Sentenza breve 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 22/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00142/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00004/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4 del 2026, proposto da;
I.P.A. – Immobiliare Positano Amalfi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno ed Avellino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a - dell'ordinanza n. 37 del 30.10.2025 (prot. n. 17666 del 31.10.2025), con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano ha disposto la demolizione
ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 di alcune opere realizzate nell'ambito dell'immobile sito alla Via Arienzo n. 34;
b - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa GA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente è proprietaria, in virtù di atto pubblico del 17.01.2022, di un immobile sito nel Comune di Positano, assentito in virtù del permesso di costruire n. 3/2021.
Per la realizzazione di un impianto ascensore completamente interrato con pozzo a farsi nell’area di corte già edificata del fabbricato e corridoi di collegamento ai vari livelli che si sviluppano completamente nel sottosuolo del fabbricato”, la società depositava, il 17.11.2022, la s.c.i.a. alternativa al p.d.c. (prat. n. 180/2022); ed il 7.06.2024, la s.c.i.a. in variante.
Con nota, prot. n. 9838 del 5.07.2024, il Comune di Positano dichiarava inammissibile / improcedibile la s.c.i.a. in variante del 7.06.2024.
Il provvedimento era impugnato con ricorso, R.G. n. 1035/2024, definito con sentenza di accoglimento, n. 2166 del 14.11.2024, poi confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 2125 del 21.11.2025.
Con ordinanza, n. 37 del 30.10.2025 (prot. n. 17666 del 31.10.2025), il Comune intimava la demolizione di una serie di opere ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
Avverso l’atto de quo insorge la società epigrafata, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
Non resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza camerale del 21 gennaio 2026, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Il gravame è manifestamente fondato.
Si controverte sulla legittimità o meno della gravata ordinanza demolitoria.
Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, l’ordine de quo si appalesa al Collegio illegittimo, in ragione della rigorosa inosservanza della normativa vigente in materia.
Come emerge dagli atti di causa, il Comune è evidentemente incorso in un errore istruttorio, per non aver puntualmente considerato una serie di elementi circostanziali rilevanti ai fini decisori, la cui puntuale considerazione avrebbe impedito di addivenire al tranciante esito sanzionatorio.
Segnatamente, l’Ente non ha considerato, ai fini dello stato legittimo, le SCIA del 2022 e 2024, la cui legittimità è statuita dal TAR e dal CdS.
E’ d’obblio una premessa ricostruttiva.
Com’è noto, ai sensi dell’art. 9, comma 1 bis del D.P.R. n. 380/2001, “lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali ...”.
Ed invero, come si evince dalla relazione tecnica allegata e come rimarcato dalla parte ricorrente nel suo gravame, l’attuale stato dei luoghi corrisponde a quello previsto nei grafici di cui alla s.c.i.a. alternativa al p.d.c. (prat. n. 180/2022) del 17.11.2022 ed alla successiva s.c.i.a. in variante del 07.06.2024.
Vale richiamare, sul punto, il consolidato orientamento per cui grava sul privato l'onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell'immobile abusivo, in quanto solo l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto. Tale orientamento è basato sul principio di vicinanza della prova, essendo nella sfera del privato la prova circa l'epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza. Nondimeno, l’indirizzo ora richiamato subisce un temperamento 'secondo ragionevolezza', nei casi in cui il privato, da un lato, porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell'intervento prima di una certa data elementi rilevanti (ad esempio, aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione o altre certificazioni attestanti fatti o circostanze rilevanti) e, dall'altro, la pubblica amministrazione, non analizzi debitamente tali elementi o vi siano elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio. In sostanza, la deduzione della parte privata di concreti elementi di fatto relativi all'epoca dell'abuso trasferisce - solo quella - l'onere della prova contraria in capo all'amministrazione (Consiglio di Stato sez. VI, 7/3/2025, n.1924).
E’ incontestabile che il Comune, nel caso di specie, avrebbe dovuto analizzare i prefati titoli edilizi, prima di adottare l’ordinanza demolitoria.
E tanto basta al Collegio.
Stante la mancata costituzione del Comune intimato, nulla è dovuto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza, n. 37 del 30.10.2025.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
GA MA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA MA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO