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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 12755/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12755/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MELONE ANGELO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 21.01.2024 la Sig.ra esponeva che in Parte_1
data 11/03/2021 inoltrava, alla competente sede domanda amministrativa al CP_1
fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile o della pensione di inabilità civile, che aveva avuto esito negativo;
di aver, quindi, proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ritenuto non sussistenti i requisiti per le prestazioni richieste.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 17.10.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente ha elencato le patologie riconosciute dal consulente e ha affermato l'erroneità delle conclusioni.
Difatti, parte istante deduceva che il Ctu nell'elaborato peritale non avrebbe correttamente valutato tutte le patologie da cui è affetta.
In particolare, contestava la percentuale applicata del 20% rispetto alla patologia polmonare considerata la cui percentuale stabilita dalle tabelle ministeriali sarebbe fissa al 75%.
Inoltre, si contestava la non corretta valutazione della patologia di carattere psichiatrico e dell'apparato endocrino ed oste-articolare.
Infine, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti (Certificato del 24/07/2024).
I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove
2 rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
In ogni caso, il Tribunale procedeva alla rinnovazione delle operazioni peritali, onde ottenere maggiori delucidazioni in ordine alle patologie indicate nella fase di opposizione.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che la ricorrente è affetta da Disturbo d'ansia da panico, Artrosi diffusa in soggetto obeso con BMI
43,5, Cardiopatia ipertensiva, BPCO, Steatosi epatica.
E tuttavia il ctu, con giudizio concorde con quello espresso dal consulente della prima fase, ha concluso che non sussistono i requisiti medico-legali per riconoscere una percentuale di invalidità utile per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile.
Difatti, il consulente concludeva: “Per la presenza di tali minorazioni, la ricorrente presenta un complesso morboso che raggiunge la percentuale complessiva
d'invalidità del 67%”.
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione e riconosce parte ricorrente invalida nella misura del 67%.
3 b) nulla per le spese;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 18/02/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12755/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MELONE ANGELO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 21.01.2024 la Sig.ra esponeva che in Parte_1
data 11/03/2021 inoltrava, alla competente sede domanda amministrativa al CP_1
fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile o della pensione di inabilità civile, che aveva avuto esito negativo;
di aver, quindi, proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ritenuto non sussistenti i requisiti per le prestazioni richieste.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 17.10.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente ha elencato le patologie riconosciute dal consulente e ha affermato l'erroneità delle conclusioni.
Difatti, parte istante deduceva che il Ctu nell'elaborato peritale non avrebbe correttamente valutato tutte le patologie da cui è affetta.
In particolare, contestava la percentuale applicata del 20% rispetto alla patologia polmonare considerata la cui percentuale stabilita dalle tabelle ministeriali sarebbe fissa al 75%.
Inoltre, si contestava la non corretta valutazione della patologia di carattere psichiatrico e dell'apparato endocrino ed oste-articolare.
Infine, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti (Certificato del 24/07/2024).
I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove
2 rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
In ogni caso, il Tribunale procedeva alla rinnovazione delle operazioni peritali, onde ottenere maggiori delucidazioni in ordine alle patologie indicate nella fase di opposizione.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che la ricorrente è affetta da Disturbo d'ansia da panico, Artrosi diffusa in soggetto obeso con BMI
43,5, Cardiopatia ipertensiva, BPCO, Steatosi epatica.
E tuttavia il ctu, con giudizio concorde con quello espresso dal consulente della prima fase, ha concluso che non sussistono i requisiti medico-legali per riconoscere una percentuale di invalidità utile per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile.
Difatti, il consulente concludeva: “Per la presenza di tali minorazioni, la ricorrente presenta un complesso morboso che raggiunge la percentuale complessiva
d'invalidità del 67%”.
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione e riconosce parte ricorrente invalida nella misura del 67%.
3 b) nulla per le spese;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 18/02/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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