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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/09/2025, n. 3743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3743 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n.11273 /2009 avente ad oggetto: restituzione somme
TRA
e e , e , quali Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5 Pt_6 eredi della sig.ra rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Belsito con NA il quale elettivamente domicilia giusta mandato in atti
-attore-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Torre … Controparte_1 domiciliato giusta procura in atti
Convenuto
E
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , E
[...] CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
QUALI EREDI DI , RAPP.TI E DIFESI DALL'AVV.
[...] Controparte_10
GIOVANNI ESPOSITO,
convenuti in garanzia;
, QUALI EREDI DI ONESTI Controparte_11
CONCETTA, CON L'AVV. BOTTESINI GELSOMINA
CONVENUTI;
, , CP_12 Controparte_13 Controparte_14
, , RAPP.TI E DIFESI DALL' AVV. PASQUALE DELLA
[...] Controparte_15
ROCCA
CONVENUTI
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. GISELLA LAURIELLO;
CP_16
, CON L'AVVOCATO FRANCESCO SPIEZIA GRIMALDI Controparte_17
TO CON L'AVVOCATO ANGELO MASTRANDREA
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 04.10.2009 la sig.ra (c.f. NA C.F._1
), conveniva in giudizio innanzi il tribunale adito il
[...] Controparte_18
, in persona dell'amministratore p.t., nella qualità ivi domiciliato, nonché i singoli condomini
[...] nelle persone dei sigg. - 84121 Controparte_19 Controparte_18
; via Matteotti - 84087 Samo;
e CP_1 Controparte_20 Controparte_21 CP_22
via Pironti nn. 1/4-84134 ; via R. De Martino n. 4 - 84122
[...] CP_1 Controparte_23
; via Mercanti n. 99-84121 ; GRIMALDI Salvatore, via CP_1 Controparte_17 CP_1
Taurano n. 22 - 84012 Angri;
- 84121 ; Controparte_24 Controparte_18 CP_1
via Luigi Guercio n. 373 - 84134 ; via Controparte_25 CP_1 Controparte_26
Pinelli n.
1 -45100 Rovigo;
via A. Cabrini n.
8-00139 Roma;
Controparte_13 [...] via Luigi Guercio n. 387 - 84134 ; via CP_27 CP_1 Controparte_28
Genovesi n.10 - 84100 ; avv. , Corso Garibaldi n. 195 - 84123 ; CP_1 CP_29 CP_30 CP_1
c/o Avv. Antonio Spiezia Corso Vittorio Emanuele n. 170-84123 ; Parte_7 CP_1
via G. Capruzzi n. 152 - 70110 Bari;
via San Leonardo Parte_8 CP_31
152/Centro Commerciale - 84131 ; viale degli CP_1 Controparte_32
Eucalipti n. 37 - 84100 ; - 84121 CP_1 Controparte_33 Controparte_18
; via Municipio Vecchio n. 3-84100 ; CP_1 CP_34 CP_1 Controparte_35
Piazza Luciani ri. 11 -84121 ; viale delle Querce n. 69 - 84080 Fellezzano CP_1 CP_16
(SA), al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: verificata, sulla scorta di quanto in narrativa, la somma corrisposta dalla sig.ra al (già NA Controparte_36 [...] per il pagamento di quanto dovuto dal per CP_37 Controparte_18 effetto della ingiunzione n. 3778/93, e del rigetto della relativa opposizione, determinare la quota che cade a carico di ciascun condomino (o di chi per esso) per sor capitale ed interessi da rimborsare alla istante, determinandosi quanto di carico del sig. in rapporto alle Controparte_33 somme che egli era tenuto a versare al , anche in sostituzione della sig.ra CP_1 NA con riferimento agli impegni assunti con le scritture in data 16.07.2001;
—rigettare ogni eventuale eccezione del Condominio e/o dei singoli condomini riguardante somme non dovute al , determinando comunque il credilo della sig.ra sulla scorta di CP_36 NA quanto da lei effettivamente versato in conseguenza della esecuzione singolarmente subita;
—condannare il ed i singoli condomini a rimborsare alla sig.ra le somme CP_1 NA occorse per la sua difesa nei giudizi nei confronti del Fallimento, altresì riconoscendole -anche equitativamente- il diritto ad essere risarcita del danno subito dalla esecuzione individualmente portata nei suoi confronti per debito del sodalizio, ripartendone il carico tra i condomini in ragione della loro partecipazione millesimale;
—condannare il , il suo amministratore, personalmente, ed i singoli condomini al CP_1 risarcimento del danno morale -da determinarsi con criterio equitativo- subito dalla sig.ra
[...] per effetto della esecuzione portata nei suoi confronti dal , a tal fine valutando Per_1 CP_36
l'atteggiamento tenuto da essi intimati che, ancorché allertati, nelle singole qualità e funzioni, non hanno mai prodotto alcun intervento per assumere a loro carico la posizione debitoria, espressamente disponendo sulla eventuale solidarietà passiva dei convenuti ovvero sulla ripartizione millesimale di quanto a liquidarsi;
—in subordine, ritenuta la ricorrenza degli estremi dell'indebito arricchimento (condominio e dei singoli condomini nei termini indicati dall'art. 2041 cod. civ., voglia determinare l'entità dell'indennizzo spettante alla sig.ra per causali di cui in narrativa, ponendone l'importo NA
a carico dei singoli condomini secondo il criterio millesimale, ovvero secondo quanto ritenuto di giustizia;
-assoggettare le somme a qualsiasi titolo liquidate in favore della sig.ra alla Parte_9 rivalutazione ed agli interessi a far tempo dall'insorgenza del credito fino all'effettivo soddisfo.-
condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali, con ogni accesso di legge e con espressa richiesta del rimborso delle spese previste anche in misura forfetaria dalla TP.
Esponeva l'attore che la sig.ra (dante causa della attuale parte attrice era NA proprietaria di due unità immobiliari ubicate nel fabbricato condominiale di Controparte_18
[...
in , alienate -con atto notar del 07.10.2002 rep. n. 97885- ai sigg. CP_1 Per_2 [...]
e . CP_33 Persona_3 A causa del sisma del 23.11.1980, l'immobile aveva subito danni per la cui riparazione furono necessari lavori di manutenzione straordinaria affidati dal alla ditta CP_1 Controparte_37 che, non avendo ottenuto il pagamento di quanto liquidato in suo favore fino al IV Sal, chiedeva
[...] ed otteneva dal sig. Presidente del Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 3778/2023, in data
16.09.2003, che condannava il al pagamento di £. 77.938.889, oltre CP_38
interessi convenzionali e spese del monitorio. Proposta opposizione, l'ingiunzione era comunque dichiarata provvisoriamente esecutiva fin dal 06.12.1993, pur non dandosi mai luogo alla esecuzione;
nel merito l'opposizione veniva infine rigettata con sentenza Tribunale di Salerno n. 181/02, in data
19.01.2002.
CP_3 Nel frattempo, la mutava la sua denominazione in veniva posta Controparte_37 CP_40 in liquidazione ed in seguito dichiarata fallita.
Era, dunque, il , in data 26.01.2006, ad assumere l'iniziativa di far apporre la formula CP_36 esecutiva al provvedimento monitorio e di notificarlo al in data 12.04.2006, unitamente CP_1 all'atto di precetto, intraprendendo l'azione esecutiva nei confronti della sola sig.ra NA assumendone la qualità di condòmina ed il conseguente obbligo solidale per l'intero debito, su tali presupposti precettato il 18.09.2006.
Si opponeva la sig.ra innanzitutto ricusando la qualità di condòmina del fabbricato di NA
, avendo ella alienato le unità immobiliari di sua proprietà fin dal 07.10.2002 Controparte_18
(con il sopra citato atto notar n. 97885): ne conseguiva la impossibilità di agire nei suoi Per_2 confronti in forza del titolo azionato, tanto più costringendola per solidarietà al pagamento dell'intero; eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto della ditta Parte_10
Contr della e quindi del a far valere nei suoi confronti un credito mai rivendicato per quasi CP_36 sedici anni, considerato che la esecutività del decreto ingiuntivo -per di più notificato al solo risaliva al provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione, del 06.12.1993, CP_1 senza che il giudizio di opposizione potesse sortire effetto sospensivo nei confronti di chi aveva dismesso la sua qualità di condomino.
Comunque precisandosi che, in occasione della vendita delle sue unità immobiliari, la sig.ra
[...] saldava ogni suo debito nei confronti del il cui amministratore dichiarava, Per_1 CP_1 infatti, che non vi erano ulteriori crediti del sodalizio nei suoi confronti
A darne prova è la scrittura in data 16.07.2002 (all. 6 dell'indice foliario della produzione della cui risulta il pagamento, da parte della sig.ra della sua quota di lavori ex lege 219/81 fino al NA
IX SAL (dal momento che l'ingiunzione resa in favore della ditta si riferiva espressamente CP_37 a lavori fino al IV SAL, risultava evidente che l'attrice aveva già corrisposto al la sua CP_1 quota delle somme richieste dal ). CP_36
Tra l'altro, il pagamento effettuato dalla sig.ra risolveva anche una lite insorta tra la NA stessa ed il sodalizio (iscritta al n. 3941/98 del R.G. del Tribunale di Salerno), con la conseguenza che anche a questo si riferiva la dichiarazione di inesistenza di altre pendenze tra le parti, tanto che della transazione si era dato atto nel verbale di quella causa all'udienza del 05.07.2002 (anche questo agli atti del giudizio), per chiedere la cessazione della materia del contendere.
Non solo: un prospetto dei pagamenti effettuati dalla sig.ra sottoscritto NA dall'amministratore del tempo attesta che la deducente aveva pagato £. 10.000.000 (pari ad €
5.164,57) direttamente alla ditta appaltatrice, complessivamente chiudendo la personale posizione debitoria quale condomina, quindi nei confronti del sodalizio e della ditta costruttrice.
Quanto rappresentato imponeva che la vertenza avente ad oggetto l'opposizione venisse estesa nei confronti del , che rimaneva tuttavia contumace, mentre il si costituiva CP_1 CP_36 ribadendo la legittimità della sua richiesta in base al principio della solidarietà tra i condòmini vigente all'epoca in cui era sorta l'obbligazione. Il Tribunale, dopo aver accolto l'istanza di sospensione della esecutività del precetto, poi revocata in sede di reclamo, rigettava l'opposizione con sentenza n.
447/2008.
Ciò avveniva -come detto- nella contumacia del e dei condòmini, il otteneva CP_1 CP_36
l'assegnazione della somma nella misura definitiva di € 97.360,65, pignorata presso il Banco di Napoli oltre il rimborso di € 5,00 al terzo per la sua dichiarazione, come da provvedimento del Giudice dell'Esecuzione, dott. in data 07.09.2007, che concludeva così il procedimento di Per_4 espropriazione mobiliare n. 4936/2006 RGE Tribunale di Salerno.
Da qui la presente azione intrapresa dalla sig.ra per il rimborso della somma suddetta.- NA
Con comparsa di costituzione e risposta del 01.07.2010, il Controparte_41
, in persona del suo Amministratore e legale rapp.te P.T. si costituiva quale parte
[...] convenuta per il presente giudizio richiedendo al Tribunale adito di:
- accertata e dichiarata, a mente dell'art. 100 c.p.c, la carenza di interesse ad agire della Sig.ra
voglia altresì dichiarare la carenza di legittimazione passiva NA dell'Amministrazione condominiale " - ", ed integralmente rigettare, Controparte_18 CP_1 per quanto di ragione, la domanda attrice, giacché improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, funzioni ed onorario di causa. Con comparsa di costituzione e risposta dei rispettivi avvocati, si costituivano anche i singoli condomini come rappresentati in atti Come si evince dalla sentenza n.3977/2015, i sig.ri “
[...]
ed hanno dedotto di non dover rispondere del debito, avendo acquistato CP_32 CP_32
l'immobile anni dopo la delibera e l'effettuazione dei lavori. Analoga difesa hanno svolto gli eredi di
, e mentre CP_34 Controparte_21 Controparte_23 Controparte_22 CP_42 oltre a ritenere la propria carenza di legittimazione passiva, avendo acquistato dopo la delibera di approvazione dei lavori, ha soggiunto che, essendo le obbligazioni del condominio non solidali ma originariamente parziarie, non vi sarebbe alcuna possibilità da parte dell'attrice di esperire l'azione di regresso solidale. ha invece eccepito di non essere stato mai proprietario di alcuna Controparte_20 unità immobiliare sita nel condominio e di esser erroneamente evocato in giudizio. La ha CP_31 dedotto di aver acquistato in epoca ampiamente successiva alla delibera di approvazione dei lavori .-
Ora riguardo alle parti subentrate nelle proprietà degli appartamenti e dei locali posti nello stabile condominiale, deve ricordarsi che in caso di vendita di una unità immobiliare in condominio nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, se venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla relativa ripartizione, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo essa valore costitutivo dell'obbligazione (Cass. 03.12.2010, n.24564; Cass. 2013 n.10235..)”.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata la CTU a firma del dott. . Persona_5
Venivano depositati gli scritti conclusionali ma, con ordinanza del 19.9.2022, il
OT Di AN rimetteva la causa sul ruolo 'per la comparizione delle parti' all'udienza del
14.3.2023, rinviata d'ufficio al giorno successivo, quando l'avv. Pasquale Della Rocca, difensore, tra gli altri, del sig. , dichiarava l'avvenuto decesso di quest' ultimo, con conseguente Controparte_25 provvedimento di interruzione del processo.
Nell'interesse della parte concludente, si procedeva alla riassunzione nei confronti degli eredi del sig.
depositando nel fascicolo telematico prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del CP_13 decreto di fissazione dell'udienza in prosieguo ex art. 303 cpc.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti a seguito di cambi di giudicanti e rimessioni sul ruolo la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 all'udienza del
8.05.2024
………… La domanda è fondata e va accolta secondo i calcoli e le tabelle millesimali allegate alla relazione di ctu che si considerano parte integrante della presente decisione.- In via conclusiva, la somma complessiva indebitamente corrisposta dalla sig.ra risulta pari ad euro NA
102.525,22 (euro 97.360,65 + 5.164,57). Tale importo verrà ripartito tra i singoli condomini, compresa la sig.ra limitatamente per la sua quota parte, sulla base delle tabelle NA millesimali presenti in atti.
41,56 40,81 € 4.184,51 CP_35
[...]
46,27 45,44 € 4.658,74 Parte_11
25,63 25,17 € 2.580,58 Parte_12
9,67 9,50 € 973,63 Parte_13
15,25 14,98 € 1.535,46 CP_17
[...]
84,50 82,98 € 8.507,96 Parte_14
83,83 82,33 € 8.440,50 Parte_15
7,28 7,15 € 732,99 Parte_16
175,67 172,52 € 17.687,50 Parte_17
177,28 174,10 € 17.849,60 Parte_18
9,28 97,50 € 9.996,10 NA
Parte_19
A. 155,52 152,73 € 15.658,67
[...]
( ) Parte_20
8,26 76,86 € 7.879,68 NA
Parte_21
17,94 € 1.839,30
[...]
TOTALE 1.000,00 1.000,00 € 102.525,22
Criterio basato sulle tabelle millesimali in vigore all'epoca dell'esecuzione dei lavori oggetto di causa. Ora riguardo alle parti subentrate nelle proprietà degli appartamenti e dei locali posti nello stabile condominiale, deve ricordarsi che in caso di vendita di una unità immobiliare in condominio nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, se venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla relativa ripartizione, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo essa valore costitutivo dell'obbligazione (Cass. 03.12.2010, n.24564; Cass. 2013 n.10235..)”
In ordine alla richiesta di risarcimento per responsabilità aggravata , la domanda è infondata e non merita di trovare accoglimento in ragione delle motivazioni che seguono. A tal riguardo si osserva che, il fondamento dell'art. 96 c.p.c. va ravvisato nella malafede o nella colpa grave della parte che ha instaurato un giudizio nella piena consapevolezza della sua infondatezza, per cui, come precisato dalla giurisprudenza di merito: “Affinché parte attrice sia condannabile per 'lite temeraria' di cui all'art. 96
c.p.c. è necessario che emerga, in tutta evidenza, la mala fede ovvero la colpa grave, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza. In tale ottica, non è sufficiente che parte attrice abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria.” (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, 13/02/2020, n.679).
Ciò posto, nel caso di specie, non vi è prova di tali presupposti.Dunque, la domanda va rigettata e alcuna somma va liquidata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Considerata la vetusta della presente controversia le spese restano compensate tra tutte le parti del giudizio compresa le spese di ctu
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio :
1) Accoglie la domanda e condanna i condomini al pagamento loro imputato secondo il riparto allegato alla relazione peritale a firma del dott. - Persona_5
2) Rigetta la richiesta di risarcimento del danno per responsabilità aggravata;
3) Compensa le spese di lite tra le parti comprese le spese di ctu.-.
Così deciso in Salerno, 22.09.2025 Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n.11273 /2009 avente ad oggetto: restituzione somme
TRA
e e , e , quali Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5 Pt_6 eredi della sig.ra rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Belsito con NA il quale elettivamente domicilia giusta mandato in atti
-attore-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Torre … Controparte_1 domiciliato giusta procura in atti
Convenuto
E
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , E
[...] CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
QUALI EREDI DI , RAPP.TI E DIFESI DALL'AVV.
[...] Controparte_10
GIOVANNI ESPOSITO,
convenuti in garanzia;
, QUALI EREDI DI ONESTI Controparte_11
CONCETTA, CON L'AVV. BOTTESINI GELSOMINA
CONVENUTI;
, , CP_12 Controparte_13 Controparte_14
, , RAPP.TI E DIFESI DALL' AVV. PASQUALE DELLA
[...] Controparte_15
ROCCA
CONVENUTI
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. GISELLA LAURIELLO;
CP_16
, CON L'AVVOCATO FRANCESCO SPIEZIA GRIMALDI Controparte_17
TO CON L'AVVOCATO ANGELO MASTRANDREA
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 04.10.2009 la sig.ra (c.f. NA C.F._1
), conveniva in giudizio innanzi il tribunale adito il
[...] Controparte_18
, in persona dell'amministratore p.t., nella qualità ivi domiciliato, nonché i singoli condomini
[...] nelle persone dei sigg. - 84121 Controparte_19 Controparte_18
; via Matteotti - 84087 Samo;
e CP_1 Controparte_20 Controparte_21 CP_22
via Pironti nn. 1/4-84134 ; via R. De Martino n. 4 - 84122
[...] CP_1 Controparte_23
; via Mercanti n. 99-84121 ; GRIMALDI Salvatore, via CP_1 Controparte_17 CP_1
Taurano n. 22 - 84012 Angri;
- 84121 ; Controparte_24 Controparte_18 CP_1
via Luigi Guercio n. 373 - 84134 ; via Controparte_25 CP_1 Controparte_26
Pinelli n.
1 -45100 Rovigo;
via A. Cabrini n.
8-00139 Roma;
Controparte_13 [...] via Luigi Guercio n. 387 - 84134 ; via CP_27 CP_1 Controparte_28
Genovesi n.10 - 84100 ; avv. , Corso Garibaldi n. 195 - 84123 ; CP_1 CP_29 CP_30 CP_1
c/o Avv. Antonio Spiezia Corso Vittorio Emanuele n. 170-84123 ; Parte_7 CP_1
via G. Capruzzi n. 152 - 70110 Bari;
via San Leonardo Parte_8 CP_31
152/Centro Commerciale - 84131 ; viale degli CP_1 Controparte_32
Eucalipti n. 37 - 84100 ; - 84121 CP_1 Controparte_33 Controparte_18
; via Municipio Vecchio n. 3-84100 ; CP_1 CP_34 CP_1 Controparte_35
Piazza Luciani ri. 11 -84121 ; viale delle Querce n. 69 - 84080 Fellezzano CP_1 CP_16
(SA), al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: verificata, sulla scorta di quanto in narrativa, la somma corrisposta dalla sig.ra al (già NA Controparte_36 [...] per il pagamento di quanto dovuto dal per CP_37 Controparte_18 effetto della ingiunzione n. 3778/93, e del rigetto della relativa opposizione, determinare la quota che cade a carico di ciascun condomino (o di chi per esso) per sor capitale ed interessi da rimborsare alla istante, determinandosi quanto di carico del sig. in rapporto alle Controparte_33 somme che egli era tenuto a versare al , anche in sostituzione della sig.ra CP_1 NA con riferimento agli impegni assunti con le scritture in data 16.07.2001;
—rigettare ogni eventuale eccezione del Condominio e/o dei singoli condomini riguardante somme non dovute al , determinando comunque il credilo della sig.ra sulla scorta di CP_36 NA quanto da lei effettivamente versato in conseguenza della esecuzione singolarmente subita;
—condannare il ed i singoli condomini a rimborsare alla sig.ra le somme CP_1 NA occorse per la sua difesa nei giudizi nei confronti del Fallimento, altresì riconoscendole -anche equitativamente- il diritto ad essere risarcita del danno subito dalla esecuzione individualmente portata nei suoi confronti per debito del sodalizio, ripartendone il carico tra i condomini in ragione della loro partecipazione millesimale;
—condannare il , il suo amministratore, personalmente, ed i singoli condomini al CP_1 risarcimento del danno morale -da determinarsi con criterio equitativo- subito dalla sig.ra
[...] per effetto della esecuzione portata nei suoi confronti dal , a tal fine valutando Per_1 CP_36
l'atteggiamento tenuto da essi intimati che, ancorché allertati, nelle singole qualità e funzioni, non hanno mai prodotto alcun intervento per assumere a loro carico la posizione debitoria, espressamente disponendo sulla eventuale solidarietà passiva dei convenuti ovvero sulla ripartizione millesimale di quanto a liquidarsi;
—in subordine, ritenuta la ricorrenza degli estremi dell'indebito arricchimento (condominio e dei singoli condomini nei termini indicati dall'art. 2041 cod. civ., voglia determinare l'entità dell'indennizzo spettante alla sig.ra per causali di cui in narrativa, ponendone l'importo NA
a carico dei singoli condomini secondo il criterio millesimale, ovvero secondo quanto ritenuto di giustizia;
-assoggettare le somme a qualsiasi titolo liquidate in favore della sig.ra alla Parte_9 rivalutazione ed agli interessi a far tempo dall'insorgenza del credito fino all'effettivo soddisfo.-
condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali, con ogni accesso di legge e con espressa richiesta del rimborso delle spese previste anche in misura forfetaria dalla TP.
Esponeva l'attore che la sig.ra (dante causa della attuale parte attrice era NA proprietaria di due unità immobiliari ubicate nel fabbricato condominiale di Controparte_18
[...
in , alienate -con atto notar del 07.10.2002 rep. n. 97885- ai sigg. CP_1 Per_2 [...]
e . CP_33 Persona_3 A causa del sisma del 23.11.1980, l'immobile aveva subito danni per la cui riparazione furono necessari lavori di manutenzione straordinaria affidati dal alla ditta CP_1 Controparte_37 che, non avendo ottenuto il pagamento di quanto liquidato in suo favore fino al IV Sal, chiedeva
[...] ed otteneva dal sig. Presidente del Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 3778/2023, in data
16.09.2003, che condannava il al pagamento di £. 77.938.889, oltre CP_38
interessi convenzionali e spese del monitorio. Proposta opposizione, l'ingiunzione era comunque dichiarata provvisoriamente esecutiva fin dal 06.12.1993, pur non dandosi mai luogo alla esecuzione;
nel merito l'opposizione veniva infine rigettata con sentenza Tribunale di Salerno n. 181/02, in data
19.01.2002.
CP_3 Nel frattempo, la mutava la sua denominazione in veniva posta Controparte_37 CP_40 in liquidazione ed in seguito dichiarata fallita.
Era, dunque, il , in data 26.01.2006, ad assumere l'iniziativa di far apporre la formula CP_36 esecutiva al provvedimento monitorio e di notificarlo al in data 12.04.2006, unitamente CP_1 all'atto di precetto, intraprendendo l'azione esecutiva nei confronti della sola sig.ra NA assumendone la qualità di condòmina ed il conseguente obbligo solidale per l'intero debito, su tali presupposti precettato il 18.09.2006.
Si opponeva la sig.ra innanzitutto ricusando la qualità di condòmina del fabbricato di NA
, avendo ella alienato le unità immobiliari di sua proprietà fin dal 07.10.2002 Controparte_18
(con il sopra citato atto notar n. 97885): ne conseguiva la impossibilità di agire nei suoi Per_2 confronti in forza del titolo azionato, tanto più costringendola per solidarietà al pagamento dell'intero; eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto della ditta Parte_10
Contr della e quindi del a far valere nei suoi confronti un credito mai rivendicato per quasi CP_36 sedici anni, considerato che la esecutività del decreto ingiuntivo -per di più notificato al solo risaliva al provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione, del 06.12.1993, CP_1 senza che il giudizio di opposizione potesse sortire effetto sospensivo nei confronti di chi aveva dismesso la sua qualità di condomino.
Comunque precisandosi che, in occasione della vendita delle sue unità immobiliari, la sig.ra
[...] saldava ogni suo debito nei confronti del il cui amministratore dichiarava, Per_1 CP_1 infatti, che non vi erano ulteriori crediti del sodalizio nei suoi confronti
A darne prova è la scrittura in data 16.07.2002 (all. 6 dell'indice foliario della produzione della cui risulta il pagamento, da parte della sig.ra della sua quota di lavori ex lege 219/81 fino al NA
IX SAL (dal momento che l'ingiunzione resa in favore della ditta si riferiva espressamente CP_37 a lavori fino al IV SAL, risultava evidente che l'attrice aveva già corrisposto al la sua CP_1 quota delle somme richieste dal ). CP_36
Tra l'altro, il pagamento effettuato dalla sig.ra risolveva anche una lite insorta tra la NA stessa ed il sodalizio (iscritta al n. 3941/98 del R.G. del Tribunale di Salerno), con la conseguenza che anche a questo si riferiva la dichiarazione di inesistenza di altre pendenze tra le parti, tanto che della transazione si era dato atto nel verbale di quella causa all'udienza del 05.07.2002 (anche questo agli atti del giudizio), per chiedere la cessazione della materia del contendere.
Non solo: un prospetto dei pagamenti effettuati dalla sig.ra sottoscritto NA dall'amministratore del tempo attesta che la deducente aveva pagato £. 10.000.000 (pari ad €
5.164,57) direttamente alla ditta appaltatrice, complessivamente chiudendo la personale posizione debitoria quale condomina, quindi nei confronti del sodalizio e della ditta costruttrice.
Quanto rappresentato imponeva che la vertenza avente ad oggetto l'opposizione venisse estesa nei confronti del , che rimaneva tuttavia contumace, mentre il si costituiva CP_1 CP_36 ribadendo la legittimità della sua richiesta in base al principio della solidarietà tra i condòmini vigente all'epoca in cui era sorta l'obbligazione. Il Tribunale, dopo aver accolto l'istanza di sospensione della esecutività del precetto, poi revocata in sede di reclamo, rigettava l'opposizione con sentenza n.
447/2008.
Ciò avveniva -come detto- nella contumacia del e dei condòmini, il otteneva CP_1 CP_36
l'assegnazione della somma nella misura definitiva di € 97.360,65, pignorata presso il Banco di Napoli oltre il rimborso di € 5,00 al terzo per la sua dichiarazione, come da provvedimento del Giudice dell'Esecuzione, dott. in data 07.09.2007, che concludeva così il procedimento di Per_4 espropriazione mobiliare n. 4936/2006 RGE Tribunale di Salerno.
Da qui la presente azione intrapresa dalla sig.ra per il rimborso della somma suddetta.- NA
Con comparsa di costituzione e risposta del 01.07.2010, il Controparte_41
, in persona del suo Amministratore e legale rapp.te P.T. si costituiva quale parte
[...] convenuta per il presente giudizio richiedendo al Tribunale adito di:
- accertata e dichiarata, a mente dell'art. 100 c.p.c, la carenza di interesse ad agire della Sig.ra
voglia altresì dichiarare la carenza di legittimazione passiva NA dell'Amministrazione condominiale " - ", ed integralmente rigettare, Controparte_18 CP_1 per quanto di ragione, la domanda attrice, giacché improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, funzioni ed onorario di causa. Con comparsa di costituzione e risposta dei rispettivi avvocati, si costituivano anche i singoli condomini come rappresentati in atti Come si evince dalla sentenza n.3977/2015, i sig.ri “
[...]
ed hanno dedotto di non dover rispondere del debito, avendo acquistato CP_32 CP_32
l'immobile anni dopo la delibera e l'effettuazione dei lavori. Analoga difesa hanno svolto gli eredi di
, e mentre CP_34 Controparte_21 Controparte_23 Controparte_22 CP_42 oltre a ritenere la propria carenza di legittimazione passiva, avendo acquistato dopo la delibera di approvazione dei lavori, ha soggiunto che, essendo le obbligazioni del condominio non solidali ma originariamente parziarie, non vi sarebbe alcuna possibilità da parte dell'attrice di esperire l'azione di regresso solidale. ha invece eccepito di non essere stato mai proprietario di alcuna Controparte_20 unità immobiliare sita nel condominio e di esser erroneamente evocato in giudizio. La ha CP_31 dedotto di aver acquistato in epoca ampiamente successiva alla delibera di approvazione dei lavori .-
Ora riguardo alle parti subentrate nelle proprietà degli appartamenti e dei locali posti nello stabile condominiale, deve ricordarsi che in caso di vendita di una unità immobiliare in condominio nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, se venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla relativa ripartizione, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo essa valore costitutivo dell'obbligazione (Cass. 03.12.2010, n.24564; Cass. 2013 n.10235..)”.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata la CTU a firma del dott. . Persona_5
Venivano depositati gli scritti conclusionali ma, con ordinanza del 19.9.2022, il
OT Di AN rimetteva la causa sul ruolo 'per la comparizione delle parti' all'udienza del
14.3.2023, rinviata d'ufficio al giorno successivo, quando l'avv. Pasquale Della Rocca, difensore, tra gli altri, del sig. , dichiarava l'avvenuto decesso di quest' ultimo, con conseguente Controparte_25 provvedimento di interruzione del processo.
Nell'interesse della parte concludente, si procedeva alla riassunzione nei confronti degli eredi del sig.
depositando nel fascicolo telematico prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del CP_13 decreto di fissazione dell'udienza in prosieguo ex art. 303 cpc.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti a seguito di cambi di giudicanti e rimessioni sul ruolo la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 all'udienza del
8.05.2024
………… La domanda è fondata e va accolta secondo i calcoli e le tabelle millesimali allegate alla relazione di ctu che si considerano parte integrante della presente decisione.- In via conclusiva, la somma complessiva indebitamente corrisposta dalla sig.ra risulta pari ad euro NA
102.525,22 (euro 97.360,65 + 5.164,57). Tale importo verrà ripartito tra i singoli condomini, compresa la sig.ra limitatamente per la sua quota parte, sulla base delle tabelle NA millesimali presenti in atti.
41,56 40,81 € 4.184,51 CP_35
[...]
46,27 45,44 € 4.658,74 Parte_11
25,63 25,17 € 2.580,58 Parte_12
9,67 9,50 € 973,63 Parte_13
15,25 14,98 € 1.535,46 CP_17
[...]
84,50 82,98 € 8.507,96 Parte_14
83,83 82,33 € 8.440,50 Parte_15
7,28 7,15 € 732,99 Parte_16
175,67 172,52 € 17.687,50 Parte_17
177,28 174,10 € 17.849,60 Parte_18
9,28 97,50 € 9.996,10 NA
Parte_19
A. 155,52 152,73 € 15.658,67
[...]
( ) Parte_20
8,26 76,86 € 7.879,68 NA
Parte_21
17,94 € 1.839,30
[...]
TOTALE 1.000,00 1.000,00 € 102.525,22
Criterio basato sulle tabelle millesimali in vigore all'epoca dell'esecuzione dei lavori oggetto di causa. Ora riguardo alle parti subentrate nelle proprietà degli appartamenti e dei locali posti nello stabile condominiale, deve ricordarsi che in caso di vendita di una unità immobiliare in condominio nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, se venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla relativa ripartizione, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo essa valore costitutivo dell'obbligazione (Cass. 03.12.2010, n.24564; Cass. 2013 n.10235..)”
In ordine alla richiesta di risarcimento per responsabilità aggravata , la domanda è infondata e non merita di trovare accoglimento in ragione delle motivazioni che seguono. A tal riguardo si osserva che, il fondamento dell'art. 96 c.p.c. va ravvisato nella malafede o nella colpa grave della parte che ha instaurato un giudizio nella piena consapevolezza della sua infondatezza, per cui, come precisato dalla giurisprudenza di merito: “Affinché parte attrice sia condannabile per 'lite temeraria' di cui all'art. 96
c.p.c. è necessario che emerga, in tutta evidenza, la mala fede ovvero la colpa grave, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza. In tale ottica, non è sufficiente che parte attrice abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria.” (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, 13/02/2020, n.679).
Ciò posto, nel caso di specie, non vi è prova di tali presupposti.Dunque, la domanda va rigettata e alcuna somma va liquidata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Considerata la vetusta della presente controversia le spese restano compensate tra tutte le parti del giudizio compresa le spese di ctu
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio :
1) Accoglie la domanda e condanna i condomini al pagamento loro imputato secondo il riparto allegato alla relazione peritale a firma del dott. - Persona_5
2) Rigetta la richiesta di risarcimento del danno per responsabilità aggravata;
3) Compensa le spese di lite tra le parti comprese le spese di ctu.-.
Così deciso in Salerno, 22.09.2025 Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio