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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 25/06/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, nella persona della dott.ssa Gerardina
Guglielmo, quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 18.06.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2381 /2018 R.G.
TRA
NATO IL 10.01.1951 A BRIENZA (PZ) Parte_1
(C.F.: ), RAPP.TO E DIFESO DALL'AVV. NICOLA VENOSA, C.F._1 come in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, CF CP_1 P.IVA_1
Via Ciro il Grande 21, ROMA, in proprio e quale mandatario della
[...]
RAPP.TO E Controparte_2
DIFESO DALL'AVV. VITO DINOIA, come in atti;
NONCHÈ
, con sede legale in Roma, via Controparte_3
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cavallo, come in atti;
Resistente Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente ha dedotto di essere venuto a conoscenza in data 19.10.2018, a mezzo di estratto di ruolo, delle seguenti cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi previdenziali : CP_1
1. n. 100 2001 0089766578 000;
2. n. 100 2004 0003368719 000. Sostiene parte ricorrente che per le suddette cartelle di pagamento sarebbe intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti ivi riportati;
quindi, ha CP_1 concluso chiedendo: “accertare e dichiarare la estinzione per intervenuta prescrizione del credito di importo pari ad € 54.662,25 iscritto a ruolo e relativo alle cartelle di pagamento di cui alla narrativa del presente atto;
condannare chi di giustizia al pagamento delle spese e competenze di causa”. L' nella propria memoria difensiva ha eccepito Controparte_3 la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella n. 100 2004 0003368719 000, l'inammissibilità dell'impugnativa del ruolo esattoriale e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione. Quindi ha chiesto:
“Rigettare l'opposizione per inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo;
Nel merito in caso di mancato accoglimento della predetta eccezione, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto per tutte le motivazioni espresse in punto di diritto;
In subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovessero ritenere fondate le ragioni dell'istante voglia escludere da una Contr eventuale condanna alle spese di lite l' in ragione del fatto che l'azione è scaturita da una visura operata dal ricorrente e non a seguito di azione Contr dell' , ovvero dichiarata la parziale cessata materia del contendere per sopravvenuto difetto parziale di interesse da parte del ricorrente con compensazione delle spese di lite”. Con memoria dell'01.04.2020, si è costituito in giudizio l' eccependo il CP_1 difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità della impugnativa per carenza di interesse ad agire;
dunque, chiedeva: “- in rito dichiarare inammissibile l'opposizione; - in via subordinata e salvo gravame, dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande introduttive del giudizio;
- in via ulteriormente subordinata, in caso di invalidazione anche parziale dei ruoli esattoriali e degli avvisi di addebito opposti, condannare il ricorrente a pagare la maggiore o minore somma per contributi, somme aggiuntive e interessi di mora che venisse accertata nel corso del giudizio, oltre accessori maturati e maturandi;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”. In data 03.5.2023, si è costituito quale nuovo difensore per il ricorrente l'avv. Nicola Venosa. La causa veniva istruita documentalmente dal precedente giudicante e giungeva alla scrivente per la fase decisoria che, esaminati gli atti, definisce il procedimento con sentenza depositata telematicamente secondo i termini e le modalità di cui all'art. 127 ter cpc.
******* Il ricorso non può essere accolto per i motivi che seguono e deve essere dichiarato inammissibile.
Pag. 2 di 5 Il legislatore, al fine di dirimere un travagliato contrasto giurisprudenziale, è recentemente intervenuto sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, statuendo, con D.L. n. 146 del 21 ottobre, art. 3 bis, da una parte, che lo stesso non è autonomamente impugnabile;
dall'altra, circoscrivendo a tre le ipotesi suscettibili di diretta impugnazione ovvero quelle in cui o il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, o per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all' art. 1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Sul punto, in funzione nomofilattica, sono intervenute le Sezioni Unite (Cass.
Sez. Un. n. 26283/2022) chiarendo che il legislatore con la nuova disposizione ha regolato i casi specifici di “azione diretta”, dinanzi ad una invalida notificazione della cartella, dalla quale potrebbe conseguire la necessità di una immediata tutela giurisdizionale. La Corte ha precisato che tale disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione e, quindi, in armonia col principio del giusto processo, la dimostrazione del pregiudizio insorto al momento della presentazione del ricorso a causa dell'estratto di ruolo, può essere fornita anche durante il processo. A tal proposito, è utile l'istituto della rimessione nei termini, posto che l'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinato dalla novità della norma. La nuova disposizione, dunque, non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi avverso l'estratto di ruolo, ma i contribuenti devono dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali sussisteva un pregiudizio al momento dell'impugnazione.
Alla luce di suddette coordinate ermeneutiche il ricorso non è ammissibile in quanto il ricorrente afferma propriamente di essere venuto a conoscenza delle cartelle di pagamento contestate a seguito di una richiesta di estratto di ruolo. Secondo gli orientamenti stratificatisi sul punto, antecedentemente alla modifica legislativa suesposta, l'impugnazione dell'estratto di ruolo era ritenuta ammissibile solo se lo stesso costituiva il primo atto con cui il contribuente era venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e solo se l'opposizione veniva proposta entro 40 gg da tale conoscenza ovvero entro i 20 giorni laddove venivano dedotti vizi relativi agli atti esecutivi. E, infatti, la Corte aveva statuito che l'estratto di ruolo è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario, il quale poteva
Pag. 3 di 5 impugnare la cartella cui esso si riferiva, con le forme e nei termini di legge: “Il contribuente, pertanto, può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal CP_5 della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo. E' una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorchè sia notificato l'atto successivo, che si giustifica quindi (solo) allorchè, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa” (Cass. N. 19704/2015). Le recenti Sezioni Unite n. 26283/2022 hanno, invece, sottolineato che “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”. E, quindi, in presenza di atti impositivi regolarmente notificati il ricorso non è ammissibile laddove si fondi sull'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Del resto, pur volendo ammettere la omessa notifica o la irregolarità della stessa, il ricorso de quo risulterebbe comunque inammissibile alla luce delle coordinate delle Sezioni Unite che, per quanto riguarda, la seconda parte della normativa hanno chiarito: “Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire”. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha documentato ed allegato alcun interesse concreto ed attuale idoneo a giustificare la domanda de qua. Inoltre, con note del 26.2.2024, ha dedotto che “non sussiste l'interesse ad agire sulla base della novella legislativa di cui al comma 4 bis dell'art. 12 del DPR n. 602/1973 (come modificato dall'art. 3 bis della dl n.21.10.2021 n.146 conv. In l.n.215/2021). Chiede pertanto che il Giudicante dichiari l'improcedibilità dell'azione alla luce della norma sopravvenuta e compensi le spese del giudizio per il medesimo motivo”.
Pag. 4 di 5 E, infatti, non risulta sussistente nessuna delle tre ipotesi scandite dal dato normativo, così come suesposte, e ritenute applicabili ai giudizi pendenti dalla
Suprema Corte, derivandone, quindi, l'inammissibilità del ricorso. Ad ogni buon conto, deve segnalarsi che la cartella n. 100 2004 0003368719 000 è stata ritualmente notificata il 5.03.2004 a mani di familiare convivente, moglie,
Il ricorrente ha, altresì, ricevuto la notifica di intimazione di Controparte_6 pagamento in data 11.03.2009 a mani della moglie. Il ricorrente ha anche ricevuto la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca. P.I. n. 1268/100 in data 14.04.2005, con notifica a mani della moglie. La prospettazione di cui al ricorso, di non aver ricevuto la notifica di alcun atto e di aver appreso della esistenza delle cartelle solo a seguito dell'acquisizione dell'estratto di ruolo è manifestamente infondata, tenuto conto che da epoca precedente al rilascio dell'estratto il ricorrente aveva contezza della posizione debitoria per come risultante dalle cartelle. Alcuna pronuncia va resa in punto di liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio, avendo il ricorrente fatto espressa riserva del deposito della istanza e non avendo integrato la documentazione relativa alla permanenza dei requisiti reddituali. Le spese, alla luce delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali, nonché delle recenti riforme normative e ricostruzioni interpretative sul punto, vengono integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lagonegro, 25.06.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 5 di 5
Guglielmo, quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 18.06.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2381 /2018 R.G.
TRA
NATO IL 10.01.1951 A BRIENZA (PZ) Parte_1
(C.F.: ), RAPP.TO E DIFESO DALL'AVV. NICOLA VENOSA, C.F._1 come in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, CF CP_1 P.IVA_1
Via Ciro il Grande 21, ROMA, in proprio e quale mandatario della
[...]
RAPP.TO E Controparte_2
DIFESO DALL'AVV. VITO DINOIA, come in atti;
NONCHÈ
, con sede legale in Roma, via Controparte_3
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cavallo, come in atti;
Resistente Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente ha dedotto di essere venuto a conoscenza in data 19.10.2018, a mezzo di estratto di ruolo, delle seguenti cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi previdenziali : CP_1
1. n. 100 2001 0089766578 000;
2. n. 100 2004 0003368719 000. Sostiene parte ricorrente che per le suddette cartelle di pagamento sarebbe intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti ivi riportati;
quindi, ha CP_1 concluso chiedendo: “accertare e dichiarare la estinzione per intervenuta prescrizione del credito di importo pari ad € 54.662,25 iscritto a ruolo e relativo alle cartelle di pagamento di cui alla narrativa del presente atto;
condannare chi di giustizia al pagamento delle spese e competenze di causa”. L' nella propria memoria difensiva ha eccepito Controparte_3 la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella n. 100 2004 0003368719 000, l'inammissibilità dell'impugnativa del ruolo esattoriale e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione. Quindi ha chiesto:
“Rigettare l'opposizione per inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo;
Nel merito in caso di mancato accoglimento della predetta eccezione, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto per tutte le motivazioni espresse in punto di diritto;
In subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovessero ritenere fondate le ragioni dell'istante voglia escludere da una Contr eventuale condanna alle spese di lite l' in ragione del fatto che l'azione è scaturita da una visura operata dal ricorrente e non a seguito di azione Contr dell' , ovvero dichiarata la parziale cessata materia del contendere per sopravvenuto difetto parziale di interesse da parte del ricorrente con compensazione delle spese di lite”. Con memoria dell'01.04.2020, si è costituito in giudizio l' eccependo il CP_1 difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità della impugnativa per carenza di interesse ad agire;
dunque, chiedeva: “- in rito dichiarare inammissibile l'opposizione; - in via subordinata e salvo gravame, dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande introduttive del giudizio;
- in via ulteriormente subordinata, in caso di invalidazione anche parziale dei ruoli esattoriali e degli avvisi di addebito opposti, condannare il ricorrente a pagare la maggiore o minore somma per contributi, somme aggiuntive e interessi di mora che venisse accertata nel corso del giudizio, oltre accessori maturati e maturandi;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”. In data 03.5.2023, si è costituito quale nuovo difensore per il ricorrente l'avv. Nicola Venosa. La causa veniva istruita documentalmente dal precedente giudicante e giungeva alla scrivente per la fase decisoria che, esaminati gli atti, definisce il procedimento con sentenza depositata telematicamente secondo i termini e le modalità di cui all'art. 127 ter cpc.
******* Il ricorso non può essere accolto per i motivi che seguono e deve essere dichiarato inammissibile.
Pag. 2 di 5 Il legislatore, al fine di dirimere un travagliato contrasto giurisprudenziale, è recentemente intervenuto sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, statuendo, con D.L. n. 146 del 21 ottobre, art. 3 bis, da una parte, che lo stesso non è autonomamente impugnabile;
dall'altra, circoscrivendo a tre le ipotesi suscettibili di diretta impugnazione ovvero quelle in cui o il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, o per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all' art. 1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Sul punto, in funzione nomofilattica, sono intervenute le Sezioni Unite (Cass.
Sez. Un. n. 26283/2022) chiarendo che il legislatore con la nuova disposizione ha regolato i casi specifici di “azione diretta”, dinanzi ad una invalida notificazione della cartella, dalla quale potrebbe conseguire la necessità di una immediata tutela giurisdizionale. La Corte ha precisato che tale disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione e, quindi, in armonia col principio del giusto processo, la dimostrazione del pregiudizio insorto al momento della presentazione del ricorso a causa dell'estratto di ruolo, può essere fornita anche durante il processo. A tal proposito, è utile l'istituto della rimessione nei termini, posto che l'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinato dalla novità della norma. La nuova disposizione, dunque, non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi avverso l'estratto di ruolo, ma i contribuenti devono dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali sussisteva un pregiudizio al momento dell'impugnazione.
Alla luce di suddette coordinate ermeneutiche il ricorso non è ammissibile in quanto il ricorrente afferma propriamente di essere venuto a conoscenza delle cartelle di pagamento contestate a seguito di una richiesta di estratto di ruolo. Secondo gli orientamenti stratificatisi sul punto, antecedentemente alla modifica legislativa suesposta, l'impugnazione dell'estratto di ruolo era ritenuta ammissibile solo se lo stesso costituiva il primo atto con cui il contribuente era venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e solo se l'opposizione veniva proposta entro 40 gg da tale conoscenza ovvero entro i 20 giorni laddove venivano dedotti vizi relativi agli atti esecutivi. E, infatti, la Corte aveva statuito che l'estratto di ruolo è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario, il quale poteva
Pag. 3 di 5 impugnare la cartella cui esso si riferiva, con le forme e nei termini di legge: “Il contribuente, pertanto, può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal CP_5 della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo. E' una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorchè sia notificato l'atto successivo, che si giustifica quindi (solo) allorchè, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa” (Cass. N. 19704/2015). Le recenti Sezioni Unite n. 26283/2022 hanno, invece, sottolineato che “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”. E, quindi, in presenza di atti impositivi regolarmente notificati il ricorso non è ammissibile laddove si fondi sull'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Del resto, pur volendo ammettere la omessa notifica o la irregolarità della stessa, il ricorso de quo risulterebbe comunque inammissibile alla luce delle coordinate delle Sezioni Unite che, per quanto riguarda, la seconda parte della normativa hanno chiarito: “Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire”. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha documentato ed allegato alcun interesse concreto ed attuale idoneo a giustificare la domanda de qua. Inoltre, con note del 26.2.2024, ha dedotto che “non sussiste l'interesse ad agire sulla base della novella legislativa di cui al comma 4 bis dell'art. 12 del DPR n. 602/1973 (come modificato dall'art. 3 bis della dl n.21.10.2021 n.146 conv. In l.n.215/2021). Chiede pertanto che il Giudicante dichiari l'improcedibilità dell'azione alla luce della norma sopravvenuta e compensi le spese del giudizio per il medesimo motivo”.
Pag. 4 di 5 E, infatti, non risulta sussistente nessuna delle tre ipotesi scandite dal dato normativo, così come suesposte, e ritenute applicabili ai giudizi pendenti dalla
Suprema Corte, derivandone, quindi, l'inammissibilità del ricorso. Ad ogni buon conto, deve segnalarsi che la cartella n. 100 2004 0003368719 000 è stata ritualmente notificata il 5.03.2004 a mani di familiare convivente, moglie,
Il ricorrente ha, altresì, ricevuto la notifica di intimazione di Controparte_6 pagamento in data 11.03.2009 a mani della moglie. Il ricorrente ha anche ricevuto la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca. P.I. n. 1268/100 in data 14.04.2005, con notifica a mani della moglie. La prospettazione di cui al ricorso, di non aver ricevuto la notifica di alcun atto e di aver appreso della esistenza delle cartelle solo a seguito dell'acquisizione dell'estratto di ruolo è manifestamente infondata, tenuto conto che da epoca precedente al rilascio dell'estratto il ricorrente aveva contezza della posizione debitoria per come risultante dalle cartelle. Alcuna pronuncia va resa in punto di liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio, avendo il ricorrente fatto espressa riserva del deposito della istanza e non avendo integrato la documentazione relativa alla permanenza dei requisiti reddituali. Le spese, alla luce delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali, nonché delle recenti riforme normative e ricostruzioni interpretative sul punto, vengono integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lagonegro, 25.06.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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