Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Daniele Colucci Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1406 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
e nella qualità di genitori della Parte_1 Parte_2 minore rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
Claudio Cerchia, con il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli, piazza Nazionale n. 94/D
APPELLANTI
E
- in persona Controparte_1 del Presidente legale rappresentante pro tempore- rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Brancaccio, con cui elettivamente domicilia in Napoli, via De Gasperi n.55
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14/6/2023 i ricorrenti in epigrafe hanno proposto appello parziale avverso la sentenza n.5785/22, resa dal Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento, in seguito ad accertamento positivo del requisito sanitario in sede di ATP, ed erano state compensate le spese di lite tra le parti.
Parte appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione nella parte relativa alle spese di giudizio per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., stante la soccombenza virtuale dell' che aveva CP_1
Ha chiesto pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' al pagamento delle spese di primo grado. CP_1
Dopo il rinnovo della notifica, l' si è costituito in giudizio CP_1 eccependo l'improcedibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza per le ragioni indicate in memoria.
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto va rigettato in quanto infondato.
L'appellante si duole della disposta compensazione delle spese di lite del primo grado, sostenendo la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis.
Si osserva che alla sentenza qui impugnata si applica il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., nella versione modificata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162.
In base alla citata norma “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n.77 ha, però, dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
Orbene, nella fattispecie al vaglio il Giudice di prime cure ha specificamente motivato sulla compensazione, sottolineando che la trasmissione dell'AP70 non era avvenuta tramite portale, come previsto dall'art. 38, comma 5, del d.l. n.78 del 2010 e dalla circolare n. 110 del 2011; tanto ai fini di una facilitazione CP_1 nella liquidazione.
A fronte di ciò la censura di parte appellante concerne il mancato funzionamento di detta procedura di trasmissione sul portale, fatto impeditivo tuttavia solo affermato, ma non comprovato.
Orbene, come osservato dalla Suprema Corte nella sentenza 2021/22089, “in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale ritardo nell'erogazione della CP_1 prestazione”.
Va, quindi, confermato il capo della sentenza oggetto di impugnazione in questa sede, condividendosi, sul punto, la motivazione del primo giudice.
Considerato il limitato oggetto del gravame e le ragioni della decisione, anche le spese del presente grado di giudizio si compensano.
Va precisato, infine, che ricorrono, stante il rigetto dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 21.2.2025
Il Presidente est.