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Ordinanza 12 marzo 2025
Ordinanza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
n. 9078/2024 r.g.
Il Giudice a scioglimento della riserva che precede ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento cautelare
TRA
Parte_1 Parte_2
(Avv. RUSSO DIMITRI )
- RICORRENTI -
CONTRO
on costituita) e (Avv. Controparte_1 Controparte_2
D'ANIELLO GIOACCHINO)
- RESISTENTI -
**** Con il ricorso introduttivo le società ricorrenti hanno chiesto: “A. inaudita altera parte, stante l'eccezionale urgenza per i motivi indicati in narratIV: 1) il sequestro ex artt. 129 e 130 c.p.i. nonché 2599 cod. civ. e 670 cod. proc. civ. e il successivo l'accantonamento in un unico luogo, di tutti gli orci prodotti, commercializzati e distribuiti dalle Resistenti già descritti in narratIV e, in ogni caso, di tutti gli orci, materiale pubblicitario, confezioni di prodotto, ove impresso il marchio delle Ricorrenti, presso: - la sede legale e operatIV della (p.IV Controparte_1
in Itri (LT) Contrada Nasso n. 21, - la sede legale e operatIV di P.IVA_1 [...]
(p.IV ) rispettIVmente in TE (BA) Via Alcide Degasperi, 7/a e in Controparte_3 P.IVA_2
TE (BA) S.P. 231 – C.da Pozzo San Giorgio – Zona industriale, ovvero presso altri locali, punti vendita, spazi antistanti, nonché presso eventuali punti vendita alle stesse facenti capo, ovvero presso magazzini, locali e luoghi nella disponibilità delle Resistenti, ovunque situati sul territorio nazionale, nonché in tutti gli esercizi commerciali appartenenti a terzi utilizzatori a fini non personali (fra cui anche grossisti, intermediari commerciali e/o clienti), autorizzando l'Ufficiale Giudiziario all'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici e di altra natura ed autorizzando le ricorrenti – o un loro rappresentante – ad assistere alle suddette operazioni, anche con l'assistenza di tecnici di propria fiducia. 2) autorizzi la descrizione giudiziale ex artt. 129 e 130
c.p.i., da effettuarsi a mezzo di Ufficiale Giudiziario coadiuvato da un consulente tecnico da nominarsi tra gli esperti contabili (ovvero da più di un consulente tecnico contabile qualora le operazioni dovessero essere effettuate contemporaneamente in più luoghi) a descrivere tutta la documentazione contabile in possesso delle Resistenti e in particolare le scritture contabili (fatture sia di acquisto che di vendita, bolle, documenti di trasporto, registro dei corrispettivi, registro delle fatture, contratti di distribuzione e vendita, ordini ai fornitori, ecc.) attinenti alla realizzazione, produzione, distribuzione e ogni forma di commercializzazione e/o promozione e/o messa a disposizione del pubblico dei prodotti che riproducano integralmente e/o parzialmente i marchi registrati indicati in narratIV di titolarità delle Ricorrenti e comunque di qualsiasi altro prodotto in violazione dei diritti delle ricorrenti che verranno reperiti presso: - la sede legale e operatIV della (p.IV ) in Itri (LT) Contrada Nasso n. 21, - la sede Controparte_1 P.IVA_1 legale e operatIV di (p.IV ) rispettIVmente in TE Controparte_3 P.IVA_2
(BA) Via Alcide Degasperi, 7/a e in TE (BA) S.P. 231 – C.da Pozzo San Giorgio – Zona industriale, ovvero presso altri locali, punti vendita, spazi antistanti e/o magazzini nella disponibilità delle Resistenti, ovvero presso altri terzi anche non identificati nel presente ricorso. In particolare, l'Ufficiale Giudiziario procedente dovrà essere fornito di ogni più ampio potere per la ricerca delle cose da sottoporre all'esecuzione e di accedere ex art. 130 c.p.i. a luoghi, stanze, magazzini, PC e caselle di posta elettronica anche riconducibili a soggetti terzi anche non nominati nel presente ricorso di cui risultino, dai documenti camerali e contabili, sedi e unità operative localizzate nelle medesime località di quelle dichiarate dalla resistente;
Inoltre, si chiede che l'Ill.mo Giudice autorizzi il medesimo Ufficiale giudiziario a compiere ogni operazione opportuna per l'espletamento della descrizione e del sequestro, quale la ricerca dei prodotti (orci/oliere) da descrivere e sequestrare, l'apertura dei magazzini, dei locali e dei dispositivi informatici e inoltre autorizzi le Ricorrenti a partecipare alle operazioni di sequestro e descrizione sia personalmente sia a mezzo di delegati, e con l'assistenza di propri consulenti tecnici e legali;
B) all'esito all'udienza fissata ex art. 669-sexies co. II cod.proc civ., confermate con ordinanza le misure disposte inaudita altera parte l'Ill.mo Giudice voglia: 1) inibire, con effetto immediato, ex art. 131
c.p.i. e 700 c.p.c. alle Resistenti: - la produzione, promozione, commercializzazione, distribuzione, offerta in vendita e fornitura a terzi, anche attraverso internet e qualsiasi altro canale annesso
(social-media o altri) di qualsiasi prodotto simile e/o confondibile che ricada nella prIVtIV di titolarità delle ricorrenti ed in particolare delle registrazioni di marchio n. 0001351487 e n.
302018000022976; - in assoluto, l'utilizzo, in qualsiasi forma e modo ed in qualsiasi modalità
(internet e social media compresi) del segno figurativo di esclusIV titolarità delle ricorrenti e/o di segni ad esso simili o con esso confondibili, nonché delle caratteristiche peculiari dei disegni e modelli di titolarità delle stesse;
- la continuazione degli illeciti contraffattori e concorrenziali descritti in narratIV;
2) all'esito del contraddittorio, ordinare il ritiro dal commercio dei prodotti contestati e di tutto il materiale informativo e promo-pubblicitario ad essi comunque relativo, ovunque situati sul territorio nazionale, nonché in tutti gli esercizi commerciali appartenenti a terzi utilizzatori a fini non personali (fra cui anche grossisti, intermediari commerciali e/o clienti- negozianti). 3) emettere qualsiasi altro ordine cautelare idoneo a tutelare la situazione di danno oggetto della presente richiesta di cautela. 4) fissare ex art. 131 c.p.i., nella misura non inferiore a
€ 500,00= per ciascun esemplare di orcio eventualmente commercializzato dalle Resistenti successIVmente all'ordine di inibitoria e di € 1.500,00= per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli emanandi provvedimenti, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, la somma dovuta per ogni violazione ed inosservanza successIVmente contestata e per ogni ritardo nell'esecuzione degli emanandi provvedimenti cautelari. 5) Ordinare ex art. 126 c.p.i., nonché ex art. 2600 c.c. e
120 c.p.c. la pubblicazione dell'emanando provvedimento, anche nella sola parte relatIV all'intestazione e al dispositivo, a cura delle Ricorrenti ed a spese delle Resistenti, su otto moduli in caratteri quadrupli del normale, per una volta su La Gazzetta del Mezzogiorno e La Repubblica, entro 20 giorni dalla data di deposito in Cancelleria dell'ordinanza, tanto anche in caso di inerzia delle Resistenti e con recupero delle spese a semplice presentazione di fattura. 6) ordinare ex art. 210 cod. proc. civ., 121-bis c.p.i. alle Resistenti di fornire alle Ricorrenti qualsiasi ulteriore informazione sull'origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti in violazione dei diritti di prIVtIV delle Ricorrenti, nonché tutte le altre informazioni di cui all'art. 121-bis co. 2 c.p.i. utile all'individuazione di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione, commercializzazione e vendita del prodotto in questione. Si chiede che venga ordinato al legale rappresentante delle Resistenti di fornire tutte le informazioni di cui all'art. 121-bis co. 2 c.p.i. quali il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti, dei grossisti e dei dettaglianti, e le informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate;
7) disporre ogni anche ulteriore opportuno provvedimento idoneo ad assicurare gli effetti della decisione di merito, anche di natura risarcitoria.”; con vittoria delle spese di lite.
Con decreto del 13.9.2024, reso inaudita altera parte, si è così provveduto: “AUTORIZZA il sequestro di tutti gli orci prodotti, commercializzati e distribuiti dalle Resistenti già descritti in narratIV e, in ogni caso, di tutti gli orci, materiale pubblicitario, confezioni di prodotto, ove impresso il marchio delle Ricorrenti, presso: -la sede legale e operatIV della Controparte_1
(p.IV in Itri (LT) Contrada Nasso n. 21; - la sede legale e operatIV di
[...] P.IVA_1
(p.IV ) rispettIVmente in TE (BA) Via Alcide Controparte_3 P.IVA_2
Con Degasperi, 7/a e in TE (BA) S.P. – C.da Pozzo San Giorgio – Zona industriale, ovvero presso altri locali, punti vendita, spazi antistanti, nonché presso eventuali punti vendita alle stesse facenti capo, ovvero presso magazzini, locali e luoghi nella disponibilità delle Resistenti, ovunque situati sul territorio nazionale, nonché in tutti gli esercizi commerciali appartenenti a terzi utilizzatori a fini non personali (fra cui anche grossisti, intermediari commerciali e/o clienti), autorizzando l'Ufficiale Giudiziario all'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici e di altra natura ed autorizzando le ricorrenti – o un loro rappresentante – ad assistere alle suddette operazioni, anche con l'assistenza di tecnici di propria fiducia;
nomina rappresentati Pt_3
legali delle due società resistenti. DISPONE la descrizione giudiziale ex artt. 129 e 130 c.p.i., da effettuarsi a mezzo di Ufficiale Giudiziario, di tutta la documentazione contabile in possesso delle
Resistenti e in particolare le scritture contabili (fatture sia di acquisto che di vendita, bolle, documenti di trasporto, registro dei corrispettivi, registro delle fatture, contratti di distribuzione e vendita, ordini ai fornitori, ecc.) attinenti alla realizzazione, produzione, distribuzione e ogni forma di commercializzazione e/o promozione e/o messa a disposizione del pubblico dei prodotti che riproducano integralmente e/o parzialmente i marchi registrati indicati in narratIV di titolarità delle Ricorrenti e comunque di qualsiasi altro prodotto in violazione dei diritti delle ricorrenti che verranno reperiti presso: - la sede legale e operatIV della (p.IV Controparte_1
) in Itri (LT) Contrada Nasso n. 21; - la sede legale e operatIV di P.IVA_1 [...]
(p.IV ) rispettIVmente in TE (BA) Via Alcide Degasperi, 7/a e in Controparte_3 P.IVA_2
Con TE (BA) S.P. – C.da Pozzo San Giorgio – Zona industriale;
ovvero presso altri locali, punti vendita, spazi antistanti e/o magazzini nella disponibilità delle Resistenti, ovvero presso altri terzi (eccetto consumatori) anche non identificati nel presente ricorso. DISPONE che la descrizione sia eseguita a mezzo di Ufficiale Giudiziario, con l'assistenza di un esperto contabile che si nomina nella persona del dott. , il quale potrà impiegare anche mezzi cine-fotografici, Persona_1
acquisendo copie fotostatiche della documentazione descritta. AUTORIZZA le parti a presenziare alle operazioni anche a mezzo di un proprio esperto e di proprio difensore di fiducia. DISPONE che nel corso delle operazioni siano adottate tutte le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate e che la documentazione acquisita sia riposta in buste sigillate. FISSA per conferma, modifica o revoca del presente provvedimento nonché per decidere sulle altre richieste di misure cautelari formulate dalla ricorrente l'udienza del 5.11.2024, concedendo a parte ricorrente termine fino al 3.10.2024 per la notifica del ricorso del presente decreto alle controparti.”.
Costituendosi, la ha eccepito l'incompetenza territoriale del Controparte_2
Tribunale adito ed il difetto di legittimazione attIV della chiedendo Controparte_1
comunque il rigetto del ricorso cautelare;
con vittoria delle spese di lite.
Eseguite le operazioni di descrizione, come da documentazione versata in atti unitamente alla relazione tecnica del CTU contabile nominato con detto decreto, il giudizio cautelare è stato trattenuto in decisione dopo il deposito delle memorie conclusive delle parti costitute.
2. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale poiché, ai fini della determinazione della competenza territoriale, l'art. 120 co. 2, 3 e 6, c.p.i. nelle controversie relative alla violazione di diritti industriali e alla concorrenza sleale, individua il criterio generale del luogo in cui il convenuto ha la residenza, il domicilio, o la sede nel caso di una persona giuridica e un criterio speciale alternativo e concorrente, ossia il forum commissi delicti.
Nel caso di specie, l'orcio in ceramica oggetto di contraffazione è realizzato, per sua stessa ammissione (si veda punto 7 della memoria di costituzione), dal cha ha sede Controparte_2
nel Comune di TE, sicché sia nel caso si voglia fare riferimento al criterio generale, sia che si voglia applicare il criterio speciale alternativo, il Tribunale competente è quello di Bari.
Ugualmente infondata è anche l'eccezione di difetto di legittimazione attIV della società agricola pur in assenza di un documento contrattuale dal quale si evinca la Parte_4
sussistenza del contratto di licenza esclusIV. In materia di contratti di licenza di marchi, il diritto positivo non impone che tali accordi siano necessariamente redatti in forma scritta. Pertanto, la licenza d'uso del marchio può essere provata con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare l'esistenza dell'accordo, comprese le dichiarazioni congiunte delle parti che, nel caso di specie, si evincono dalla carattere unitario dell'azione giudiziale proposta. Tale presunzione di legittimità è sufficiente a conferire la legittimazione attIV alla società ai fini della presente azione Parte_4
cautelare.
2.2. Venendo al merito cautelare, le società ricorrenti hanno agito, in via principale, per la tutela della prIVtIV industriale riveniente dalla:
- registrazione di marchio nazionale figurativo n. , di cui a domanda di primo P.IVA_3
deposito n. BA2008C000955 del 19.11.2008 e per le classi 29 (olii commestibili, olio d'olIV e altri prodotti alimentari) e 33 (bevande alcoliche, vini, liquori, grappe, spumanti) successIVmente rinnovato in data 27/08/2018 con domanda n. 362018000046369:
- registrazione di marchio nazionale tridimensionale n. 302018000022976, di cui a domanda di primo deposito del 05/07/2018, per la classe 21 (bottiglie): E' noto, in tesi generale, che ex art. 20 c.p.i. “I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni … ”.
Come chiarito ormai da tempo dalla giurisprudenza, il giudizio di confondibilità non deve essere effettuato in modo analitico, ossia mediante la valutazione di ogni singolo elemento, ma in modo sintetico e complessivo, tenendo conto degli effetti che i marchi possono provocare nel pubblico dei consumatori dotati di media diligenza ed avvedutezza. Dunque, la somiglianza tra due marchi commerciali deve essere valutata in relazione all'impressione complessIV o generale prodotta nella memoria del pubblico pertinente.
Inoltre, il diritto di esclusIV all'uso del marchio ha natura reale, conseguentemente la sua violazione va ravvisata in ogni abusIV commercializzazione del marchio, indipendentemente da ogni connotazione soggettIV di buona o malafede e quindi, indipendentemente, dalla presenza della colpa o del dolo nella parte che abbia dato luogo alla contraffazione, rilevando lo stato psicologico solo ai fini risarcitori ex art. 2043 c.c.
Tanto premesso, nel caso di specie le interferenze giuridicamente rilevanti fra le registrazioni di marchio per la cui tutela agiscono le ricorrenti ed i prodotti realizzati, distribuiti e commercializzati dalle resistenti sono tali da presentare un aspetto sostanzialmente identico e comunque simile: la struttura e la forma degli orci è sovrapponibile;
le decorazioni presentano lo stesso disegno e tonalità di colore (righe/linee multicolore e tra loro parallele che creano una composizione cromatica con effetto arcobaleno). Ne discende, nel consumatore di riferimento, un'impressione complessIV sostanzialmente identica.
La difesa della ha dedotto che “L'avv. evidenzia che la Controparte_2 CP_3
documentazione presentata, unitamente al ricorso cautelare, riguarda esclusIVmente l'attività dell'altra resistente, , attualmente contumace. Non esiste alcuna Controparte_5 documentazione che faccia direttamente riferimento alla società che è Controparte_2
completamente estranea all'attività pubblicitaria e di commercializzazione dell Controparte_5
”. Assume inoltre che “l'attività posta in essere dalla società risulta
[...] Controparte_2 potenzialmente indirizzata ad un mercato ed ad una clientela diversa dalle ricorrenti” e che “Il consumatore dell'azienda agricola non coincide in alcun modo con il consumatore della
[...]
. Parte_5
Al riguardo, giova osservare che dalla documentazione in atti si desume che la CP_1
ssa commercializza e pubblicizza, anche a mezzo internet (doc. 10-bis fasc. ric.), degli orci
[...]
identici a quelli per cui è stato concesso il diritto di prIVtIV, e, come è rilevabile dalla timbratura sul fondo della ceramica, tali orci vengono prodotti e commercializzati da Controparte_2 Inoltre, le società istanti hanno acquistato online in data 22 luglio 2024 sul sito di (cfr. CP_1
doc. 13 fasc. ric.) un orcio in ceramica contente olio recante sul fondo della bottiglia il logo della resistente ” e risultante una pedissequa imitazione, sia nella forma che negli Controparte_3
stessi elementi figurativi delle righe multicolorate, degli orci oggetto di tutela industriale:
Ancora, in sede di descrizione il CTU contabile nominato ha rinvenuto presso la sede operatIV del un orcio così descritto: “L'orcio di ceramica rinvenuto presenta Controparte_2
righe orizzontali parallele aventi i seguenti colori: giallo, azzurro, blu, rosso, verde, marrone. Le righe colorate sono separate da righe bianche di spessore meno ampio. Dalla descrizione dell'aspetto estetico dell'orcio rinvenuto è possibile concludere che lo stesso risulta essere identico a quelli oggetto di prIVtIV di titolarità delle Ricorrenti.”.
In conclusione, vi sono elementi sufficienti, alla stregua di una valutazione tipica della fase cautelare, per poter ritenere che entrambe le società resistenti hanno posto in essere attività produttIV e commerciale in violazione delle prIVtive industriali qui azionate. Né assume rilevanza la circostanza che, allo stato, è emerso (dalla CTU espletata) che il rapporto di commercializzazione degli orci in questione tra la società resistente e la è Controparte_1 Controparte_2
circoscritto agli ultimi due mesi del 2023 e ha prodotto un fatturato complessivo di soli € 526,43, poiché il fatto oggettivo della produzione e commercializzazione degli orci da parte
[...] già integra la dedotta violazione della prIVtIV che, d'altronde, può ripetersi in futuro. CP_2
Va altresì osservato che è irrilevante quanto assunto dalla difesa della Controparte_2 per cui “RelatIVmente al marchio n. 0001351487 il marchio è stato registrato solo ed esclusIVmente in due categorie merceologiche che fanno riferimento alla Classificazione di Nizza ben precise, ossia classe 29 ( ed in particolare olio extra vergine) e classe 33 bevande alcoliche”, mentre “la società non produce e/o commercializza olio o bevande alcoliche Controparte_2
ne sponsorizza tali prodotti in quanto la resistente commercializza ceramiche. La resistente realizza ceramiche artistiche e di design. Per tali ragioni si ritiene che tale prIVtIV possa in primis far riferimento ad un manufatto contenente olio e/o liquore ma non quale contenitore sic et simpliciter.”. Infatti, come visto, ciò che rileva è che, a prescindere da ogni profilo soggettivo, la abbia pacificamente realizzato per conto della Controparte_2 Parte_6 sostanzialmente identici a quelli oggetto di prIVtIV che vista l'attività della società committente non potevano che essere destinati ai prodotti della classe n. 29 e cioè olii commestibili, olio d'olIV
e altri prodotti alimentari (nella registrazione del marchio si fa riferimento a :
).
In relazione al marchio tridimensionale n. 302018000022976, la realizzazione di orci di forma pressocché identica a quella tutelata da tale marchio riguarda proprio l'ambito di tutela della prIVtIV, ossia la classe merceologica n. 21 (utensili e recipienti per il governo della casa ...), visto l'uso anche casalingo che si può comunemente fare di tali orci.
La difesa della ha pure vantato un preuso della forma e della veste grafica Controparte_2
oggetto dei due marchi registrati di cui si discute, assumendo che “Le prime bottiglie di a Pt_4 fasce sono state prodotte all'interno della società La bottiglia Parte_7
Muraglia infatti era già presente nell'ambito della ceramica ben prima degli anni novanta ma in uso non come contenitore per alimenti ma come bottiglia campione delle sovracristalline ceramiche. Come si potrà accertare nel corso del giudizio cautelare e di merito la forma della bottiglia era già in preuso anche alla società Al solo fine di dimostrare che CP_2 Controparte_2 la forma della bottiglia fosse già in possesso della società ben prima delle CP_2 Controparte_2
registrazioni e che la stessa fosse in commercio si esibisce fattura di acquisto del 11.03.2011 di bottiglie da 250 ml ( documento 5).”. Tuttavia, la prova del preuso non è stata offerta non evincendosi da tale ultima fattura d'acquisito che oggetto di vendita fossero effettIVmente bottiglie dalla forma e dalla veste grafica dei suddetti due marchi registrati. Infatti, nel predetto documento contabile v'è un generico riferimento a:
Sempre in relazione al dedotto preuso, la medesima difesa “osserva che le fasce multicolore in questione sono state registrate dalla sin dal 2016, ossia due anni prima Controparte_2
rispetto alla registrazione del marchio della . Questo antecedente storico Parte_1 rafforza la posizione che le fasce multicolore, come registrate dalla , risultano Controparte_2
precedenti e indipendenti rispetto a quelle eventualmente registrate da che sono Parte_1 di fatto un fasciato con una particolare combinazione di colori”. Anche in questo caso la deduzione non coglie nel segno poiché, come visto, il marchio figurativo ed il marchio tridimensionale registrati si caratterizzano per una specifica composizione cromatica, che crea un effetto arcobaleno, effetto inesistente nella registrazione del del 2016, come si evince dal Controparte_2
seguente confronto di immagini:
Inoltre, il confronto tra le forme delle due registrazioni evidenzia una diversità in ragione della forma più allungata della bottiglia a causa della base leggermente più larga rispetto alla parte superiore.
Si deve pertanto escludere la nullità dei due marchi registrati in discussione per effetto di un preuso che, per quanto richiesto dall'art. 12 lett. a) c.p.i., appare inesistente.
2.3. Venendo al periculum in mora, vertendosi in tema di tutela di diritti di prIVtIV industriale, l'irreparabilità del danno si concreta nell'obiettIV difficoltà di recupero della quota di mercato perduta e nell'impossibilità di addivenire ad una compiuta quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato all'immagine e agli interessi delle società ricorrenti, oltre che ad una sua concreta soddisfazione, stante l'estrema difficoltà di determinare l'entità del pregiudizio anche solo in via equitatIV all'esito del giudizio di merito.
3. Si ritiene di accogliere anche l'istanza cautelare di pubblicazione del presente provvedimento ex art. 126 c.p.i., attesa diffusione, come visto, anche via internet dell'attività contraffattIV.
4. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo sulla base dei parametri medi del DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, complessità media.
P.Q.M.
- Conferma il decreto del 13.9.2024, reso inaudita altera parte.
- Applicato l'art. 131, co. 1, c.p.i.:
a) inibisce alla e alla la produzione, Controparte_1 Controparte_2
promozione, commercializzazione, distribuzione, offerta in vendita e fornitura a terzi, anche attraverso internet e qualsiasi altro canale annesso (social-media o altri) di qualsiasi prodotto simile e/o confondibile che ricada nella prIVtIV di titolarità della Parte_1
ed in particolare delle registrazioni di marchio n. 0001351487 e n. 302018000022976;
[...]
b) ordina alla e alla il ritiro dal Controparte_1 Controparte_2
commercio dei prodotti contestati e di tutto il materiale informativo e promo-pubblicitario ad essi comunque relativo.
- Applicato l'art. 131, co. 2, c.p.i., fissa per ogni violazione o inosservanza delle misure di cui al capo a) che precede la somma di € 100,00 dopo la notifica della presente ordinanza ad opera delle ricorrenti e per il ritardo nell'esecuzione della misura di cui al capo b) che precede la somma di € 400,00 per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal sesto giorno dalla notifica della presente ordinanza;
- Applicato l'art. 126 c.p.i., autorizza la società ricorrente a pubblicare per una volta sul quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” il secondo capo (lett. a) e b) del presente dispositivo, con diritto di rimborso a carico delle società resistenti dietro semplice presentazione di fattura quietanzata;
- Condanna le società resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore delle società ricorrenti che liquida in complessivi euro 7.145,00, di cui euro 545,00 per esborsi, euro
6.600,00 per compensi professionali, oltre IVA e CAP come per legge.
Si comunichi.
Bari, 12.3.2025.
Il Giudice
Dr. Michele De Palma