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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8857/2024 r.g.v.g., promossa da nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Oliverio C.F._1
del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
- ricorrente e
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Lex del Foro C.F._2
di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
- ricorrente con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale”.
Conclusioni dei ricorrenti: chiedono che “il Tribunale pronunci la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
1 “esprime parere favorevole”. Il Tribunale, vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta da Parte_1
e con ricorso depositato il 17 luglio 2024; Controparte_1
dato atto che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 24 ottobre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato;
rilevato che con provvedimento collegiale del 6 novembre 2024, è stata dichiarata l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c., in conseguenza del fatto che l'avvocato Massimiliano Oliviero risultava sospeso dall'albo dal 24 settembre 2024 fino al 23 dicembre 2024;
considerato che
in data 9 gennaio 2025 i ricorrenti hanno depositato istanza di rimessione in termini;
rilevato che con decreto del 13 gennaio 2025 è stata fissata l'udienza del 25 febbraio
2025, alle ore 9,30, per la prosecuzione del processo, potendo l'istanza di rimessione in termini depositata dai ricorrenti essere qualificata anche come istanza di riassunzione del processo interrotto;
considerato che
all'udienza del 25 febbraio 2025 i difensori si sono riportati al ricorso nonché alle note scritte depositate l'8 ottobre 2024 in sostituzione dell'udienza, nelle quali i ricorrenti di persona hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a BU (Bologna) il giorno 17 maggio 2009 e che dall'unione è nato a
Bologna il 31 dicembre 2001 il figlio oggi maggiorenne, ma non Persona_1
ancora economicamente autosufficiente;
considerato che
la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
2
ritenuto che
le condizioni concordate fra i ricorrenti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi e l'assenza di richieste in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 18 gennaio 1973 e nato a [...] il 24 giugno Controparte_1
1973, unitisi in matrimonio a BU (Bologna) il 17 maggio 2009, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 12, parte 2, serie C, ufficio n. 1, anno 2009;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto fra i ricorrenti e, per l'effetto, dà atto che la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
”1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credono, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) i ricorrenti si danno atto della reciproca indipendenza economica e di non avere nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo;
3) i coniugi concordano di mettere in vendita il più presto possibile la casa coniugale dividendo poi il ricavato in proporzione alle quote da ciascuno possedute e cioè al 50%, dividendo altresì al 50% anche qualsiasi costo relativo alla messa in vendita dell'immobile (es. spese di agenzia, etc…);
4) viene deciso conseguentemente che il C/C n. 30/000130523, acceso presso Banca
[...]
cointestato ad entrambi i ricorrenti, sul quale vengono addebitate, di CP_2
volta in volta, le rate del mutuo, debba essere estinto appena venduto l'immobile;
3 5) entrambi i coniugi concordano che il figlio dimorerà presso l'abitazione Per_1
della madre;
6) il sig. si impegna a contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
, fino al raggiungimento della sua piena indipendenza economica, versando € Per_1
200,00, rivalutabili secondo l'indice Istat, il giorno 7 di ogni mese direttamente nelle mani del figlio, ormai maggiorenne, con il consenso espresso della madre;
7) le spese straordinarie per il figlio , fino al raggiungimento della sua Per_1
indipendenza economica (es. mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) dovranno essere previamente concordate fra i genitori e saranno a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno;
8) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
9) ogni altro rapporto, compresa la suddivisione dei beni mobili, verrà disciplinato con separato accordo”; “Con espressa rinuncia delle parti all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 25 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
4
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8857/2024 r.g.v.g., promossa da nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Oliverio C.F._1
del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
- ricorrente e
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Lex del Foro C.F._2
di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
- ricorrente con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale”.
Conclusioni dei ricorrenti: chiedono che “il Tribunale pronunci la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
1 “esprime parere favorevole”. Il Tribunale, vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta da Parte_1
e con ricorso depositato il 17 luglio 2024; Controparte_1
dato atto che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 24 ottobre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato;
rilevato che con provvedimento collegiale del 6 novembre 2024, è stata dichiarata l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c., in conseguenza del fatto che l'avvocato Massimiliano Oliviero risultava sospeso dall'albo dal 24 settembre 2024 fino al 23 dicembre 2024;
considerato che
in data 9 gennaio 2025 i ricorrenti hanno depositato istanza di rimessione in termini;
rilevato che con decreto del 13 gennaio 2025 è stata fissata l'udienza del 25 febbraio
2025, alle ore 9,30, per la prosecuzione del processo, potendo l'istanza di rimessione in termini depositata dai ricorrenti essere qualificata anche come istanza di riassunzione del processo interrotto;
considerato che
all'udienza del 25 febbraio 2025 i difensori si sono riportati al ricorso nonché alle note scritte depositate l'8 ottobre 2024 in sostituzione dell'udienza, nelle quali i ricorrenti di persona hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a BU (Bologna) il giorno 17 maggio 2009 e che dall'unione è nato a
Bologna il 31 dicembre 2001 il figlio oggi maggiorenne, ma non Persona_1
ancora economicamente autosufficiente;
considerato che
la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
2
ritenuto che
le condizioni concordate fra i ricorrenti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi e l'assenza di richieste in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 18 gennaio 1973 e nato a [...] il 24 giugno Controparte_1
1973, unitisi in matrimonio a BU (Bologna) il 17 maggio 2009, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 12, parte 2, serie C, ufficio n. 1, anno 2009;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto fra i ricorrenti e, per l'effetto, dà atto che la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
”1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credono, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) i ricorrenti si danno atto della reciproca indipendenza economica e di non avere nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo;
3) i coniugi concordano di mettere in vendita il più presto possibile la casa coniugale dividendo poi il ricavato in proporzione alle quote da ciascuno possedute e cioè al 50%, dividendo altresì al 50% anche qualsiasi costo relativo alla messa in vendita dell'immobile (es. spese di agenzia, etc…);
4) viene deciso conseguentemente che il C/C n. 30/000130523, acceso presso Banca
[...]
cointestato ad entrambi i ricorrenti, sul quale vengono addebitate, di CP_2
volta in volta, le rate del mutuo, debba essere estinto appena venduto l'immobile;
3 5) entrambi i coniugi concordano che il figlio dimorerà presso l'abitazione Per_1
della madre;
6) il sig. si impegna a contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
, fino al raggiungimento della sua piena indipendenza economica, versando € Per_1
200,00, rivalutabili secondo l'indice Istat, il giorno 7 di ogni mese direttamente nelle mani del figlio, ormai maggiorenne, con il consenso espresso della madre;
7) le spese straordinarie per il figlio , fino al raggiungimento della sua Per_1
indipendenza economica (es. mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) dovranno essere previamente concordate fra i genitori e saranno a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno;
8) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
9) ogni altro rapporto, compresa la suddivisione dei beni mobili, verrà disciplinato con separato accordo”; “Con espressa rinuncia delle parti all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 25 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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