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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 689/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Gallo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 689 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza del 24 ottobre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Mara Paone;
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avv.ti Enanuele Cannalire e Vincenzina Calomino;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo pagina 1 di 14 Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2021 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 01.01.2021, notificato il 13 gennaio 2021, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore della la somma di € 108.207,98, oltre interessi, spese e competenze Controparte_1
legali in forza di diverse fatture emesse nel periodo compreso tra il novembre del 2019 e l'agosto 2020 a titolo di corrispettivi per il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione comunale e relativi sollevamenti, servizio oggetto di affidamento diretto alla società in virtù di diverse determinazioni dell'ufficio tecnico lavori pubblici dell'ente comunale.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, la società ha richiamato, a giustificare CP_1
l'affidamento del servizio con decorrenza dal febbraio 2018 e fino al febbraio 2020, la determinazione n. 29 del 5.2.2018 con la quale l'affidamento diretto era stato disposto per sei mesi, e le successive determinazioni n. 210 del 03.08.2018 e n. 26 del 24.01.2019 con le quali il servizio era stato prorogato.
A sostegno della spiegata opposizione, il ha dedotto, con riferimento Parte_1
alle fatture nn. 120, 121, 122 e 123 del 16.4.2020, la difformità degli importi richiesti rispetto alle tariffe concordate tra le parti con le determine dell'ufficio Tecnico - Lavori
Pubblici - n. 29 del 2018 e n. 210 del 2018 e successive proroghe. In particolare, la richiesta di pagamento “a conguaglio per il rimborso forfettario dei costi ausiliari” come riportata nella causale di ciascuna delle citate fatture sarebbe ingiustificata poiché i costi ausiliari da rimborsare sono predeterminati nel dettaglio nella convenzione (redatta anche in forma tabellare) scritta di concerto tra le parti, firmata ed allegata alla determina di riferimento a costituirne parte integrante, relativa al “Riepilogo dei costi complessivi forfettari delle utenze elettriche, ossigeno e smaltimento fanghi per i depuratori comunali
(CO - CH - LI - ) e dei sollevamenti afferenti, con validità dal Per_1
01.02.2018”. In particolare, l'opponente ha dedotto la non dovutezza delle somme per violazione dell'art. 1498 cc e dell'art. 191, comma 1, del D. lgs n. 267/2000 c.d. a CP_2
sua volta espressione del principio costituzionale di buona amministrazione di cui all'art. pagina 2 di 14 97 della costituzione che prevede il divieto per l'ente pubblico di effettuare qualsiasi spesa in assenza di una precedente determinazione o delibera che la autorizzi mediante apposito impegno finanziario sul capitolo competente. Pertanto, in assenza di valido impegno di spesa, verrebbe meno l'obbligo di pagamento della prestazione stessa. In particolare alcune delle voci di spesa indicate nelle predette fatture sarebbero estranee alla convenzione allegata alla determinazione di affidamento n. 29/2018 e alle successive proroghe disposte;
altre sarebbero già state saldate come da documentazione allegata all'atto introduttivo.
Ancora, relativamente alle fatture nn. 94, 117, 127, 128, 131, 132, 135, 137 e 138,
l'opponente ha eccepito la mancata produzione delle fatture energetiche del fornitore/gestore poste a fondamento della richiesta, necessaria per verificare il quantum eventualmente dovuto. Inoltre, le fatture citate sono relative al rimborso di energia elettrica per i soli impianti di e/o (poiché per gli altri impianti i rimborsi Parte_2 Pt_3
di energia elettrica sono stati già predeterminati nel dettaglio tariffa). Nel periodo di riferimento, però, i predetti impianti non erano funzionanti perchè posti sotto sequestro penale nel marzo 2019, con conseguente illegittimità della richiesta di pagamento. La fattura n. 1066, ha dedotto ancora il Comune opponente, troverebbe titolo nella determinazione n. 319 del 04.09.2019 e pertanto la richiesta di pagamento sarebbe illegittima perché estranea al rapporto contrattuale tra le parti;
mentre la fattura n. 118 del
20.03.2020, per rimborso di costi anticipati, risulterebbe del tutto priva di preventiva determinazione di autorizzazione dei lavori cui i costi fatturati si riferiscono. Infine, la fattura n. 1160 del 31.12.2019 sarebbe erronea nella determinazione del quantum dovuto.
Sulla determinazione del quantum, il ha sostenuto che tutte le fatture poste a base Pt_1
del decreto ingiuntivo devono essere epurate degli importi relativi alla voce “IVA” in applicazione della legge n. 190 del 2014, art. 1 commi 629, lett. b), 632 e 633 e dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972 che prevedono il meccanismo cosiddetto dello “Split payments” in base al quale, in presenza di cessioni di beni e prestazioni eseguite nei confronti di enti pubblici, al fornitore è dovuto soltanto l'imponibile mentre l'iva viene versata direttamente allo Stato.
pagina 3 di 14 Così contestati l'an ed il quantum debeatur, l'amministrazione opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria azionata anche in ragione dei gravi inadempimenti contrattuali della nello svolgimento del servizio di conduzione e Controparte_1
manutenzione degli impianti di depurazione alla stessa affidati. In particolare, il Pt_1
ha dedotto che la società opposta non si è mai adoperata per il trattamento delle acque reflue provenienti dalla pubblica fognatura dell'impianto ubicato in località Macchia dei
Monaci per come accertato dai Carabinieri della Forestale nel parallelo procedimento penale, nell'ambito del quale, in data 20 marzo 2019, tutta l'area era stata posta sotto sequestro. I Carabinieri accertavano, in particolare, lo stato di abbandono della struttura, il crollo di parte dell'impianto, la mancata messa in sicurezza del sito e la presenza sul posto di 7 cumuli di rifiuti, lì abbandonati da diversi anni e mai conferiti in discarica. Tanto premesso, ribadita la non dovutezza delle somme richieste dalla per la gestione CP_1
degli impianti cd minori, il di ha formulato eccezione riconvenzionale Pt_1 Parte_1
di compensazione con i controcrediti vantati a titolo di risarcimento per i danni cagionati agli impianti dall'inadempimento di controparte (stimati in circa 35.000 euro comprensivi dei costi di bonifica per lo smaltimento dei rifiuti e la caratterizzazione dei siti), per spese legali liquidate nelle sentenze n. 1715/2019 e n. 2669/2019 per un totale di euro 33.737,00, nonché per il rimborso della spesa sostenuta dal per l'acquisto diretto di ossigeno Pt_1
liquido pari ad euro 4.738,00.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il , ha chiesto l'accoglimento delle Pt_1 Parte_1
seguenti conclusioni: “1) Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo di cui al NRG 3388/2020 del Tribunale di Cosenza, poiché la pretesa creditoria è infondata e nulla è dovuto dal alla Parte_1
2) in via del tutto gradata e per scrupolo difensivo, qualora venisse CP_1
ravvisato un qualche parziale fondamento alle ragioni creditorie poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo, dichiarare che nulla sia comunque dovuto alla dal CP_1
di , in virtù di spiegata eccezione riconvenzionale di compensazione, il Pt_1 Parte_1
tutto fino alla concorrenza dell'eventuale credito vantato della;
3) condannare CP_1
pagina 4 di 14 la al pagamento di tutte le spese per la somma di € 35.000,00 in favore del CP_1
per i costi di bonifica, lo smaltimento dei rifiuti e la Parte_1
caratterizzazione dei siti e degli impianti ad essa dati in gestione e dovuti per inadempimento contrattuale;
4) condannare la alla rifusione delle spese in CP_1
favore del per i costi sostenuti per l'acquisto dell'ossigeno liquido, Parte_1
per la somma di € 4.738,00; 5) il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, la società opposta ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione con conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito la ha dedotto la legittimità della sua richiesta CP_1
di pagamento per le somme “a conguaglio per il rimborso forfettario dei costi ausiliari” riportata nelle fatture nn. 120, 121, 122 e 123. Nel dettaglio, l'opposta ha sostenuto, che le suddette fatture trovano valido titolo nella convenzione allegata alla determinazione n. 29 del 05.02.2018 redatta e firmata dalla e dall'ing. CP_1 Persona_2
incaricato dal Comune. In merito alle contestazioni dell'opponente, ha dedotto che la voce
“noleggio quota parte impianti di proprietà ” contenuta nelle fatture azionate era CP_1
prevista nella determinazione n. 29 del 2018 con impegno di spesa di euro 33.000 semestrali omnicomprensivi ed ha precisato che il rimborso dei costi ausiliari era previsto in aggiunta nella tabella allegata alla stessa determinazione per un importo di euro
42.309,60 oltre iva al 10%, precisando che le successive determine di proroga del servizio hanno tutte confermato gli importi impegnati nel primo atto di affidamento.
Relativamente al chiesto rimborso di energia elettrica contenuto nella fattura n. 36,
l'opposta ha specificato che esso è dovuto poiché il periodo di riferimento è dal 3 agosto al
31 dicembre del 2018 e non dal 31 agosto per come erroneamente indicato e che comunque tutte le somme richieste con le fatture emesse “a conguaglio” oggetto del decreto ingiuntivo opposto sono dovute, così come quelle afferenti alla fornitura di energia elettrica degli impianti di CH/Soverano in quanto non escluse dai costi forfettari di cui alla tabella allegata alla determinazione n. 29/2018. Circa i costi sopportati dalla CP_1
pagina 5 di 14 Co per gli interventi specificati in fattura n. 1066, gli stessi sono da rimborsare poiché i lavori sono stati commissionati dall'Ente con richieste scritte provenienti dall'ufficio tecnico del Comune e relative determinazioni. La fattura conterrebbe solo un errore materiale sulla data di inizio del periodo (1/10 e non 31/10 come riportato). Per ciò che concerne le fatture prodotte dall'opponente relative all'acquisto diretto della fornitura di ossigeno le stesse si riferirebbero ad un periodo (anno 2020) non coperto da proroga tecnica ed infatti sin dal mese di marzo l'impianto non era più gestito dalla CP_1
Sul computo dell'Iva, evidenziava che il non aveva mai chiesto una rettifica delle Pt_1
fatture con specifico riferimento all'importo dell'iva, comunque già versato dall'opposta, e segnalava che le determinazioni di affidamento non contengono alcuna indicazione circa il regime fiscale di riferimento. Da ultimo, sulla sollevata eccezione di inadempimento,
evidenziava di avere eseguito regolarmente le prestazioni oggetto del servizio CP_1
affidato, come d'altra parte implicitamente riconosciuto dal con le proroghe del Pt_1
servizio successive alla prima determina di affidamento. La società opposta attribuiva le inadempienze riscontrate all'impresa precedentemente affidataria del servizio e/o allo stesso che aveva omesso i dovuti interventi di manutenzione straordinaria sugli Pt_1
impianti minori.
Concludeva, quindi, per il rigetto della opposizione e della eccezione riconvenzionale, nei termini di seguito precisati: “Ai sensi dell'art. 648 cpc, voglia concedere al decreto opposto, la provvisoria esecuzione, sin dalla prima udienza. 2.- Voglia, nel merito, rigettare l'opposizione spiegata al decreto ingiuntivo n. 5/2021, in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermarlo. 3.- In via subordinata, condannare comunque il al pagamento della diversa somma che risulterà Parte_1
comunque dovuta, per i fatti e le fatture oggetto di causa, all'esito dell'istruttoria. 4.-
Sempre con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
pagina 6 di 14 All'esito della prima udienza di comparizione, il giudice ha disatteso la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concesso alle parti i termini ex art.183
c.p.c. comma 6 c.p.c..
Istruita la causa con la documentazione prodotta dalle parti, il 25 settembre 2024 esse hanno depositato note conclusionali scritte in sostituzione dell'udienza. Con ordinanza del
24 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
L'opposizione merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vede invertirsi la sola posizione processuale delle parti, nel senso che colui che propone l'opposizione al decreto ingiuntivo riveste, solo formalmente, la veste di “attore”, ritrovandosi davanti al giudice nella medesima posizione sostanziale che avrebbe avuto qualora il decreto non fosse stato mai pronunciato e l'opposto, convenuto formale, rimane nella sostanza attore.
In altri termini, l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad oneri di allegazione e di prova. Da tale assunto discende che, precipuamente, il creditore opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale, in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto già nel corso del procedimento monitorio, a cognizione sommaria. Di conseguenza, grava sul creditore, attore in senso sostanziale,
l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. Quindi, per come sostenuto a più riprese dai giudici di legittimità, l'opponente ha l'onere di eccepire, affermare e provare l'inesistenza del diritto di credito e di svolgere tutte le difese che gli competono, mentre l'opposto deve pagina 7 di 14 provare l'esistenza del suo diritto di credito che viene contestato con l'opposizione (cfr ex multis, Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 5415 del 2019; Cass. 17 novembre 1997 n° 11417).
Invero, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è previsto e regolato dagli artt.
1218 e 2697 cc, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile ovvero altri fatti idonei ad estinguere o modificare il diritto avversario (Cass. civ. SS.UU. del
23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).
Con riferimento al caso di specie, occorre ancora ricordare che le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an e/o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (ex multis Cass. n. 20802/2011; n.
5915/2011; n. 21599/2010). Infatti, la fattura commerciale, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria, se non indiziaria, circa l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto unilaterale di natura contabile e di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, nel caso in cui l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (Cass. 3/4/2008, n. 8549 “Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto pagina 8 di 14 partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto”).
Tanto premesso, ha prodotto a fondamento della propria pretesa creditoria Controparte_1
tre determinazioni del di affidamento del servizio oltre alle fatture Parte_1
commerciali.
In particolare, con determinazione del Quarto Settore - Lavori Pubblici n. 29 del 2 febbraio
2018, è stato affidato alla il servizio di conduzione e manutenzione degli Controparte_1
impianti di depurazione comunale per il periodo di sei mesi in attesa dell'indizione di gara pubblica. Si è convenuto fra le parti che la società fornisse il servizio di “noleggio quota parte degli impianti di (sua) proprietà (…) strumentali allo svolgimento della depurazione comunale, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria puntuale degli impianti nonché la relativa conduzione di tutti e tre gli impianti di depurazione comunale e dei sollevamenti ad essi afferenti (…) per sei mesi, periodo ritenuto strettamente necessario all'adeguamento degli impianti e al raggiungimento degli obiettivi prefissati (…) per un importo semestrale omnicomprensivo di spese ed iva al 10 % pari ad € 33.000,00 (…) da liquidare trimestralmente dietro presentazione di relativa fattura”. Nella stessa determinazione, il si è impegnato al rimborso forfettario dei costi ausiliari Pt_1
anticipati dalla per “energia elettrica per depuratore Mucone: € 35.463,60; CP_1
noleggio del bombolone dell'ossigeno liquido, acquisto dell'ossigeno liquido per la seconda linea di depurazione del depuratore Mucone, disidratazione fanghi, trasporto ed oneri di discarica degli stessi: € 6.900,00”. I suddetti rimborsi sono stati ulteriormente specificati in una tabella allegata alla determinazione redatta di concerto tra le parti. pagina 9 di 14 Successivamente, sono state disposte proroghe tecniche dell'affidamento diretto del servizio, prima con determinazione n. 210 del 3 agosto 2018 e poi con determinazione n.
26 del 24 gennaio 2019. Nella determina n. 210, il ha impegnato una spesa di Pt_1
complessivi euro 18.000,00 comprensivi di Iva “a titolo di noleggio quota parte impianti di proprietà noleggio del bombolone di ossigeno liquido, acquisto Controparte_1
dell'ossigeno liquido per la seconda linea di depurazione del depuratore Mucone, disidratazione dei fanghi, trasporto ed oneri di discarica degli stessi”, precisando anche il capitolo di bilancio su cui la spesa trovava copertura finanziaria ed evidenziando che “la spesa a titolo di rimborso dell'energia elettrica per il depuratore Mucone trova copertura economica sui capitoli di competenza”. Nella successiva determina n. 26 del 2019, disposta la proroga tecnica dell'affidamento del servizio fino al febbraio 2020, il Pt_1
di ha autorizzato ed impegnato “la complessiva somma di euro 36.000 Iva al Parte_1
10% compresa, a titolo di noleggio quota parte impianti di proprietà Controparte_1
noleggio del bombolone di ossigeno liquido, acquisto dell'ossigeno liquido per la seconda linea di depurazione del depuratore Mucone, disidratazione dei fanghi, trasporto ed oneri di discarica degli stessi, dei depuratori, sul capitolo di bilancio 1690/04 del bilancio
2019/2021 in corso di approvazione”, precisando anche in questo caso che la spesa a titolo di rimborso dell'energia elettrica per il depuratore Mucone trovava copertura economica sui capitoli di competenza.
Dalle tre determinazioni prodotte dalla società opposta, risulta allora l'affidamento del servizio di depurazione per il periodo compreso tra il febbraio 2018 ed il febbraio 2020 ed un complessivo impegno di spesa - per le voci sopra analiticamente indicate - pari ad euro
129.363.
Ebbene, il opponente ha prodotto n. 4 documenti, recanti gli identificativi delle Pt_1
operazioni bancarie, attestanti la liquidazione ed il pagamento in favore di Controparte_1
di un importo complessivamente pari ad euro 119.559,4 per le voci di spesa indicate nelle determine di affidamento e segnatamente per la manutenzione e conduzione dell'impianto di depurazione comunale, per lo smaltimento di fanghi e ossigeno, per il rimborso di pagina 10 di 14 energia elettrica utilizzata nell'impianto in loc. CO (cfr documenti F36, F858, 10F,
17F allegati all'atto introduttivo).
La circostanza non è contestata da , se si considera che le fatture n. 120, 121, CP_1
122 e 123 - che qui vengono in rilievo - sono emesse “a conguaglio per il rimborso forfettario dei costi ausiliari afferenti gli impianti di depurazione comunale come da determina n. 29 del 5.2.2018 e successive proroghe” e che negli stessi documenti commerciali vi è il riferimento a precedenti fatture (fra le quali quelle riportate nei documenti prodotti dal attestanti l'avvenuto pagamento) che si assumono essere Pt_1
state liquidate.
Se ciò è vero, non si comprende allora a quale titolo la società opposta richiede ulteriori pagamenti “a conguaglio” se si considera che i corrispettivi del servizio di conduzione e manutenzione ed anche il rimborso dei costi ausiliari erano predeterminati negli atti di affidamento del servizio e per essi era previsto un determinato impegno di spesa, essendosi dato atto anche della copertura finanziaria. L'opposta, fra l'altro, non ha giustificato in alcun modo la quantificazione delle ulteriori somme richieste.
Giova ricordare, peraltro, che i contratti con la Pubblica Amministrazione devono rivestire,
a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam, accompagnata dalla unicità del testo documentale, come richiesto dagli artt. 16 e 17 RD 18.11.1923 n. 2440 - salva la deroga prevista per i contratti con le imprese commerciali, per i quali la volontà negoziale può risultare anche da scritti distinti (cfr Cass. 6555/2014; Cass. 5263/2015) e che il requisito formale è previsto a garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, consentendo la precisa esposizione ed individuazione del programma negoziale, e consentendo la verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (Cass. 8244/2019).
Nonostante sia venuto meno, per effetto dell'abrogazione del r.d. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274 lett. a) d.lvo n. 267 del 2000, il richiamo agli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440 del
1923 operato per Comuni e Province dagli artt. 87 e 140 del regio decreto del 1934, le pagina 11 di 14 norme che prevedono la forma scritta a pena di nullità per i contratti conclusi con la
Pubblica Amministrazione continuano ad applicarsi anche ai Comuni ed alle Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto, ma esplicitamente e nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico territoriale e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (cfr Cass.
Civ. Sez. Un., sentenza n. 9775 del 2022).
Si evidenzia, peraltro, che la è risultata affidataria del servizio di Controparte_1
depurazione comunale mediante affidamento diretto da parte dell'Ente. Questa procedura ha consentito di legittimare l'assunzione dell'impegno di spesa attraverso la determina di affidamento, assimilabile alla aggiudicazione dell'appalto.
Considerato che
l'affidamento diretto rappresenta una modalità di aggiudicazione eccezionale, in quanto sottratta alle dinamiche del mercato e della concorrenza, tale procedura è soggetta però a limitazioni normative. In particolare, l'art. 36 del previgente Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - applicabile ratione temporis - prevedeva che la procedura di affidamento diretto era consentita solo per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, mentre per importi superiori e fino alle soglie europee si imponeva la richiesta di preventivo ad un numero predefinito di operatori del mercato. Inoltre nel caso di specie si sono registrate ben due proroghe cosiddette “tecniche”, le quali, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Decreto Legislativo n. 50/2016, potevano essere concesse soltanto nelle more della conclusione della procedura di gara, la quale doveva essere bandita prima dell'originaria scadenza contrattuale.
Ciò posto, la società si è limitata a produrre le tre determinazioni di Controparte_1
affidamento del servizio, con relativi impegni di spesa, come riportate sopra senza giustificare altrimenti le (ulteriori) pretese economiche avanzate.
Le medesime considerazioni, in ordine alla mancanza di prova dell'an e del quantum debeatur, valgono per le richieste di rimborso dell'energia elettrica dissipata in impianti pagina 12 di 14 diversi da quello di CO e dei costi dei lavori di disostruzione alla rete fognaria, le quali non trovano titolo nelle tre determinazioni di cui sopra e non sono state giustificate in altra maniera. In particolare, in merito alle fatture contenenti la richiesta di “rimborso energia elettrica” per gli impianti di e si precisa che la Pt_3 Parte_2
determinazione n. 29 del 2018 nella sezione “Prescrizioni per la gestione dei 4 depuratori
e per i sollevamenti ad essi afferenti”, indica espressamente che “si intendono inoltre esclusi dal presente accordo i costi relativi a: energia dissipata nei tre depuratori LI,
CH e ”. Inoltre, le fatture n. 128, 131, 132, 135, 137 e 138 del 2020 si Per_1
riferiscono a mensilità successive a quella di febbraio 2020, ultimo mese coperto da proroga tecnica dell'affidamento del servizio a . CP_1
Riguardo ai costi relativi ai “lavori rete fognaria”, la stessa determinazione n. 29 del 2018 precisa che “Per eventuali interventi di disostruzione delle condotte fognarie o di perdite sulle stesse condotte, qualora si dovesse presentare una criticità, l'ufficio tecnico del comune chiamerà la la quale nell'arco di qualche ora dovrà intervenire ad CP_1
effettuare un primo sopralluogo congiunto. A seguito del sopralluogo, nell'arco di qualche ora, invierà per pec o per mail semplice al comune il proprio preventivo, il quale dovrà essere discusso ed approvato dall'amministrazione Comunale. Questa, di concerto con
l'Ufficio tecnico incaricherà per iscritto la medesima , la quale, Controparte_3
nell'arco di qualche ora e nel rispetto della problematica/criticità affrontata interverrà celermente”.
Anche in questo caso la società opposta non fornito adeguata dimostrazione di uno specifico incarico, conferito per iscritto dal allo svolgimento dei lavori di cui si Pt_1
chiede il pagamento.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione, consente di ritenere assorbite le ulteriori questioni ed esime il giudice dal vagliare l'eccezione di inadempimento e l'eccezione riconvenzionale di compensazione proposte dall'opponente.
All'accoglimento della opposizione, consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 13 di 14 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/14, in considerazione della natura documentale del giudizio, del suo svolgimento e dell'impegno difensivo in concreto profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza ed assorbita ogni altra questione, così decide, per quanto in parte motiva:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3388/2020 emesso dal
Tribunale di Cosenza in data 01.01.2021;
condanna la società opposta alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
opponente, liquidate in euro 406,50 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi
[...]
professionali oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 11 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Manuela Gallo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Gallo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 689 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza del 24 ottobre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Mara Paone;
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avv.ti Enanuele Cannalire e Vincenzina Calomino;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo pagina 1 di 14 Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2021 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 01.01.2021, notificato il 13 gennaio 2021, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore della la somma di € 108.207,98, oltre interessi, spese e competenze Controparte_1
legali in forza di diverse fatture emesse nel periodo compreso tra il novembre del 2019 e l'agosto 2020 a titolo di corrispettivi per il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione comunale e relativi sollevamenti, servizio oggetto di affidamento diretto alla società in virtù di diverse determinazioni dell'ufficio tecnico lavori pubblici dell'ente comunale.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, la società ha richiamato, a giustificare CP_1
l'affidamento del servizio con decorrenza dal febbraio 2018 e fino al febbraio 2020, la determinazione n. 29 del 5.2.2018 con la quale l'affidamento diretto era stato disposto per sei mesi, e le successive determinazioni n. 210 del 03.08.2018 e n. 26 del 24.01.2019 con le quali il servizio era stato prorogato.
A sostegno della spiegata opposizione, il ha dedotto, con riferimento Parte_1
alle fatture nn. 120, 121, 122 e 123 del 16.4.2020, la difformità degli importi richiesti rispetto alle tariffe concordate tra le parti con le determine dell'ufficio Tecnico - Lavori
Pubblici - n. 29 del 2018 e n. 210 del 2018 e successive proroghe. In particolare, la richiesta di pagamento “a conguaglio per il rimborso forfettario dei costi ausiliari” come riportata nella causale di ciascuna delle citate fatture sarebbe ingiustificata poiché i costi ausiliari da rimborsare sono predeterminati nel dettaglio nella convenzione (redatta anche in forma tabellare) scritta di concerto tra le parti, firmata ed allegata alla determina di riferimento a costituirne parte integrante, relativa al “Riepilogo dei costi complessivi forfettari delle utenze elettriche, ossigeno e smaltimento fanghi per i depuratori comunali
(CO - CH - LI - ) e dei sollevamenti afferenti, con validità dal Per_1
01.02.2018”. In particolare, l'opponente ha dedotto la non dovutezza delle somme per violazione dell'art. 1498 cc e dell'art. 191, comma 1, del D. lgs n. 267/2000 c.d. a CP_2
sua volta espressione del principio costituzionale di buona amministrazione di cui all'art. pagina 2 di 14 97 della costituzione che prevede il divieto per l'ente pubblico di effettuare qualsiasi spesa in assenza di una precedente determinazione o delibera che la autorizzi mediante apposito impegno finanziario sul capitolo competente. Pertanto, in assenza di valido impegno di spesa, verrebbe meno l'obbligo di pagamento della prestazione stessa. In particolare alcune delle voci di spesa indicate nelle predette fatture sarebbero estranee alla convenzione allegata alla determinazione di affidamento n. 29/2018 e alle successive proroghe disposte;
altre sarebbero già state saldate come da documentazione allegata all'atto introduttivo.
Ancora, relativamente alle fatture nn. 94, 117, 127, 128, 131, 132, 135, 137 e 138,
l'opponente ha eccepito la mancata produzione delle fatture energetiche del fornitore/gestore poste a fondamento della richiesta, necessaria per verificare il quantum eventualmente dovuto. Inoltre, le fatture citate sono relative al rimborso di energia elettrica per i soli impianti di e/o (poiché per gli altri impianti i rimborsi Parte_2 Pt_3
di energia elettrica sono stati già predeterminati nel dettaglio tariffa). Nel periodo di riferimento, però, i predetti impianti non erano funzionanti perchè posti sotto sequestro penale nel marzo 2019, con conseguente illegittimità della richiesta di pagamento. La fattura n. 1066, ha dedotto ancora il Comune opponente, troverebbe titolo nella determinazione n. 319 del 04.09.2019 e pertanto la richiesta di pagamento sarebbe illegittima perché estranea al rapporto contrattuale tra le parti;
mentre la fattura n. 118 del
20.03.2020, per rimborso di costi anticipati, risulterebbe del tutto priva di preventiva determinazione di autorizzazione dei lavori cui i costi fatturati si riferiscono. Infine, la fattura n. 1160 del 31.12.2019 sarebbe erronea nella determinazione del quantum dovuto.
Sulla determinazione del quantum, il ha sostenuto che tutte le fatture poste a base Pt_1
del decreto ingiuntivo devono essere epurate degli importi relativi alla voce “IVA” in applicazione della legge n. 190 del 2014, art. 1 commi 629, lett. b), 632 e 633 e dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972 che prevedono il meccanismo cosiddetto dello “Split payments” in base al quale, in presenza di cessioni di beni e prestazioni eseguite nei confronti di enti pubblici, al fornitore è dovuto soltanto l'imponibile mentre l'iva viene versata direttamente allo Stato.
pagina 3 di 14 Così contestati l'an ed il quantum debeatur, l'amministrazione opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria azionata anche in ragione dei gravi inadempimenti contrattuali della nello svolgimento del servizio di conduzione e Controparte_1
manutenzione degli impianti di depurazione alla stessa affidati. In particolare, il Pt_1
ha dedotto che la società opposta non si è mai adoperata per il trattamento delle acque reflue provenienti dalla pubblica fognatura dell'impianto ubicato in località Macchia dei
Monaci per come accertato dai Carabinieri della Forestale nel parallelo procedimento penale, nell'ambito del quale, in data 20 marzo 2019, tutta l'area era stata posta sotto sequestro. I Carabinieri accertavano, in particolare, lo stato di abbandono della struttura, il crollo di parte dell'impianto, la mancata messa in sicurezza del sito e la presenza sul posto di 7 cumuli di rifiuti, lì abbandonati da diversi anni e mai conferiti in discarica. Tanto premesso, ribadita la non dovutezza delle somme richieste dalla per la gestione CP_1
degli impianti cd minori, il di ha formulato eccezione riconvenzionale Pt_1 Parte_1
di compensazione con i controcrediti vantati a titolo di risarcimento per i danni cagionati agli impianti dall'inadempimento di controparte (stimati in circa 35.000 euro comprensivi dei costi di bonifica per lo smaltimento dei rifiuti e la caratterizzazione dei siti), per spese legali liquidate nelle sentenze n. 1715/2019 e n. 2669/2019 per un totale di euro 33.737,00, nonché per il rimborso della spesa sostenuta dal per l'acquisto diretto di ossigeno Pt_1
liquido pari ad euro 4.738,00.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il , ha chiesto l'accoglimento delle Pt_1 Parte_1
seguenti conclusioni: “1) Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo di cui al NRG 3388/2020 del Tribunale di Cosenza, poiché la pretesa creditoria è infondata e nulla è dovuto dal alla Parte_1
2) in via del tutto gradata e per scrupolo difensivo, qualora venisse CP_1
ravvisato un qualche parziale fondamento alle ragioni creditorie poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo, dichiarare che nulla sia comunque dovuto alla dal CP_1
di , in virtù di spiegata eccezione riconvenzionale di compensazione, il Pt_1 Parte_1
tutto fino alla concorrenza dell'eventuale credito vantato della;
3) condannare CP_1
pagina 4 di 14 la al pagamento di tutte le spese per la somma di € 35.000,00 in favore del CP_1
per i costi di bonifica, lo smaltimento dei rifiuti e la Parte_1
caratterizzazione dei siti e degli impianti ad essa dati in gestione e dovuti per inadempimento contrattuale;
4) condannare la alla rifusione delle spese in CP_1
favore del per i costi sostenuti per l'acquisto dell'ossigeno liquido, Parte_1
per la somma di € 4.738,00; 5) il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, la società opposta ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione con conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito la ha dedotto la legittimità della sua richiesta CP_1
di pagamento per le somme “a conguaglio per il rimborso forfettario dei costi ausiliari” riportata nelle fatture nn. 120, 121, 122 e 123. Nel dettaglio, l'opposta ha sostenuto, che le suddette fatture trovano valido titolo nella convenzione allegata alla determinazione n. 29 del 05.02.2018 redatta e firmata dalla e dall'ing. CP_1 Persona_2
incaricato dal Comune. In merito alle contestazioni dell'opponente, ha dedotto che la voce
“noleggio quota parte impianti di proprietà ” contenuta nelle fatture azionate era CP_1
prevista nella determinazione n. 29 del 2018 con impegno di spesa di euro 33.000 semestrali omnicomprensivi ed ha precisato che il rimborso dei costi ausiliari era previsto in aggiunta nella tabella allegata alla stessa determinazione per un importo di euro
42.309,60 oltre iva al 10%, precisando che le successive determine di proroga del servizio hanno tutte confermato gli importi impegnati nel primo atto di affidamento.
Relativamente al chiesto rimborso di energia elettrica contenuto nella fattura n. 36,
l'opposta ha specificato che esso è dovuto poiché il periodo di riferimento è dal 3 agosto al
31 dicembre del 2018 e non dal 31 agosto per come erroneamente indicato e che comunque tutte le somme richieste con le fatture emesse “a conguaglio” oggetto del decreto ingiuntivo opposto sono dovute, così come quelle afferenti alla fornitura di energia elettrica degli impianti di CH/Soverano in quanto non escluse dai costi forfettari di cui alla tabella allegata alla determinazione n. 29/2018. Circa i costi sopportati dalla CP_1
pagina 5 di 14 Co per gli interventi specificati in fattura n. 1066, gli stessi sono da rimborsare poiché i lavori sono stati commissionati dall'Ente con richieste scritte provenienti dall'ufficio tecnico del Comune e relative determinazioni. La fattura conterrebbe solo un errore materiale sulla data di inizio del periodo (1/10 e non 31/10 come riportato). Per ciò che concerne le fatture prodotte dall'opponente relative all'acquisto diretto della fornitura di ossigeno le stesse si riferirebbero ad un periodo (anno 2020) non coperto da proroga tecnica ed infatti sin dal mese di marzo l'impianto non era più gestito dalla CP_1
Sul computo dell'Iva, evidenziava che il non aveva mai chiesto una rettifica delle Pt_1
fatture con specifico riferimento all'importo dell'iva, comunque già versato dall'opposta, e segnalava che le determinazioni di affidamento non contengono alcuna indicazione circa il regime fiscale di riferimento. Da ultimo, sulla sollevata eccezione di inadempimento,
evidenziava di avere eseguito regolarmente le prestazioni oggetto del servizio CP_1
affidato, come d'altra parte implicitamente riconosciuto dal con le proroghe del Pt_1
servizio successive alla prima determina di affidamento. La società opposta attribuiva le inadempienze riscontrate all'impresa precedentemente affidataria del servizio e/o allo stesso che aveva omesso i dovuti interventi di manutenzione straordinaria sugli Pt_1
impianti minori.
Concludeva, quindi, per il rigetto della opposizione e della eccezione riconvenzionale, nei termini di seguito precisati: “Ai sensi dell'art. 648 cpc, voglia concedere al decreto opposto, la provvisoria esecuzione, sin dalla prima udienza. 2.- Voglia, nel merito, rigettare l'opposizione spiegata al decreto ingiuntivo n. 5/2021, in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermarlo. 3.- In via subordinata, condannare comunque il al pagamento della diversa somma che risulterà Parte_1
comunque dovuta, per i fatti e le fatture oggetto di causa, all'esito dell'istruttoria. 4.-
Sempre con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
pagina 6 di 14 All'esito della prima udienza di comparizione, il giudice ha disatteso la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concesso alle parti i termini ex art.183
c.p.c. comma 6 c.p.c..
Istruita la causa con la documentazione prodotta dalle parti, il 25 settembre 2024 esse hanno depositato note conclusionali scritte in sostituzione dell'udienza. Con ordinanza del
24 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
L'opposizione merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vede invertirsi la sola posizione processuale delle parti, nel senso che colui che propone l'opposizione al decreto ingiuntivo riveste, solo formalmente, la veste di “attore”, ritrovandosi davanti al giudice nella medesima posizione sostanziale che avrebbe avuto qualora il decreto non fosse stato mai pronunciato e l'opposto, convenuto formale, rimane nella sostanza attore.
In altri termini, l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad oneri di allegazione e di prova. Da tale assunto discende che, precipuamente, il creditore opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale, in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto già nel corso del procedimento monitorio, a cognizione sommaria. Di conseguenza, grava sul creditore, attore in senso sostanziale,
l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. Quindi, per come sostenuto a più riprese dai giudici di legittimità, l'opponente ha l'onere di eccepire, affermare e provare l'inesistenza del diritto di credito e di svolgere tutte le difese che gli competono, mentre l'opposto deve pagina 7 di 14 provare l'esistenza del suo diritto di credito che viene contestato con l'opposizione (cfr ex multis, Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 5415 del 2019; Cass. 17 novembre 1997 n° 11417).
Invero, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è previsto e regolato dagli artt.
1218 e 2697 cc, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile ovvero altri fatti idonei ad estinguere o modificare il diritto avversario (Cass. civ. SS.UU. del
23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).
Con riferimento al caso di specie, occorre ancora ricordare che le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an e/o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (ex multis Cass. n. 20802/2011; n.
5915/2011; n. 21599/2010). Infatti, la fattura commerciale, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria, se non indiziaria, circa l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto unilaterale di natura contabile e di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, nel caso in cui l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (Cass. 3/4/2008, n. 8549 “Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto pagina 8 di 14 partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto”).
Tanto premesso, ha prodotto a fondamento della propria pretesa creditoria Controparte_1
tre determinazioni del di affidamento del servizio oltre alle fatture Parte_1
commerciali.
In particolare, con determinazione del Quarto Settore - Lavori Pubblici n. 29 del 2 febbraio
2018, è stato affidato alla il servizio di conduzione e manutenzione degli Controparte_1
impianti di depurazione comunale per il periodo di sei mesi in attesa dell'indizione di gara pubblica. Si è convenuto fra le parti che la società fornisse il servizio di “noleggio quota parte degli impianti di (sua) proprietà (…) strumentali allo svolgimento della depurazione comunale, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria puntuale degli impianti nonché la relativa conduzione di tutti e tre gli impianti di depurazione comunale e dei sollevamenti ad essi afferenti (…) per sei mesi, periodo ritenuto strettamente necessario all'adeguamento degli impianti e al raggiungimento degli obiettivi prefissati (…) per un importo semestrale omnicomprensivo di spese ed iva al 10 % pari ad € 33.000,00 (…) da liquidare trimestralmente dietro presentazione di relativa fattura”. Nella stessa determinazione, il si è impegnato al rimborso forfettario dei costi ausiliari Pt_1
anticipati dalla per “energia elettrica per depuratore Mucone: € 35.463,60; CP_1
noleggio del bombolone dell'ossigeno liquido, acquisto dell'ossigeno liquido per la seconda linea di depurazione del depuratore Mucone, disidratazione fanghi, trasporto ed oneri di discarica degli stessi: € 6.900,00”. I suddetti rimborsi sono stati ulteriormente specificati in una tabella allegata alla determinazione redatta di concerto tra le parti. pagina 9 di 14 Successivamente, sono state disposte proroghe tecniche dell'affidamento diretto del servizio, prima con determinazione n. 210 del 3 agosto 2018 e poi con determinazione n.
26 del 24 gennaio 2019. Nella determina n. 210, il ha impegnato una spesa di Pt_1
complessivi euro 18.000,00 comprensivi di Iva “a titolo di noleggio quota parte impianti di proprietà noleggio del bombolone di ossigeno liquido, acquisto Controparte_1
dell'ossigeno liquido per la seconda linea di depurazione del depuratore Mucone, disidratazione dei fanghi, trasporto ed oneri di discarica degli stessi”, precisando anche il capitolo di bilancio su cui la spesa trovava copertura finanziaria ed evidenziando che “la spesa a titolo di rimborso dell'energia elettrica per il depuratore Mucone trova copertura economica sui capitoli di competenza”. Nella successiva determina n. 26 del 2019, disposta la proroga tecnica dell'affidamento del servizio fino al febbraio 2020, il Pt_1
di ha autorizzato ed impegnato “la complessiva somma di euro 36.000 Iva al Parte_1
10% compresa, a titolo di noleggio quota parte impianti di proprietà Controparte_1
noleggio del bombolone di ossigeno liquido, acquisto dell'ossigeno liquido per la seconda linea di depurazione del depuratore Mucone, disidratazione dei fanghi, trasporto ed oneri di discarica degli stessi, dei depuratori, sul capitolo di bilancio 1690/04 del bilancio
2019/2021 in corso di approvazione”, precisando anche in questo caso che la spesa a titolo di rimborso dell'energia elettrica per il depuratore Mucone trovava copertura economica sui capitoli di competenza.
Dalle tre determinazioni prodotte dalla società opposta, risulta allora l'affidamento del servizio di depurazione per il periodo compreso tra il febbraio 2018 ed il febbraio 2020 ed un complessivo impegno di spesa - per le voci sopra analiticamente indicate - pari ad euro
129.363.
Ebbene, il opponente ha prodotto n. 4 documenti, recanti gli identificativi delle Pt_1
operazioni bancarie, attestanti la liquidazione ed il pagamento in favore di Controparte_1
di un importo complessivamente pari ad euro 119.559,4 per le voci di spesa indicate nelle determine di affidamento e segnatamente per la manutenzione e conduzione dell'impianto di depurazione comunale, per lo smaltimento di fanghi e ossigeno, per il rimborso di pagina 10 di 14 energia elettrica utilizzata nell'impianto in loc. CO (cfr documenti F36, F858, 10F,
17F allegati all'atto introduttivo).
La circostanza non è contestata da , se si considera che le fatture n. 120, 121, CP_1
122 e 123 - che qui vengono in rilievo - sono emesse “a conguaglio per il rimborso forfettario dei costi ausiliari afferenti gli impianti di depurazione comunale come da determina n. 29 del 5.2.2018 e successive proroghe” e che negli stessi documenti commerciali vi è il riferimento a precedenti fatture (fra le quali quelle riportate nei documenti prodotti dal attestanti l'avvenuto pagamento) che si assumono essere Pt_1
state liquidate.
Se ciò è vero, non si comprende allora a quale titolo la società opposta richiede ulteriori pagamenti “a conguaglio” se si considera che i corrispettivi del servizio di conduzione e manutenzione ed anche il rimborso dei costi ausiliari erano predeterminati negli atti di affidamento del servizio e per essi era previsto un determinato impegno di spesa, essendosi dato atto anche della copertura finanziaria. L'opposta, fra l'altro, non ha giustificato in alcun modo la quantificazione delle ulteriori somme richieste.
Giova ricordare, peraltro, che i contratti con la Pubblica Amministrazione devono rivestire,
a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam, accompagnata dalla unicità del testo documentale, come richiesto dagli artt. 16 e 17 RD 18.11.1923 n. 2440 - salva la deroga prevista per i contratti con le imprese commerciali, per i quali la volontà negoziale può risultare anche da scritti distinti (cfr Cass. 6555/2014; Cass. 5263/2015) e che il requisito formale è previsto a garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, consentendo la precisa esposizione ed individuazione del programma negoziale, e consentendo la verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (Cass. 8244/2019).
Nonostante sia venuto meno, per effetto dell'abrogazione del r.d. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274 lett. a) d.lvo n. 267 del 2000, il richiamo agli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440 del
1923 operato per Comuni e Province dagli artt. 87 e 140 del regio decreto del 1934, le pagina 11 di 14 norme che prevedono la forma scritta a pena di nullità per i contratti conclusi con la
Pubblica Amministrazione continuano ad applicarsi anche ai Comuni ed alle Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto, ma esplicitamente e nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico territoriale e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (cfr Cass.
Civ. Sez. Un., sentenza n. 9775 del 2022).
Si evidenzia, peraltro, che la è risultata affidataria del servizio di Controparte_1
depurazione comunale mediante affidamento diretto da parte dell'Ente. Questa procedura ha consentito di legittimare l'assunzione dell'impegno di spesa attraverso la determina di affidamento, assimilabile alla aggiudicazione dell'appalto.
Considerato che
l'affidamento diretto rappresenta una modalità di aggiudicazione eccezionale, in quanto sottratta alle dinamiche del mercato e della concorrenza, tale procedura è soggetta però a limitazioni normative. In particolare, l'art. 36 del previgente Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - applicabile ratione temporis - prevedeva che la procedura di affidamento diretto era consentita solo per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, mentre per importi superiori e fino alle soglie europee si imponeva la richiesta di preventivo ad un numero predefinito di operatori del mercato. Inoltre nel caso di specie si sono registrate ben due proroghe cosiddette “tecniche”, le quali, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Decreto Legislativo n. 50/2016, potevano essere concesse soltanto nelle more della conclusione della procedura di gara, la quale doveva essere bandita prima dell'originaria scadenza contrattuale.
Ciò posto, la società si è limitata a produrre le tre determinazioni di Controparte_1
affidamento del servizio, con relativi impegni di spesa, come riportate sopra senza giustificare altrimenti le (ulteriori) pretese economiche avanzate.
Le medesime considerazioni, in ordine alla mancanza di prova dell'an e del quantum debeatur, valgono per le richieste di rimborso dell'energia elettrica dissipata in impianti pagina 12 di 14 diversi da quello di CO e dei costi dei lavori di disostruzione alla rete fognaria, le quali non trovano titolo nelle tre determinazioni di cui sopra e non sono state giustificate in altra maniera. In particolare, in merito alle fatture contenenti la richiesta di “rimborso energia elettrica” per gli impianti di e si precisa che la Pt_3 Parte_2
determinazione n. 29 del 2018 nella sezione “Prescrizioni per la gestione dei 4 depuratori
e per i sollevamenti ad essi afferenti”, indica espressamente che “si intendono inoltre esclusi dal presente accordo i costi relativi a: energia dissipata nei tre depuratori LI,
CH e ”. Inoltre, le fatture n. 128, 131, 132, 135, 137 e 138 del 2020 si Per_1
riferiscono a mensilità successive a quella di febbraio 2020, ultimo mese coperto da proroga tecnica dell'affidamento del servizio a . CP_1
Riguardo ai costi relativi ai “lavori rete fognaria”, la stessa determinazione n. 29 del 2018 precisa che “Per eventuali interventi di disostruzione delle condotte fognarie o di perdite sulle stesse condotte, qualora si dovesse presentare una criticità, l'ufficio tecnico del comune chiamerà la la quale nell'arco di qualche ora dovrà intervenire ad CP_1
effettuare un primo sopralluogo congiunto. A seguito del sopralluogo, nell'arco di qualche ora, invierà per pec o per mail semplice al comune il proprio preventivo, il quale dovrà essere discusso ed approvato dall'amministrazione Comunale. Questa, di concerto con
l'Ufficio tecnico incaricherà per iscritto la medesima , la quale, Controparte_3
nell'arco di qualche ora e nel rispetto della problematica/criticità affrontata interverrà celermente”.
Anche in questo caso la società opposta non fornito adeguata dimostrazione di uno specifico incarico, conferito per iscritto dal allo svolgimento dei lavori di cui si Pt_1
chiede il pagamento.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione, consente di ritenere assorbite le ulteriori questioni ed esime il giudice dal vagliare l'eccezione di inadempimento e l'eccezione riconvenzionale di compensazione proposte dall'opponente.
All'accoglimento della opposizione, consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 13 di 14 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/14, in considerazione della natura documentale del giudizio, del suo svolgimento e dell'impegno difensivo in concreto profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza ed assorbita ogni altra questione, così decide, per quanto in parte motiva:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3388/2020 emesso dal
Tribunale di Cosenza in data 01.01.2021;
condanna la società opposta alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
opponente, liquidate in euro 406,50 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi
[...]
professionali oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 11 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Manuela Gallo
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