CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/10/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA Prima Sezione Civile Riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 707/2024RG vertente tra
P. IVA con gli Avv.ti Gianpiero Zingari ed Eleonora d'Orta Parte_1 P.IVA_1
appellante -
CONTRO
DOTT. C.F. - Appellato contumace CP_1 C.F._1
E CONTRO
(P. IVA Controparte_2 P.IVA_2
-parti appellate contumaci
Fatto e diritto 1.In via preliminare deve darsi atto che la parte appellante ha depositato dichiarazione di transazione della causa, difetto di interesse ad agire e sostanziale rinunzia agli atti del giudizio con richiesta di compensazione di spese. Le parti appellate non sono costituite rimanendo contumaci.
2.La Corte deve quindi pronunciare l'estinzione del giudizio di appello ex art. 306 cpc e nulla deve liquidare sulle spese di lite del grado.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-dichiara estinto il giudizio di appello;
2-nulla sulle spese. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 7.10.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
P. IVA con gli Avv.ti Gianpiero Zingari ed Eleonora d'Orta Parte_1 P.IVA_1
appellante -
CONTRO
DOTT. C.F. - Appellato contumace CP_1 C.F._1
E CONTRO
(P. IVA Controparte_2 P.IVA_2
-parti appellate contumaci
Fatto e diritto 1.In via preliminare deve darsi atto che la parte appellante ha depositato dichiarazione di transazione della causa, difetto di interesse ad agire e sostanziale rinunzia agli atti del giudizio con richiesta di compensazione di spese. Le parti appellate non sono costituite rimanendo contumaci.
2.La Corte deve quindi pronunciare l'estinzione del giudizio di appello ex art. 306 cpc e nulla deve liquidare sulle spese di lite del grado.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-dichiara estinto il giudizio di appello;
2-nulla sulle spese. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 7.10.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini