Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00548/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01358/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2025, proposto da
Mineraria di Boca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Di Tonno, Matteo Di Tonno, con domicilio eletto presso lo studio Matteo Di Tonno in Pescara, viale Regina Elena 49;
contro
Comune di Sassuolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria Grasso, Alessia Trenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Suap Unione di Comuni Distretto Ceramico, non costituito in giudizio;
nei confronti
Provincia di Modena, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
- del provvedimento del SUAP Unione Comuni Distretto Ceramico - ad oggetto "provvedimento conclusivo negativo del Procedimento nr. 2773/2024/SUAP" - del 14 agosto 2025, prot. n. 28610;
- e per quanto occorrer possa del parere del Comune di Sassuolo, Settore II, Servizio Ufficio di Piano - Urbanistica - Cartografico del 12 agosto 2025, prot. n. 38117 e del 14 aprile 2025, prot. 7815; parere del Comune di Sassuolo, Settore II, Ambiente e Territorio, Servizio Edilizia Privata del 16 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassuolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. PA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-In data 23.07.2024, Mineraria di Boca s.p.a. odierna ricorrente, presentava allo Sportello Unico presso l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (di cui il Comune di Sassuolo fa parte) l’istanza prot.25783/SUAP al fine di ottenere il permesso di costruire (ordinario) necessario per la realizzazione di una tettoia per deposito di materia prime, nell’immobile sito in Sassuolo, Via Secchia, cat.id. al fg.1, mapp.77.
La società Mineraria di Boca è titolare di concessione mineraria “Bocciole” rilasciata dalla Regione Piemonte e la tettoria per la quale è stato richiesto il titolo edilizio è qualificata dalla ricorrente, quale pertinenza della miniera ai sensi dell’art. 23 R.D. 1443/1927 seppur del tutto al di fuori del perimetro della concessione e anzi a notevole distanza.
Successivamente, in data 06.09.2024, prot.41740 il Direttore del Servizio Edilizia Privata del Comune di Sassuolo trasmetteva al tecnico incaricato la comunicazione di motivi ostativi ex art.10 bis L.241/90 all’accoglimento dell’istanza di permesso di costruire ordinario per la non conformità alla vigente strumentazione urbanistica.
La società istante presentava articolate controdeduzioni al predetto preavviso di diniego affermando tra l’altro la possibilità di apporre la variante agli strumenti urbanistici ed il carattere di pertinenza mineraria del manufatto ai sensi del citato RD 1443/27.
Detto procedimento si concludeva negativamente, con determinazione rimasta del tutto inoppugnata.
In data 7 ottobre 2024 la ricorrente presentava allora istanza volta ad ottenere il permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 20 L.R. 15/2023, anch’essa però rigettata dal SUAP previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis. L.241/90.
A motivazione del diniego l’Amministrazione ha tra l’altro indicato “che il Comune può eventualmente riconoscere la deroga sin qui ipotizzata, nell’ambito di un procedimento di cui all’art. n. 20 della L.R. 15 del 2013 con riferimento alla pianificazione di sua sola competenza, rimanendo del tutto prescrittivi i contenuti della pianificazione provinciale sovraordinata che non prevedono la possibilità di realizzare l’oggetto della richiesta..... Si ribadisce che nell’ipotesi di ricorso alla procedura prevista all’Art 53 della L.R. 24/2017, che riconosce la possibilità di approvare un progetto definitivo esecutivo, apportando variante alla vigente strumentazione urbanistica ed edilizia per le opere di interesse pubblico, il progetto apporterebbe variante non solo alla strumentazione comunale, ma anche alla pianificazione estrattiva provinciale. La necessaria VALSAT di accompagnamento al progetto, sarebbe chiamata a giustificare e valutare l’intervento anche in ordine ai suddetti aspetti di competenza provinciale”.
Con ricorso rg. n. 15/2025 la ricorrente ha impugnato il suindicato diniego, deducendo articolati motivi ed evidenziando tra l’altro l’interesse anche pubblico alla realizzazione dell’intervento.
Nelle more il Suap Unione Comuni Distretto Ceramico avviava il 25 marzo 2025 Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 53 L.R. 24/2017 al fine di realizzare l’intervento in variante alla pianificazione, pur rilevando di avere ivi espresso la propria contrarietà.
Con sentenza n. 922 pubblicata il 4 agosto 2025 l’adito Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso rg. 15/2025 della società Mineraria di Boca atteso - in sintesi - il contrasto con la pianificazione urbanistica comunale vigente di cui al RUE e al PSC (che consentono solo interventi strettamente connessi con gli usi agricoli) e la necessità di approfondimenti ambientali, pur riconoscendo in linea di principio la pertinenzialità dell’intervento richiesto rispetto all’attività mineraria svolta nella Regione Piemonte ai sensi dell’art.23 R.D. 1443/1927 nonché l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento stesso.
All’indomani della pubblicazione della suindicata sentenza il SUAP resistente ha comunicato all’odierna ricorrente la “determinazione del 14 agosto 2025 di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, co.2, L 241/1990, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, rinviando “per relationem” al parere negativo del Settore II Servizio Ufficio di Piano – Urbanistica e cartografico prot. 38117 del 12/08/2025” e precisato che il procedimento autorizzativo sarebbe dovuto essere inteso “concluso negativamente”.
Secondo il citato parere comunale, in sintesi, il progetto depositato non è conforme alla vigente strumentazione comunale e alla pianificazione sovraordinata con richiamo ai “vincoli presenti nell’area in esame con particolare riferimento alle limitazioni ambientali derivanti dalla tavola 2° del PFC”; inoltre per la realizzazione del progetto non è sufficiente derogare/variare la sola vigente strumentazione comunale, in quanto risulta altresì necessaria una variazione della strumentazione Provinciale e Regionale per la quale occorre approfondire le tematiche di tipo progettuali e ambientali, che devono essere condensate in un documento di VALSAT ai sensi dell’art. 18 della L.R. 24/2017, da porre all’attenzione degli Enti sovraordinati”
Con il ricorso qui in esame Mineraria di Boca S.p.a. ha impugnato la suindicata determinazione conclusiva del 14 agosto 2025 unitamente al presupposto parere del Comune di Sassuolo, deducendo motivi così riassumibili:
I)Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8 bis, ultimo periodo della L. n. 241/1990 come aggiunto dall’art. 12, comma 1, lett. a), n. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., in L. 11 settembre 2020, n. 120 in combinato disposto con l'art. 14-bis, commi 2, lett. c) e 3, L. n. 241/1990; eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, di leale collaborazione e di buona fede procedimentale – sotto plurimi e concorrenti profili: l’esito negativo della determinazione conclusiva non potrebbe basarsi solo sul parere del Comune di Sassuolo in quanto espresso oltre il termine perentorio in violazione dunque dell’art.14 bis co 2 lett) c L.241/90; il parere negativo avrebbe dovuto comunque indicare le modalità per superare il dissenso.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt.i 1 e 3 L. n. 241/1990 in combinato disposto con gli artt.: 14 e 20 del D.P.R. n. 380/2001; art. 9 PTCP della Provincia di Modena; art. 14 PTPR della Regione Emilia-Romagna; artt. 17 e 18 PSC del Comune di Sassuolo; artt. 134 e 135 RUE Comune di Sassuolo; art. 18 L.R. n. 24/2017; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e perplessità manifeste, violazione del principio di trasparenza: in sede di Conferenza non sarebbero state esaminate le argomentazioni proposte dalla ricorrente per la tutela delle acque e della fascia ECO modificabile ai sensi dell’art.76 del PSC. Il documento di VALSAT sarebbe propedeutico all’approvazione di nuovi atti di pianificazione e non come nella fattispecie di uno specifico progetto.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sassuolo eccependo l’infondatezza del gravame poiché in sintesi: - il parere comunale per quanto espresso tardivamente non sarebbe affetto da nullità ma da inefficacia valendo in ogni caso come fatto storico da apprezzare da parte dell’autorità procedente; - sarebbe oramai appurato tra le parti la contrarietà dell’intervento proposto dalla ricorrente con la pianificazione urbanistica comunale oltre che con quella sovracomunale; - la necessità della VALSAT venendo in rilievo il rilascio di un permesso di costruire in deroga alla pianificazione di vario livello.
Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2025 parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta tutela cautelare.
In prossimità della discussione la difesa di parte ricorrente con memoria ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento datato 14 agosto 2025 del Suap Unione Comuni Distretto Ceramico conclusivo in senso negativo della Conferenza di servizi decisoria inerente permesso di costruire in deroga volto alla realizzazione di una tettoia per deposito di materiali in fabbricato ubicato in Sassuolo (fg.1 mapp.77).
Tale determinazione è unicamente motivata “per relationem” al richiamato parere negativo reso dal Comune di Sassuolo il 12 agosto 2025.
Formula parte ricorrente articolate censure tra cui con il primo motivo la tardività del parere espresso dall’Amministrazione comunale che non avrebbe quindi potuto dispiegare efficacia in seno alla Conferenza.
2.- Il ricorso è infondato e va respinto.
3.- E pacifico come nell’ambito di Conferenza di servizi decisoria il termine per l’espressione dei pareri da parte delle amministrazioni coinvolte è perentorio, si che quelli espressi tardivamente sono inefficaci ( ex multis T.A.R. Lombardia Milano sez. II, 8 maggio 2025, n. 1572; T.A.R. Toscana sez. III, 12 marzo 2025, n. 466) come condivisibilmente argomentato nel ricorso.
Trascura però parte ricorrente che la circostanza della contrarietà dell’intervento proposto con la pianificazione comunale risultava accertata, già prima della conclusione della Conferenza di Servizi, con la sentenza n. 922 del 4 agosto 2025 pronunciata “inter partes” da questo Tribunale Amministrativo e più volte espressamente richiamata nel parere, sentenza allo stato passata in giudicato (art.92 c.p.a.) per mancata proposizione dell’appello e “illo tempore” comunque pienamente efficace, a nulla rilevando dunque la tardività del parere espresso dal Comune fondato quantomeno in parte su elementi giuridici già noti.
Tale contrasto giudizialmente accertato è di per sè ostativo alla realizzazione dell’intervento unitamente, come si vedrà infra, alla mancanza della Valsat di cui alla L.R. 24/2017.
Il motivo non merita dunque condivisione.
4.- Anche il secondo motivo di gravame non è persuasivo.
Ai sensi degli artt 18 e 19 della L.R. 24/2017 nell’approvare e variare i propri strumenti di pianificazione, le Regioni, i soggetti di area vasta e i Comuni prendono in considerazione gli effetti sull’ambiente, derivanti dall’attuazione degli strumenti stessi mediante un documento di VALSAT, che costituisce parte integrante e sostanziale della pianificazione.
Tale documento valuta le scelte della pianificazione, gli effetti e le possibili alternative in rapporto agli obiettivi che la pianificazione si pone.
La VALSAT valuta, inoltre, i potenziali impatti anche negativi e valuta soluzioni idonee a impedirli mitigarli e compensarli.
L’accertata necessità di una modifica agli strumenti urbanistici comunali e al regime delle tutele ambientali (vedi ancora la richiamata sentenza n. 922/2025) rende necessaria la VALSAT, come evidenziato in sede di Conferenza, non rientrando l’intervento proposto dalla ricorrente nei tassativi casi di esclusione indicati dal comma 6 dell’art.19 della richiamata L.R. 24/2017.
5.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la complessità e la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di BE, Presidente
PA LI, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA LI | GO Di BE |
IL SEGRETARIO