli anni pari in cui il secondo periodo delle vacanze i figli saranno affidati al padre, alla madre verrà, comunque, concesso di tenerli seco il giorno 1/01 dalle ore 11 sino alle 21:30 (in senso opposto l'anno successivo); in caso di vacanza da effettuarsi fuori dai comuni di residenza,
- i genitori provvederanno a comunicarsi reciprocamente entro il 30/11 precedente, l'eventuale luogo di destinazione e di concreta reperibilità;
- ad anni alterni, il periodo delle vacanze pasquali e, precisamente, dall'inizio delle vacanze pasquali sino al giorno di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, dandosi atto che negli anni pari i figli trascorreranno con il padre il primo periodo e il secondo periodo con la madre;
in senso opposto per gli anni dispari;
- per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive scolastiche, impegnandosi i genitori a concordare, entro il 31 maggio precedente (se possibile), il periodo esatto ed, in caso di vacanza da effettuarsi fuori dai rispettivi comuni di residenza, a comunicarsi reciprocamente l'eventuale luogo di destinazione e di concreta reperibilità; in caso di disaccordo, i primi quindici giorni del mese di agosto con un genitore e i restanti quindici giorni con l'altro genitore, ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (interruzioni lezioni scolastiche per festività carnevale, assemblee, scioperi, ponti infrasettimanali) alternandosi con l'altro genitore;
- possibilità di festeggiare il giorno del compleanno dei figli con gli stessi, ad anni alterni, così come il giorno del compleanno di ciascun genitore;
DISPONE che il SI. contribuisca al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1 Per_2 conviventi con la madre, nella misura di € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascun figlio), annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a favore della IG.ra , oltre al 50% delle spese mediche e Parte_2 farmaceutiche non coperte dal SSN (comprese quelle dentistiche ed oculistiche), relativamente alla necessità delle quali dovrà intervenire ogni preventiva opportuna informazione da parte dei genitori che possa consentire l'accordo tra gli stessi, ed oltre il 50% delle spese scolastiche e universitarie (gite scolastiche, materiale di cancelleria, libri, spese di trasporto, etc..) ed extrascolastiche (attività sportive, corsi culturali e artistici et simili), rispondenti alle eIGenze dei figli che siano state concordate dai genitori e, purché, tutte documentate e, in ogni caso, in linea con quanto previsto dal
Protocollo sottoscritto d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di Torino in data 15/03/2016;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno Unico verrà percepito interamente dalla IG.ra ; quanto, invece, alla detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef, sarà operata da Parte_2 entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/ o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare, reciprocamente, a pretendere assegni di mantenimento e/o alimenti per sé fruendo ciascuno di proprio reddito e/o capacità lavorativa;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà pro quota nella misura del 50% di entrambi i ricorrenti, sita in Pianezza (TO), via Aldo Moro n. 28, unitamente all'arredamento come esposto nella parte narrativa del ricorso, alla SI.ra , poiché unitamente ai figli, non Parte_2 economicamente indipendenti, vi manterrà la propria residenza;
DÀ ATTO che le parti concordano che le rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare, predetta, continueranno ad essere sostenute nella misura del 50% da ciascuna parte, in ragione della quota di comproprietà; DÀ ATTO che le parti concordano che, quanto al c/c bancario cointestato ai ricorrenti, n.
00442/1000/00061690, acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo, utilizzato, ad oggi, per il versamento da parte del IG. delle somme spettanti alla IG.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli e per la quota parte delle rate del mutuo gravante sulla casa familiare, esso verrà estinto dalle parti che si impegnano, conseguentemente, a fare quanto di necessario per siffatta chiusura presso l'Istituto di credito;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, relativamente all'autovettura cointestata Renault Scenic, tg. DJ010FS, in uso esclusivo al SI. quest'ultimo provvederà entro e non oltre il 31.12.2024 Parte_1 a volturare in capo a sé l'autoveicolo;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver definito prima d'ora ogni ed ulteriore precedente rapporto economico tra gli stessi e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra,
a nessun titolo;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione VII Civile del Tribunale di Torino il 31.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8437/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Secci Debora che lo rappresenta e difende in virtù Parte_1 di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Quagliotti Franca che la rappresenta e difende Parte_2 in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in NONE il 08/05/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NONE (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: l'8.3.2007 e l'8.6.2008. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 6.6.2014 omologato dal Tribunale di Torino in data 2.07.2014.
Con ricorso depositato il 27/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso tra i genitori, ex art. 337 ter c.c., dei figli minori e Per_1
con residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre. Limitatamente all'ordinaria Per_2 amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità, ai sensi dell'art. dell'art. 337 ter, 3°comma, c.c. mentre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse, come quelle relative alla salute (compresa la scelta o la modifica del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare i minori nel loro percorso educativo e di crescita, istituzioni con le quali entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
DISPONE che il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorranno, in modo compatibile con le loro eIGenze scolastiche e di vita di relazione e, in ogni caso, previo accordo con la madre e con congruo preavviso, fermo restando che, in caso di disaccordo, il padre li potrà tenere seco nei seguenti periodi:
- a settimane alterne, dal venerdì dalle ore 18,00 sino alla domenica sera alle ore 20,00;
- Un giorno infrasettimanale;
- ad anni alterni nel periodo natalizio e, più precisamente, dall'inizio delle vacanze scolastiche (22- 23/12) sino al 30.12 con un genitore e il periodo dal 31.12 al 6.1 con l'altro genitore, dandosi atto che il primo periodo verrà trascorso negli anni pari con la madre ed il secondo col padre e negli anni dispari al contrario;
fermo restando che il giorno di Natale (ovvero dalle ore 11 sino alle ore 21:30) verrà trascorso dai figli con il genitore che non li terrà con sé la vigilia di Natale (in senso opposto l'anno successivo); negli anni pari in cui il secondo periodo delle vacanze i figli saranno affidati al padre, alla madre verrà, comunque, concesso di tenerli seco il giorno 1/01 dalle ore 11 sino alle 21:30 (in senso opposto l'anno successivo); in caso di vacanza da effettuarsi fuori dai comuni di residenza,
- i genitori provvederanno a comunicarsi reciprocamente entro il 30/11 precedente, l'eventuale luogo di destinazione e di concreta reperibilità;
- ad anni alterni, il periodo delle vacanze pasquali e, precisamente, dall'inizio delle vacanze pasquali sino al giorno di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, dandosi atto che negli anni pari i figli trascorreranno con il padre il primo periodo e il secondo periodo con la madre;
in senso opposto per gli anni dispari;
- per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive scolastiche, impegnandosi i genitori a concordare, entro il 31 maggio precedente (se possibile), il periodo esatto ed, in caso di vacanza da effettuarsi fuori dai rispettivi comuni di residenza, a comunicarsi reciprocamente l'eventuale luogo di destinazione e di concreta reperibilità; in caso di disaccordo, i primi quindici giorni del mese di agosto con un genitore e i restanti quindici giorni con l'altro genitore, ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (interruzioni lezioni scolastiche per festività carnevale, assemblee, scioperi, ponti infrasettimanali) alternandosi con l'altro genitore;
- possibilità di festeggiare il giorno del compleanno dei figli con gli stessi, ad anni alterni, così come il giorno del compleanno di ciascun genitore;
DISPONE che il SI. contribuisca al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1 Per_2 conviventi con la madre, nella misura di € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascun figlio), annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a favore della IG.ra , oltre al 50% delle spese mediche e Parte_2 farmaceutiche non coperte dal SSN (comprese quelle dentistiche ed oculistiche), relativamente alla necessità delle quali dovrà intervenire ogni preventiva opportuna informazione da parte dei genitori che possa consentire l'accordo tra gli stessi, ed oltre il 50% delle spese scolastiche e universitarie (gite scolastiche, materiale di cancelleria, libri, spese di trasporto, etc..) ed extrascolastiche (attività sportive, corsi culturali e artistici et simili), rispondenti alle eIGenze dei figli che siano state concordate dai genitori e, purché, tutte documentate e, in ogni caso, in linea con quanto previsto dal
Protocollo sottoscritto d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di Torino in data 15/03/2016;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno Unico verrà percepito interamente dalla IG.ra ; quanto, invece, alla detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef, sarà operata da Parte_2 entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/ o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare, reciprocamente, a pretendere assegni di mantenimento e/o alimenti per sé fruendo ciascuno di proprio reddito e/o capacità lavorativa;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà pro quota nella misura del 50% di entrambi i ricorrenti, sita in Pianezza (TO), via Aldo Moro n. 28, unitamente all'arredamento come esposto nella parte narrativa del ricorso, alla SI.ra , poiché unitamente ai figli, non Parte_2 economicamente indipendenti, vi manterrà la propria residenza;
DÀ ATTO che le parti concordano che le rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare, predetta, continueranno ad essere sostenute nella misura del 50% da ciascuna parte, in ragione della quota di comproprietà; DÀ ATTO che le parti concordano che, quanto al c/c bancario cointestato ai ricorrenti, n.
00442/1000/00061690, acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo, utilizzato, ad oggi, per il versamento da parte del IG. delle somme spettanti alla IG.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli e per la quota parte delle rate del mutuo gravante sulla casa familiare, esso verrà estinto dalle parti che si impegnano, conseguentemente, a fare quanto di necessario per siffatta chiusura presso l'Istituto di credito;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, relativamente all'autovettura cointestata Renault Scenic, tg. DJ010FS, in uso esclusivo al SI. quest'ultimo provvederà entro e non oltre il 31.12.2024 Parte_1 a volturare in capo a sé l'autoveicolo;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver definito prima d'ora ogni ed ulteriore precedente rapporto economico tra gli stessi e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra,
a nessun titolo;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione VII Civile del Tribunale di Torino il 31.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.