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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/09/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi-Sezione Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente Dr.ssa Roberta Marra Giudice est. Dr. Vladimiro Gloria Giudice
ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento iscritto al n. 2326/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto"
tra
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
RA NA (BR), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Bianco
e
IT RI (CF.: ), nato a [...] il [...] e residente in C.F._2
RA NA (BR), rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Iurlaro
e
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Fatto e diritto
I coniugi sopra indicati, con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 17.06.2025, premettevano di aver contratto matrimonio il 03.09.1987 con rito concordatario a RA NA (Atto N. 173 parte 2 serie A - anno 1987 - Comune di RA NA) e da cui sono nati i figli (1991) e (1995) entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 indipendenti. Nello stesso ricorso, essi hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione del matrimonio, concordando le condizioni.
Le parti, il 29.08.2025 e dunque nei termini stabiliti per l'udienza del 11.09.2025, hanno chiesto, inoltre, di sostituire l'udienza con note di trattazione scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione.
Con sentenza n. 1067/2022 R.G. 469/2018 il Tribunale di Brindisi autorizzava la separazione personale dei coniugi.
Considerato che i coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 11.09.2025 la causa è stata rimessa in decisione previo invio per il parere del P.M. ricevuto il 26.06.2025.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita di essere accolto in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione del matrimonio.
In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
p.q.m.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione del matrimonio contratto da e IT RI in data Parte_2
03.09.1987 a RA NA (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al N. 173, parte 2, serie A, anno 1987) alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Brindisi il 17.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Roberta Marra dott.ssa Gabriella Del Mastro Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro Addetta all'Ufficio del processo del Tribunale di Brindisi
N.2326/2025 R.G.
CONDIZIONI DIVORZIO
1. I figli e entrambi maggiorenni sono oggi economicamente indipendenti. Per_1 Persona_3
2. la casa familiare, sita in RA NA, posta al primo piano di via Bellini n. 90, rimane momentaneamente, in uso esclusivo al sig. IT RI, mentre l'appartamento posto al piano rialzato di via Bellini n. 92, rimane momentaneamente, in uso esclusivo della sig.ra
[...]
; il garage, posto al piano interrato resta nella comune disponibilità delle parti. Parte_1
3. le parti si impegnano a richiedere l'autonomo allaccio dell'acquedotto per l'immobile posto al piano rialzato, a spese comuni e con l'obbligo di restituzione del 50% alla parte che li avrà anticipati, previa verifica, con un tecnico incaricato congiuntamente, della fattibilità dell'esecuzione dei lavori necessari senza arrecare pregiudizio statico all'intero fabbricato.
4. le parti si obbligano a provvedere, entro e non oltre il 31.03.2026 presso notaio scelto di comune accordo, allo scioglimento della comunione dei seguenti beni, previa perizia valutativa degli immobili cointestati:
a. fabbricato sito in RA NA alla via Bellini n. 90 piano T - foglio 135 particella 1608 sub 1 cat A/2 classe 4 - vani 7.
b. fabbricato sito in RA NA alla via Bellini n. 92 piano 1 - foglio 135 particella 1608 sub 2 cat A/2 classe 4 - vani 8.
c. fabbricato sito in RA NA alla via Bellini n. 92 piano SI - foglio 135 particella 1608 sub 3 cat C/ 6 classe 1 - mq 135.
CONDIZIONI inerenti ai rapporti economici
5. I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
6. la condizione economica di entrambi i coniugi non impone alcuna pronuncia in merito,
poiché i coniugi, entrambi autonomi economicamente rinunciano alla corresponsione di un assegno divorzile.
7. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti dei predetti patti e delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, dichiarando espressamente di non avere più nulla a pretendere reciprocamente.
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