Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 13/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00008/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00465/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 465 del 2024, proposto da
ER NA Claudia, rappresentata e difesa dagli avvocati Quirino Mescia e Giuseppe Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, n. 120/2024, depositata in data 4.4.2024 nel giudizio avente numero di R.G. 446/2023, notificata in forma esecutiva, ex art. 475 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 150/2022, il 5.4.2024 presso la sede legale del Ministero dell’Istruzione, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto la domanda della ricorrente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore della stessa, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi € 1.500,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno, riconosciuto il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, in relazione agli aa.ss. dal 2020/2021 al 2022/2023, ha condannato l’Amministrazione resistente ad elargire la prestazione di cui alla Carta elettronica del docente per un importo di € 1.500,00.
Sulla citata sentenza, ritualmente notificata, si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale rilasciata in data 10 ottobre 2024, prodotta in giudizio.
Parte ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito dall’Amministrazione e agisce, con la presente iniziativa giudiziaria, per il pagamento delle somme liquidate in sentenza.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, rappresentando di aver provveduto all’invio della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza agli Uffici centrali del Ministero per gli adempimenti di competenza e lamentando l’assenza della diffida ad adempiere e la non corretta esecuzione della procedura di liquidazione da parte della ricorrente.
All’udienza camerale del 9 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
2.1. Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto.
2.2 In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, in considerazione del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, l’Amministrazione costituita non ha opposto effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
2.3. Il presente ricorso deve quindi essere accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, qualora a ciò non si sia già provveduto nelle more del giudizio. A tale fine, va assegnato il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione. In particolare, il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà attivarsi affinché l’adempimento avvenga nel prescritto termine, fornendo la propria collaborazione alle Amministrazioni periferiche coinvolte nel procedimento di pagamento.
2.4. Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della “Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali” presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, adottando ogni atto (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, ecc.) necessario all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti.
2.5. Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta .
3. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al relativo pagamento, negli importi liquidati in dispositivo. Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), accoglie il ricorso e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe e condanna l’Amministrazione resistente a darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si reputa congruo liquidare nell’importo di euro 600,00 (seicento/00) per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | NA Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO