TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/12/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 976/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Sergio Lucisano Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 28.2.2025 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
n. 104/1992 e dell'indennità di accompagnamento, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detti requisiti.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentando l'erroneità dell'elaborato peritale sostenendo che le patologie da cui era affetta comportavano il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con handicap in situazione di gravità e l'omessa risposta del consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni critiche formulate avverso la bozza.
1 Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 a far data dalla domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'opposizione di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto nel merito.
Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale e, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per i motivi che seguono.
Giova ricordare che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
L'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 definisce in situazione di handicap con connotazione di gravità il soggetto che, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale — stabilizzata o progressiva — presenti una riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale.
Nel caso di specie, risultano integrati i requisiti sanitari previsti dalle norme citate.
Infatti, all'esito della disposta consulenza tecnica, il CTU (Dott.ssa
[...]
– vedi elaborato depositato il 18.09.2025), ha accertato che le Persona_1 patologie da cui è affetta la parte ricorrente determinano un'invalidità del
100% e precludono la possibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza costante di terzi;
il consulente ha rilevato altresì la sussistenza della condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Secondo quanto accertato dal CTU il quadro clinico descritto risulta riferibile già alla data di presentazione della domanda amministrativa (25.9.2023).
2 Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara la sussistenza per parte ricorrente, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 25.09.2023 dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e per il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992; condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € CP_1
3.083,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove prevista;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica alla cui CP_1 liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 8 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 976/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Sergio Lucisano Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 28.2.2025 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
n. 104/1992 e dell'indennità di accompagnamento, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detti requisiti.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentando l'erroneità dell'elaborato peritale sostenendo che le patologie da cui era affetta comportavano il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con handicap in situazione di gravità e l'omessa risposta del consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni critiche formulate avverso la bozza.
1 Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 a far data dalla domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'opposizione di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto nel merito.
Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale e, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per i motivi che seguono.
Giova ricordare che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
L'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 definisce in situazione di handicap con connotazione di gravità il soggetto che, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale — stabilizzata o progressiva — presenti una riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale.
Nel caso di specie, risultano integrati i requisiti sanitari previsti dalle norme citate.
Infatti, all'esito della disposta consulenza tecnica, il CTU (Dott.ssa
[...]
– vedi elaborato depositato il 18.09.2025), ha accertato che le Persona_1 patologie da cui è affetta la parte ricorrente determinano un'invalidità del
100% e precludono la possibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza costante di terzi;
il consulente ha rilevato altresì la sussistenza della condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Secondo quanto accertato dal CTU il quadro clinico descritto risulta riferibile già alla data di presentazione della domanda amministrativa (25.9.2023).
2 Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara la sussistenza per parte ricorrente, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 25.09.2023 dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e per il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992; condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € CP_1
3.083,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove prevista;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica alla cui CP_1 liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 8 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3