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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 799 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(P. I.V.A. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, viale Antonio Salandra
n. 10/c, presso lo studio dell'avv. Domenico Silella, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attore e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, Corso Monforte
n. 16, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mulè, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
convenuto
Motivi della decisione
La lite trae origine dalla notificazione del decreto ingiuntivo n. 4394/2022 del
07/12/2022, con cui il Tribunale di Monza ha ingiunto alla società di Parte_1 pagare in favore del la somma di €21.976,24 quale sorte Controparte_1 capitale ed € 1.657,15 per spese e competenze sino all'atto di precetto del 13.12.2022 oltre interessi legali dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo, a titolo di oneri pagina 1 di 8 condominiali non pagati.
Con atto di citazione notificato in data 20/01/2023 ha proposto opposizione chiedendo la sospensione dell'efficacia provvisoria, oltre alla revoca del Parte_1 decreto opposto e la riunione del procedimento con quello contraddistinto con il n.
9767/2022 R.G.; ha inoltre chiesto – previo riconoscimento dei pagamenti intervenuti in favore del – il rigetto della domanda avversaria, oltre alla CP_1 declaratoria di nullità del verbale di assemblea del 17/05/2022
Costituendosi in giudizio il ha chiesto di rigettare la Controparte_1
domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, ha dedotto che le somme portate dal ricorso per decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione recante n. 9767/2022 si riferiscono alle rate di spese condominiali in scadenza a gennaio, marzo e maggio 2022, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio ha ad oggetto le rate nel frattempo scadute di luglio e ottobre 2022; che i pagamenti rateali effettuati da pare attrice per la somma di €33.894,00 dovevano considerarsi come acconto sulle maggiori somme dovute, mentre la somma ingiunta oggetto del presente giudizio di opposizione si riferiva al saldo delle spese condominiali a carico della società attrice
(terza e quarta rata); che la delibera del 17/05/2022 non era stata impugnata nel termine di decadenza e che la denuncia di nullità della stessa doveva dirsi strumentale ad aggirare tale intervenuta decadenza.
In fase istruttoria, veniva rigettata l'istanza di riunione dei giudizi, nonché quella di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concessi termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
All'udienza del 26/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
***
In via preliminare, va ribadita l'insussistenza dei presupposti per la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per i provvedimenti sulla riunione (art. 274
pagina 2 di 8 c.p.c.), per l'assorbente ragione che la contestuale trattazione di diversi giudizi introdotti dalla stessa parte attrice, nei riguardi del medesimo convenuto, vertenti sul pagamento di diverse rate condominiali, appare suscettiva di produrre l'aggravio del processo, in spregio al principio di ragionevole durata sancito all'art. 111 Cost. La stessa parte opponente, infatti, deduce che i decreti ingiuntivi in questione si riferiscono, uno, il Decreto Ingiuntivo n. 3158/2022, alle rate fino a giugno 2022, mentre il secondo, il Decreto ingiuntivo n. 9394/2022, al periodo successivo, pur eccependo la lacunosità dell documentazione prodotta da controparte, dalla quale sarebbe “impossibile ricavare i criteri per i quali il condominio ha preteso la somma di € 38.393,20 ingiunta con il Decreto Ingiuntivo n. 3158/2022 sino a giugno 2022 e la somma di €21.976,24 con il Decreto ingiuntivo n. 9394/2022 per il periodo successivo” ( pag. 3 della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
***
Sempre in via preliminare, merita poi segnalare che la difesa del CP_1
ha esplicitamente ammesso, in sede di comparsa conclusionale, l'integrale pagamento del “capitale dovuto per le spese condominiali per cui è causa”, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Cionondimeno, deve rilevarsi che nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice), allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito (cfr. sul punto Cass. 4855/2021). Tanto, del resto, è perfettamente conforme all'interesse alla decisione che può, comunque, sussistere per la parte che adempia onde evitare le conseguenze potrebbero verificarsi dalla prosecuzione esecutiva intimata col precetto opposto. A tanto consegue l'esame della domanda nel merito.
***
Ciò posto, va innanzitutto tenuto presente che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che ha per oggetto il pagamento di contributi per spese, il soddisfa il suo onere probatorio con la produzione del verbale CP_1
pagina 3 di 8 dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti;
e il giudice dell'opposizione emette una sentenza favorevole o meno, in base al fatto che l'amministratore è in grado di dimostrare la fondatezza della domanda, nel senso che il credito sussiste, è esigibile e il ne è titolare CP_1
(cfr. Cass. 29 agosto 1994, n. 7569).
Da ciò consegue che la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito del e legittima, oltre alla CP_1 concessione del decreto ingiuntivo, anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione, il cui ambito è limitato alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (cfr. Cass. 23 febbraio 2017, n. 4672; Cass., Sez. Unite,
18 dicembre 2009, n. 26629); e il giudice deve accogliere l'opposizione solo nel caso in cui la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per effetto della sospensione della sua esecuzione da parte del giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., oppure perché questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione, anche se non passata in giudicato, abbia annullato la deliberazione (cfr. Cass., sent. 14 novembre 2012, n. 19938 e ord.
24 marzo 2017, n. 7741).
Ciò in quanto le deliberazioni condominiali sono soggette ad impugnativa ai sensi dell'art. 1137 comma 2 c.c. e tuttavia restano non di meno vincolanti per i singoli condomini, nonostante l'esperita impugnazione, a meno che il giudice di questa ne disponga la sospensione dell'efficacia esecutiva, tale delibera costituendo, infatti, ex lege titolo di credito in favore del e, di per sé, prova idonea, ai CP_1
fini di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., dell'esistenza di tale credito, sì da legittimare, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel giudizio d'opposizione che quest'ultimo CP_1 proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è, dunque, ristretto alla sola verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare d'approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (cfr. Cass. 23 febbraio 2017 n. 4672; Cass.
27 marzo 2014 n. 7262; Cass. 9 dicembre 2005 n. 27292).
pagina 4 di 8
Per questi motivi
l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dall'art. 1137, comma
1, c.c. fa insorgere l'obbligazione – e quindi ne determina anche la prova – in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio (cfr. Cass. 5 novembre 1992, n. 11981).
Di questi principi va fatta applicazione, dal momento che l'attrice opponente non ha proposto alcuna impugnazione della delibera posta a base del ricorso monitorio, la quale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., sono obbligatorie per tutti i condomini e, decorso il termine di impugnazione, non possono essere sindacate in questa sede, a meno che la loro contestazione configuri una causa di nullità.
Ma ciò non ricorre, poiché l'opponente non contesta il debito maturato dal
, né afferma che la spesa è stata ripartita dall'assemblea in deroga al CP_1
criterio legale, che concretizzerebbe un motivo di nullità della delibera, ma eccepisce l'integrale pagamento della somma ingiunta, oltre ad una generica mancanza di chiarezza e trasparenza dei bilanci approvati in sede di assemblea del 17/05/2022, il quale configura al più un motivo di annullamento della delibera, non di nullità.
Ciò posto, all'esame del materiale istruttorio al fascicolo d'ufficio, va escluso che l'attrice abbia dato prova che i pagamenti eccepiti in giudizio e risultanti dal doc.
4 siano stati effettuati a saldo delle somme risultanti a debito dai bilanci relativi alla gestione 2020/2021 e 2021/2022, giacché ha prodotto, a corredo del fascicolo, esclusivamente delle ricevute di versamento attestanti il pagamento, in favore del di somme in acconto. Controparte_2
Per contro, sarebbe occorsa la prova dell'effettivo trasferimento delle somme a saldo delle spese condominiali a carico della società attrice (terza e quarta rata) nella disponibilità giuridica del Condominio creditore;
ciò in quanto “i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale” (così l'art. 1277 c.c.; si vedano, ex pluribus Cass. sez. un., 4 giugno 2010, n.
13658; Cass. 10 marzo 2008, n. 629), e considerando che “l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, e 1183 cod. civ., si perfeziona
pagina 5 di 8 nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro”
(così Cass. 10 luglio 2008 n. 18877).
Donde l'insufficienza, ai fini intesi dall'attrice, della produzione documentale eseguita in giudizio, non dimostrativa dell'effettivo pagamento, né
(conseguentemente) dell'effettiva acquisizione, alla disponibilità giuridica del
, delle somme “a saldo” indicate nel riparto consuntivo gestione CP_1
2020/2021 e nei preventivi gestione 2021 e 2022, approvati dall'assemblea dei condomini.
In tale contesto, a nulla rileva il fatto che il convenuto abbia ammesso di aver ricevuto i pagamenti di cui al doc. 4, imputandoli a pregressi e più antichi debiti dell'odierno opponente, spettando a quest'ultimo di eccepire e documentare un pagamento effettivamente estintivo, ovverosia eseguito in relazione ad un determinato credito: è agevole osservare, infatti, che le ricevute di versamento allegate risultano sprovviste di qualsivoglia idonea imputazione (art. 1193 c.c.), recando esclusivamente il riferimento a “piano di rientro Negri”, senza l'indicazione dell'esercizio e della gestione di riferimento e, pertanto, del tutto inconcludente allo scopo (Cass. n. 26275 del 06/11/2017: “… il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”; conf. Cass. n. 19527 del
09/11/2012; Cass. n. 20288 del 04/10/2011; Cass. n. 205 del 09/01/2007; Cass. n.
2369 del 11/03/1994).
D'altronde, il debitore risulta decaduto dalla facoltà di imputare, ad alcuno ovvero ad altro dei crediti vantati dalla controparte, il pagamento eseguito, dovendo essa essere esercitata al momento del pagamento (“in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace”: Cass. 19427/2012; Cass. n.
3941 del 18/03/2002; Cass. n. 14741 del 26/06/2006; Cass. n. 1571 del pagina 6 di 8 12/02/2000; Cass. n. 7686 del 01/08/1990).
In conclusione, l'attore non ha compiutamente allegato, né quindi tentato di dimostrare i fatti giuridicamente rilevanti, e realmente costitutivi della domanda;
ciò implica l'inevitabile reiezione della domanda in citazione (sia principale, che subordinata).
Quanto alla contestazione, peraltro avanzata solo in sede di comparsa conclusionale, secondo cui il ha “omesso di depositare il bilancio consuntivo CP_1 che, una volta approvato, è l'unica prova idonea a suffragare il credi-to per cui si discute”, è sufficiente rilevare che, secondo un risalente orientamento giurisprudenziale, il bilancio preventivo è di per sé idoneo a fondare la richiesta monitoria del
, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., soltanto fino a che l'esercizio cui CP_1 tali spese si riferiscono non sia terminato, dovendo altrimenti agire in base al consuntivo della gestione annuale (in tale senso Cass. 1789 del 12/02/1993).
Il risalente orientamento è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24299 del 29/09/2008 secondo cui “uno dei principi informatori della materia condominiale deve ritenersi quello relativo alla legittimità della riscossione dei contributi condominiali da parte dell'amministratore, sulla base del bilancio preventivo regolarmente approvato sino a quando questo non sia stato sostituito dal bilancio consuntivo”.
Nel caso di specie, è pacifico ed incontestato che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla scorta di bilanci preventivi riferiti ad un esercizio non ancora chiuso, restando indiscutibile facoltà dell'amministratore del condominio richiedere ed ottenere la emissione in favore del Condominio di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., sulla scorta del mero preventivo di gestione, poiché tale possibilità contempera esigenze di
“funzionamento” dell'ente gestorio. Ne consegue che, non essendo ancora chiuso l'esercizio alla data di deposito del decreto ingiuntivo, era in pinea facoltà dell'amministratore di avvalersi del sopracitato provvedimento monitorio immediatamente esecutivo.
***
pagina 7 di 8 Le spese del grado seguono la soccombenza e l'attrice va condannata a rifonderle al convenuto nell'importo che si liquida in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4394/2022 emesso dal Tribunale di Monza il 07/12/2022 in favore del
[...]
.; CP_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €3.387,00, Parte_1
oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dell'avv.
Giuseppe Mulé, dichiaratosi antistatario.
Monza, 19/03/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 799 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(P. I.V.A. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, viale Antonio Salandra
n. 10/c, presso lo studio dell'avv. Domenico Silella, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attore e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, Corso Monforte
n. 16, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mulè, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
convenuto
Motivi della decisione
La lite trae origine dalla notificazione del decreto ingiuntivo n. 4394/2022 del
07/12/2022, con cui il Tribunale di Monza ha ingiunto alla società di Parte_1 pagare in favore del la somma di €21.976,24 quale sorte Controparte_1 capitale ed € 1.657,15 per spese e competenze sino all'atto di precetto del 13.12.2022 oltre interessi legali dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo, a titolo di oneri pagina 1 di 8 condominiali non pagati.
Con atto di citazione notificato in data 20/01/2023 ha proposto opposizione chiedendo la sospensione dell'efficacia provvisoria, oltre alla revoca del Parte_1 decreto opposto e la riunione del procedimento con quello contraddistinto con il n.
9767/2022 R.G.; ha inoltre chiesto – previo riconoscimento dei pagamenti intervenuti in favore del – il rigetto della domanda avversaria, oltre alla CP_1 declaratoria di nullità del verbale di assemblea del 17/05/2022
Costituendosi in giudizio il ha chiesto di rigettare la Controparte_1
domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, ha dedotto che le somme portate dal ricorso per decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione recante n. 9767/2022 si riferiscono alle rate di spese condominiali in scadenza a gennaio, marzo e maggio 2022, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio ha ad oggetto le rate nel frattempo scadute di luglio e ottobre 2022; che i pagamenti rateali effettuati da pare attrice per la somma di €33.894,00 dovevano considerarsi come acconto sulle maggiori somme dovute, mentre la somma ingiunta oggetto del presente giudizio di opposizione si riferiva al saldo delle spese condominiali a carico della società attrice
(terza e quarta rata); che la delibera del 17/05/2022 non era stata impugnata nel termine di decadenza e che la denuncia di nullità della stessa doveva dirsi strumentale ad aggirare tale intervenuta decadenza.
In fase istruttoria, veniva rigettata l'istanza di riunione dei giudizi, nonché quella di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concessi termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
All'udienza del 26/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
***
In via preliminare, va ribadita l'insussistenza dei presupposti per la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per i provvedimenti sulla riunione (art. 274
pagina 2 di 8 c.p.c.), per l'assorbente ragione che la contestuale trattazione di diversi giudizi introdotti dalla stessa parte attrice, nei riguardi del medesimo convenuto, vertenti sul pagamento di diverse rate condominiali, appare suscettiva di produrre l'aggravio del processo, in spregio al principio di ragionevole durata sancito all'art. 111 Cost. La stessa parte opponente, infatti, deduce che i decreti ingiuntivi in questione si riferiscono, uno, il Decreto Ingiuntivo n. 3158/2022, alle rate fino a giugno 2022, mentre il secondo, il Decreto ingiuntivo n. 9394/2022, al periodo successivo, pur eccependo la lacunosità dell documentazione prodotta da controparte, dalla quale sarebbe “impossibile ricavare i criteri per i quali il condominio ha preteso la somma di € 38.393,20 ingiunta con il Decreto Ingiuntivo n. 3158/2022 sino a giugno 2022 e la somma di €21.976,24 con il Decreto ingiuntivo n. 9394/2022 per il periodo successivo” ( pag. 3 della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
***
Sempre in via preliminare, merita poi segnalare che la difesa del CP_1
ha esplicitamente ammesso, in sede di comparsa conclusionale, l'integrale pagamento del “capitale dovuto per le spese condominiali per cui è causa”, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Cionondimeno, deve rilevarsi che nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice), allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito (cfr. sul punto Cass. 4855/2021). Tanto, del resto, è perfettamente conforme all'interesse alla decisione che può, comunque, sussistere per la parte che adempia onde evitare le conseguenze potrebbero verificarsi dalla prosecuzione esecutiva intimata col precetto opposto. A tanto consegue l'esame della domanda nel merito.
***
Ciò posto, va innanzitutto tenuto presente che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che ha per oggetto il pagamento di contributi per spese, il soddisfa il suo onere probatorio con la produzione del verbale CP_1
pagina 3 di 8 dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti;
e il giudice dell'opposizione emette una sentenza favorevole o meno, in base al fatto che l'amministratore è in grado di dimostrare la fondatezza della domanda, nel senso che il credito sussiste, è esigibile e il ne è titolare CP_1
(cfr. Cass. 29 agosto 1994, n. 7569).
Da ciò consegue che la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito del e legittima, oltre alla CP_1 concessione del decreto ingiuntivo, anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione, il cui ambito è limitato alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (cfr. Cass. 23 febbraio 2017, n. 4672; Cass., Sez. Unite,
18 dicembre 2009, n. 26629); e il giudice deve accogliere l'opposizione solo nel caso in cui la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per effetto della sospensione della sua esecuzione da parte del giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., oppure perché questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione, anche se non passata in giudicato, abbia annullato la deliberazione (cfr. Cass., sent. 14 novembre 2012, n. 19938 e ord.
24 marzo 2017, n. 7741).
Ciò in quanto le deliberazioni condominiali sono soggette ad impugnativa ai sensi dell'art. 1137 comma 2 c.c. e tuttavia restano non di meno vincolanti per i singoli condomini, nonostante l'esperita impugnazione, a meno che il giudice di questa ne disponga la sospensione dell'efficacia esecutiva, tale delibera costituendo, infatti, ex lege titolo di credito in favore del e, di per sé, prova idonea, ai CP_1
fini di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., dell'esistenza di tale credito, sì da legittimare, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel giudizio d'opposizione che quest'ultimo CP_1 proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è, dunque, ristretto alla sola verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare d'approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (cfr. Cass. 23 febbraio 2017 n. 4672; Cass.
27 marzo 2014 n. 7262; Cass. 9 dicembre 2005 n. 27292).
pagina 4 di 8
Per questi motivi
l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dall'art. 1137, comma
1, c.c. fa insorgere l'obbligazione – e quindi ne determina anche la prova – in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio (cfr. Cass. 5 novembre 1992, n. 11981).
Di questi principi va fatta applicazione, dal momento che l'attrice opponente non ha proposto alcuna impugnazione della delibera posta a base del ricorso monitorio, la quale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., sono obbligatorie per tutti i condomini e, decorso il termine di impugnazione, non possono essere sindacate in questa sede, a meno che la loro contestazione configuri una causa di nullità.
Ma ciò non ricorre, poiché l'opponente non contesta il debito maturato dal
, né afferma che la spesa è stata ripartita dall'assemblea in deroga al CP_1
criterio legale, che concretizzerebbe un motivo di nullità della delibera, ma eccepisce l'integrale pagamento della somma ingiunta, oltre ad una generica mancanza di chiarezza e trasparenza dei bilanci approvati in sede di assemblea del 17/05/2022, il quale configura al più un motivo di annullamento della delibera, non di nullità.
Ciò posto, all'esame del materiale istruttorio al fascicolo d'ufficio, va escluso che l'attrice abbia dato prova che i pagamenti eccepiti in giudizio e risultanti dal doc.
4 siano stati effettuati a saldo delle somme risultanti a debito dai bilanci relativi alla gestione 2020/2021 e 2021/2022, giacché ha prodotto, a corredo del fascicolo, esclusivamente delle ricevute di versamento attestanti il pagamento, in favore del di somme in acconto. Controparte_2
Per contro, sarebbe occorsa la prova dell'effettivo trasferimento delle somme a saldo delle spese condominiali a carico della società attrice (terza e quarta rata) nella disponibilità giuridica del Condominio creditore;
ciò in quanto “i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale” (così l'art. 1277 c.c.; si vedano, ex pluribus Cass. sez. un., 4 giugno 2010, n.
13658; Cass. 10 marzo 2008, n. 629), e considerando che “l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, e 1183 cod. civ., si perfeziona
pagina 5 di 8 nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro”
(così Cass. 10 luglio 2008 n. 18877).
Donde l'insufficienza, ai fini intesi dall'attrice, della produzione documentale eseguita in giudizio, non dimostrativa dell'effettivo pagamento, né
(conseguentemente) dell'effettiva acquisizione, alla disponibilità giuridica del
, delle somme “a saldo” indicate nel riparto consuntivo gestione CP_1
2020/2021 e nei preventivi gestione 2021 e 2022, approvati dall'assemblea dei condomini.
In tale contesto, a nulla rileva il fatto che il convenuto abbia ammesso di aver ricevuto i pagamenti di cui al doc. 4, imputandoli a pregressi e più antichi debiti dell'odierno opponente, spettando a quest'ultimo di eccepire e documentare un pagamento effettivamente estintivo, ovverosia eseguito in relazione ad un determinato credito: è agevole osservare, infatti, che le ricevute di versamento allegate risultano sprovviste di qualsivoglia idonea imputazione (art. 1193 c.c.), recando esclusivamente il riferimento a “piano di rientro Negri”, senza l'indicazione dell'esercizio e della gestione di riferimento e, pertanto, del tutto inconcludente allo scopo (Cass. n. 26275 del 06/11/2017: “… il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”; conf. Cass. n. 19527 del
09/11/2012; Cass. n. 20288 del 04/10/2011; Cass. n. 205 del 09/01/2007; Cass. n.
2369 del 11/03/1994).
D'altronde, il debitore risulta decaduto dalla facoltà di imputare, ad alcuno ovvero ad altro dei crediti vantati dalla controparte, il pagamento eseguito, dovendo essa essere esercitata al momento del pagamento (“in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace”: Cass. 19427/2012; Cass. n.
3941 del 18/03/2002; Cass. n. 14741 del 26/06/2006; Cass. n. 1571 del pagina 6 di 8 12/02/2000; Cass. n. 7686 del 01/08/1990).
In conclusione, l'attore non ha compiutamente allegato, né quindi tentato di dimostrare i fatti giuridicamente rilevanti, e realmente costitutivi della domanda;
ciò implica l'inevitabile reiezione della domanda in citazione (sia principale, che subordinata).
Quanto alla contestazione, peraltro avanzata solo in sede di comparsa conclusionale, secondo cui il ha “omesso di depositare il bilancio consuntivo CP_1 che, una volta approvato, è l'unica prova idonea a suffragare il credi-to per cui si discute”, è sufficiente rilevare che, secondo un risalente orientamento giurisprudenziale, il bilancio preventivo è di per sé idoneo a fondare la richiesta monitoria del
, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., soltanto fino a che l'esercizio cui CP_1 tali spese si riferiscono non sia terminato, dovendo altrimenti agire in base al consuntivo della gestione annuale (in tale senso Cass. 1789 del 12/02/1993).
Il risalente orientamento è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24299 del 29/09/2008 secondo cui “uno dei principi informatori della materia condominiale deve ritenersi quello relativo alla legittimità della riscossione dei contributi condominiali da parte dell'amministratore, sulla base del bilancio preventivo regolarmente approvato sino a quando questo non sia stato sostituito dal bilancio consuntivo”.
Nel caso di specie, è pacifico ed incontestato che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla scorta di bilanci preventivi riferiti ad un esercizio non ancora chiuso, restando indiscutibile facoltà dell'amministratore del condominio richiedere ed ottenere la emissione in favore del Condominio di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., sulla scorta del mero preventivo di gestione, poiché tale possibilità contempera esigenze di
“funzionamento” dell'ente gestorio. Ne consegue che, non essendo ancora chiuso l'esercizio alla data di deposito del decreto ingiuntivo, era in pinea facoltà dell'amministratore di avvalersi del sopracitato provvedimento monitorio immediatamente esecutivo.
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pagina 7 di 8 Le spese del grado seguono la soccombenza e l'attrice va condannata a rifonderle al convenuto nell'importo che si liquida in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4394/2022 emesso dal Tribunale di Monza il 07/12/2022 in favore del
[...]
.; CP_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €3.387,00, Parte_1
oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dell'avv.
Giuseppe Mulé, dichiaratosi antistatario.
Monza, 19/03/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
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