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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/12/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice
Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 22 dicembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1647 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
C.F. Parte_1 C.F._1
( Avv. Antonella Zanchi)
RICORRENTE
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
CONTRO
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
(Avv. CARLISI VIVIANA)
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento del requisito sanitario per pensione di invalidità civile L.118/71 e di soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n.
62/2024) ai sensi dell' art. 3 co. 3 l. 104/92.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento,
l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del
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requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione di invalidità civile di cui alla L.118/71 e di soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) ai sensi dell' art. 3 co. 3 l. 104/92, entrambe negategli dapprima dalla Commissione Medica Invalidi Civili in sede di visita e successivamente in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo nel giudizio portante r.g.n.1274/2022 .
Deduceva , all'uopo, a sostegno della propria tesi che la ctu era affetta da nullità assoluta non avendo il consulente risposto alle osservazioni mosse dalla parte ricorrente alla bozza della ctu e che comunque le conclusioni medico-legali alle quali si era pervenuti in sede di A.T.P. non erano condivisibili avendo il C.T.U. sottovalutato le patologie di cui la parte ricorrente era affetta per quanto meglio argomentato in ricorso e di essere, pertanto, in possesso di tutti i presupposti ex lege richiesti (ivi compreso il requisito sanitario) e di avere, quindi, diritto alla concessione del beneficio della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 (e succ. mod. e integr.), atteso che le patologie di cui era (ed è) sofferente rendevano (e rendono) la medesima, totalmente e permanentemente inabile al lavoro (rectius invalida civile totale) nonché di quelle per il riconoscimento di soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n.
62/2024) ai sensi dell' art. 3 co. 3 l. 104/92 entrambe con
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decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domande amministrative.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna dell' in CP_1
persona del Suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'odierna istante della suddetta
“pensione di inabilità” ai sensi della L. 118/71 (e succ. mod. e integr.) e ciò con decorrenza dalla data della Visita Medica di revisione (12.08.2021), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. In via istruttoria chiedeva disporre C.T.U. medico-legale .
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa
Gerardi.
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l'
[...]
- in persona del legale Controparte_1
rapprendetene pro-tempore a mezzo comparsa di costituzione, il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda.
Con vittoria di spese del presente giudizio .
La causa veniva, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale .
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Nelle more del presente giudizio mutava la persona fisica del
Giudice con il sottoscritto estensore la quale fissava l' udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a sé per l'udienza udienza del
20 ottobre 2025 e poi per carico di ruolo all'odierna udienza del
22 dicembre 2025 ove la causa dopo essere stata discussa dalle parti come da verbale di udienza veniva decisa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. della quale veniva data integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E
DI FATTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c..
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Con riferimento al requisito di carattere sanitario relativo alla pensione di invalidità civile la L. n. 118/71 prevede che affinché venga riconosciuto il requisito sanitario per la prestazione richiesta la parte deve essere affetta da patologie la cui percentuale di invalidità superi i limiti di legge (percentuale superiore al 74% se la richiesta concerne l'assegno di invalidità, percentuale del 100% se riguarda la concessione della pensione di inabilità).
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L'art. 3 co. 3 della l.104/92 sancisce che 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Ebbene ciò premesso nella fattispecie in esame i requisiti sanitari previsti dalla sopra citata norma non risultano
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soddisfatti.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dott. , previo esame della Persona_1
perizianda , dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, ha accertato , attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, (cfr. CTU in atti), che “…..In considerazione delle argomentazioni su esposte si confermano le conclusioni ed il giudizio espressi in perizia sia per quanto riguarda la percentuale di invalidità civile (69%) sia per quanto riguarda il riconoscimento della condizione di handicap (Art.3, comma 1 L. 104/92)...….” e , pertanto, non presenta i requisiti sanitari necessari per il godimento delle prestazioni richieste pensione di invalidità civile e soggetto in condizione di Numer_1
disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n.
62/2024) ai sensi dell' art. 3 co. 3 l. 104/92.
Alla luce delle superiori considerazioni si può affermare che la
C.T.U. appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e, pertanto, viene totalmente condivisa e fatta propria da questo
Giudice che peraltro non ha ritenuto nemmeno di disporre il richiamo del ctu stante che lae stesseragioni del richiesto richiamo non risultava fondati su dati clinici obiettivi bensì su sintomi sogettivi non obiettivabili.
Inoltre, si rileva che la concorde valutazione di entrambi gli
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ausiliari tecnici dell'ufficio, fase di A.T.P. e merito unitamente alla valutazione della vale a diradare ogni dubbio sulla Pt_2
infondatezza della domanda, che va di conseguenza disattesa.
Le spese del presente giudizio, nonostante la soccombenza della parte ricorrente, sono irripetibili avendo la stessa parte ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att.
c..p.c..
Pone definitivamente ad integrale carico della parte ricorrente la C.T..U., come separatamente liquidata.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del
Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti: rigetta il ricorso dichiara che la parte ricorrente è invalida civile nella misura del 69% nonché portatore di handicap secondo quanto previsto dall'Art. 3, comma 1 della legge 104 del 1992 e pertanto non è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge in materia al fine del riconoscimento del requisito sanitario per le prestazioni richieste . condanna la parte ricorrente a rifondere all' in persona CP_1
del suo legale rapresentante pro-tempore le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.000.00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge;
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Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente .
Così deciso in Agrigento, all'udienza del 22 dicembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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