CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
MONTANARO PINA, LA
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1061/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PRESA IN CARICO n. 346849 TARI 2017
- PRESA IN CARICO n. 346849 TARI 2018
- PRESA IN CARICO n. 346849 TARI 2019
- PRESA IN CARICO n. 346849 TARI 2020
contro
Resistente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2025/0000510231 TARES 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2025/0000510231 TARES 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2025/0000510231 TARES 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2025/0000510231 TARES 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2041/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 24.7.2025 Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 presso il cui studio eleggeva domicilio ricorreva
contro
Resistente2 srl e contro il Comune di Taranto al fine di impugnare l'avviso di presa in carico n.346849/2025 notificato tramite pec il 22.5.2025 per il pagamento di TARI 2017,2018,2019,2020 , oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo pari a € 46.519,53. Precisava l'istante essere la pretesa afferente all'area in cui esercita la propria attività la ditta “Società2 di Ricorrente_1 sita alla SS7ter - Indirizzo_1 e in relazione alla quale – onde ottenere le agevolazioni tariffarie previste- aveva richiesto dapprima, il 15.3.2025 , alla Società_1 spa una attestazione della distanza dalla sede aziendale dal più vicino sito operativo di smaltimento rifiuti e successivamente , alla Direzione Entrate e Servizi del
Comune di Taranto, la rettifica del dato utilizzato quale superficie utile ai fini del computo tributo in discussione. Pur avendo il ricorrente contestato quanto riferito dalla Società_1 ( nuovo punto di conferimento collocato presso la sede della Società2 dal 7.4.2025 e possibilità di utilizzo, in precdenza, di quello utilizzato presso il distributore di carburanti MyEn alla SP 78 distante circa 350 m dalla ditta del Ricorrente_1, essendo quest'ultimo punto posto in area privata e in zona non liberamente accessibile, allo stesso veniva notificato l'avviso di presa in carico, oggi impugnato, nonché, successivamente, il preavviso di iscrizione ipotecaria prot. 019776 del 3.7.2025 in cui l'importo dovuto a titolo di TARI per il quadriennio 2017/2020 veniva quantificato in € 36.919,25, senza che fosse intervenuto alcun esplicito provvedimento di rimodulazione del tributo da parte dell'Ente impositore.
Eccepiva l'istante l'omessa notifica dell'atto di accertamento n.28444 del 17.7.2023 asseritamente notificato in data 27.10.2023 ( ma mai ricevuto né presso la residenza del Ricorrente_1- in qualità di rappresentante legale della ditta suindicata- sita in Pulsano alla Indirizzo_2 né presso la sede legale della PrkingService 24 sita in taranto alla SS7Ter via per san Nominativo_2 n.8050 ( come da visura camerale prodotta) né presso il domicilio digitale eletto e risultante dai pubblici registri Email_4. Contestava , nel merito,la debenza della somma dovuta stante la quantificazione arbitraria ed approssimativa della stessa , effettuata senza tener conto della distanza- nel periodo precedente al 7.4.2025- dei punti di raccolta rifiuti siti nel perimetro cittadino e di fatto utilizzabili , pari a 6800mt , e tenuto della rimodulazione della somma dovuta nel preavviso di iscrizione ipotecaria.
Eccepiva comunque la prescrizione del tributo per il triennio 2017/2019.
Si costituiva il Comune di Taranto che chiedeva il rigetto del ricorso e produceva attestazioni di notifica dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto impugnato. Ribadiva essere stato rispettato il termine decadenziale anche per il 2017 posto che il termine decorre dall'anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione (entro il 30.6.2028 per previsione del regolamento comunale),
e quindi dal 2019.
Eccepiva inoltre la non impugnabilità del provvedimento di presa in carico avendo lo stesso contenuto informativo e non impositivo e non essendo, comunque, nel caso di specie, il primo atto di manifestazione della pretesa tributaria, stante l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento sottostante ,ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett.e) del DPR 600/1973. Ribadiva l'infondatezza , nel merito, del ricorso. Si costituiva la Resistente_1 che evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva non avendo il ricorrente lamentato alcun vizio relativamente al contenuto o alla notifica dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata l'impugnabilità nel caso di specie dell'avviso di presa;
per vero, come specificato dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 6589 del 4 dicembre 2024, depositata il 12 marzo 2025, detto atto sarebbe impugnabile non in sé, ma “solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri” . Invero la Suprema Corte Corte , pur richiamando un precedente (Cass. 21254/2023), in cui l'avviso di presa in carico era stato inquadrato come atto amministrativo senza valenza provvedimentale perché privo di forza cogente ed unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario, ha specificato che “oltre agli atti di cui all'art. 19 su richiamato, l'avviso di presa in carico è suscettibile di impugnazione allorquando costituisca il “primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario”.
Tanto premesso il ricorso deve ritenersi fondato e va pertanto accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato in quanto non preceduto da rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto. L'Ente impositore ha infatti riferito essere detta notifica stata effettuata ai sensi dell'art.60 c.1 lett e del DPR 600/73 , che tuttavia presuppone che “ nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente”. Orbene premesso che in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1 del DPR n. 600/1973 in luogo di quelle ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, indicando con chiarezza nella relata l'effettivo compimento di tali ricerche ( v, tra le altre, Cassazione con ordinanza n. 21522 depositata il 7 luglio 2022,
5 dicembre 2023 n.34038 e n. 24781/2025) , nel caso di specie – pur essendo la notifica indirizzata alla sede legale (esistente) della ditta del ricorrente , nella relata di notifica (prodotta dal Comune di Taranto, non v'è alcuna annotazione relativa a ricerche o semplice attestazione da parte dell'organo notificante del mancato rintraccio all'indirizzo indicato della sede legale suddetta , recando invece la relata solo lo sbarramento della modalità prescelta di notifica ( art.60 c.1 lett e) del DPR 600/73 ) e , contraddittoriamente
, l'indicazione di un numero di raccomandata ( della cui spedizione/ricezione non v'è prova).
Le questioni trattate rendono compensabili le spese del giudizio
P.Q.M.
La CGT 1 di Taranto, Sezione 2: -Accoglie il ricorso. -Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Taranto il 16.12.2025 IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
MONTANARO PINA, LA
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1061/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PRESA IN CARICO n. 346849 TARI 2017
- PRESA IN CARICO n. 346849 TARI 2018
- PRESA IN CARICO n. 346849 TARI 2019
- PRESA IN CARICO n. 346849 TARI 2020
contro
Resistente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2025/0000510231 TARES 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2025/0000510231 TARES 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2025/0000510231 TARES 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2025/0000510231 TARES 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2041/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 24.7.2025 Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 presso il cui studio eleggeva domicilio ricorreva
contro
Resistente2 srl e contro il Comune di Taranto al fine di impugnare l'avviso di presa in carico n.346849/2025 notificato tramite pec il 22.5.2025 per il pagamento di TARI 2017,2018,2019,2020 , oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo pari a € 46.519,53. Precisava l'istante essere la pretesa afferente all'area in cui esercita la propria attività la ditta “Società2 di Ricorrente_1 sita alla SS7ter - Indirizzo_1 e in relazione alla quale – onde ottenere le agevolazioni tariffarie previste- aveva richiesto dapprima, il 15.3.2025 , alla Società_1 spa una attestazione della distanza dalla sede aziendale dal più vicino sito operativo di smaltimento rifiuti e successivamente , alla Direzione Entrate e Servizi del
Comune di Taranto, la rettifica del dato utilizzato quale superficie utile ai fini del computo tributo in discussione. Pur avendo il ricorrente contestato quanto riferito dalla Società_1 ( nuovo punto di conferimento collocato presso la sede della Società2 dal 7.4.2025 e possibilità di utilizzo, in precdenza, di quello utilizzato presso il distributore di carburanti MyEn alla SP 78 distante circa 350 m dalla ditta del Ricorrente_1, essendo quest'ultimo punto posto in area privata e in zona non liberamente accessibile, allo stesso veniva notificato l'avviso di presa in carico, oggi impugnato, nonché, successivamente, il preavviso di iscrizione ipotecaria prot. 019776 del 3.7.2025 in cui l'importo dovuto a titolo di TARI per il quadriennio 2017/2020 veniva quantificato in € 36.919,25, senza che fosse intervenuto alcun esplicito provvedimento di rimodulazione del tributo da parte dell'Ente impositore.
Eccepiva l'istante l'omessa notifica dell'atto di accertamento n.28444 del 17.7.2023 asseritamente notificato in data 27.10.2023 ( ma mai ricevuto né presso la residenza del Ricorrente_1- in qualità di rappresentante legale della ditta suindicata- sita in Pulsano alla Indirizzo_2 né presso la sede legale della PrkingService 24 sita in taranto alla SS7Ter via per san Nominativo_2 n.8050 ( come da visura camerale prodotta) né presso il domicilio digitale eletto e risultante dai pubblici registri Email_4. Contestava , nel merito,la debenza della somma dovuta stante la quantificazione arbitraria ed approssimativa della stessa , effettuata senza tener conto della distanza- nel periodo precedente al 7.4.2025- dei punti di raccolta rifiuti siti nel perimetro cittadino e di fatto utilizzabili , pari a 6800mt , e tenuto della rimodulazione della somma dovuta nel preavviso di iscrizione ipotecaria.
Eccepiva comunque la prescrizione del tributo per il triennio 2017/2019.
Si costituiva il Comune di Taranto che chiedeva il rigetto del ricorso e produceva attestazioni di notifica dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto impugnato. Ribadiva essere stato rispettato il termine decadenziale anche per il 2017 posto che il termine decorre dall'anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione (entro il 30.6.2028 per previsione del regolamento comunale),
e quindi dal 2019.
Eccepiva inoltre la non impugnabilità del provvedimento di presa in carico avendo lo stesso contenuto informativo e non impositivo e non essendo, comunque, nel caso di specie, il primo atto di manifestazione della pretesa tributaria, stante l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento sottostante ,ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett.e) del DPR 600/1973. Ribadiva l'infondatezza , nel merito, del ricorso. Si costituiva la Resistente_1 che evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva non avendo il ricorrente lamentato alcun vizio relativamente al contenuto o alla notifica dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata l'impugnabilità nel caso di specie dell'avviso di presa;
per vero, come specificato dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 6589 del 4 dicembre 2024, depositata il 12 marzo 2025, detto atto sarebbe impugnabile non in sé, ma “solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri” . Invero la Suprema Corte Corte , pur richiamando un precedente (Cass. 21254/2023), in cui l'avviso di presa in carico era stato inquadrato come atto amministrativo senza valenza provvedimentale perché privo di forza cogente ed unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario, ha specificato che “oltre agli atti di cui all'art. 19 su richiamato, l'avviso di presa in carico è suscettibile di impugnazione allorquando costituisca il “primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario”.
Tanto premesso il ricorso deve ritenersi fondato e va pertanto accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato in quanto non preceduto da rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto. L'Ente impositore ha infatti riferito essere detta notifica stata effettuata ai sensi dell'art.60 c.1 lett e del DPR 600/73 , che tuttavia presuppone che “ nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente”. Orbene premesso che in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1 del DPR n. 600/1973 in luogo di quelle ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, indicando con chiarezza nella relata l'effettivo compimento di tali ricerche ( v, tra le altre, Cassazione con ordinanza n. 21522 depositata il 7 luglio 2022,
5 dicembre 2023 n.34038 e n. 24781/2025) , nel caso di specie – pur essendo la notifica indirizzata alla sede legale (esistente) della ditta del ricorrente , nella relata di notifica (prodotta dal Comune di Taranto, non v'è alcuna annotazione relativa a ricerche o semplice attestazione da parte dell'organo notificante del mancato rintraccio all'indirizzo indicato della sede legale suddetta , recando invece la relata solo lo sbarramento della modalità prescelta di notifica ( art.60 c.1 lett e) del DPR 600/73 ) e , contraddittoriamente
, l'indicazione di un numero di raccomandata ( della cui spedizione/ricezione non v'è prova).
Le questioni trattate rendono compensabili le spese del giudizio
P.Q.M.
La CGT 1 di Taranto, Sezione 2: -Accoglie il ricorso. -Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Taranto il 16.12.2025 IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)