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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/10/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in persona del giudice, dott. ND Di OM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1004 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 CodiceFiscale_1 unitamente e disgiuntamente all'avv. Roberto Galletti ed elettivamente domiciliato in Carrara, viale Turigliano 13,
parte opponente
CONTRO
codice fiscale e numero di iscrizione Controparte_1 nel Registro delle Imprese di Napoli ), nella qualità di cessionaria dei crediti di P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Pier Luigi Boscia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via
Barberini 47,
parte opposta
All'udienza del 3.10.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note d'udienza e la causa veniva trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione all'esecuzione Parte_1 immobiliare n. 22 del 2018, intrapresa nei suoi confronti dalla poi Controparte_3
d oggi odierna convenuta. Controparte_2 Controparte_4
Posto che l'esecuzione era stata promossa in forza di titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario a rogito del notaio di Fazio in data 09/10/2007, rep. 11.170 – racc. Per_1
1.490, munito di Formula Esecutiva in data 30.10.2007, contestava in primo luogo l'inidoneità dell'atto a valere quale titolo esecutivo, trattandosi di mutuo condizionato, come agevolmente desumibile dal suo esame, ed in particolare delle clausole di cui agli artt. 2 e 3.
In particolare, l'art. 2 stabiliva l'obbligo per la parte mutuataria di fornire alla banca la prova degli adempimenti ivi meglio indicati, condizionando ad essa l'erogazione del mutuo.
L'art. 3, intitolato “Erogazioni”, stabiliva poi che “Sull'importo globale del mutuo di Euro
2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) la Parte finanziata dichiara di ricevere (la somma di Euro 1.550.000,00 (unmilionecinquecentocinquantamila virgola zero 'ero) della quale rilascia ora col presente atto, ampia liberatoria quietanza, riconoscendosi per stessa debitrice nei confronti della Banca. La Banca e la parte finanziata danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima dì detta somma di Euro 1.550.000,00 (unmilionecinquecentocinquantamila virgola zero zero), costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la banca a garanzia dell'adempimento dì tutti gli obblighi posti a carico della medesima parte finanziata di cui all'art. 2) del presente contratto…”.
Sottolineava l'opponente che il denaro era dunque stato consegnato solo fittiziamente dal mutuante al mutuatario, stante l'immediata costituzione della somma ricevuta dal in un Pt_1 deposito cauzionale infruttifero destinato a garantire l'adempimento di numerosi obblighi, cosicchè il contratto non poteva documentare l'effettiva traditio della somma, in realtà avvenuta non meno di due mesi dopo.
Eccepiva infine l'inesistenza ed inefficacia del contratto di mutuo, sia perché non recante alcuna menzione dell'atto di avveramento della condizione, sia perché non era stata fornita dalla creditrice prova alcuna dell'esistenza dell'atto di erogazione e quietanza della somma mutuata,
e concludeva come da note d'udienza.
L nella sua qualità di cessionaria dei Controparte_1 crediti di si costituiva in giudizio e contestava puntualmente la domanda, di Controparte_2 cui chiedeva il rigetto.
2 La causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza sopra indicata sulle conclusioni formulate dalle parti come da note d'udienza.
L'opposizione è infondata e va dunque respinta.
Deve in primo luogo disattendersi la prospettazione di parte opponente in ordine alla pretesa inidoneità del contratto di mutuo fondiario posto a fondamento della procedura esecutiva a valere quale titolo esecutivo.
Per condivisibile giurisprudenza, infatti, “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (così Cass., ord. n. 9929 del 22.3.2022 e, nello stesso senso, Cass., ord. n. 25632 del 2017).
Detto orientamento ha ricevuto, da ultimo, il decisivo avallo di Cass. SS.UU. n. 5968 del
6.3.2025, secondo cui “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
Nel caso in esame, l'art. 3 del contratto di mutuo, richiamato dallo stesso opponente, dà atto che “Sull'importo globale del mutuo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) la
Parte finanziata dichiara di ricevere (la somma di Euro 1.550.000,00
(unmilionecinquecentocinquantamila virgola zero 'ero) della quale rilascia ora col presente atto, ampia liberatoria quietanza, riconoscendosi per stessa debitrice nei confronti della Banca…”.
È pertanto documentalmente provato che, nella fattispecie, non ricorre affatto, come prospettato dall'opponente, un'erogazione fittizia.
Al contrario, il contratto fornisce la piena prova dell'effettiva consegna della somma mutuata cui, non a caso, hanno fatto seguito sia l'immediato riconoscimento da parte del mutuatario della sua qualità di debitore della banca, sia la disposizione del volta alla costituzione di Pt_1 un deposito cauzionale, nel rispetto delle obbligazioni assunte.
3 Le considerazioni che precedono consentono di superare, inoltre, non solo l'eccezione dell'opponente relativa all'allegata assenza di un atto di erogazione e di quietanza, essendo essa contenuta nell'art. 3 del contratto in precedenza citato, ma anche le argomentazioni relative all'incompatibilità dell'erogazione degli importi, avvenuta solo in epoca successiva alla stipulazione ed in due distinte tranches, con l'immediatezza della traditio rei necessariamente richiesta dalla natura ad effetti reali del contratto di mutuo.
Deve ribadirsi sul punto, infatti, che la traditio è stata contestuale alla stipulazione, tanto che il si è riconosciuto immediatamente debitore della banca ed ha disposto della somma nel Pt_1 rispetto delle obbligazioni assunte, con la conseguente irrilevanza delle successive modalità esecutive di svincolo delle somme, già a suo tempo consegnate al mutuatario e da questi costituite in deposito cauzionale.
Per quanto sin qui esposto, l'opposizione deve essere respinta, con la conseguente dichiarazione del diritto della a proseguire Controparte_1 nell'intrapreso procedimento esecutivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore domanda ed eccezione respinta;
respinge l'opposizione proposta da avverso l'esecuzione immobiliare n. 22 del Parte_1
2018, intrapresa nei suoi confronti dalla Controparte_1
e, per l'effetto, dichiara il diritto della predetta creditrice a proseguire nell'intrapreso
[...] procedimento esecutivo;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in €. 10.180,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Tempio Pausania, 6.10.2025
Il giudice
ND Di OM
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