Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
594/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 594/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ed ivi residente alla Traversa Parte_1
Montedoro n. 21 bis, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Ambrosino giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre DE Greco alla via Nazionale n. 478/E, e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 75, rappresentato e difeso dall'avv. Sabino Pacifico in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al corso Umberto I n. 284
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note congiunte di trattazione scritta depositate in sostituzione DEl'udienza DE 07.05.2025, i coniugi si sono riportati al ricorso e hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Il P.M., in data 14.05.2025, ha concluso perché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili DE matrimonio, disponendo l'affido condiviso DE minore, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico DE padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione DE diritto di visita secondo il regime ordinario.
1
Con ricorso depositato il 12.03.2025 le parti in epigrafe individuate, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 11.09.2017 a Torre DE Greco, e che dall'unione è nato in [...]
28.08.2018 un figlio, , hanno precisato che a causa di incompatibilità caratteriali Per_1
addivenivano alla decisione di separarsi consensualmente raggiungendo un accordo, le cui condizioni sono state omologate con decreto n. 5142/2019 DEl'11.03.2019 di questo Tribunale (con cui è stato previsto l'affidamento condiviso DE figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina DE diritto di visita;
l'obbligo a carico DE padre di versare a titolo di mantenimento DE figlio l'importo di euro 700,00 fino al compimento DE primo anno di età DE bambino, di euro 500,00 per il secondo e il terzo anno di età ed euro 450,00 a partire dal quarto anno di età DE figlio minore, con ripartizione DEle spese straordinarie tra i genitori al 50%).
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento DEla separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale DEla famiglia, chiedendo dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
In particolare, hanno precisato che, rispetto all'epoca DEla separazione ed agli accordi raggiunti, sono intervenute rilevanti circostanze modificative DEle rispettive posizioni patrimoniali, avendo il
[...]
avuto una figlia da altra relazione e avendo la trovato occupazione;
dunque, CP_1 Pt_1
valutatane l'opportunità e la necessità, hanno concordato una riduzione DEl'assegno di mantenimento dovuto dal sig. per il mantenimento DE figlio minore. CP_1
Nominato il Giudice DEegato e fissata l'udienza DE 07.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, con ordinanza DE 8.05.2025 la causa è stata riservata al collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 5142/2019 DE 11.06.2019.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) DEla legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data DEl'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente DE Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (16.05.2019) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 DEla legge 898/70.
Quanto alla condizione economico reddituale DEle parti, risulta che effettivamente la sig.ra Parte_1
rispetto all'epoca DE divorzio, lavora essendo stata assunta come agente di Polizia Locale
[...]
in forza alla Polizia Municipale DE Comune di Torre DE Greco e ha percepito un reddito annuale da
2 lavoro dipendente di euro 26.393,00 nell'anno 2022 (moDElo 730/2023) e di euro 32.853,00 nell'anno 2023 (moDElo 730/2024); che, al contempo, le parti hanno dedotto che il sig. CP_1
è allo stato disoccupato ed è padre di un'altra figlia, la piccola nata a Persona_2
Frattamaggiore (NA) il 13.11.2019 dalla relazione con la sig.ra con un incremento Parte_2
DEle spese per il mantenimento anche DE nuovo nucleo familiare.
Dunque, essendo queste le allegazioni DEle parti, le condizioni concordate dagli istanti e indicate in dispositivo, poiché non contrastano con norme imperative e con l'interesse superiore DEla prole, possono essere poste alla base DEla presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 12.03.2025, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili DE matrimonio celebrato tra le parti in causa in data
11.09.2017 a Torre DE Greco;
b) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1) nulla in ordine alla casa coniugale, già da anni rilasciata da entrambi i coniugi separati;
2) il figlio minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Persona_3
anche se avrà residenza privilegiata presso il domicilio materno. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera condivisa da entrambi i genitori con pari diritti e responsabilità.
3) La responsabilità genitoriale e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla crescita DElo stesso, saranno da loro assunte di comune accordo, tenuto conto DEle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
4) I genitori concordano espressamente e sottoscrivono che dovranno entrambi sempre:
- seguire rigorosamente il piano genitoriale;
- mantenere una comunicazione funzionale con il figlio minore;
- mantenere una comunicazione regolare con l'altro ed essere collaborativi tra loro;
- contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze per il figlio;
- il genitore collocatario dovrà sempre condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio (scuola, insegnanti, attività, frequentazioni). Essere flessibile e sostenere la relazione DEla figlia con l'altro genitore, non interferendo nel loro rapporto;
- ciascun genitore adotterà decisioni relative alla cura quotidiana DE figlio quando il figlio si troverà con lui, e adotterà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza DE minore, informando senza indugio l'altro genitore;
3 - ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza DEla figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore può richiedere copie dei documenti relativi alla figlia, direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche, ed ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti;
- entrambi i genitori devono figurare nell'elenco dei contatti di emergenza DE figlio;
- se non concordano su alcune decisioni di maggiore rilievo, i genitori sottoporranno il problema alla Mediazione Familiare.
5) Sebbene il figlio avrà residenza privilegiata presso il domicilio materno, previo accordo con la madre, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé, ogni qual volta il figlio ne farà richiesta, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche DE minore.
Viceversa, in caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con sé suo figlio, il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 (ovvero in altro giorno che le parti concorderanno in ossequio alle esigenze lavorative DE padre) nonché un fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 16,00 DE sabato alle ore 19,00 DEla domenica. Fatto salvo diverso accordo nell'esclusivo interesse DE minore, ciascuno dei coniugi potrà tenere con sé il figlio in occasione DEle giornate festive di Natale e di Capodanno, per tre giorni consecutivi, ad anni alterni, di guisa che il genitore che non abbia trascorso con il figlio il giorno di Natale, possa trascorrere con loro il giorno di
Capodanno. Fin d'ora i coniugi concordano che, salvo diverso accordo, il figlio trascorrerà il prossimo Natale, ossia il giorno 24, 25 e 26 dicembre 2025, con la madre, mentre il prossimo
Capodanno, ossia il giorno 31 dicembre 2025, il giorno 01 e 02 gennaio 2026 con il padre. Lo stesso accadrà per il giorno di Pasqua ed il Lunedì DEl'Angelo. Salvo diverso accordo nel suo esclusivo interesse, il figlio trascorrerà i prossimi giorni di Pasqua e Lunedì DEl'Angelo 2026 con la madre. Quanto stabilito al capo precedente varrà anche per il giorno DE compleanno e DEl'onomastico DE minore che verrà trascorso con entrambi i genitori, compatibilmente agli impegni scolastici ed extra-scolastici DElo stesso.
Infine, le seguenti festività verranno trascorse con entrambi i genitori, ovvero, ove mai ciò non fosse possibile, la mattina con uno ed il pomeriggio con l'altro genitore, ovvero ancora gli anni dispari con un genitore e quelli pari con l'altro, seguendo il principio DEl'alternanza:
- 01 novembre, festa di tutti i Santi;
- 08 dicembre, Immacolata Concezione;
- 25 aprile, Anniversario DEla Liberazione;
- 01 maggio, Festa DE Lavoro;
- 02 giugno, festa nazionale DEla Repubblica;
4 - compleanno DEla madre, verrà trascorso sempre con la madre, ogni anno;
- compleanno DE padre, verrà trascorso sempre con il padre, ogni anno.
6) A titolo di contributo per il mantenimento DE figlio minore, il sig. Controparte_1 verserà al coniuge un assegno mensile di € 300,00 (trecento euro) da corrispondersi entro il giorno
15 di ogni mese a mezzo bonifico, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione DEl'indice
ISTAT, oltre al 50% DEle spese straordinarie di istruzione, mediche, sportive e ludiche per il figlio minore, in ossequio al protocollo d'intesa fra il C.O.A. di Torre Annunziata e la Presidenza DE Tribunale, che verranno rimborsate nella misura DE 50% dal Sig. Controparte_1
entro e non oltre il mese successivo alla richiesta;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura DEla cancelleria, all'Ufficiale DElo Stato
Civile DE Comune di Torre DE Greco per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento DElo stato civile ed ai sensi DEl'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 193, parte II, serie A, anno 2017 DE Comune di
Torre DE Greco);
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio DE 15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
5