TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. R. G. 2843/2023, introitata per la decisione all'udienza del 04/07/2025, tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall' avv. Giovanni Pagliarulo in virtù di mandato alle liti in atti (Attrice - opponente)
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Moramarco in virtù di mandato alle liti Controparte_1 in atti (Convenuta - opposta)
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 286/2023 (R.G. n. 494/2023).
Svolgimento del processo.
La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo come in epigrafe indicato con il quale veniva ingiunto a , di pagare alla cooperativa la somma di di € 9.590,00, Controparte_1 Pt_1 oltre interessi moratori e spese di procedura a titolo di corrispettivo per la partecipazione al master in Business Management ed. XXII accreditato con specializzazione in Human Resource & CP_2 Organization, organizzato dalla scuola di formazione della società opposta. Quest'ultima ha eccepito, in via preliminare ed in rito, l'eccezione di incompetenza per territorio ex artt. 38, comma 1, c.p.c. e 66-bis Cod. Cons. del Tribunale di Lecce;
nel merito, ha eccepito l'assenza di formale messa in mora della ai sensi degli artt. 1219 e ss. c.c. e la mancanza del requisito della CP_1 esigibilità del credito ingiunto. Ha altresì eccepito l'illegittimità e la vessatorietà della previsione contrattuale relativa al pagamento della quota d'iscrizione mediante bando pubblico non ancora pubblicato allo stato di sottoscrizione del contratto preconfezionato e la nullità dello stesso contratto;
l'illegittimità della richiesta di corresponsione della somma di € 350,00 a titolo di spese legali richiesta nella sorte capitale del D.I. e l'illegittimità della richiesta di pagamento della penale per vessatorietà della clausola. Chiedeva pertanto, nelle conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: A) Voglia l'On.le Tribunale adito, per i motivi e le ragioni innanzi esposti, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito, ex combinato disposto degli artt. 38, comma 1, c.p.c. e 66-bis Cod. Cons., e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero il Tribunale di Bari, quale foro del consumatore coincidente con il luogo di residenza dell'odierna opponente, e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo ed inefficace il D.I. n. 286/2023, R.G. n. 494/2023, emesso dal Tribunale di Lecce in data 04.02.2023 e depositato in pari data. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: B) In caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, revocare e dichiarare nullo ed inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 286/2023, R.G. n. 494/2023, emesso dal Tribunale di Lecce in data 04.02.2023 e depositato in pari data, per mancanza dei requisiti di legge di cui all'art. 633 c.p.c., nello specifico, del requisito della esigibilità del credito ingiunto con l'opposto D.I., sulla scorta dei motivi esposti in narrativa. IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: C) In applicazione della normativa in materia di contratti del consumatore ex d.lgs. n. 206/2005, accertare e dichiarare nulle in quanto vessatorie, per i motivi esposti in narrativa, le clausole contenute negli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 del regolamento contrattuale del 03.03.2022, nonché della sezione della allegata scheda di iscrizione relativa alla modalità di pagamento della quota di partecipazione con le relative tabelle, in quanto difettano totalmente del requisito di cui all'art. 34, comma 4, Cod. Cons, e, per l'effetto, revocare e dichiarare inefficace il D.I. opposto n. 286/2023. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: D) Stante la volontà chiara ed esplicita, nonché già espressa in via stragiudiziale come in narrativa rilevato, della Sig.ra di addivenire ad una formale cessione del credito relativo Controparte_1 all'assegnazione della borsa di studio da parte della in favore dell'odierna CP_3 opposta, accertare e dichiarare estinta l'obbligazione di pagamento oggetto del regolamento contrattuale in seguito a cessione del credito in luogo dell'adempimento ai sensi dell'art. 1198, comma 1, c.c.”. Si costituiva la società opposta, contestando l'opposizione in ogni sua parte, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Per tutto quanto sopra esposto e considerato si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia: preliminarmente ed in rito rigettare la eccezione di incompetenza per territorio e per l'effetto, disporre, in accoglimento della richiesta formulata con il presente atto, la efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito rigettare la opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e confermare il Decreto Ingiuntivo opposto;
condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Disposto il differimento dell'udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 bis c.p.c., le parti depositavano le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. Veniva quindi dato atto che l'opponente medio tempore aveva provveduto a versare la sorte capitale;
veniva altresì rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta, limitatamente alla restante somma ingiunta e non versata dall'attrice. La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti, con l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della convenuta e la prova per testi. All'udienza del 04.07.2025 le parti precisavano le Pt_1 conclusioni e la causa veniva riservata la causa in decisione, con l'assegnazione dei i termini di cui all' art. 190 c.p.c. (vecchio rito). Motivi della decisione. L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata, per i motivi che seguono. La giurisprudenza di legittimità prevalente, in subiecta materia, ha osservato che : “In via di principio si rileva che l'orientamento giurisprudenziale di matrice comunitaria, cui fa riferimento parte ricorrente impone di ritenere determinante nei contratti conclusi in vista della professione - punto di cui si discute nel caso di specie - il criterio teleologico, in ragione del quale cio' che rileva non e' la situazione attuale del soggetto che ancora non svolge un'attivita' professionale, ma la funzione che il contratto gli attribuisce. In altri termini per assumere la qualifica di professionista, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 3, non e' necessario che il soggetto stipuli il contratto nell'esercizio dell' attivita' propria dell'impresa o della professione, ma e' sufficiente che lo concluda al fine dello svolgimento o per le esigenze dell'attivita' imprenditoriale o professionale (cfr. da ultimo Cassa ord. 31 luglio 2014, n. 17466). La qualifica di consumatore di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 3, - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'articolo 33, del citato Decreto Legislativo - spetta, infatti, alle sole persone fisiche allorche' concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attivita' imprenditoriale
o professionale eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attivita' o per uno scopo a questa connesso (Cass. ord. 12 marzo 2014, n. 5705). In tale prospettiva questa Corte ha, quindi, escluso che possa qualificarsi "consumatore" la persona che, in vista di intraprendere una attivita' imprenditoriale (cioe' per uno scopo professionale), si procuri servizi e strumenti materiali od immateriali indispensabili per l'esercizio di tale attivita' (v. Cass. ord. 04 novembre 2013, n. 24731; Cass. ord. 15 maggio 2013 n. 11773; Cass. ord. 14. Luglio 2011 n. 15531; Cass. ord. 18 settembre 2006 n. 20175). Cio' in quanto, ai fini dell'assunzione della veste di consumatore, l'elemento significativo non e' il "non possesso", da parte della "persona fisica" che ha contratto con un "operatore commerciale", della qualifica di "imprenditore commerciale" (con la conseguenza la stessa persona fisica che svolga attivita' imprenditoriale o professionale potra' essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" allorche' concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attivita'), bensi', secondo la lettera della legge (cfr. articolo 12 preleggi, comma 1, prima parte), lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto (cfr.Cass. n. 24731 del 2013 cit. in motivazione).” (c.f.r. Cass. Civ, ord. 5 maggio 2015, n. 8904). Nel caso di specie, dallo scrutinio del contratto del 03.03.2022 non emerge una prospettiva concreta e attuale, per la partecipante al Master, di intraprendere una futura attività lavorativa collegata funzionalmente al Master seguito;
né l'opposta ha dimostrato che la abbia “intrapreso un percorso formativo, CP_1 con stage curriculare, vale a dire che ha svolto attività lavorativa presso l'azienda ospitante secondo il progetto di tirocinio accettato sottoscritto ed eseguito” (circostanza pure dalla stessa allegata nelle memorie di replica del 23.10.2025). In altri termini, manca “la funzionalizzazione del contratto per cui è causa all'esercizio di attività professionali che sia concreta, attuale ed effettivamente realizzabile”. Ciò posto, trovano applicazione le norme contenute negli artt. 33 e seguenti del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). In particolare, l'art. 33, comma 2, lett. u, prevede che si presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che abbia l'effetto di stabilire come competente un foro diverso da quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. L'art. 34 cod. cons., comma 4, esclude la vessatorietà delle clausola che abbiano costituito oggetto di trattativa individuale ed il successivo comma 5 precisa che, nel caso di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposte, abbiano costituito oggetto di specifica trattativa con il consumatore. Nel caso di specie, costituisce dato di fatto che il contratto sia stato sottoscritto con l'utilizzo di un modulo predisposto unilateralmente dal professionista. Pertanto, al requisito della diretta conoscenza della clausola derogatoria del foro, assicurato mediante la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., si aggiunge quello della necessità di una apposita negoziazione (o trattativa individuale che dir si voglia), imposta quale condizione di efficacia dall'art. 34, comma 4, Cod. Cons., che non risulta essere avvenuta, come confermato dai testi e dipendenti della cooperativa opposta. Ragion per cui deve essere Testimone_1 Tes_2 dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Lecce in favore di quello di Bari, coincidente con quello del luogo di residenza o domicilio della consumatrice ex art. 66-bis Cod. Cons. Ne deriva CP_1 che il decreto ingiuntivo opposto - in quanto emesso da Giudice incompetente - deve essere dichiarato nullo. L' accoglimento dell'eccezione preliminare di rito preclude la delibazione sul merito dell'opposizione. La particolarità e la complessità della materia trattata giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. dichiara la propria incompetenza a conoscere della controversia, essendo competente a conoscere la controversia il Tribunale di Milano e fissa in tre mesi il termine per la riassunzione della controversia innanzi al Giudice competente;
2. dichiara nullo e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 286/2023 (R.G. n. 494/2023);
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Lecce, 24.11.2025 Il Giudice Onorario
Dott. Cosimo CALVI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. R. G. 2843/2023, introitata per la decisione all'udienza del 04/07/2025, tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall' avv. Giovanni Pagliarulo in virtù di mandato alle liti in atti (Attrice - opponente)
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Moramarco in virtù di mandato alle liti Controparte_1 in atti (Convenuta - opposta)
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 286/2023 (R.G. n. 494/2023).
Svolgimento del processo.
La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo come in epigrafe indicato con il quale veniva ingiunto a , di pagare alla cooperativa la somma di di € 9.590,00, Controparte_1 Pt_1 oltre interessi moratori e spese di procedura a titolo di corrispettivo per la partecipazione al master in Business Management ed. XXII accreditato con specializzazione in Human Resource & CP_2 Organization, organizzato dalla scuola di formazione della società opposta. Quest'ultima ha eccepito, in via preliminare ed in rito, l'eccezione di incompetenza per territorio ex artt. 38, comma 1, c.p.c. e 66-bis Cod. Cons. del Tribunale di Lecce;
nel merito, ha eccepito l'assenza di formale messa in mora della ai sensi degli artt. 1219 e ss. c.c. e la mancanza del requisito della CP_1 esigibilità del credito ingiunto. Ha altresì eccepito l'illegittimità e la vessatorietà della previsione contrattuale relativa al pagamento della quota d'iscrizione mediante bando pubblico non ancora pubblicato allo stato di sottoscrizione del contratto preconfezionato e la nullità dello stesso contratto;
l'illegittimità della richiesta di corresponsione della somma di € 350,00 a titolo di spese legali richiesta nella sorte capitale del D.I. e l'illegittimità della richiesta di pagamento della penale per vessatorietà della clausola. Chiedeva pertanto, nelle conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: A) Voglia l'On.le Tribunale adito, per i motivi e le ragioni innanzi esposti, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito, ex combinato disposto degli artt. 38, comma 1, c.p.c. e 66-bis Cod. Cons., e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero il Tribunale di Bari, quale foro del consumatore coincidente con il luogo di residenza dell'odierna opponente, e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo ed inefficace il D.I. n. 286/2023, R.G. n. 494/2023, emesso dal Tribunale di Lecce in data 04.02.2023 e depositato in pari data. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: B) In caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, revocare e dichiarare nullo ed inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 286/2023, R.G. n. 494/2023, emesso dal Tribunale di Lecce in data 04.02.2023 e depositato in pari data, per mancanza dei requisiti di legge di cui all'art. 633 c.p.c., nello specifico, del requisito della esigibilità del credito ingiunto con l'opposto D.I., sulla scorta dei motivi esposti in narrativa. IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: C) In applicazione della normativa in materia di contratti del consumatore ex d.lgs. n. 206/2005, accertare e dichiarare nulle in quanto vessatorie, per i motivi esposti in narrativa, le clausole contenute negli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 del regolamento contrattuale del 03.03.2022, nonché della sezione della allegata scheda di iscrizione relativa alla modalità di pagamento della quota di partecipazione con le relative tabelle, in quanto difettano totalmente del requisito di cui all'art. 34, comma 4, Cod. Cons, e, per l'effetto, revocare e dichiarare inefficace il D.I. opposto n. 286/2023. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: D) Stante la volontà chiara ed esplicita, nonché già espressa in via stragiudiziale come in narrativa rilevato, della Sig.ra di addivenire ad una formale cessione del credito relativo Controparte_1 all'assegnazione della borsa di studio da parte della in favore dell'odierna CP_3 opposta, accertare e dichiarare estinta l'obbligazione di pagamento oggetto del regolamento contrattuale in seguito a cessione del credito in luogo dell'adempimento ai sensi dell'art. 1198, comma 1, c.c.”. Si costituiva la società opposta, contestando l'opposizione in ogni sua parte, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Per tutto quanto sopra esposto e considerato si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia: preliminarmente ed in rito rigettare la eccezione di incompetenza per territorio e per l'effetto, disporre, in accoglimento della richiesta formulata con il presente atto, la efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito rigettare la opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e confermare il Decreto Ingiuntivo opposto;
condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Disposto il differimento dell'udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 bis c.p.c., le parti depositavano le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. Veniva quindi dato atto che l'opponente medio tempore aveva provveduto a versare la sorte capitale;
veniva altresì rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta, limitatamente alla restante somma ingiunta e non versata dall'attrice. La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti, con l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della convenuta e la prova per testi. All'udienza del 04.07.2025 le parti precisavano le Pt_1 conclusioni e la causa veniva riservata la causa in decisione, con l'assegnazione dei i termini di cui all' art. 190 c.p.c. (vecchio rito). Motivi della decisione. L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata, per i motivi che seguono. La giurisprudenza di legittimità prevalente, in subiecta materia, ha osservato che : “In via di principio si rileva che l'orientamento giurisprudenziale di matrice comunitaria, cui fa riferimento parte ricorrente impone di ritenere determinante nei contratti conclusi in vista della professione - punto di cui si discute nel caso di specie - il criterio teleologico, in ragione del quale cio' che rileva non e' la situazione attuale del soggetto che ancora non svolge un'attivita' professionale, ma la funzione che il contratto gli attribuisce. In altri termini per assumere la qualifica di professionista, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 3, non e' necessario che il soggetto stipuli il contratto nell'esercizio dell' attivita' propria dell'impresa o della professione, ma e' sufficiente che lo concluda al fine dello svolgimento o per le esigenze dell'attivita' imprenditoriale o professionale (cfr. da ultimo Cassa ord. 31 luglio 2014, n. 17466). La qualifica di consumatore di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 3, - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'articolo 33, del citato Decreto Legislativo - spetta, infatti, alle sole persone fisiche allorche' concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attivita' imprenditoriale
o professionale eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attivita' o per uno scopo a questa connesso (Cass. ord. 12 marzo 2014, n. 5705). In tale prospettiva questa Corte ha, quindi, escluso che possa qualificarsi "consumatore" la persona che, in vista di intraprendere una attivita' imprenditoriale (cioe' per uno scopo professionale), si procuri servizi e strumenti materiali od immateriali indispensabili per l'esercizio di tale attivita' (v. Cass. ord. 04 novembre 2013, n. 24731; Cass. ord. 15 maggio 2013 n. 11773; Cass. ord. 14. Luglio 2011 n. 15531; Cass. ord. 18 settembre 2006 n. 20175). Cio' in quanto, ai fini dell'assunzione della veste di consumatore, l'elemento significativo non e' il "non possesso", da parte della "persona fisica" che ha contratto con un "operatore commerciale", della qualifica di "imprenditore commerciale" (con la conseguenza la stessa persona fisica che svolga attivita' imprenditoriale o professionale potra' essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" allorche' concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attivita'), bensi', secondo la lettera della legge (cfr. articolo 12 preleggi, comma 1, prima parte), lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto (cfr.Cass. n. 24731 del 2013 cit. in motivazione).” (c.f.r. Cass. Civ, ord. 5 maggio 2015, n. 8904). Nel caso di specie, dallo scrutinio del contratto del 03.03.2022 non emerge una prospettiva concreta e attuale, per la partecipante al Master, di intraprendere una futura attività lavorativa collegata funzionalmente al Master seguito;
né l'opposta ha dimostrato che la abbia “intrapreso un percorso formativo, CP_1 con stage curriculare, vale a dire che ha svolto attività lavorativa presso l'azienda ospitante secondo il progetto di tirocinio accettato sottoscritto ed eseguito” (circostanza pure dalla stessa allegata nelle memorie di replica del 23.10.2025). In altri termini, manca “la funzionalizzazione del contratto per cui è causa all'esercizio di attività professionali che sia concreta, attuale ed effettivamente realizzabile”. Ciò posto, trovano applicazione le norme contenute negli artt. 33 e seguenti del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). In particolare, l'art. 33, comma 2, lett. u, prevede che si presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che abbia l'effetto di stabilire come competente un foro diverso da quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. L'art. 34 cod. cons., comma 4, esclude la vessatorietà delle clausola che abbiano costituito oggetto di trattativa individuale ed il successivo comma 5 precisa che, nel caso di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposte, abbiano costituito oggetto di specifica trattativa con il consumatore. Nel caso di specie, costituisce dato di fatto che il contratto sia stato sottoscritto con l'utilizzo di un modulo predisposto unilateralmente dal professionista. Pertanto, al requisito della diretta conoscenza della clausola derogatoria del foro, assicurato mediante la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., si aggiunge quello della necessità di una apposita negoziazione (o trattativa individuale che dir si voglia), imposta quale condizione di efficacia dall'art. 34, comma 4, Cod. Cons., che non risulta essere avvenuta, come confermato dai testi e dipendenti della cooperativa opposta. Ragion per cui deve essere Testimone_1 Tes_2 dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Lecce in favore di quello di Bari, coincidente con quello del luogo di residenza o domicilio della consumatrice ex art. 66-bis Cod. Cons. Ne deriva CP_1 che il decreto ingiuntivo opposto - in quanto emesso da Giudice incompetente - deve essere dichiarato nullo. L' accoglimento dell'eccezione preliminare di rito preclude la delibazione sul merito dell'opposizione. La particolarità e la complessità della materia trattata giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. dichiara la propria incompetenza a conoscere della controversia, essendo competente a conoscere la controversia il Tribunale di Milano e fissa in tre mesi il termine per la riassunzione della controversia innanzi al Giudice competente;
2. dichiara nullo e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 286/2023 (R.G. n. 494/2023);
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Lecce, 24.11.2025 Il Giudice Onorario
Dott. Cosimo CALVI