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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/07/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 21/2023 R.G.C
TRIBUNALE DI MACERATA SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 12-11- 2024, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa n. 21/2023 R.G.C promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Carlo Mirabello, n. 14, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA ed elettivamente domiciliato in Macerata, Via Dante, n. 8 presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell' , come da procura generale alle liti CP_1 per atto notaio in Roma del 23-1-2023, n. rep. 37590, racc. 7131; Per_1
CONVENUTO Oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18-1-2023 e ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio l' come sopra rappresentato, per vedersi riconosciuto lo CP_1 status di handicap grave, ex art. 3 co. 3 L. n. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa presentata all' in data 01.07.2021, o, in subordine, CP_1 dalla data anche successiva ritenuta di giustizia, per il riconoscimento del quale il aveva già promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo, ai Pt_1 sensi dell'art. 445 bis c.p.c., rubricato al n. 593/2022 R.G.C, nell'ambito del quale, a seguito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliare, dott.ssa aveva giudicato insussistenti i requisiti previsti per il Persona_2 riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3 co. 3 L. n. 104/92, confermando quanto attestato nel verbale della Commissione competente del 03.08.2021, nel quale il ricorrente era stato riconosciuto portatore di handicap lieve ex art. 3 co. 1 L. n.
1 104/92; il ricorrente depositava, in data 21-12-2022, dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis co. 4 cpc, riservandosi di depositare il ricorso introduttivo della fase di merito. Difesa ricorrente contestava le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, deducendo plurimi vizi nella relazione peritale che, a suo avviso, ne inficiavano la fondatezza e l'attendibilità, lamentando che il CTU avesse valutato in modo eccessivamente sommario e riduttivo la documentazione sanitaria in atti, pervenendo, secondo il ricorrente, ad una conclusione non condivisibile circa la non meritevolezza della provvidenza richiesta;
a suo dire, un più accurato esame dello stato clinico del ricorrente, alla luce delle affezioni documentate, avrebbe dovuto condurre ad un esito valutativo opposto. Il richiamava un complesso quadro morboso di rilevante gravità e carattere Pt_1 ingravescente, risultante da numerosi accertamenti specialistici eseguiti presso strutture sanitarie pubbliche, che il consulente tecnico d'ufficio, secondo la sua ricostruzione, non aveva preso nella dovuta considerazione, se non addirittura minimizzandolo o trascurandolo del tutto;
in particolare, veniva evidenziato come la compromissione ortopedica da cui risultava affetto, conseguenza di un politrauma con fratture pluriframmentarie multiple, avesse determinato una grave limitazione funzionale e articolare, con difficoltà nella deambulazione, affaticamento agli arti inferiori, deficit di forza, alterazione dell'equilibrio e necessità di ricorrere a presidi ortopedici, terapie farmacologiche e controlli clinico-strumentali periodici;
tali elementi, secondo il , emergevano chiaramente dai referti specialistici versati in Pt_1 atti e avrebbero dovuto essere valutati con maggiore attenzione. Sulla base di tale quadro, il ricorrente sosteneva di versare in una condizione di handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n. 104/1992, rilevando una significativa riduzione dell'autonomia personale, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale, anche in ragione di una concomitante patologia depressiva;
a sostegno delle proprie deduzioni, il richiamava i principi ispiratori della L. n. 104/1992, Pt_1 che si prefiggeva di garantire il rispetto della dignità della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione sociale e assicurandone la tutela giuridica ed economica. Alla luce di quanto esposto, il ricorrente chiedeva il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445-bis, co. 6, c.p.c., e concludeva come segue:
“CHIEDE che l'On. Tribunale adito, previa convocazione delle parti, contrariis reiectis, Voglia:
- RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di Handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/92 dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia.
2 “In via istruttoria si chiede la nomina di CTU medico legale.
“Con riserva di nomina di CTP.
“Il ricorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni indicate dall'art. 42 c. 11 del D.L. 269/2003 per l'esenzione della condanna al pagamento delle spese in caso di soccombenza, come da allegata dichiarazione/documentazione sostitutiva di certificazione reddituale e si impegna a comunicare ogni eventuale variazione.
“Si chiede, altresì, di tenere indenne il ricorrente da un'eventuale spesa per la consulenza tecnica d'ufficio, ove dovuto, non essendo, ad oggi, stato emesso alcun provvedimento dal GU in merito.
“Inoltre, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e comunque pari ad € 35.000,00.
“Quanto all'esenzione dal Contributo Unificato, così come indicato dagli artt. 9 comma 1 bis e 13 comma 1 lettera a del D.L. 98 del 06/07/11, convertito nella legge n. 111/2011, il ricorrente è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale familiare sul reddito, superiore rispetto al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del citato D.L. e pertanto il presente procedimento non è esente da contributo unificato.
“Il ricorrente dichiara di essere stata compiutamente informato del preventivo di massima concernente gli oneri del giudizio eventualmente a suo carico ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 comma 4 l. 27/12 e dei parametri indicati dal Ministero del Lavoro nella nota del 29/5/08 in applicazione dell'art. 9 l. n. 152/01.
“Si chiede la condanna del convenuto al pagamento dei compensi spettanti al CP_1 sottoscritto procuratore per l'attività prestata nella presente fase del giudizio ed in quella precedente, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (DM 55/14), il tutto oltre IVA E CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”. L' si costituiva ritualmente in giudizio, ribadendo la propria opposizione alla CP_1 domanda, ritenendola infondata;
l'ente osservava che le censure sollevate dal ricorrente nei confronti della relazione peritale apparivano generiche e prive di effettivo fondamento, dal momento che il consulente d'ufficio aveva proceduto alla valutazione delle patologie dedotte con metodo corretto, seguendo i criteri della medicina legale e senza incorrere in alcuna sottovalutazione;
secondo l'Istituto, i motivi di ricorso si sostanziavano in un mero dissenso diagnostico, non essendo stati evidenziati veri e propri vizi logico-formali del ragionamento seguito dal CTU né incongruenze tra la documentazione sanitaria in atti e le conclusioni peritali. A sostegno della propria posizione, l' richiamava consolidato orientamento CP_1 giurisprudenziale (tra cui Cass. civ., sez. I, 20-2-2009, n. 4254; Trib. Potenza, n. 867/2018; Trib. Roma, sez. lav., 2-5-2017, n. 4020; Trib. Rieti, sez. lav., 13-11-2018, n. 211) secondo cui, in assenza di carenze diagnostiche manifeste o affermazioni
3 scientificamente erronee, la divergenza di valutazione tra CTU e parte ricorrente non legittimava il rinnovo della consulenza tecnica, trattandosi appunto di mera divergenza valutativa sull'incidenza del dato clinico. Non risultando dunque ravvisabili motivi oggettivi per rinnovare la consulenza, l' CP_1 riteneva eventualmente ammissibile, in via subordinata, un'eventuale riconvocazione del medesimo ausiliario già nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, affinché fornisse chiarimenti sui rilievi mossi nel ricorso;
infine, l' osservava CP_1 che, qualora lo status di handicap grave fosse stato riconosciuto con decorrenza successiva alla fase amministrativa o alle precedenti operazioni peritali, in ragione di un aggravamento intervenuto in epoca successiva, le spese di lite avrebbero dovuto essere integralmente compensate;
concludeva quindi chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, così provvedere:
-rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto per insussistenza dei presupposti di legge;
con vittoria delle spese di lite;
- in caso di riconoscimento dello status di handicap grave ex art.149 disp. att. cpc per sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute di parte ricorrente e previa verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti extrasanitari richiesti dalla legge, disporre la totale compensazione delle spese di lite”. La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate. Il ricorso deve essere respinto per le motivazioni che seguono. Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il chiedeva disporsi rinnovo della Pt_1
CTU medico-legale, asserendo l'inidoneità di quella svolta in sede di A.T.P. ad accertare le reali condizioni fisiche del ricorrente, avendo in particolare la c.t.u. nominata, dott.ssa sottostimato la riduzione dell'autonomia Persona_2 personale subita dal ricorrente a seguito del trauma subito;
in particolare, l'ausiliario non avrebbe valutato correttamente le certificazioni emesse da medici specialisti, con il risultato di avere minimizzato i traumi subiti e riconoscendogli un handicap di grado lieve, in luogo di quello grave, oggetto di richiesta;
il ricorrente proseguiva poi evidenziando i principi posti alla base della L. n. 104/92, ricostruendo sinteticamente le finalità perseguite dal legislatore. Va premesso che, in merito all'utilizzabilità da parte del giudice di merito della consulenza effettuata nell'ambito di un accertamento tecnico preventivo, “deve affermarsi che la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato
4 ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito ed è liberamente valutabile dal giudice, che può trarne elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo.
“Pur essendo privo di ogni efficacia di prova privilegiata nel successivo giudizio di merito, esso costituisce comunque un documento pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito. Esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all'accertamento tecnico (Cass. n. 18567 del 2018).
“Ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015).
“In particolare, la relazione conclusiva dell'ATP al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato (v. Cass. n. 25162 del 2020, sulla possibilità di valorizzare e porre a base del convincimento del giudice, come prova atipica, anche la parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta).” (Cass. civ. Sez. III, n. 8496/2023). Secondariamente, in merito al possibile superamento delle risultanze della CTU disposta in sede di ATP, va rilevato che “… in primo luogo deve rammentarsi che, base a quanto affermato da questa Corte, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (ex multis, Cass. n. 22799 del 2017);
“non di meno, nel caso in esame il provvedimento impugnato, diversamente da quanto si afferma nel ricorso, contiene una motivazione esaustiva e puntuale;
“in definitiva, le critiche di nullità della sentenza di merito per non aver tenuto conto di alcune certificazioni e della gravità della patologia sofferta, limitandosi a richiamare acriticamente le conclusioni rese dal CTU, si traducono in un mero
5 dissenso diagnostico e non si rivelano idonee a confutare i fatti e le circostanze accertate e valutate dal Tribunale di Cosenza;
“va rammentato a tal fine quanto affermato pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale, nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1652 del 2012, nonché Cass. n. 5803 del 2018)” (Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 36259/2022). Ciò posto, l'art. 445 bis c.p.c. prevede sì a pena d'inammissibilità la contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, cosa invero avvenuta nel caso di specie, ma tale contestazione assurge a condizione necessaria ma non sufficiente a giustificare il rinnovo della CTU, dovendo i motivi essere specifici e idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il medico al riguardo;
la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni dell'ausiliare è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte. Le contestazioni di parte ricorrente risultano invero del tutto generiche, mentre va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate dal ricorrente o eventualmente dal suo consulente di parte. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che abbia sbagliato nel rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del
6 procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la ulteriore rinnovazione con altro esperto. In definitiva, non emergendo alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal tecnico in sede di ATP, queste devono essere confermate. Questo giudicante condivide pienamente detta valutazione, concordando con le motivazioni espresse dall'ausiliare, anche in relazione alla gravità dell'handicap e pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali, all'esito dei quali lo stato di disabilità riscontrato non è stato ritenuto tale da determinare le condizioni fisiche e psichiche per il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità, ritiene di dover rigettare il ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. La specifica novità della controversia costituisce motivo congruo per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso dell'A.T.P., come già liquidate in via provvisoria con separato decreto, vanno definitivamente poste in capo all' . CP_1
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei Parte_1 confronti dell' come sopra rappresentato, con ricorso depositato in data 17-1- CP_1
2023, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative CP_1 alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento n. 593/2021 R.G.C., come già liquidata con separato decreto. Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza. Macerata, 12-11-2024 IL GIUDICE dott.ssa Germana Russo
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TRIBUNALE DI MACERATA SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 12-11- 2024, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa n. 21/2023 R.G.C promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Carlo Mirabello, n. 14, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA ed elettivamente domiciliato in Macerata, Via Dante, n. 8 presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell' , come da procura generale alle liti CP_1 per atto notaio in Roma del 23-1-2023, n. rep. 37590, racc. 7131; Per_1
CONVENUTO Oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18-1-2023 e ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio l' come sopra rappresentato, per vedersi riconosciuto lo CP_1 status di handicap grave, ex art. 3 co. 3 L. n. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa presentata all' in data 01.07.2021, o, in subordine, CP_1 dalla data anche successiva ritenuta di giustizia, per il riconoscimento del quale il aveva già promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo, ai Pt_1 sensi dell'art. 445 bis c.p.c., rubricato al n. 593/2022 R.G.C, nell'ambito del quale, a seguito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliare, dott.ssa aveva giudicato insussistenti i requisiti previsti per il Persona_2 riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3 co. 3 L. n. 104/92, confermando quanto attestato nel verbale della Commissione competente del 03.08.2021, nel quale il ricorrente era stato riconosciuto portatore di handicap lieve ex art. 3 co. 1 L. n.
1 104/92; il ricorrente depositava, in data 21-12-2022, dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis co. 4 cpc, riservandosi di depositare il ricorso introduttivo della fase di merito. Difesa ricorrente contestava le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, deducendo plurimi vizi nella relazione peritale che, a suo avviso, ne inficiavano la fondatezza e l'attendibilità, lamentando che il CTU avesse valutato in modo eccessivamente sommario e riduttivo la documentazione sanitaria in atti, pervenendo, secondo il ricorrente, ad una conclusione non condivisibile circa la non meritevolezza della provvidenza richiesta;
a suo dire, un più accurato esame dello stato clinico del ricorrente, alla luce delle affezioni documentate, avrebbe dovuto condurre ad un esito valutativo opposto. Il richiamava un complesso quadro morboso di rilevante gravità e carattere Pt_1 ingravescente, risultante da numerosi accertamenti specialistici eseguiti presso strutture sanitarie pubbliche, che il consulente tecnico d'ufficio, secondo la sua ricostruzione, non aveva preso nella dovuta considerazione, se non addirittura minimizzandolo o trascurandolo del tutto;
in particolare, veniva evidenziato come la compromissione ortopedica da cui risultava affetto, conseguenza di un politrauma con fratture pluriframmentarie multiple, avesse determinato una grave limitazione funzionale e articolare, con difficoltà nella deambulazione, affaticamento agli arti inferiori, deficit di forza, alterazione dell'equilibrio e necessità di ricorrere a presidi ortopedici, terapie farmacologiche e controlli clinico-strumentali periodici;
tali elementi, secondo il , emergevano chiaramente dai referti specialistici versati in Pt_1 atti e avrebbero dovuto essere valutati con maggiore attenzione. Sulla base di tale quadro, il ricorrente sosteneva di versare in una condizione di handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n. 104/1992, rilevando una significativa riduzione dell'autonomia personale, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale, anche in ragione di una concomitante patologia depressiva;
a sostegno delle proprie deduzioni, il richiamava i principi ispiratori della L. n. 104/1992, Pt_1 che si prefiggeva di garantire il rispetto della dignità della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione sociale e assicurandone la tutela giuridica ed economica. Alla luce di quanto esposto, il ricorrente chiedeva il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445-bis, co. 6, c.p.c., e concludeva come segue:
“CHIEDE che l'On. Tribunale adito, previa convocazione delle parti, contrariis reiectis, Voglia:
- RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di Handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/92 dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia.
2 “In via istruttoria si chiede la nomina di CTU medico legale.
“Con riserva di nomina di CTP.
“Il ricorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni indicate dall'art. 42 c. 11 del D.L. 269/2003 per l'esenzione della condanna al pagamento delle spese in caso di soccombenza, come da allegata dichiarazione/documentazione sostitutiva di certificazione reddituale e si impegna a comunicare ogni eventuale variazione.
“Si chiede, altresì, di tenere indenne il ricorrente da un'eventuale spesa per la consulenza tecnica d'ufficio, ove dovuto, non essendo, ad oggi, stato emesso alcun provvedimento dal GU in merito.
“Inoltre, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e comunque pari ad € 35.000,00.
“Quanto all'esenzione dal Contributo Unificato, così come indicato dagli artt. 9 comma 1 bis e 13 comma 1 lettera a del D.L. 98 del 06/07/11, convertito nella legge n. 111/2011, il ricorrente è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale familiare sul reddito, superiore rispetto al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del citato D.L. e pertanto il presente procedimento non è esente da contributo unificato.
“Il ricorrente dichiara di essere stata compiutamente informato del preventivo di massima concernente gli oneri del giudizio eventualmente a suo carico ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 comma 4 l. 27/12 e dei parametri indicati dal Ministero del Lavoro nella nota del 29/5/08 in applicazione dell'art. 9 l. n. 152/01.
“Si chiede la condanna del convenuto al pagamento dei compensi spettanti al CP_1 sottoscritto procuratore per l'attività prestata nella presente fase del giudizio ed in quella precedente, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (DM 55/14), il tutto oltre IVA E CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”. L' si costituiva ritualmente in giudizio, ribadendo la propria opposizione alla CP_1 domanda, ritenendola infondata;
l'ente osservava che le censure sollevate dal ricorrente nei confronti della relazione peritale apparivano generiche e prive di effettivo fondamento, dal momento che il consulente d'ufficio aveva proceduto alla valutazione delle patologie dedotte con metodo corretto, seguendo i criteri della medicina legale e senza incorrere in alcuna sottovalutazione;
secondo l'Istituto, i motivi di ricorso si sostanziavano in un mero dissenso diagnostico, non essendo stati evidenziati veri e propri vizi logico-formali del ragionamento seguito dal CTU né incongruenze tra la documentazione sanitaria in atti e le conclusioni peritali. A sostegno della propria posizione, l' richiamava consolidato orientamento CP_1 giurisprudenziale (tra cui Cass. civ., sez. I, 20-2-2009, n. 4254; Trib. Potenza, n. 867/2018; Trib. Roma, sez. lav., 2-5-2017, n. 4020; Trib. Rieti, sez. lav., 13-11-2018, n. 211) secondo cui, in assenza di carenze diagnostiche manifeste o affermazioni
3 scientificamente erronee, la divergenza di valutazione tra CTU e parte ricorrente non legittimava il rinnovo della consulenza tecnica, trattandosi appunto di mera divergenza valutativa sull'incidenza del dato clinico. Non risultando dunque ravvisabili motivi oggettivi per rinnovare la consulenza, l' CP_1 riteneva eventualmente ammissibile, in via subordinata, un'eventuale riconvocazione del medesimo ausiliario già nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, affinché fornisse chiarimenti sui rilievi mossi nel ricorso;
infine, l' osservava CP_1 che, qualora lo status di handicap grave fosse stato riconosciuto con decorrenza successiva alla fase amministrativa o alle precedenti operazioni peritali, in ragione di un aggravamento intervenuto in epoca successiva, le spese di lite avrebbero dovuto essere integralmente compensate;
concludeva quindi chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, così provvedere:
-rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto per insussistenza dei presupposti di legge;
con vittoria delle spese di lite;
- in caso di riconoscimento dello status di handicap grave ex art.149 disp. att. cpc per sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute di parte ricorrente e previa verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti extrasanitari richiesti dalla legge, disporre la totale compensazione delle spese di lite”. La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate. Il ricorso deve essere respinto per le motivazioni che seguono. Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il chiedeva disporsi rinnovo della Pt_1
CTU medico-legale, asserendo l'inidoneità di quella svolta in sede di A.T.P. ad accertare le reali condizioni fisiche del ricorrente, avendo in particolare la c.t.u. nominata, dott.ssa sottostimato la riduzione dell'autonomia Persona_2 personale subita dal ricorrente a seguito del trauma subito;
in particolare, l'ausiliario non avrebbe valutato correttamente le certificazioni emesse da medici specialisti, con il risultato di avere minimizzato i traumi subiti e riconoscendogli un handicap di grado lieve, in luogo di quello grave, oggetto di richiesta;
il ricorrente proseguiva poi evidenziando i principi posti alla base della L. n. 104/92, ricostruendo sinteticamente le finalità perseguite dal legislatore. Va premesso che, in merito all'utilizzabilità da parte del giudice di merito della consulenza effettuata nell'ambito di un accertamento tecnico preventivo, “deve affermarsi che la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato
4 ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito ed è liberamente valutabile dal giudice, che può trarne elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo.
“Pur essendo privo di ogni efficacia di prova privilegiata nel successivo giudizio di merito, esso costituisce comunque un documento pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito. Esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all'accertamento tecnico (Cass. n. 18567 del 2018).
“Ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015).
“In particolare, la relazione conclusiva dell'ATP al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato (v. Cass. n. 25162 del 2020, sulla possibilità di valorizzare e porre a base del convincimento del giudice, come prova atipica, anche la parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta).” (Cass. civ. Sez. III, n. 8496/2023). Secondariamente, in merito al possibile superamento delle risultanze della CTU disposta in sede di ATP, va rilevato che “… in primo luogo deve rammentarsi che, base a quanto affermato da questa Corte, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (ex multis, Cass. n. 22799 del 2017);
“non di meno, nel caso in esame il provvedimento impugnato, diversamente da quanto si afferma nel ricorso, contiene una motivazione esaustiva e puntuale;
“in definitiva, le critiche di nullità della sentenza di merito per non aver tenuto conto di alcune certificazioni e della gravità della patologia sofferta, limitandosi a richiamare acriticamente le conclusioni rese dal CTU, si traducono in un mero
5 dissenso diagnostico e non si rivelano idonee a confutare i fatti e le circostanze accertate e valutate dal Tribunale di Cosenza;
“va rammentato a tal fine quanto affermato pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale, nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1652 del 2012, nonché Cass. n. 5803 del 2018)” (Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 36259/2022). Ciò posto, l'art. 445 bis c.p.c. prevede sì a pena d'inammissibilità la contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, cosa invero avvenuta nel caso di specie, ma tale contestazione assurge a condizione necessaria ma non sufficiente a giustificare il rinnovo della CTU, dovendo i motivi essere specifici e idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il medico al riguardo;
la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni dell'ausiliare è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte. Le contestazioni di parte ricorrente risultano invero del tutto generiche, mentre va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate dal ricorrente o eventualmente dal suo consulente di parte. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che abbia sbagliato nel rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del
6 procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la ulteriore rinnovazione con altro esperto. In definitiva, non emergendo alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal tecnico in sede di ATP, queste devono essere confermate. Questo giudicante condivide pienamente detta valutazione, concordando con le motivazioni espresse dall'ausiliare, anche in relazione alla gravità dell'handicap e pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali, all'esito dei quali lo stato di disabilità riscontrato non è stato ritenuto tale da determinare le condizioni fisiche e psichiche per il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità, ritiene di dover rigettare il ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. La specifica novità della controversia costituisce motivo congruo per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso dell'A.T.P., come già liquidate in via provvisoria con separato decreto, vanno definitivamente poste in capo all' . CP_1
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei Parte_1 confronti dell' come sopra rappresentato, con ricorso depositato in data 17-1- CP_1
2023, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative CP_1 alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento n. 593/2021 R.G.C., come già liquidata con separato decreto. Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza. Macerata, 12-11-2024 IL GIUDICE dott.ssa Germana Russo
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