Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01385/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giuseppe Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina -OMISSIS- del 6/11/2024 del Direttore e responsabile del procedimento di “Urb-e.q. procedure propedeutiche demolizione controllo amministrativo sca controlli a campione procedure semplificate” del Comune di Catania, comunicata con raccomandata consegnata in data 14/11/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. Salvatore ET MO CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. Il ricorrente esponeva di essere proprietario di un immobile sito a Catania, in origine “casa cantoniera”, con accanto un edificio di 15 mq. adibito a deposito attrezzi.
Riferiva che in data 14 novembre 2024 era pervenuta al suo indirizzo la determina indicata in epigrafe con cui, in relazione a tale immobile, si ordinava, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 380/01, la demolizione proprio del “ manufatto di mq.15 circa con struttura portante in blocchi laterizi e copertura in legno con onduline catramate, suddiviso in due ambienti, privo di servizi, adibito a locale sgombero ”, in quanto asseritamente realizzato in assenza di titoli autorizzativi.
2. Affermava che il provvedimento sarebbe stato illegittimo per i motivi di seguito indicati.
2.1. In primo luogo lamentava che, in violazione del disposto dell’art. 35 del D.P.R. 380/01, non sarebbe stata a lui notificata la preventiva diffida espressamente prevista dalla norma.
Rilevava, inoltre, che il provvedimento sarebbe stato illegittimo sia perché indirizzato nei suoi confronti, benché non potesse essere considerato “responsabile dell’abuso” (come, invece, espressamente previsto nel predetto articolo 35), sia perché non sarebbe stata data alcuna comunicazione della sua adozione all’Ente proprietario del suolo, ovvero a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a..
2.2. Sottolineava, in proposito, che la circostanza che non potesse considerarsi responsabile dell’abuso, sarebbe stata ricavabile, in termini inoppugnabili, dalla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Catania del 19 aprile 2023, pronunciata nei suoi stessi confronti, nella quale sarebbe stato espressamente affermato che “ l’imputato deve esser assolto per non aver commesso i fatti ”.
2.2.1. Aggiungeva, ancora, che nel corso di un parallelo procedimento civile intentato nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana-Gruppo Ferrovie dello Stato, il consulente tecnico di ufficio avrebbe attestato che “ l’area censita in catasto al fg.8, part.-OMISSIS-di mq.12.363, in testa al Demanio dello Stato, derivante dall’originaria part. 120 di mq.15.136, risulta essere stata oggetto di procedimento di occupazione temporanea e d’urgenza per i lavori di realizzazione della viabilità di scorrimento Ognina-Rotolo, giusta verbale di immissione in possesso e consistenza redatto il 16/4/2004, in esecuzione del decreto 47/DIR del 8/3/2004; -agli atti d’ufficio non risulta che il procedimento di espropriazione, nei confronti della suddetta particella, sia stato definito con emissione del decreto di esproprio definitivo ”.
Sulla scorta delle predette affermazioni contenute nella consulenza tecnica, evidenziava, dunque, che, in base alle evidenze del sopralluogo e del progetto relativo alla realizzazione la porzione di terreno oggetto di causa, il manufatto – in quanto non rientrante nel tracciato dell’opera pubblica da realizzare - avrebbe dovuto essere considerato come area relitta, in quanto, come affermato nella relazione “dopo l’esproprio non potrà aver utile destinazione da parte della ditta proprietaria (R.F.I. spa)”.
2.3. Rilevava, poi, che il provvedimento erroneamente avrebbe fatto riferimento al “Demanio dello Stato”, dal momento che l’immobile sarebbe stato, in realtà, nella proprietà della società per azioni Rete Ferroviaria Italiana.
2.3.1. Infine, asseriva che sarebbe stato illogica e contraddittoria l’irrogazione dell’ingiunzione a demolire da parte del Dirigente Tecnico solo in data 18/11/2024, ovvero dopo sei anni dalla verbalizzazione dell’accertamento da parte dei Vigli urbani.
3. Per tutte le predette ragioni chiedeva l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento di conformità a legge ed allo strumento urbanistico vigente del Comune di Catania del manufatto contestato.
4. Si costituiva in giudizio il Comune di Catania il quale depositava una memoria in cui si argomentava l’infondatezza, motivo per motivo, del ricorso, chiedendosene, in conclusione, il rigetto.
5. In data 26 febbraio 2026 il ricorrente depositava una dichiarazione sottoscritta personalmente, oltre che da parte del difensore, in cui dichiarava di rinunciare al ricorso e agli atti del giudizio.
6. All’udienza del 24 marzo 2026, il difensore di parte ricorrente confermava la rinuncia al giudizio, già depositata in atti, chiedendo la compensazione delle spese.
Il difensore del Comune di Catania si opponeva alla compensazione delle spese, insistendo nell’accertamento della soccombenza virtuale del ricorrente.
7. Ciò premesso, il Collegio, preso atto della formale e rituale dichiarazione di rinuncia della parte ricorrente al ricorso, della quale ha implicitamente preso atto l’Amministrazione intimata, dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
8. Le spese di causa possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della controversia e della complessità degli ulteriori procedimenti giudiziari connessi a quello in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE NN Barone, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Salvatore ET MO CC, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Salvatore ET MO CC | SE NN Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.