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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel.-
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12130 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARTINI Parte_1
KATIA presso cui elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MARTINI KATIA Parte_2
presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso:
ritenuto che
la domanda formulata dalle parti con ricorso congiunto di divorzio possa essere accolta chiede che il Tribunale accolga il ricorso pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/07/2024 e Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio a POZZUOLI (NA) il 29/01/2018 e che dall'unione erano nate e il 2.12.2017, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi Per_1 Per_2
al Presidente del Tribunale di Napoli in data 13.6.22, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. cron. 4969 dep. il 21.6.22, reso nel procedimento RG n. 7529/2022 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Per l'udienza del 28.11.24 pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti, sottoscritte dalle stesse, con cui i ricorrenti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, chiedendo che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso che venivano riportate. Veniva depositato altresì piano genitoriale sottoscritto dalle parti, come richiesto dal Giudice relatore nel decreto di fissazione udienza. Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda, da intendersi volta allo scioglimento del matrimonio attesa l'annotazione nella parte prima dei registri, è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come riportate nelle note per l'udienza del 28.11.24:
2 3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
4 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a POZZUOLI (NA) il
29/01/2018 (atto n. 4, parte I, s., reg. Atti Matrimonio anno 2018);
• omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
• prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 29/11/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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