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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 14/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 687/2022
T R A
, con sede in Roma, alla via G. Grazer, n. 14, Parte_1 in persona del procuratore p.t., dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Parte_2
Aconi con studio in Telese Terme (BN) alla Via Frosinone n. 11; Appellante
E
; Controparte_1
Appellato contumace
E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore; Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.9.2019 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, assumeva che, volendo verificare la propria posizione Controparte_1 debitoria al fine di valutare l'opportunità di richiedere una rateazione dei debiti maturati con l'Agente della Riscossione, in data 20.8.2019 si recava presso gli uffici della
[...]
e per effetto di tale autonoma iniziativa veniva a conoscenza, per la prima Controparte_3 volta, tramite rilascio di estratto di ruolo dell'esistenza a suo carico delle “cartelle di pagamento” n. 328 2012 00020243 92 000 per euro 4541,26, n. 328 2013 00028379 27 000 per euro 5314,73 e n. 328 2014 00029848 84 000 per euro 2748,04, asseritamente mai notificate, per presunti crediti relativi a contributi I.V.S. e correlate somme aggiuntive per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
CP_ Presentata istanza di sgravio in autotutela alla e all' senza ricevere Controparte_3 riscontro, ritenuto sussistente l'interesse ad agire, l'istante ha proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo di cui innanzi, ex artt. 615 comma 1 e 618 bis comma I c.p.c., sostenendo la nullità dell'iscrizione a ruolo derivante dall'omessa notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione estintiva quinquennale successiva alla data di presunta notifica delle cartelle esattoriali.
Ha concluso chiedendo di dichiarare estinto per prescrizione il credito relativo ai contributi previdenziali portato dalle cartelle di pagamento impugnate e conseguentemente annullarle;
spese vinte, con distrazione.
Nel costituirsi in giudizio, le parti resistenti sostenevano, con varie argomentazioni, l'infondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto. In via preliminare eccepivano la tardività dell'opposizione proposta oltre il termine di legge previsto ex art. 24 del D.lgs. 46/1999; la inammissibilità per assenza di precetto o altro atto propedeutico all'esecuzione forzata;
la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (Cass. SS.UU. n. 19704/2015).
[...]
rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla notifica Parte_1 CP_ degli avvisi di addebito di competenza dell' mentre quest'ultimo rimarcava la propria estraneità per gli atti successivi alla trasmissione dei ruoli al Concessionario, per i quali è responsabile solo il Concessionario.
In merito alla prescrizione, l'Istituto previdenziale deduceva che l'avviso n. 328 2012 00020243 92 000 era stato notificato al il 31.5.2012 a mezzo del servizio postale, mentre la notifica CP_1 degli altri due avvisi n. 328 2013 00028379 27 000 e n. 328 2014 00029848 84 000, effettuata sempre a mezzo del servizio postale, non era andata a buon fine. Agenzia delle Entrate osservava CP_ che alla notifica degli avvisi di addebito da parte dell' era seguita la notifica, da parte del concessionario, dell'intimazione di pagamento n. 02820159023657962000 e n. 02820169012539791000 con il dettaglio del debito.
Con la sentenza n. 2018/2021pubblicata il 6.7.2021 il Tribunale adito così statuiva “1) dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, non dovuti i crediti per cui è causa portati dagli avvisi CP_2 di addebito nn. 328 2012 00020243 92 000, 328 2013 00028379 27 000, 328 2014 00029848 84 000; 2) compensa tra le parti il pagamento delle spese di lite”.
Il Giudice di prime cure, in primis, ha dichiarato il difetto di legittimazione di
[...]
, ritenendo che la legittimazione passiva cadesse esclusivamente a carico Controparte_3 CP_ dell' titolare del rapporto obbligatorio di natura previdenziale e soggetto incaricato della CP_ notifica dell'atto impositivo. Sulla prescrizione, documentata dall' la sola notifica dell'avviso di addebito n. 328 2012 00020243 92 000, in mancanza di prova di atti interruttivi successivi, tenuto conto che il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato nel settembre 2019, aderendo in ordine all'applicabilità della prescrizione quinquennale al percorso motivazionale delle SS.UU. sent. nr. 23397/2016, ha osservato come a far tempo dalla data di notifica come innanzi indicata fosse decorso un nuovo quinquennio e dunque la prescrizione. Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello con Controparte_3 atto depositato presso questa Corte territoriale in data 3.1.2022, deducendo che l'avviso di addebito n. 32820120002024392000 era stato ritualmente notificato in data 31.5.2012 al contribuente e che lo stesso non poteva non essere a conoscenza del suo contenuto;
che, dunque, dalla rituale notifica ne discendeva l'inammissibilità e/o tardività del ricorso di primo grado e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Con altro motivo l'appellante ha censurato la sentenza che ha dichiarato non dovuti i crediti CP_ portati dall'avviso di addebito n. 32820120002024392000, regolarmente notificato dall' avendo il Concessionario documentato la notifica degli avvisi di intimazione di pagamento n. 02820159023657962000 e n. 02820169012539791000, con tempestiva interruzione della prescrizione quinquennale.
Ha concluso chiedendo “1. nel merito, accogliere l'appello proposto per tutti i motivi sopra esposti, riformando l'impugnata sentenza n. 2018/2021 emessa in data 06.07.2021 dal Tribunale di Santa Maria C.V., sezione lavoro e previdenza, nella persona del Giudice, dott.ssa Iorio Fabiana, pubblicata in data 06.07.2021, nella parte in cui il Giudice ha dichiarato non dovuti i crediti per cui è causa portati dall'avviso di addebito n. 32820120002024392000; 2. CP_2 condannare, infine, parte appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, e l' non si sono costituiti, Controparte_1 preferendo rimanere contumaci.
La Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato;
quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre premettere che l' chiede la riforma parziale della sentenza n. CP_3 CP_3
2018/2021 del Tribunale di S.M. Capua Vetere nella parte in cui il Giudice dichiara non dovuti i CP_ crediti per cui è causa portati dall'avviso di addebito n. 32820120002024392000.
L'appello è dunque limitato all'atto impositivo predetto, mentre alcuna censura è stata sollevata alla sentenza in riferimento agli altri due avvisi n. 328 2013 00028379 27 000 e n. 328 2014 00029848 84 000, sicché le questioni relative a questi ultimi – risolte come da pronuncia del primo giudice - sono ormai coperte da giudicato.
La presente controversia è decisa sulla scorta della ragione più liquida in forza del principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui “... in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass., sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme, ordinanza n. 363 del 09/01/2019; n.7307 del 14/03/2019). In applicazione del suddetto principio, si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione relativa all'inammissibilità dell'opposizione per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo posto a fondamento della stessa con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, logicamente sovraordinate.
Ed invero rileva il collegio che la controversia è stata instaurata quale opposizione ad estratto di ruolo, atteso che in ricorso la parte ha dichiarato di avere avuto conoscenza delle iscrizioni a suo carico mediante acquisizione di estratto ruolo presso il Concessionario della Riscossione.
La proposta opposizione va dichiarata inammissibile alla luce del D.L. 146/2021 così come interpretato dalla recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione n. 26283/2022.
Prima della riforma introdotta con il D.L. 146/21 e della sentenza ultima della Corte di Cassazione (26283/22) era necessario verificare se la cartella fosse stata notificata perché l'orientamento di legittimità (per tutte Cass. SS.UU n. 19704/2015) era nel senso che solo in caso di omessa notifica dell'atto impositivo sussisteva in capo al debitore l'interesse ad agire ed era ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in funzione recuperatoria della tutela non potuta esercitare a causa della mancata notifica. In caso di notifica della cartella, invece, l'orientamento da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 29294 del 12/11/2019) riteneva ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, nonostante la valida notifica della cartella ed in assenza di azioni esecutive da parte del concessionario post notifica, ma solo nel caso di contestazione da parte dell'Istituto creditore circa l'avvenuta estinzione della pretesa.
Con il D.L. 146/2021 convertito nella L. 215/2021 è stata introdotta la norma dettata dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/73, che così stabilisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022) ha esaminato la nuova disposizione rilevando che “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)”, e che “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.
Con la sentenza n. 26283/22 cit. la Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 4-bis dell'art. 12 D.P.R. 602/73, introdotto dal D.L. 146/21, conv. L. 215/21:
- esclude la impugnabilità dell'estratto ruolo in via generale;
- prevede in caso di omessa o invalida notifica della cartella la possibilità di impugnazione ma nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma, quali: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico;
b) pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, per il pagamento di importi superiori ad Euro 5.000 (dal 1 gennaio 2018, prima Euro 10.000,00); c) pregiudizio per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
- non è norma di interpretazione autentica;
- “la disciplina sopravvenuta si applica … ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza … che è ancora da compiere…È quindi coerente che l'interesse, come confermato dal legislatore, debba essere dimostrato … in armonia con il principio costituzionale del giusto processo ex art. 11 Costituzione”.
La S.C. ha sancito, anche per i giudizi in corso, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, rilevando che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli pregiudizio in relazione alle finalità elencate nella norma
È pacifico, quindi, che la nuova disciplina, la quale esclude la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, si applica anche nei giudizi pendenti, come il presente.
Dalle considerazioni sopra esposte consegue che il ricorso originario deve essere dichiarato
“inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire…… La carenza di interesse ad agire……elide la possibilità di agire in giudizio per ottenere l'accertamento negativo del debito contributivo, con l'effetto di impedire l'ottenimento di ogni effetto dichiarativo giudiziale sul contenuto de rapporto contributivo…” (in motivazione Cass. sez. L, Sentenza n. 10595 del 20/04/2023).
Nella specie l'originario ricorrente ha dichiarato di non avere ricevuto regolare notifica delle cartelle di pagamento, a suo dire, conosciute solo tramite estratto di ruolo e non ha allegato né provato in concreto la sussistenza dell'interesse ad agire in prevenzione avverso l'estratto ruolo richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite in relazione alla normativa sopravvenuta, né nel ricorso, né nel corso del giudizio, sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione; neppure ha chiesto la rimessione in termini.
Applicando la nuova disciplina come sopra richiamata al caso di specie, dunque, si giunge alla conclusione che il non poteva impugnare l'estratto di ruolo avendo omesso di allegare CP_1 prima e dimostrare poi che dall'iscrizione a ruolo potesse derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma sopra richiamata.
Difettando l'interesse ad agire, risultando assorbite dalla sopravvenienza normativa tutte le ulteriori questioni sollevate, l'appello va accolto e, in riforma parziale della gravata sentenza che nel resto si conferma, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal CP_1 relativamente all'avviso di addebito n. 32820120002024392000.
Le spese del grado possono essere compensate in considerazione della sopravvenienza della nuova disciplina e dell'intervento delle Sezioni Unite in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, dichiara inammissibile l'opposizione formulata in prime cure da Controparte_1 relativamente all'avviso di addebito n. 32820120002024392000;
-dichiara compensate tra le parti le spese del grado.
Napoli, 14/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 14/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 687/2022
T R A
, con sede in Roma, alla via G. Grazer, n. 14, Parte_1 in persona del procuratore p.t., dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Parte_2
Aconi con studio in Telese Terme (BN) alla Via Frosinone n. 11; Appellante
E
; Controparte_1
Appellato contumace
E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore; Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.9.2019 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, assumeva che, volendo verificare la propria posizione Controparte_1 debitoria al fine di valutare l'opportunità di richiedere una rateazione dei debiti maturati con l'Agente della Riscossione, in data 20.8.2019 si recava presso gli uffici della
[...]
e per effetto di tale autonoma iniziativa veniva a conoscenza, per la prima Controparte_3 volta, tramite rilascio di estratto di ruolo dell'esistenza a suo carico delle “cartelle di pagamento” n. 328 2012 00020243 92 000 per euro 4541,26, n. 328 2013 00028379 27 000 per euro 5314,73 e n. 328 2014 00029848 84 000 per euro 2748,04, asseritamente mai notificate, per presunti crediti relativi a contributi I.V.S. e correlate somme aggiuntive per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
CP_ Presentata istanza di sgravio in autotutela alla e all' senza ricevere Controparte_3 riscontro, ritenuto sussistente l'interesse ad agire, l'istante ha proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo di cui innanzi, ex artt. 615 comma 1 e 618 bis comma I c.p.c., sostenendo la nullità dell'iscrizione a ruolo derivante dall'omessa notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione estintiva quinquennale successiva alla data di presunta notifica delle cartelle esattoriali.
Ha concluso chiedendo di dichiarare estinto per prescrizione il credito relativo ai contributi previdenziali portato dalle cartelle di pagamento impugnate e conseguentemente annullarle;
spese vinte, con distrazione.
Nel costituirsi in giudizio, le parti resistenti sostenevano, con varie argomentazioni, l'infondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto. In via preliminare eccepivano la tardività dell'opposizione proposta oltre il termine di legge previsto ex art. 24 del D.lgs. 46/1999; la inammissibilità per assenza di precetto o altro atto propedeutico all'esecuzione forzata;
la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (Cass. SS.UU. n. 19704/2015).
[...]
rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla notifica Parte_1 CP_ degli avvisi di addebito di competenza dell' mentre quest'ultimo rimarcava la propria estraneità per gli atti successivi alla trasmissione dei ruoli al Concessionario, per i quali è responsabile solo il Concessionario.
In merito alla prescrizione, l'Istituto previdenziale deduceva che l'avviso n. 328 2012 00020243 92 000 era stato notificato al il 31.5.2012 a mezzo del servizio postale, mentre la notifica CP_1 degli altri due avvisi n. 328 2013 00028379 27 000 e n. 328 2014 00029848 84 000, effettuata sempre a mezzo del servizio postale, non era andata a buon fine. Agenzia delle Entrate osservava CP_ che alla notifica degli avvisi di addebito da parte dell' era seguita la notifica, da parte del concessionario, dell'intimazione di pagamento n. 02820159023657962000 e n. 02820169012539791000 con il dettaglio del debito.
Con la sentenza n. 2018/2021pubblicata il 6.7.2021 il Tribunale adito così statuiva “1) dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, non dovuti i crediti per cui è causa portati dagli avvisi CP_2 di addebito nn. 328 2012 00020243 92 000, 328 2013 00028379 27 000, 328 2014 00029848 84 000; 2) compensa tra le parti il pagamento delle spese di lite”.
Il Giudice di prime cure, in primis, ha dichiarato il difetto di legittimazione di
[...]
, ritenendo che la legittimazione passiva cadesse esclusivamente a carico Controparte_3 CP_ dell' titolare del rapporto obbligatorio di natura previdenziale e soggetto incaricato della CP_ notifica dell'atto impositivo. Sulla prescrizione, documentata dall' la sola notifica dell'avviso di addebito n. 328 2012 00020243 92 000, in mancanza di prova di atti interruttivi successivi, tenuto conto che il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato nel settembre 2019, aderendo in ordine all'applicabilità della prescrizione quinquennale al percorso motivazionale delle SS.UU. sent. nr. 23397/2016, ha osservato come a far tempo dalla data di notifica come innanzi indicata fosse decorso un nuovo quinquennio e dunque la prescrizione. Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello con Controparte_3 atto depositato presso questa Corte territoriale in data 3.1.2022, deducendo che l'avviso di addebito n. 32820120002024392000 era stato ritualmente notificato in data 31.5.2012 al contribuente e che lo stesso non poteva non essere a conoscenza del suo contenuto;
che, dunque, dalla rituale notifica ne discendeva l'inammissibilità e/o tardività del ricorso di primo grado e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Con altro motivo l'appellante ha censurato la sentenza che ha dichiarato non dovuti i crediti CP_ portati dall'avviso di addebito n. 32820120002024392000, regolarmente notificato dall' avendo il Concessionario documentato la notifica degli avvisi di intimazione di pagamento n. 02820159023657962000 e n. 02820169012539791000, con tempestiva interruzione della prescrizione quinquennale.
Ha concluso chiedendo “1. nel merito, accogliere l'appello proposto per tutti i motivi sopra esposti, riformando l'impugnata sentenza n. 2018/2021 emessa in data 06.07.2021 dal Tribunale di Santa Maria C.V., sezione lavoro e previdenza, nella persona del Giudice, dott.ssa Iorio Fabiana, pubblicata in data 06.07.2021, nella parte in cui il Giudice ha dichiarato non dovuti i crediti per cui è causa portati dall'avviso di addebito n. 32820120002024392000; 2. CP_2 condannare, infine, parte appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, e l' non si sono costituiti, Controparte_1 preferendo rimanere contumaci.
La Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato;
quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre premettere che l' chiede la riforma parziale della sentenza n. CP_3 CP_3
2018/2021 del Tribunale di S.M. Capua Vetere nella parte in cui il Giudice dichiara non dovuti i CP_ crediti per cui è causa portati dall'avviso di addebito n. 32820120002024392000.
L'appello è dunque limitato all'atto impositivo predetto, mentre alcuna censura è stata sollevata alla sentenza in riferimento agli altri due avvisi n. 328 2013 00028379 27 000 e n. 328 2014 00029848 84 000, sicché le questioni relative a questi ultimi – risolte come da pronuncia del primo giudice - sono ormai coperte da giudicato.
La presente controversia è decisa sulla scorta della ragione più liquida in forza del principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui “... in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass., sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme, ordinanza n. 363 del 09/01/2019; n.7307 del 14/03/2019). In applicazione del suddetto principio, si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione relativa all'inammissibilità dell'opposizione per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo posto a fondamento della stessa con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, logicamente sovraordinate.
Ed invero rileva il collegio che la controversia è stata instaurata quale opposizione ad estratto di ruolo, atteso che in ricorso la parte ha dichiarato di avere avuto conoscenza delle iscrizioni a suo carico mediante acquisizione di estratto ruolo presso il Concessionario della Riscossione.
La proposta opposizione va dichiarata inammissibile alla luce del D.L. 146/2021 così come interpretato dalla recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione n. 26283/2022.
Prima della riforma introdotta con il D.L. 146/21 e della sentenza ultima della Corte di Cassazione (26283/22) era necessario verificare se la cartella fosse stata notificata perché l'orientamento di legittimità (per tutte Cass. SS.UU n. 19704/2015) era nel senso che solo in caso di omessa notifica dell'atto impositivo sussisteva in capo al debitore l'interesse ad agire ed era ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in funzione recuperatoria della tutela non potuta esercitare a causa della mancata notifica. In caso di notifica della cartella, invece, l'orientamento da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 29294 del 12/11/2019) riteneva ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, nonostante la valida notifica della cartella ed in assenza di azioni esecutive da parte del concessionario post notifica, ma solo nel caso di contestazione da parte dell'Istituto creditore circa l'avvenuta estinzione della pretesa.
Con il D.L. 146/2021 convertito nella L. 215/2021 è stata introdotta la norma dettata dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/73, che così stabilisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022) ha esaminato la nuova disposizione rilevando che “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)”, e che “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.
Con la sentenza n. 26283/22 cit. la Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 4-bis dell'art. 12 D.P.R. 602/73, introdotto dal D.L. 146/21, conv. L. 215/21:
- esclude la impugnabilità dell'estratto ruolo in via generale;
- prevede in caso di omessa o invalida notifica della cartella la possibilità di impugnazione ma nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma, quali: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico;
b) pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, per il pagamento di importi superiori ad Euro 5.000 (dal 1 gennaio 2018, prima Euro 10.000,00); c) pregiudizio per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
- non è norma di interpretazione autentica;
- “la disciplina sopravvenuta si applica … ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza … che è ancora da compiere…È quindi coerente che l'interesse, come confermato dal legislatore, debba essere dimostrato … in armonia con il principio costituzionale del giusto processo ex art. 11 Costituzione”.
La S.C. ha sancito, anche per i giudizi in corso, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, rilevando che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli pregiudizio in relazione alle finalità elencate nella norma
È pacifico, quindi, che la nuova disciplina, la quale esclude la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, si applica anche nei giudizi pendenti, come il presente.
Dalle considerazioni sopra esposte consegue che il ricorso originario deve essere dichiarato
“inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire…… La carenza di interesse ad agire……elide la possibilità di agire in giudizio per ottenere l'accertamento negativo del debito contributivo, con l'effetto di impedire l'ottenimento di ogni effetto dichiarativo giudiziale sul contenuto de rapporto contributivo…” (in motivazione Cass. sez. L, Sentenza n. 10595 del 20/04/2023).
Nella specie l'originario ricorrente ha dichiarato di non avere ricevuto regolare notifica delle cartelle di pagamento, a suo dire, conosciute solo tramite estratto di ruolo e non ha allegato né provato in concreto la sussistenza dell'interesse ad agire in prevenzione avverso l'estratto ruolo richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite in relazione alla normativa sopravvenuta, né nel ricorso, né nel corso del giudizio, sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione; neppure ha chiesto la rimessione in termini.
Applicando la nuova disciplina come sopra richiamata al caso di specie, dunque, si giunge alla conclusione che il non poteva impugnare l'estratto di ruolo avendo omesso di allegare CP_1 prima e dimostrare poi che dall'iscrizione a ruolo potesse derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma sopra richiamata.
Difettando l'interesse ad agire, risultando assorbite dalla sopravvenienza normativa tutte le ulteriori questioni sollevate, l'appello va accolto e, in riforma parziale della gravata sentenza che nel resto si conferma, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal CP_1 relativamente all'avviso di addebito n. 32820120002024392000.
Le spese del grado possono essere compensate in considerazione della sopravvenienza della nuova disciplina e dell'intervento delle Sezioni Unite in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, dichiara inammissibile l'opposizione formulata in prime cure da Controparte_1 relativamente all'avviso di addebito n. 32820120002024392000;
-dichiara compensate tra le parti le spese del grado.
Napoli, 14/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano