Versione
22 febbraio 2024
22 febbraio 2024
>
Versione
6 agosto 2024
6 agosto 2024
>
Versione
13 giugno 2025
13 giugno 2025
>
Versione
12 agosto 2026
12 agosto 2026
Art. 22. Decadenza del concordato 1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:
a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attivita' non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita' dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi ((o compensi)) dichiarati ((...)) ; ((9)) b) ((a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati;)) ((9)) c) ((risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2;)) ((9)) d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 7 AGOSTO 2026, N. 148)) ; ((9)) e) e' omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attivita' di cui all'articolo 12, comma 2, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 , entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall' articolo 36-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
2. Con riferimento (( alla lettera c) )) del comma 1, sono di non lieve entita': ((9)) a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato;
b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all' articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento;
c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:
1) agli articoli 1, comma 1 , 2 , comma 1 , e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ;
2) all' articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
3) all' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ;
4) all' articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , nonche' all' articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 .
3. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
------------ AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 28, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.
a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attivita' non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita' dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi ((o compensi)) dichiarati ((...)) ; ((9)) b) ((a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati;)) ((9)) c) ((risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2;)) ((9)) d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 7 AGOSTO 2026, N. 148)) ; ((9)) e) e' omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attivita' di cui all'articolo 12, comma 2, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 , entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall' articolo 36-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
2. Con riferimento (( alla lettera c) )) del comma 1, sono di non lieve entita': ((9)) a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato;
b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all' articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento;
c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:
1) agli articoli 1, comma 1 , 2 , comma 1 , e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ;
2) all' articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
3) all' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ;
4) all' articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , nonche' all' articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 .
3. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
------------ AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 28, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.
Commentari • 30
- 1. Interpello del 06/12/2024 n. 247 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Piccole e Medie ImpreseAgenzia delle Entrate · 6 dicembre 2024 · 878.70197
[…] comma 3bis dell'art. 22 del d.lgs. 13/2024 e quindi senza debenza delle imposte e dei […] articolo 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024), ovvero possa determinarne una causa
Leggi di più…
Giurisprudenza • 31
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 30/12/2025, n. 8110Provvedimento: […] L. 113/2024, convertito con modificazioni dalla L. 143/2024, in ragione delle previsioni dell'art. 22 del D.Lgs. 13/2024 sui casi di decadenza dal concordato e conseguentemente della sanatoria speciale, non fa venir meno l'applicazione della normativa di cui all'art. 23 D.Lgs 472/1997. […]Leggi di più...
- art. 23 d.lgs. 472/1997·
- periculum in mora·
- art. 16 d.lgs. 158/2015·
- sospensione rimborso IVA·
- principio di proporzionalità·
- fumus boni iuris·
- compensazione spese di lite·
- concordato preventivo biennale·
- processo verbale di constatazione (PVC)·
- sanatoria speciale