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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/06/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2145/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo il 29/11/2023, promossa con atto di citazione in appello da
(c.f. ), con l'avv. GUIDUCCI MAURIZIO;
Parte_1 C.F._1
appellante
contro
(c.f. ), con l'avv. ZITIELLO LUCA e MUSCO Controparte_1 P.IVA_1
CARBONARO BENEDETTA;
appellato
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso l'ordinanza n. 3896/2023 del 30.10.2023 del Tribunale di Treviso.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
- in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di appello, il proposto gravame e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza cronol. n. 3896/2023 del 06.10.2023, repert. n. 3495/2023 del 30.10.2023 resa dal
Tribunale di Treviso all'esito del giudizio rubricato al n. 7604/2021 del medesimo
Tribunale, comunicata a mezzo pec in data 30.10.2023, limitatamente al capo della determinazione del quantum debeatur, condannare , in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patito dall'odierno appellante che prudentemente si quantifica nella somma di €
38.032,63, pari alla differenza tra la somma impiegata negli acquisti per cui è
causa e quello che, per i motivi di cui in narrativa, si ritiene l'effettivo valore delle due pietre a suo tempo acquistate, ovvero nel diverso importo, maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle date delle singole dazioni al saldo effettivo. Con piena vittoria di spese di lite.
Per l'appellata e appellante incidentale :
IN VIA PRINCIPALE - respingere l'appello avversario perché infondato, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA INCIDENTALE: in riforma dell'Ordinanza impugnata, in accoglimento dei motivi di appello proposti
2 in via incidentale dalla Banca, come esposti in narrativa, voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita: IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'inammissibilità,
improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da controparte per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande avversarie per le ragioni CP_2
esposte in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
IN
VIA PRINCIPALE: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti, e per l'effetto condannare il Cliente a restituire alla tutte le somme versate in esecuzione dell'Ordinanza CP_2
impugnata pari a euro 22.941,11, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al Cliente ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore del medesimo nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte, dichiarando tenuto e condannando il Cliente alla restituzione delle maggiori somme pagate dalla in esecuzione dell'Ordinanza; - nella denegata ipotesi in cui ritenga la CP_2
tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore del CP_2
3 Cliente, ridurre l'importo da corrispondere al medesimo secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle gemme, nonché tenendo conto di quanto il Cliente ha ricevuto, riceverà o avrebbe potuto ricevere dal CP_3
a titolo transattivo e, conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il
[...]
Cliente alla restituzione delle maggiori somme pagate dalla in esecuzione CP_2
dell'Ordinanza,; - per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, respingere la pretesa di rivalutazione sul danno e, conseguentemente,
dichiarare tenuto e condannare il Cliente alla restituzione delle maggiori somme pagate dalla in esecuzione dell'Ordinanza, oltre interessi legali dalla data CP_2
del pagamento al saldo;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo che venisse condannato a risarcirgli l'importo di € 30.958,15,
[...]
pari alla differenza tra la somma corrisposta all'atto dell'acquisto di due diamanti
Con dalla società , ora fallita e l'odierno valore residuo delle pietre a suo tempo acquistate, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati alla data del saldo effettivo.
4 Esponeva il ricorrente che l'acquisto era avvenuto su consiglio di un funzionario della Banca che aveva garantito sulla convenienza dell'operazione, che aveva illustrato l'investimento proposto come di sicura redditività e che lo aveva rassicurato circa il valore progressivamente crescente dell'investimento che poteva essere costantemente monitorato grazie alle quotazioni dei diamanti pubblicate periodicamente sul quotidiano Il Sole 24 ore ovvero consultabili sul sito internet della stessa Parte_2
La inoltre si proponeva di offrire un servizio perdurante nel tempo e CP_2
consistente nel certificare ciascuna pietra, nel dotarla di apposita assicurazione,
nella possibilità di deposito presso i propri caveaux, e in particolare nella possibilità di “ricollocare” ciascuna pietra, in ogni momento e con estrema rapidità.
Il ricorrente evidenziava la violazione, da parte della degli obblighi di CP_2
corretta e completa informazione gravanti in capo alla stessa in relazione alla convenienza dell'operazione.
Nel costituirsi in giudizio la , eccepiva, in via preliminare, il proprio CP_2
difetto di legittimazione passiva, in quanto il RE avrebbe dovuto convenire in giudizio la società venditrice nonché l'inammissibilità dell'azione risarcitoria, per essere i diamanti nella disponibilità del RE e infine eccepiva la prescrizione
5 quinquennale dell'azione risarcitoria;
nel merito contestava le domande svolte dal ricorrente siccome infondate.
La causa era istruita documentalmente e con lo svolgimento di CTU gemmologica estimativa del valore delle pietre acquistate ed era decisa con l'ordinanza impugnata con la quale il giudice condannava il corrispondere Controparte_1
al RE, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 12.148,04, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso a quella del saldo effettivo nonché alla refusione delle spese di lite;
poneva gli oneri della CTU a carico della resistente.
Sosteneva il primo giudice che l'istituto di credito non aveva rivestito il ruolo di mero segnalatore ma, al contrario, si era attivato per promuovere l' investimento;
che l'esistenza di tale interesse in capo alla era desumibile dall'ammontare CP_2
della provvigione che aveva incassato (pari al 18% dell'investimento); che l'attività della non era consistita in una mera segnalazione CP_2
dell'investimento, svolgendo invece una funzione sollecitatoria e propositiva.
Riteneva che la fonte della responsabilità della doveva essere individuata CP_2
nel rapporto che era intercorso con il cliente e che aveva generato a carico della un obbligo di informazione e di protezione nei suoi confronti nonché di CP_2
6 salvaguardia dell'affidamento e il suo fondamento normativo veniva individuato nell'art. 1173 c.c.
Affermava la responsabilità della ai sensi dell'art. 2055 c.c. e quantificava CP_2
il danno risarcibile nella differenza tra il prezzo pagato e il prezzo dei diamanti al dettaglio all'epoca dell'acquisto, nella misura accertata dal CTU.
Escludeva che il risarcimento potesse essere diminuito ex art. 1227 c.c., atteso che il ricorrente non era in grado di evitare il pregiudizio poiché non ebbe mai modo di rendersi conto delle effettive caratteristiche dell'operazione di investimento posta in essere.
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello il il quale la censurava Pt_1
nella parte relativa alla determinazione dell' entità del risarcimento per contrasto con l'art. 1223 c.c.
L'appellante rilevava che il giudice, laddove ha statuito che “il danno va
quantificato sulla base della differenza tra il prezzo pagato dal ed il prezzo Pt_1
dei diamanti al dettaglio all'epoca dell'acquisto, così come accertato in sede di
CTU », è errata in quanto inidonea a soddisfare il principio di integrale riparazione del danno alla natura dell'operazione .
Pertanto la “perdita” dovuta a quell'operazione doveva essere quantificata nella differenza tra il prezzo di acquisto del bene ed il suo valore residuo all'esito
7 dell'operazione, che tradotto nei valori espressi dal CTU, doveva essere quantificato nella differenza tra il prezzo di acquisto – pari ad euro 50.975,48- e il prezzo di realizzo – euro 12.942,85 e pertanto euro 38.032,63.
Si costituiva in giudizio la la quale precisava che la determinazione CP_4
del valore di realizzo è del tutto irrilevante, in quanto aleatorio e soggettivo e che pertanto non può essere assunto a parametro per la quantificazione del danno risarcibile.
Proponeva appello incidentale censurando l'ordinanza impugnata in quanto il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi sulle eccezioni preliminari svolte in primo grado e pertanto reiterava il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande risarcitorie avanzate dal RE e l'improcedibilità delle medesime domande relativamente al danno potenziale cagionato all'acquirente derivante dall'acquisto delle pietre nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese risarcitorie .
In particolare evidenziava l'appellata che le pietre preziose erano ancora nella piena disponibilità del RE e che pertanto la domanda era inammissibile,
improponibile e/o improcedibile in quanto in quanto le gemme non risultano essere state vendute, con la conseguenza che ad oggi la perdita lamentata non si è
né realizzata né cristallizzata.
8 Ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva essendo rimasta estranea al
Con rapporto contrattuale concluso tra l'appellante e , avendo svolto un mero ruolo di “segnalatore” in adempimento della convenzione di segnalazione conclusa con
Con ; sosteneva che non gravava sulla alcun obbligo di informazione, CP_2
limitandosi a consegnare al cliente il materiale informativo.
Affermava l' erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha riconosciuto in capo alla banca una responsabilità da c.d. contatto sociale qualificato posto che non aveva nessun obbligo informativo e nessun dovere di protezione incombeva sulla stessa.
Censurava la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva recepito acriticamente la decisione dell'AGCM ritenendola non pertinente al caso di specie e infine lamentava che era stato escluso il concorso di colpa del RE senza che fosse stata fornita la prova del nesso causale tra la supposta condotta lesiva e il pregiudizio economico subito.
Lamentava infine l'appellata l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui aveva riconosciuto al cliente gli interessi di cui all'art. 1284, comma IV c.c. e la rivalutazione monetaria .
9 La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
22.05.2025 previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo e unico motivo l'appellante censura l'ordinanza nella parte relativa alla determinazione dell' entità del risarcimento per contrasto con l'art. 1223 c.c.
Sostiene l'appellante che l'ordinanza è errata laddove ha statuito che “il danno
va quantificato sulla base della differenza tra il prezzo pagato dal ed il Pt_1
prezzo dei diamanti al dettaglio all'epoca dell'acquisto, così come accertato in
sede di CTU “, in quanto inidonea a soddisfare il principio di integrale riparazione del danno alla natura dell'operazione .
Sostiene che la perdita dovuta all'operazione di investimento non potrà consistere nella differenza tra il prezzo di acquisto del bene e il suo valore di mercato,
dovendo, invece, essere rapportato al valore di realizzo all'esito dell'operazione.
2. Con il primo motivo di appello incidentale la censura l'ordinanza CP_2
impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni preliminari svolte nel giudizio di primo grado.
10 In particolare, l'appellante lamenta che il primo giudice non si è pronunciato sull'eccezione di improcedibilità, inammissibilità, improponibilità delle domande risarcitorie avanzate dal cliente in relazione all'acquisto dei diamanti oggetto di causa per carenza dei presupposti di legge, atteso che le pietre preziose erano ancora nella piena disponibilità del RE, che risultava esserne il legittimo proprietario – con piena facoltà di godere e disporre –, e che, per loro natura, sono soggette a continue oscillazioni di valore.
Sostiene l'appellante che l'azione di risarcimento danni era carente di un presupposto essenziale della stessa azione, rappresentato dal c.d. “danno risarcibile”; evidenziava che la minusvalenza verificatasi nel patrimonio di parte appellante era ed è meramente potenziale, in quanto le gemme non risultano essere state vendute e che la perdita lamentata non si era né realizzata né cristallizzata.
2.Con il secondo motivo di appello incidentale la deduce l'erroneità CP_2
dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto il ruolo attivo della stessa nella vicenda contrattuale di cui è causa, pur dando atto della sua estraneità al rapporto contrattuale.
3.Con il terzo motivo di appello incidentale la censurava l'ordinanza nella CP_2
parte in cui ha riconosciuto in capo alla una responsabilità da c.d. contatto CP_2
sociale qualificato.
11 Sostiene l'appellante che sulla non gravava alcun obbligo informativo, CP_2
neppure sulla convenienza dell'acquisto e che, pertanto, nessun obbligo di protezione ovvero di affidamento, fonte di responsabilità risarcitoria, poteva essere ricondotto in capo all'istituto di credito.
Con Precisava che in forza della Convenzione sottoscritta con , la aveva CP_2
assunto solo un ruolo di segnalatore, consistente nella consegna del materiale
Con informativo relativo all'acquisto predisposto da e contestava che fossero stati i funzionari della a consigliare e/o suggerire l'acquisto delle pietre preziose CP_2
oggetto di causa.
Richiamava l'art. 6 delle condizioni generali della Convenzione da cui risultava che la non era responsabile per l'accordo concluso e che ogni contestazione CP_2
Con doveva essere rivolta ad .
4.Con il quarto motivo di appello incidentale la censura l'ordinanza nella CP_2
parte in cui richiama, a fondamento della responsabilità della un CP_2
provvedimento dell'AGCM – la decisione del 30.10.2017- evidenziando l'istituto di credito che la fattispecie decisa dall'Autorità era estranea alla materia del contendere – in quanto riferita a comportamenti generali posti in essere senza entrare nel dettaglio dei singoli casi- e inidoneo ad assumere valenza probatoria nella fattispecie in esame.
12 5. Con il quinto motivo l'ordinanza viene censurata nella parte in cui ha condannato la al risarcimento dei danni ed ha escluso il concorso di colpa CP_2
del RE.
Avendo svolto la il mero ruolo di segnalatore le domande risarcitorie CP_2
dovevano essere rigettate per non essere stata offerta la prova da controparte del nesso causale tra la condotta lesiva e il pregiudizio economico subìto.
6.Con il sesto motivo di appello incidentale la censura l'ordinanza nella CP_2
parte in cui ha riconosciuto al RE gli interessi di cui all'art. 1284 comma IV
c.c. e la rivalutazione monetaria.
Quanto alla rivalutazione monetaria evidenzia che trattandosi di obbligazione risarcitoria – e pertanto di valore- si trasformava in obbligazione di valuta solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza;
mentre con riguardo agli interessi di cui all'art. 1284 comma IV c.c. , non li riteneva applicabili nella fattispecie in esame, in quanto alcun rapporto contrattuale era intercorso tra le parti.
6. Il primo (e unico) motivo di appello svolto dall'appellante va respinto in quanto infondato.
Lamenta l'appellante che nella quantificazione del danno il primo giudice avrebbe erroneamente quantificato il danno sulla base della differenza tra la somma pagata dal RE e il prezzo dei diamanti al dettaglio all'epoca dell'acquisto, così come
13 accertato in sede di CTU, anziché nella differenza tra il prezzo di acquisto e il valore residuo all'esito dell'operazione; così facendo il patrimonio del cliente verrebbe ripristinato come se l'operazione non fosse mai avvenuta.
Tale conclusione non può essere condivisa .
Sul punto vanno richiamati gli esiti della consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado, le cui risultanze non sono state contestate , in cui il consulente, dopo aver richiamato il prezzo storico di acquisto dei diamanti acquistati in data
06.08.2012 ha proceduto alla determinazione del prezzo/valore medio di mercato al pubblico e del prezzo/valore di realizzo.
Nella determinazione di tali valori ha fatto riferimento al listino RA (che è
un prezziario internazionale in dollari americani, pubblicato settimanalmente, in cui vengono riportate le quotazioni più alte che può pagare un dettagliante -
gioielliere- per acquistare un diamante da un grossista) e, quanto al valore medio di mercato al pubblico ha preso in considerazione il prezzo medio di acquisto in gioielleria, comprensivo di IVA (colle aliquote in vigore al momento dell'acquisto e attuali) e che è pari a 1,5 volte il prezzo espresso dal listino RA di riferimento comprensivo di IVA;
mentre con riferimento al prezzo/valore di realizzo, pari alla cifra che si può verosimilmente sperare di ottenere dalla vendita in tempi brevi (i.e non superiori a 30 giorni) ha precisato che “il prezzo di realizzo
14 è inferiore rispetto al prezzo all'ingrosso perché un grossista per ritirare un bene
deve avere un vantaggio (e quindi pagare meno) rispetto a quanto pagherebbe se
dovesse acquistare tramite i suoi normali canali di approvvigionamento, anche
perché deve acquistare ciò che gli viene proposto e non ciò di cui ha al momento
bisogno. È da tenere presente che nel valore di realizzo non va considerata l'Iva,
in quanto il privato non può recuperare la tassa pagata in origine all'acquisto. Il
prezzo di realizzo da me considerato è pari al 50% del valore espresso dal listino
RA”.
Ha inoltre descritto e valutato i due diamanti nei seguenti termini:
- diamante taglio a brillante rotondo di ct. 0,53 con certificato GIA n. 1123339264
del 05/07/2012 col. E purezza IF( Puro a 10x) prop. excellent/Very good/Very
good ;
1 €. 8.751,42 prezzo storico;
2 €. 4.559,73 prezzo al dettaglio;
3 €. 1.520,28 prezzo di realizzo;
- diamante taglio a brillante rotondo di ct.
1.01 con certificato GIA n. 1139185311
del 20/06/2012 col. D purezza IF( Puro a 10x) prop. Controparte_5
;
[...]
15 2 €. 34.267,71 prezzo al dettaglio;
3 €. 11.422,57 prezzo di realizzo.
Nella determinazione del danno risarcibile non potrà aversi riguardo, come sostiene l'appellante, al prezzo di realizzo, che, come detto, corrisponde alla somma che si può verosimilmente sperare di ottenere dalla vendita in tempi brevi e che, come tale è sensibile all'esigenza – o urgenza- di liquidare il bene in tempi ristretti e che per sua natura non può essere assunta a parametro al fine di quantificare il danno risarcibile, in quanto influenzata da circostanze contingenti e non oggettive;
dovrà, invece, aversi riguardo al prezzo al dettaglio, in quanto esprime il valore medio di acquisto al pubblico ed è l'unico valore idoneo ad essere comparato con il prezzo di acquisto al fine di valorizzare la perdita/danno subìto
dal cliente.
Peraltro lo stesso appellante, nel rassegnare le conclusioni, ha chiesto la condanna di per il danno patito per un importo pari a euro 30.958,15 e ha fatto CP_1
riferimento alla “differenza tra la somma impiegata negli acquisti per cui è causa e quello che si ritiene l'odierno valore delle due pietre a suo tempo acquistate”,
con conseguente estraneità del valore di realizzo.
Né è dirimente la circostanza che le pietre siano rimaste presso i caveaux della per poi riottenerne il possesso solo in seguito al fallimento della società Parte_2
16 e ciò in quanto il deposito in tale sede è avvenuta per scelta del cliente, ben potendo il RE decidere di custodire presso di sé le pietre.
7. I primi quattro motivi di appello incidentale svolti dalla banca possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni logicamente connesse.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla banca sull'assunto che essa non avrebbe avuto un ruolo fattivo nella vicenda di cui è
causa, essendo rimasta estranea al rapporto contrattuale concluso tra il RE e
Con
, essa va respinta.
È al riguardo opportuno ricordare che, diversamente dall'eccezione relativa alla titolarità del rapporto sostanziale dedotto in causa, la quale attiene al merito della controversia, la legittimazione "ad causam" dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere a una decisione di merito e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è
chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato) in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare, se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore sostanziale, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a "subire" la pronuncia giurisdizionale (in tal senso, ex multis Cass. n.
8040/2006).
17 Il ricorrente ha chiesto nel ricorso introduttivo che venisse accertata la
Cont responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale di “per il contributo essenziale nel fatto doloso o colposo, anche in relazione alla violazione delle norme degli artt. 20,21 e 22 del Codice del Consumo” e pertanto non vi è
dubbio che la è stata convenuta in qualità di soggetto danneggiante e, CP_2
dunque, di immediato destinatario dell'azione di condanna.
Ciò premesso è documentato, oltre a non essere specificamente contestato, che il
RE ha ricevuto, in previsione degli acquisti, il materiale informativo fornito
Con da contenente le informazioni inerenti all'operazione di acquisto dei diamanti.
Va in primo luogo sottolineato come, a ben vedere, il giudice di primo grado non abbia fondato la responsabilità della banca sull'esistenza di un'attività di sollecitazione attiva dell'acquisto dei diamanti di come sembra Parte_2
ritenere la difesa dell'appellante, quanto piuttosto sulla base dell'instaurarsi di un rapporto di fatto – da ritenersi certamente esistente e non contestato nella sua ontologica materialità – tra la banca, a mezzo dei suoi funzionari a ciò preposti, e il sig. (che, va ricordato, era correntista della banca presso la Parte_1
filiale di Villorba, dove si sono perfezionati gli acquisti delle pietre), rapporto che per il ruolo assunto dalla banca nell'operazione, così come correttamente descritto
18 nell'ordinanza mediante rinvio alle risultanze dell'istruttoria svolta dalla
A.G.C.M. e l'ulteriore specificazione di cui alle pagine 8—11, implicava necessariamente un obbligo accessorio di fornitura al soggetto interessato di informazioni qualificate in merito, quantomeno, alla struttura e alle componenti
Con della pretesa quotazione/prezzo delle pietre offerte da (circostanza questa nota alla banca e non comunicata all'acquirente), nonché in merito alla pretesa esistenza di un sistema internazionale di “quotazione dei diamanti” e di intermediazione analogo ad una borsa valori che consentisse un'agevole liquidazione dell'investimento. Tali obblighi devono ritenersi esistenti a prescindere dall'intensità dell'attività di sollecitazione che la banca possa aver esperito e devono ritenersi gravare sulla stessa per il solo fatto di aver messo in contatto il soggetto potenzialmente interessato all'investimento (peraltro nella specie da anni già proprio correntista) e la società venditrice ( . Gli Parte_2
offerenti l'acquisto (nella specie di diamanti espressamente indicati come beni
“rifugio” e quindi come “asset” di investimento), in particolare se intermediari bancari, consapevoli come tali della oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica posizione professionale, devono infatti rendere sempre compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla disciplina applicabile, sulle condizioni
19 contrattuali e sui costi, anche commissionali, presenti nelle operazioni di vendita proposte allo sportello.
7.1 Il ruolo svolto da nel caso in esame risulta peraltro confermato da CP_1
quanto accertato dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nei provvedimenti PS10677 e PS10678 a danno delle società venditrici di diamanti
(tra cui - provvedimenti confermati dal TAR Lazio- in vicende Parte_2
analoghe a quella in esame in cui è stata riconosciuta la violazione della disciplina consumeristica sulle pratiche commerciali scorrette, precisando che le informazioni divulgate dalla banca attraverso il materiale in questione, fornivano una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante, posto che, in violazione degli articoli 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1,
lettera t) del Codice del 14 Consumo ed in contrasto con la diligenza professionale,
erano idonee ad indurre in errore i consumatori relativamente: i) al prezzo ed alla modalità di sua determinazione, come se dipendesse da una quotazione di mercato;
ii) all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività
dell'acquisto prospettato come bene rifugio, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti, in grado di conservare ed accrescere il valore nel tempo;
iii) alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini facile liquidabilità del bene;
iv) alle qualifiche dei professionisti operatori. E, secondo Agcm, era provata la
20 Cont responsabilità concorrente degli istituti di credito (tra cui ) nella realizzazione della pratica concernente la vendita dei diamanti da investimento, rappresentando
Con essi il principale canale attraverso il quale i diamanti di venivano offerti ai consumatori finali, posto che i funzionari bancari, ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti, proponevano alla propria clientela l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa. In
particolare, “i funzionari di Banca - vincolati dall'accordo di collaborazione con
Con
, declinato nelle successive circolari operative – utilizzavano il materiale
Con divulgativo predisposto da per illustrare l'investimento. In tale materiale l'acquisto di diamanti veniva proposto, per diversificare il patrimonio del cliente,
come un bene rifugio idoneo a conservare il valore dei risparmi e di cui era agevole controllare l'andamento in ragione della periodica pubblicazione delle quotazioni
IDB su quotidiani economico-finanziari” (pag. 61 provv. Agcm). Il
provvedimento Agcm, dunque, implica un approfondito accertamento del rapporto che rileva in questa sede quale prova privilegiata, a fronte della Controparte_6
quale la banca non ha offerto adeguate prove contrarie, essendosi limitata a ribadire la linea difensiva svolta in primo grado, incentrata sulla allegazione del proprio ruolo di mero segnalatore dell'affare e di non aver garantito la fruttuosità
dell'investimento. Peraltro, la banca non risulta aver adeguatamente comunicato
21 che le componenti prevalenti del prezzo di vendita erano le commissioni bancarie e i margini del professionista, complessivamente di poco inferiori al 18% . E che si trattasse di informazione aggiuntiva necessaria, a cura della banca più che della venditrice, risulta palese laddove si consideri che dell'ampia differenza esistente
Con tra valore della pietra e prezzo di vendita praticato da e presentato come quotazione del diamante (o come espresso sul quotidiano “quotazioni indicative per singole pietre espresse in euro, onnicomprensive”), il consumatore non era in alcun modo avvertito, posto che nel materiale informativo e nei moduli contrattuali veniva fornita solo un'elencazione generica dei servizi compresi nel prezzo del diamante (quali: la certificazione, l'eticità, la consegna, la facoltà di custodia gratuita, l'assicurazione e l'assistenza post-vendita, incluso il ricollocamento), senza fornire alcuna indicazione che potesse far sospettare l'esistenza di una differenza, così ampia tra il valore della pietra da investimento e il prezzo di acquisto effettivamente pagato;
inoltre, l'acquirente era indotto ad una aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, aspettativa
Con alimentata attraverso grafici costruiti sull'andamento dei prezzi di vendita di presentati come quotazioni, ma non aventi in realtà tale caratteristica, nonostante l'equivoca combinazione di ulteriori elementi, quali i) la terminologia impiegata nella presentazione dell'acquisto dei diamanti come investimento;
ii) la
22 circostanza che l'acquisto veniva proposto nelle filiali bancarie dagli stessi soggetti usualmente deputati ad offrire consulenza sugli investimenti finanziari tradizionali;
iii) le reiterate indicazioni presenti nel materiale illustrativo
Con promozionale di volte a affermare che le quotazioni dei diamanti fossero destinate ad aumentare per il progressivo calo della produzione;
iv) la prospettata facile liquidabilità e rivendibilità dei diamanti, nonostante l'unico canale di rivendita fosse rappresentato dalla medesima società venditrice.
Pertanto, il diretto coinvolgimento della banca, impegnata a diffondere le informazioni definitivamente riconosciute ingannevoli e scorrette, è comprovato proprio dal materiale informativo pacificamente consegnato al RE , in cui si dà conto del ruolo promozionale della vendita di diamanti che l'istituto di credito aveva assunto, ruolo che non rende neutrale la sua posizione, dovendosi considerare: - l'interesse economico di alla conclusione dei contratti CP_1
di acquisto dei diamanti, essendo pattuita con Parte_3
una consistente provvigione, pari al 18% dell'investimento; -
[...]
l'incremento dei servizi bancari collegati all'operazione (ad esempio, la custodia in cassette di sicurezza o altri servizi di assistenza) con un effetto di fidelizzazione
Cont Con della clientela nel lungo periodo;
- l'impegno assunto da verso .
23 Quest'ultima ( v. docc. 23-24-25-26-27-28 fasc. primo grado appellante), aveva specificamente definito nel dettaglio quali erano gli argomenti della vendita che il funzionario di banca avrebbe dovuto spendere per motivare il cliente all'eventuale acquisto, cliente individuato tra le persone fisiche entro un preciso ammontare
Cont massimo di investimento;
- il comportamento di che, sempre in forza
Con dell'accordo di collaborazione sottoscritto con , era obbligata a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo. Ebbene, un tale evidente interesse alla conclusione degli investimenti consente di affermare come la banca, anche a voler ridurre il suo intervento a mera attività di segnalazione del
Con cliente a - che poi avrebbe provveduto a predisporre il contratto ed alla consegna dei diamanti - aveva l'obbligo di verificare la correttezza delle informazioni che essa stessa erogava al proprio cliente. Va sottolineato, infatti,
che il coinvolgimento della banca era essenziale per la conclusione delle vendite dei diamanti in quanto, non solo la rete bancaria costituiva il principale canale di
Con cui si serviva , ma doveva conferire affidabilità alle operazioni, data la fiducia che i clienti riponevano nella banca in virtù del rapporto preesistente con essa.
7.3.Conclusivamente, sussiste la prova dell'inadempimento della che, quale CP_2
soggetto qualificato, era tenuta a conformare la propria condotta in modo tale da non ledere l'affidamento legittimamente riposto dal proprio cliente nella serietà e
24 trasparenza della stessa. Il suo ruolo attivo, anche a volerlo limitare ad una sorta di mediazione, nella commercializzazione dei diamanti le imponeva obblighi di buona fede, di protezione e di informazione del proprio cliente nella conclusione di operazioni di vendita rivelatesi pregiudizievoli. E non può negarsi che la violazione di tali obblighi sia riconducibile ad un ambito contrattuale, sia in quanto attività di mediazione che, ex art. 1759 cc, implica l'obbligo del mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla conclusione di esso, sia in quanto attività per la vendita di beni preziosi, alla quale ha sicuramente CP_1
contribuito, da ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria,
trattandosi di “attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività
esercitata” (cfr. art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio 1994) e sia, infine, in quanto attività svolta in base al contatto sociale qualificato instaurato tra banca e cliente, idonea ex art. 1173 cc a produrre obbligazioni in ragione della speciale qualità di uno di essi e ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di buona fede, di protezione e di informazioni, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione.
25 7.4. Parimenti infondata è l'eccezione pregiudiziale di "improcedibilità" della domanda risarcitoria, in ragione della natura meramente "potenziale" del danno fatto valere, non essendosi ancora realizzata la perdita economica lamentata.
Invero, l'appellante non ha individuato il pregiudizio patito nella sopravvenuta diminuzione di valore dell'investimento effettuato, avendo piuttosto lamentato di aver corrisposto somme di denaro molto maggiori rispetto all'effettivo valore dei diamanti acquistati e ciò in conseguenza della condotta omissiva e pregiudizievole tenuta dalla convenuta: ne deriva che, astrattamente, il danno può ritenersi concretizzato già al momento degli acquisti (che non sarebbero stati conclusi o sarebbe stati stipulati a condizioni differenti).
8. Quanto al quinto motivo di appello incidentale, con il quale la lamenta CP_2
l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha escluso il concorso di colpa del
RE nella causazione del danno, esso va respinto.
Invero, l'appellante, consumatore privo di competenze in materia di commercio di preziosi (nulla di diverso si ricava dai documenti prodotti), risulta aver agito in piena buona fede, favorito dal contesto bancario in cui è avvenuto l'investimento e senza che fossero emersi elementi che lo dovessero allarmare o rivalutare l'investimento: in capo al danneggiato non è, di conseguenza, ravvisabile alcun profilo di negligenza idoneo a ridurre il danno causato dall'appellata.
26 9. Con il sesto motivo di appello incidentale la lamenta che la somma CP_2
riconosciuta a titolo di risarcimento del danno è stata aumentata della rivalutazione e degli interessi al tasso legale (art. 1284 comma 4 c.c.) dal deposito del ricorso a quella del saldo effettivo.
La doglianza non è fondata stante la debenza della rivalutazione monetaria e degli interessi nei termini e con la decorrenza di seguito precisati.
Quanto alla domanda di rivalutazione monetaria essa è coerente con la natura di obbligazione di valore del debito da inadempimento contrattuale e pertanto il danno – pari ad euro 12.148,04- va attualizzato dalla data dell'acquisto
(06.08.2012) alla data della sentenza;
con applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 1712/1995).
Sulla somma così liquidata andranno poi applicati, dalla data della sentenza fino al saldo effettivo, gli interessi al tasso determinato ai sensi dell'art. 1284 comma
IV c.c..
Sul punto va richiamata Cass. ord. n. 7677 del 22/03/2025 “come questa Corte -
anche a Sezioni Unite-, nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva
della spettanza dei c.d. interessi commerciali ( o “super-interessi” ) rispetto a
quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al 1°
27 comma dell'art. 1284 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449), ha avuto modo
di affermare, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., non è
applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti
da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di
salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura)
ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già
a delimitarne il campo d'applicazione ( v. Cass., 3/1/2023, n. 61 )”.
Pertanto, accertato che l'obbligazione risarcitoria della così ricondotta CP_2
nell'area della responsabilità da contatto sociale rientra nell'area di ogni atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni e incontroverso che le parti non avessero pattuito il saggio d'interesse, corretta è la statuizione del primo giudice che ha determinato gli interessi al saggio previsto dall'art. 1284 comma IV c.c.
Conclusivamente l'ordinanza impugnata va confermata e le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza sono interamente compensate.
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante principale e di quella incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
28 La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da avverso l'ordinanza Parte_1
n. 3896/2023 del 06.10.2023 del Tribunale di Treviso che, per l'effetto,
conferma;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3. compensa interamente tra le parti le spese processuali del grado;
4. dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante principale e di quella incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
29 30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 €. 42.224,06 prezzo storico;
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2145/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo il 29/11/2023, promossa con atto di citazione in appello da
(c.f. ), con l'avv. GUIDUCCI MAURIZIO;
Parte_1 C.F._1
appellante
contro
(c.f. ), con l'avv. ZITIELLO LUCA e MUSCO Controparte_1 P.IVA_1
CARBONARO BENEDETTA;
appellato
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso l'ordinanza n. 3896/2023 del 30.10.2023 del Tribunale di Treviso.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
- in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di appello, il proposto gravame e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza cronol. n. 3896/2023 del 06.10.2023, repert. n. 3495/2023 del 30.10.2023 resa dal
Tribunale di Treviso all'esito del giudizio rubricato al n. 7604/2021 del medesimo
Tribunale, comunicata a mezzo pec in data 30.10.2023, limitatamente al capo della determinazione del quantum debeatur, condannare , in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patito dall'odierno appellante che prudentemente si quantifica nella somma di €
38.032,63, pari alla differenza tra la somma impiegata negli acquisti per cui è
causa e quello che, per i motivi di cui in narrativa, si ritiene l'effettivo valore delle due pietre a suo tempo acquistate, ovvero nel diverso importo, maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle date delle singole dazioni al saldo effettivo. Con piena vittoria di spese di lite.
Per l'appellata e appellante incidentale :
IN VIA PRINCIPALE - respingere l'appello avversario perché infondato, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA INCIDENTALE: in riforma dell'Ordinanza impugnata, in accoglimento dei motivi di appello proposti
2 in via incidentale dalla Banca, come esposti in narrativa, voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita: IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'inammissibilità,
improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da controparte per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande avversarie per le ragioni CP_2
esposte in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
IN
VIA PRINCIPALE: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti, e per l'effetto condannare il Cliente a restituire alla tutte le somme versate in esecuzione dell'Ordinanza CP_2
impugnata pari a euro 22.941,11, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al Cliente ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore del medesimo nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte, dichiarando tenuto e condannando il Cliente alla restituzione delle maggiori somme pagate dalla in esecuzione dell'Ordinanza; - nella denegata ipotesi in cui ritenga la CP_2
tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore del CP_2
3 Cliente, ridurre l'importo da corrispondere al medesimo secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle gemme, nonché tenendo conto di quanto il Cliente ha ricevuto, riceverà o avrebbe potuto ricevere dal CP_3
a titolo transattivo e, conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il
[...]
Cliente alla restituzione delle maggiori somme pagate dalla in esecuzione CP_2
dell'Ordinanza,; - per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, respingere la pretesa di rivalutazione sul danno e, conseguentemente,
dichiarare tenuto e condannare il Cliente alla restituzione delle maggiori somme pagate dalla in esecuzione dell'Ordinanza, oltre interessi legali dalla data CP_2
del pagamento al saldo;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo che venisse condannato a risarcirgli l'importo di € 30.958,15,
[...]
pari alla differenza tra la somma corrisposta all'atto dell'acquisto di due diamanti
Con dalla società , ora fallita e l'odierno valore residuo delle pietre a suo tempo acquistate, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati alla data del saldo effettivo.
4 Esponeva il ricorrente che l'acquisto era avvenuto su consiglio di un funzionario della Banca che aveva garantito sulla convenienza dell'operazione, che aveva illustrato l'investimento proposto come di sicura redditività e che lo aveva rassicurato circa il valore progressivamente crescente dell'investimento che poteva essere costantemente monitorato grazie alle quotazioni dei diamanti pubblicate periodicamente sul quotidiano Il Sole 24 ore ovvero consultabili sul sito internet della stessa Parte_2
La inoltre si proponeva di offrire un servizio perdurante nel tempo e CP_2
consistente nel certificare ciascuna pietra, nel dotarla di apposita assicurazione,
nella possibilità di deposito presso i propri caveaux, e in particolare nella possibilità di “ricollocare” ciascuna pietra, in ogni momento e con estrema rapidità.
Il ricorrente evidenziava la violazione, da parte della degli obblighi di CP_2
corretta e completa informazione gravanti in capo alla stessa in relazione alla convenienza dell'operazione.
Nel costituirsi in giudizio la , eccepiva, in via preliminare, il proprio CP_2
difetto di legittimazione passiva, in quanto il RE avrebbe dovuto convenire in giudizio la società venditrice nonché l'inammissibilità dell'azione risarcitoria, per essere i diamanti nella disponibilità del RE e infine eccepiva la prescrizione
5 quinquennale dell'azione risarcitoria;
nel merito contestava le domande svolte dal ricorrente siccome infondate.
La causa era istruita documentalmente e con lo svolgimento di CTU gemmologica estimativa del valore delle pietre acquistate ed era decisa con l'ordinanza impugnata con la quale il giudice condannava il corrispondere Controparte_1
al RE, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 12.148,04, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso a quella del saldo effettivo nonché alla refusione delle spese di lite;
poneva gli oneri della CTU a carico della resistente.
Sosteneva il primo giudice che l'istituto di credito non aveva rivestito il ruolo di mero segnalatore ma, al contrario, si era attivato per promuovere l' investimento;
che l'esistenza di tale interesse in capo alla era desumibile dall'ammontare CP_2
della provvigione che aveva incassato (pari al 18% dell'investimento); che l'attività della non era consistita in una mera segnalazione CP_2
dell'investimento, svolgendo invece una funzione sollecitatoria e propositiva.
Riteneva che la fonte della responsabilità della doveva essere individuata CP_2
nel rapporto che era intercorso con il cliente e che aveva generato a carico della un obbligo di informazione e di protezione nei suoi confronti nonché di CP_2
6 salvaguardia dell'affidamento e il suo fondamento normativo veniva individuato nell'art. 1173 c.c.
Affermava la responsabilità della ai sensi dell'art. 2055 c.c. e quantificava CP_2
il danno risarcibile nella differenza tra il prezzo pagato e il prezzo dei diamanti al dettaglio all'epoca dell'acquisto, nella misura accertata dal CTU.
Escludeva che il risarcimento potesse essere diminuito ex art. 1227 c.c., atteso che il ricorrente non era in grado di evitare il pregiudizio poiché non ebbe mai modo di rendersi conto delle effettive caratteristiche dell'operazione di investimento posta in essere.
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello il il quale la censurava Pt_1
nella parte relativa alla determinazione dell' entità del risarcimento per contrasto con l'art. 1223 c.c.
L'appellante rilevava che il giudice, laddove ha statuito che “il danno va
quantificato sulla base della differenza tra il prezzo pagato dal ed il prezzo Pt_1
dei diamanti al dettaglio all'epoca dell'acquisto, così come accertato in sede di
CTU », è errata in quanto inidonea a soddisfare il principio di integrale riparazione del danno alla natura dell'operazione .
Pertanto la “perdita” dovuta a quell'operazione doveva essere quantificata nella differenza tra il prezzo di acquisto del bene ed il suo valore residuo all'esito
7 dell'operazione, che tradotto nei valori espressi dal CTU, doveva essere quantificato nella differenza tra il prezzo di acquisto – pari ad euro 50.975,48- e il prezzo di realizzo – euro 12.942,85 e pertanto euro 38.032,63.
Si costituiva in giudizio la la quale precisava che la determinazione CP_4
del valore di realizzo è del tutto irrilevante, in quanto aleatorio e soggettivo e che pertanto non può essere assunto a parametro per la quantificazione del danno risarcibile.
Proponeva appello incidentale censurando l'ordinanza impugnata in quanto il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi sulle eccezioni preliminari svolte in primo grado e pertanto reiterava il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande risarcitorie avanzate dal RE e l'improcedibilità delle medesime domande relativamente al danno potenziale cagionato all'acquirente derivante dall'acquisto delle pietre nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese risarcitorie .
In particolare evidenziava l'appellata che le pietre preziose erano ancora nella piena disponibilità del RE e che pertanto la domanda era inammissibile,
improponibile e/o improcedibile in quanto in quanto le gemme non risultano essere state vendute, con la conseguenza che ad oggi la perdita lamentata non si è
né realizzata né cristallizzata.
8 Ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva essendo rimasta estranea al
Con rapporto contrattuale concluso tra l'appellante e , avendo svolto un mero ruolo di “segnalatore” in adempimento della convenzione di segnalazione conclusa con
Con ; sosteneva che non gravava sulla alcun obbligo di informazione, CP_2
limitandosi a consegnare al cliente il materiale informativo.
Affermava l' erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha riconosciuto in capo alla banca una responsabilità da c.d. contatto sociale qualificato posto che non aveva nessun obbligo informativo e nessun dovere di protezione incombeva sulla stessa.
Censurava la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva recepito acriticamente la decisione dell'AGCM ritenendola non pertinente al caso di specie e infine lamentava che era stato escluso il concorso di colpa del RE senza che fosse stata fornita la prova del nesso causale tra la supposta condotta lesiva e il pregiudizio economico subito.
Lamentava infine l'appellata l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui aveva riconosciuto al cliente gli interessi di cui all'art. 1284, comma IV c.c. e la rivalutazione monetaria .
9 La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
22.05.2025 previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo e unico motivo l'appellante censura l'ordinanza nella parte relativa alla determinazione dell' entità del risarcimento per contrasto con l'art. 1223 c.c.
Sostiene l'appellante che l'ordinanza è errata laddove ha statuito che “il danno
va quantificato sulla base della differenza tra il prezzo pagato dal ed il Pt_1
prezzo dei diamanti al dettaglio all'epoca dell'acquisto, così come accertato in
sede di CTU “, in quanto inidonea a soddisfare il principio di integrale riparazione del danno alla natura dell'operazione .
Sostiene che la perdita dovuta all'operazione di investimento non potrà consistere nella differenza tra il prezzo di acquisto del bene e il suo valore di mercato,
dovendo, invece, essere rapportato al valore di realizzo all'esito dell'operazione.
2. Con il primo motivo di appello incidentale la censura l'ordinanza CP_2
impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni preliminari svolte nel giudizio di primo grado.
10 In particolare, l'appellante lamenta che il primo giudice non si è pronunciato sull'eccezione di improcedibilità, inammissibilità, improponibilità delle domande risarcitorie avanzate dal cliente in relazione all'acquisto dei diamanti oggetto di causa per carenza dei presupposti di legge, atteso che le pietre preziose erano ancora nella piena disponibilità del RE, che risultava esserne il legittimo proprietario – con piena facoltà di godere e disporre –, e che, per loro natura, sono soggette a continue oscillazioni di valore.
Sostiene l'appellante che l'azione di risarcimento danni era carente di un presupposto essenziale della stessa azione, rappresentato dal c.d. “danno risarcibile”; evidenziava che la minusvalenza verificatasi nel patrimonio di parte appellante era ed è meramente potenziale, in quanto le gemme non risultano essere state vendute e che la perdita lamentata non si era né realizzata né cristallizzata.
2.Con il secondo motivo di appello incidentale la deduce l'erroneità CP_2
dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto il ruolo attivo della stessa nella vicenda contrattuale di cui è causa, pur dando atto della sua estraneità al rapporto contrattuale.
3.Con il terzo motivo di appello incidentale la censurava l'ordinanza nella CP_2
parte in cui ha riconosciuto in capo alla una responsabilità da c.d. contatto CP_2
sociale qualificato.
11 Sostiene l'appellante che sulla non gravava alcun obbligo informativo, CP_2
neppure sulla convenienza dell'acquisto e che, pertanto, nessun obbligo di protezione ovvero di affidamento, fonte di responsabilità risarcitoria, poteva essere ricondotto in capo all'istituto di credito.
Con Precisava che in forza della Convenzione sottoscritta con , la aveva CP_2
assunto solo un ruolo di segnalatore, consistente nella consegna del materiale
Con informativo relativo all'acquisto predisposto da e contestava che fossero stati i funzionari della a consigliare e/o suggerire l'acquisto delle pietre preziose CP_2
oggetto di causa.
Richiamava l'art. 6 delle condizioni generali della Convenzione da cui risultava che la non era responsabile per l'accordo concluso e che ogni contestazione CP_2
Con doveva essere rivolta ad .
4.Con il quarto motivo di appello incidentale la censura l'ordinanza nella CP_2
parte in cui richiama, a fondamento della responsabilità della un CP_2
provvedimento dell'AGCM – la decisione del 30.10.2017- evidenziando l'istituto di credito che la fattispecie decisa dall'Autorità era estranea alla materia del contendere – in quanto riferita a comportamenti generali posti in essere senza entrare nel dettaglio dei singoli casi- e inidoneo ad assumere valenza probatoria nella fattispecie in esame.
12 5. Con il quinto motivo l'ordinanza viene censurata nella parte in cui ha condannato la al risarcimento dei danni ed ha escluso il concorso di colpa CP_2
del RE.
Avendo svolto la il mero ruolo di segnalatore le domande risarcitorie CP_2
dovevano essere rigettate per non essere stata offerta la prova da controparte del nesso causale tra la condotta lesiva e il pregiudizio economico subìto.
6.Con il sesto motivo di appello incidentale la censura l'ordinanza nella CP_2
parte in cui ha riconosciuto al RE gli interessi di cui all'art. 1284 comma IV
c.c. e la rivalutazione monetaria.
Quanto alla rivalutazione monetaria evidenzia che trattandosi di obbligazione risarcitoria – e pertanto di valore- si trasformava in obbligazione di valuta solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza;
mentre con riguardo agli interessi di cui all'art. 1284 comma IV c.c. , non li riteneva applicabili nella fattispecie in esame, in quanto alcun rapporto contrattuale era intercorso tra le parti.
6. Il primo (e unico) motivo di appello svolto dall'appellante va respinto in quanto infondato.
Lamenta l'appellante che nella quantificazione del danno il primo giudice avrebbe erroneamente quantificato il danno sulla base della differenza tra la somma pagata dal RE e il prezzo dei diamanti al dettaglio all'epoca dell'acquisto, così come
13 accertato in sede di CTU, anziché nella differenza tra il prezzo di acquisto e il valore residuo all'esito dell'operazione; così facendo il patrimonio del cliente verrebbe ripristinato come se l'operazione non fosse mai avvenuta.
Tale conclusione non può essere condivisa .
Sul punto vanno richiamati gli esiti della consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado, le cui risultanze non sono state contestate , in cui il consulente, dopo aver richiamato il prezzo storico di acquisto dei diamanti acquistati in data
06.08.2012 ha proceduto alla determinazione del prezzo/valore medio di mercato al pubblico e del prezzo/valore di realizzo.
Nella determinazione di tali valori ha fatto riferimento al listino RA (che è
un prezziario internazionale in dollari americani, pubblicato settimanalmente, in cui vengono riportate le quotazioni più alte che può pagare un dettagliante -
gioielliere- per acquistare un diamante da un grossista) e, quanto al valore medio di mercato al pubblico ha preso in considerazione il prezzo medio di acquisto in gioielleria, comprensivo di IVA (colle aliquote in vigore al momento dell'acquisto e attuali) e che è pari a 1,5 volte il prezzo espresso dal listino RA di riferimento comprensivo di IVA;
mentre con riferimento al prezzo/valore di realizzo, pari alla cifra che si può verosimilmente sperare di ottenere dalla vendita in tempi brevi (i.e non superiori a 30 giorni) ha precisato che “il prezzo di realizzo
14 è inferiore rispetto al prezzo all'ingrosso perché un grossista per ritirare un bene
deve avere un vantaggio (e quindi pagare meno) rispetto a quanto pagherebbe se
dovesse acquistare tramite i suoi normali canali di approvvigionamento, anche
perché deve acquistare ciò che gli viene proposto e non ciò di cui ha al momento
bisogno. È da tenere presente che nel valore di realizzo non va considerata l'Iva,
in quanto il privato non può recuperare la tassa pagata in origine all'acquisto. Il
prezzo di realizzo da me considerato è pari al 50% del valore espresso dal listino
RA”.
Ha inoltre descritto e valutato i due diamanti nei seguenti termini:
- diamante taglio a brillante rotondo di ct. 0,53 con certificato GIA n. 1123339264
del 05/07/2012 col. E purezza IF( Puro a 10x) prop. excellent/Very good/Very
good ;
1 €. 8.751,42 prezzo storico;
2 €. 4.559,73 prezzo al dettaglio;
3 €. 1.520,28 prezzo di realizzo;
- diamante taglio a brillante rotondo di ct.
1.01 con certificato GIA n. 1139185311
del 20/06/2012 col. D purezza IF( Puro a 10x) prop. Controparte_5
;
[...]
15 2 €. 34.267,71 prezzo al dettaglio;
3 €. 11.422,57 prezzo di realizzo.
Nella determinazione del danno risarcibile non potrà aversi riguardo, come sostiene l'appellante, al prezzo di realizzo, che, come detto, corrisponde alla somma che si può verosimilmente sperare di ottenere dalla vendita in tempi brevi e che, come tale è sensibile all'esigenza – o urgenza- di liquidare il bene in tempi ristretti e che per sua natura non può essere assunta a parametro al fine di quantificare il danno risarcibile, in quanto influenzata da circostanze contingenti e non oggettive;
dovrà, invece, aversi riguardo al prezzo al dettaglio, in quanto esprime il valore medio di acquisto al pubblico ed è l'unico valore idoneo ad essere comparato con il prezzo di acquisto al fine di valorizzare la perdita/danno subìto
dal cliente.
Peraltro lo stesso appellante, nel rassegnare le conclusioni, ha chiesto la condanna di per il danno patito per un importo pari a euro 30.958,15 e ha fatto CP_1
riferimento alla “differenza tra la somma impiegata negli acquisti per cui è causa e quello che si ritiene l'odierno valore delle due pietre a suo tempo acquistate”,
con conseguente estraneità del valore di realizzo.
Né è dirimente la circostanza che le pietre siano rimaste presso i caveaux della per poi riottenerne il possesso solo in seguito al fallimento della società Parte_2
16 e ciò in quanto il deposito in tale sede è avvenuta per scelta del cliente, ben potendo il RE decidere di custodire presso di sé le pietre.
7. I primi quattro motivi di appello incidentale svolti dalla banca possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni logicamente connesse.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla banca sull'assunto che essa non avrebbe avuto un ruolo fattivo nella vicenda di cui è
causa, essendo rimasta estranea al rapporto contrattuale concluso tra il RE e
Con
, essa va respinta.
È al riguardo opportuno ricordare che, diversamente dall'eccezione relativa alla titolarità del rapporto sostanziale dedotto in causa, la quale attiene al merito della controversia, la legittimazione "ad causam" dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere a una decisione di merito e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è
chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato) in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare, se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore sostanziale, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a "subire" la pronuncia giurisdizionale (in tal senso, ex multis Cass. n.
8040/2006).
17 Il ricorrente ha chiesto nel ricorso introduttivo che venisse accertata la
Cont responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale di “per il contributo essenziale nel fatto doloso o colposo, anche in relazione alla violazione delle norme degli artt. 20,21 e 22 del Codice del Consumo” e pertanto non vi è
dubbio che la è stata convenuta in qualità di soggetto danneggiante e, CP_2
dunque, di immediato destinatario dell'azione di condanna.
Ciò premesso è documentato, oltre a non essere specificamente contestato, che il
RE ha ricevuto, in previsione degli acquisti, il materiale informativo fornito
Con da contenente le informazioni inerenti all'operazione di acquisto dei diamanti.
Va in primo luogo sottolineato come, a ben vedere, il giudice di primo grado non abbia fondato la responsabilità della banca sull'esistenza di un'attività di sollecitazione attiva dell'acquisto dei diamanti di come sembra Parte_2
ritenere la difesa dell'appellante, quanto piuttosto sulla base dell'instaurarsi di un rapporto di fatto – da ritenersi certamente esistente e non contestato nella sua ontologica materialità – tra la banca, a mezzo dei suoi funzionari a ciò preposti, e il sig. (che, va ricordato, era correntista della banca presso la Parte_1
filiale di Villorba, dove si sono perfezionati gli acquisti delle pietre), rapporto che per il ruolo assunto dalla banca nell'operazione, così come correttamente descritto
18 nell'ordinanza mediante rinvio alle risultanze dell'istruttoria svolta dalla
A.G.C.M. e l'ulteriore specificazione di cui alle pagine 8—11, implicava necessariamente un obbligo accessorio di fornitura al soggetto interessato di informazioni qualificate in merito, quantomeno, alla struttura e alle componenti
Con della pretesa quotazione/prezzo delle pietre offerte da (circostanza questa nota alla banca e non comunicata all'acquirente), nonché in merito alla pretesa esistenza di un sistema internazionale di “quotazione dei diamanti” e di intermediazione analogo ad una borsa valori che consentisse un'agevole liquidazione dell'investimento. Tali obblighi devono ritenersi esistenti a prescindere dall'intensità dell'attività di sollecitazione che la banca possa aver esperito e devono ritenersi gravare sulla stessa per il solo fatto di aver messo in contatto il soggetto potenzialmente interessato all'investimento (peraltro nella specie da anni già proprio correntista) e la società venditrice ( . Gli Parte_2
offerenti l'acquisto (nella specie di diamanti espressamente indicati come beni
“rifugio” e quindi come “asset” di investimento), in particolare se intermediari bancari, consapevoli come tali della oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica posizione professionale, devono infatti rendere sempre compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla disciplina applicabile, sulle condizioni
19 contrattuali e sui costi, anche commissionali, presenti nelle operazioni di vendita proposte allo sportello.
7.1 Il ruolo svolto da nel caso in esame risulta peraltro confermato da CP_1
quanto accertato dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nei provvedimenti PS10677 e PS10678 a danno delle società venditrici di diamanti
(tra cui - provvedimenti confermati dal TAR Lazio- in vicende Parte_2
analoghe a quella in esame in cui è stata riconosciuta la violazione della disciplina consumeristica sulle pratiche commerciali scorrette, precisando che le informazioni divulgate dalla banca attraverso il materiale in questione, fornivano una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante, posto che, in violazione degli articoli 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1,
lettera t) del Codice del 14 Consumo ed in contrasto con la diligenza professionale,
erano idonee ad indurre in errore i consumatori relativamente: i) al prezzo ed alla modalità di sua determinazione, come se dipendesse da una quotazione di mercato;
ii) all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività
dell'acquisto prospettato come bene rifugio, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti, in grado di conservare ed accrescere il valore nel tempo;
iii) alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini facile liquidabilità del bene;
iv) alle qualifiche dei professionisti operatori. E, secondo Agcm, era provata la
20 Cont responsabilità concorrente degli istituti di credito (tra cui ) nella realizzazione della pratica concernente la vendita dei diamanti da investimento, rappresentando
Con essi il principale canale attraverso il quale i diamanti di venivano offerti ai consumatori finali, posto che i funzionari bancari, ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti, proponevano alla propria clientela l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa. In
particolare, “i funzionari di Banca - vincolati dall'accordo di collaborazione con
Con
, declinato nelle successive circolari operative – utilizzavano il materiale
Con divulgativo predisposto da per illustrare l'investimento. In tale materiale l'acquisto di diamanti veniva proposto, per diversificare il patrimonio del cliente,
come un bene rifugio idoneo a conservare il valore dei risparmi e di cui era agevole controllare l'andamento in ragione della periodica pubblicazione delle quotazioni
IDB su quotidiani economico-finanziari” (pag. 61 provv. Agcm). Il
provvedimento Agcm, dunque, implica un approfondito accertamento del rapporto che rileva in questa sede quale prova privilegiata, a fronte della Controparte_6
quale la banca non ha offerto adeguate prove contrarie, essendosi limitata a ribadire la linea difensiva svolta in primo grado, incentrata sulla allegazione del proprio ruolo di mero segnalatore dell'affare e di non aver garantito la fruttuosità
dell'investimento. Peraltro, la banca non risulta aver adeguatamente comunicato
21 che le componenti prevalenti del prezzo di vendita erano le commissioni bancarie e i margini del professionista, complessivamente di poco inferiori al 18% . E che si trattasse di informazione aggiuntiva necessaria, a cura della banca più che della venditrice, risulta palese laddove si consideri che dell'ampia differenza esistente
Con tra valore della pietra e prezzo di vendita praticato da e presentato come quotazione del diamante (o come espresso sul quotidiano “quotazioni indicative per singole pietre espresse in euro, onnicomprensive”), il consumatore non era in alcun modo avvertito, posto che nel materiale informativo e nei moduli contrattuali veniva fornita solo un'elencazione generica dei servizi compresi nel prezzo del diamante (quali: la certificazione, l'eticità, la consegna, la facoltà di custodia gratuita, l'assicurazione e l'assistenza post-vendita, incluso il ricollocamento), senza fornire alcuna indicazione che potesse far sospettare l'esistenza di una differenza, così ampia tra il valore della pietra da investimento e il prezzo di acquisto effettivamente pagato;
inoltre, l'acquirente era indotto ad una aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, aspettativa
Con alimentata attraverso grafici costruiti sull'andamento dei prezzi di vendita di presentati come quotazioni, ma non aventi in realtà tale caratteristica, nonostante l'equivoca combinazione di ulteriori elementi, quali i) la terminologia impiegata nella presentazione dell'acquisto dei diamanti come investimento;
ii) la
22 circostanza che l'acquisto veniva proposto nelle filiali bancarie dagli stessi soggetti usualmente deputati ad offrire consulenza sugli investimenti finanziari tradizionali;
iii) le reiterate indicazioni presenti nel materiale illustrativo
Con promozionale di volte a affermare che le quotazioni dei diamanti fossero destinate ad aumentare per il progressivo calo della produzione;
iv) la prospettata facile liquidabilità e rivendibilità dei diamanti, nonostante l'unico canale di rivendita fosse rappresentato dalla medesima società venditrice.
Pertanto, il diretto coinvolgimento della banca, impegnata a diffondere le informazioni definitivamente riconosciute ingannevoli e scorrette, è comprovato proprio dal materiale informativo pacificamente consegnato al RE , in cui si dà conto del ruolo promozionale della vendita di diamanti che l'istituto di credito aveva assunto, ruolo che non rende neutrale la sua posizione, dovendosi considerare: - l'interesse economico di alla conclusione dei contratti CP_1
di acquisto dei diamanti, essendo pattuita con Parte_3
una consistente provvigione, pari al 18% dell'investimento; -
[...]
l'incremento dei servizi bancari collegati all'operazione (ad esempio, la custodia in cassette di sicurezza o altri servizi di assistenza) con un effetto di fidelizzazione
Cont Con della clientela nel lungo periodo;
- l'impegno assunto da verso .
23 Quest'ultima ( v. docc. 23-24-25-26-27-28 fasc. primo grado appellante), aveva specificamente definito nel dettaglio quali erano gli argomenti della vendita che il funzionario di banca avrebbe dovuto spendere per motivare il cliente all'eventuale acquisto, cliente individuato tra le persone fisiche entro un preciso ammontare
Cont massimo di investimento;
- il comportamento di che, sempre in forza
Con dell'accordo di collaborazione sottoscritto con , era obbligata a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo. Ebbene, un tale evidente interesse alla conclusione degli investimenti consente di affermare come la banca, anche a voler ridurre il suo intervento a mera attività di segnalazione del
Con cliente a - che poi avrebbe provveduto a predisporre il contratto ed alla consegna dei diamanti - aveva l'obbligo di verificare la correttezza delle informazioni che essa stessa erogava al proprio cliente. Va sottolineato, infatti,
che il coinvolgimento della banca era essenziale per la conclusione delle vendite dei diamanti in quanto, non solo la rete bancaria costituiva il principale canale di
Con cui si serviva , ma doveva conferire affidabilità alle operazioni, data la fiducia che i clienti riponevano nella banca in virtù del rapporto preesistente con essa.
7.3.Conclusivamente, sussiste la prova dell'inadempimento della che, quale CP_2
soggetto qualificato, era tenuta a conformare la propria condotta in modo tale da non ledere l'affidamento legittimamente riposto dal proprio cliente nella serietà e
24 trasparenza della stessa. Il suo ruolo attivo, anche a volerlo limitare ad una sorta di mediazione, nella commercializzazione dei diamanti le imponeva obblighi di buona fede, di protezione e di informazione del proprio cliente nella conclusione di operazioni di vendita rivelatesi pregiudizievoli. E non può negarsi che la violazione di tali obblighi sia riconducibile ad un ambito contrattuale, sia in quanto attività di mediazione che, ex art. 1759 cc, implica l'obbligo del mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla conclusione di esso, sia in quanto attività per la vendita di beni preziosi, alla quale ha sicuramente CP_1
contribuito, da ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria,
trattandosi di “attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività
esercitata” (cfr. art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio 1994) e sia, infine, in quanto attività svolta in base al contatto sociale qualificato instaurato tra banca e cliente, idonea ex art. 1173 cc a produrre obbligazioni in ragione della speciale qualità di uno di essi e ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di buona fede, di protezione e di informazioni, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione.
25 7.4. Parimenti infondata è l'eccezione pregiudiziale di "improcedibilità" della domanda risarcitoria, in ragione della natura meramente "potenziale" del danno fatto valere, non essendosi ancora realizzata la perdita economica lamentata.
Invero, l'appellante non ha individuato il pregiudizio patito nella sopravvenuta diminuzione di valore dell'investimento effettuato, avendo piuttosto lamentato di aver corrisposto somme di denaro molto maggiori rispetto all'effettivo valore dei diamanti acquistati e ciò in conseguenza della condotta omissiva e pregiudizievole tenuta dalla convenuta: ne deriva che, astrattamente, il danno può ritenersi concretizzato già al momento degli acquisti (che non sarebbero stati conclusi o sarebbe stati stipulati a condizioni differenti).
8. Quanto al quinto motivo di appello incidentale, con il quale la lamenta CP_2
l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha escluso il concorso di colpa del
RE nella causazione del danno, esso va respinto.
Invero, l'appellante, consumatore privo di competenze in materia di commercio di preziosi (nulla di diverso si ricava dai documenti prodotti), risulta aver agito in piena buona fede, favorito dal contesto bancario in cui è avvenuto l'investimento e senza che fossero emersi elementi che lo dovessero allarmare o rivalutare l'investimento: in capo al danneggiato non è, di conseguenza, ravvisabile alcun profilo di negligenza idoneo a ridurre il danno causato dall'appellata.
26 9. Con il sesto motivo di appello incidentale la lamenta che la somma CP_2
riconosciuta a titolo di risarcimento del danno è stata aumentata della rivalutazione e degli interessi al tasso legale (art. 1284 comma 4 c.c.) dal deposito del ricorso a quella del saldo effettivo.
La doglianza non è fondata stante la debenza della rivalutazione monetaria e degli interessi nei termini e con la decorrenza di seguito precisati.
Quanto alla domanda di rivalutazione monetaria essa è coerente con la natura di obbligazione di valore del debito da inadempimento contrattuale e pertanto il danno – pari ad euro 12.148,04- va attualizzato dalla data dell'acquisto
(06.08.2012) alla data della sentenza;
con applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 1712/1995).
Sulla somma così liquidata andranno poi applicati, dalla data della sentenza fino al saldo effettivo, gli interessi al tasso determinato ai sensi dell'art. 1284 comma
IV c.c..
Sul punto va richiamata Cass. ord. n. 7677 del 22/03/2025 “come questa Corte -
anche a Sezioni Unite-, nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva
della spettanza dei c.d. interessi commerciali ( o “super-interessi” ) rispetto a
quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al 1°
27 comma dell'art. 1284 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449), ha avuto modo
di affermare, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., non è
applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti
da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di
salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura)
ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già
a delimitarne il campo d'applicazione ( v. Cass., 3/1/2023, n. 61 )”.
Pertanto, accertato che l'obbligazione risarcitoria della così ricondotta CP_2
nell'area della responsabilità da contatto sociale rientra nell'area di ogni atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni e incontroverso che le parti non avessero pattuito il saggio d'interesse, corretta è la statuizione del primo giudice che ha determinato gli interessi al saggio previsto dall'art. 1284 comma IV c.c.
Conclusivamente l'ordinanza impugnata va confermata e le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza sono interamente compensate.
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante principale e di quella incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
28 La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da avverso l'ordinanza Parte_1
n. 3896/2023 del 06.10.2023 del Tribunale di Treviso che, per l'effetto,
conferma;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3. compensa interamente tra le parti le spese processuali del grado;
4. dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante principale e di quella incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
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