a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attivita' non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita' dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2;
b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell' articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali e' avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2;
e) e' omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attivita' di cui all'articolo 12, comma 2 ((, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)) .
2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di non lieve entita':
a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato;
b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all' articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento;
c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:
1) agli articoli 1, comma 1 , 2 , comma 1 , e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ;
2) all' articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
3) all' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ;
4) all' articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , nonche' all' articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 .
3. Le violazioni di cui ((...)) al comma 2, lettere a) e b), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.