Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4481 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21968/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 21968/2024 promossa da:
(P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Grolla del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Contrà Garibaldi n. 16; appellante contro
(P. IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli
Avv.ti Anna Luisa Caimmi e Andrea Davide Arnaldi entrambi del Foro di
Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in
Milano, Via Pietro Cossa n. 2; appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis: In via preliminare: - sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata
pagina 1 di 8
In via principale e nel merito:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 2651/2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano, Giudice Dott. Di Giorgi Giorgio, all'esito del giudizio n. R.G.
32750/2023, rigettare integralmente le domande formulate nel primo grado di giudizio dalla appellata poiché infondate in fatto ed in diritto CP_2
e, comunque, sfornite di alcun supporto probatorio per le motivazione esposte nel corpo del presente atto ed, ad ogni modo, dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito vantato da nei confronti di CP_2 Parte_1 in relazione ai fatti di causa;
In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE: respingere l'istanza di sospensione/revoca dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per i motivi di cui in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, respingere l'appello proposto da in quanto Parte_1 inammissibile e infondato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 2651/2024 depositata in data
16.4.2024, oggetto di impugnazione;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive occorrende.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla controparte la società ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n.
2651/2024 pubblicata in data 16.4.2024, con la quale il primo Giudice ha accolto la domanda avanzata da (oggi, e di seguito, CP_2 CP_1
pagina 2 di 8 e, per l'effetto, ha condannato la predetta Controparte_1 Parte_1 al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.318,00 a titolo di corrispettivi contrattuali, così come risultante dalle fatture prodotte in giudizio dall'attrice, oltre agli interessi di mora e ad una ulteriore somma di
€ 1.000,00 ex art. 6, d.lgs. n. 231/2002, e oltre alle spese di lite, liquidate in
€ 925,00 di cui € 125,00 per spese esenti, oltre spese generali ed accessori di legge.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto applicabile al rapporto inter partes l'art. 3 delle condizioni generali di contratto prodotte dall'attrice in primo grado (doc. 7) – “il cliente potrà esercitare il suo diritto di recesso, dandone comunicazione scritta a mediante lettera CP_3 raccomandata A.R….” – trattandosi di documento mai sottoscritto e non conosciuto né conoscibile dalla società odierna appellante.
Conseguentemente, poiché secondo parte appellante doveva trovare applicazione nel caso di specie la delibera n. 274/07/CONS dell'AGCOM – delibera che all'art. 18 prevede che il cliente finale comunichi la richiesta di migrazione all'operatore “recipient”, il quale provvede poi alla comunicazione della migrazione all'operatore “donating” – essa appellante, una volto sottoscritto il contratto di somministrazione con il nuovo operatore
(“recipient”) Pagine Internet e comunicato a quest'ultimo il codice di migrazione, aveva assolto agli oneri sulla stessa gravanti in forza della delibera su citata, di guisa che il rapporto di somministrazione con la odierna appellata doveva considerarsi cessato già a decorrere dal mese di novembre del 2016.
Con il secondo e il terzo motivo di appello, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice ha affermato che non aveva contestato le singole fatture ricevute se non nel luglio del Pt_1
2020, deducendo, al riguardo, che la prima contestazione documentata in pagina 3 di 8 atti risaliva al 2019 e che, comunque, non vi era alcuna prova dell'avvenuta trasmissione ad essa appellante di ulteriori fatture, diverse e precedenti rispetto a quelle contestate – fatture che difatti neppure risultavano nella propria contabilità.
Con il quarto motivo di appello, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver accolto la pretesa creditoria della somministrante senza che quest'ultima avesse fornito la prova dell'effettiva erogazione del servizio in favore dell'utente, non essendo a tal fine sufficiente la produzione in giudizio delle fatture azionate in monitorio.
Costituitasi in giudizio, parte appellata ha instato per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza appellata. In particolare, parte appellata ha dedotto: a) l'applicabilità al rapporto inter partes delle condizioni generali di contratto prodotte nel giudizio di primo grado;
b) che, secondo la stessa delibera AGCOM citata dall'appellante, non era sufficiente per la risoluzione del contratto la mera comunicazione da parte dell'utente all'operatore
“recipient” del codice di migrazione;
c) che, comunque, non aveva Pt_1 dimostrato, né di aver comunicato il proprio codice di migrazione all'operatore “recipient”, né che quest'ultimo avesse trasmesso la richiesta di migrazione ad essa appellata-operatore “donating”; d) l'inammissibilità del secondo motivo di appello, per non avere l'odierna appellante mai contestato nel corso del giudizio di primo grado la ricezione delle fatture, e, comunque, la sua infondatezza, visto che le medesime fatture erano state inviate all'Agenzia delle Entrate;
e) che la pretesa creditoria di essa appellata si basava, comunque, oltre che sulle fatture anche sul contratto di somministrazione e sulle relative condizioni generali.
La causa è stata discussa oralmente dai difensori delle parti all'udienza del
22.5.2025 come risulta dall'apposito verbale di udienza e, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
pagina 4 di 8 Tanto premesso, va innanzitutto rilevato che la statuizione contenuta nella sentenza appellata, di inammissibilità della domanda restitutoria avanzata in via riconvenzionale da nel giudizio di primo grado, non è stata Pt_1 oggetto di alcuno specifico motivo di appello, di guisa che non forma oggetto della presente decisione.
Venendo, dunque, all'esame del primo motivo di appello, osserva il Tribunale che esso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento per le ragioni appresso spiegate.
Va, infatti, al riguardo, rilevato che il documento prodotto dall'appellata in primo grado sub n. 7 e denominato condizioni generali di contratto non soltanto non risulta sottoscritto dalla società ma, soprattutto, non Pt_1 risulta a quest'ultima in alcun modo riferibile, non essendo esso richiamato nei moduli sottoscritti da quest'ultima al momento del subentro nel rapporto contrattuale nel 2012 e prodotti in giudizio dall'appellata e non contenendo, in ogni caso, alcun elemento idoneo a far ritenere che tali condizioni generali fossero conoscibili dall'utente.
Né risulta decisivo il rilievo di parte appellata, secondo cui le condizioni generali su richiamate sarebbero state applicabili al rapporto inter partes in virtù del subentro di nel contratto di somministrazione già in corso Pt_1 con la sua dante causa, non avendo la predetta appellata prodotto in giudizio neanche il contratto stipulato con quest'ultima e dovendosi ribadire anche rispetto a tale contratto quanto sopra detto circa l'assenza di elementi in grado di far verosimilmente presumere che le condizioni generali di contratto prodotte nel giudizio di primo grado fossero effettivamente quelle all'epoca “vigenti” e, soprattutto, fossero conosciute o conoscibili secondo l'ordinaria diligenza dal primo contraente ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Parimenti fondato risulta il quarto motivo di appello, l'esame del quale, in quanto decisivo per il rigetto della domanda di pagamento avanzata in primo pagina 5 di 8 grado dall'odierna appellata, va anteposto rispetto all'esame dei restanti motivi di appello secondo e terzo, i quali vanno considerati assorbiti.
Come sopra cennato, con il motivo di appello in parola, parte appellante ha contestato l'effettiva erogazione da parte di , dante causa CP_3 dell'odierna appellata, dei servizi internet in relazione ai quali è stato richiesto in giudizio il pagamento dei corrispettivi, deducendo, al riguardo, che, dal 1.12.2016 i medesimi servizi erano stati erogati da altro operatore
(Pagine Internet).
La su esposta deduzione difensiva risulta supportata dagli elementi – risultanti documentalmente – di seguito elencati: a) la sottoscrizione da parte di con Pagine Internet di un contratto avente ad oggetto “1 Parte_1 linea ISDN con 2 numeri + ADSL 20 mega” in relazione ai numeri telefonici
0445491754 e 0445492364 con “portabilità da ” (doc. 2, fasc. di CP_3 primo grado, di parte attrice); b) la richiesta inoltrata con messaggio e-mail del 20.10.2016 da a del codice di migrazione relativo ai Parte_1 CP_3 medesimi numeri telefonici su citati 0445491754 e 0445492364 (doc. 3, fasc. di primo grado, di parte attrice); c) l'emissione da parte di Pagine
Internet nei confronti di in data 1.12.2016 di fattura contenente, Parte_1 tra l'altro, i costi di “attivazione” del servizio (vd. ancora doc. 3, fasc. di primo grado, di parte attrice).
Ora, a fronte di ciò, parte appellata, sulla quale gravava l'onere di provare gli elementi costitutivi della sua pretesa creditoria, tra i quali, ovviamente, di aver eseguito la propria controprestazione, ha omesso di specificamente allegare e provare l'effettiva fornitura dei servizi per i quali ha preteso il pagamento di corrispettivi. Parte appellata, infatti, nonostante la sua indubbia vicinanza, quale operatore telefonico, ai fatti da provare, ha versato in atti esclusivamente fatture per “canoni”, dalle quali, in assenza di ulteriori specifici elementi a sostegno, come detto, non addotti al processo pagina 6 di 8 dalla medesima appellata, non è dato evincersi l'effettiva erogazione dei servizi per il periodo in contestazione.
Pertanto, avuto riguardo ai su riportati elementi di segno contrario offerti dall'appellante, globalmente considerati, deve ritenersi che l'appellata non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al presupposto giustificativo della sua pretesa creditoria.
Né, nel contesto probatorio sopra esaminato, può attribuirsi rilievo decisivo al fatto, pure dibattuto dalle parti e costituente oggetto dei restanti motivi di appello, relativo all'avvenuta trasmissione o meno a , da parte di Pt_1
, delle fatture prodotte nel giudizio di primo grado e poste a CP_3 fondamento della pretesa creditoria dell'operatore telefonico;
trasmissione, che, comunque, neppure risulta provata da parte dell'odierna appellata.
Pertanto, per tutto quanto detto, in accoglimento dell'appello proposto da la domanda di esatto adempimento avanzata da Parte_1 Controparte_1 in primo grado va rigettata.
[...]
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e sono liquidate come in dispositivo tenuto Controparte_1 conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- riforma in parte qua la sentenza del Giudice di Pace di Milano n.
2651/2024 pubblicata il 16.4.2024 e, per l'effetto a) rigetta la domanda di pagamento avanzata da Controparte_1 già nei confronti di
[...] CP_2 Parte_1
b) condanna già alla rifusione in Controparte_1 CP_2 favore di delle spese processuali relative al primo grado di Parte_1 giudizio, liquidate in € 850,00 per compensi professionali oltre accessori pagina 7 di 8 come per legge dovuti;
- conferma per il resto la sentenza appellata;
- condanna già alla rifusione in Controparte_1 CP_2 favore di delle spese processuali relative al grado di appello, Parte_1 liquidate in € 223,00 per esborsi ed € 1.276,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge dovuti;
Milano, 2 giugno 2025
La Giudice
Francesca Avancini
pagina 8 di 8