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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/05/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 601/2018 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATA A FAVARA IL 03/02/47 Parte_1
rapp. e dif. dagli Avv.ti Diego Costanza e Rita Daniela Moscatt
ATTRICE
CONTRO
IN PERSONA DEL SUO LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Controparte_2
rapp. e dif. dall'Avv. Giancarlo Noto
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
IN PERSONA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI Controparte_3
E Controparte_4 Controparte_5
rapp. e dif. dall'Avv. Salvatore Infantino
CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
[...] nel costituirsi preliminarmente instava al fine di Controparte_1 essere autorizzata ad evocare in giudizio la compagnia assicuratrice con la quale aveva stipulato Controparte_3 apposito contratto per la responsabilità civile verso terzi chiedendo di essere da questa garantita e manlevata da ogni eventuale conseguenza scaturente dalla controversia in oggetto invocando nel merito il rigetto delle attoree pretese delle quali deduceva l'infondatezza. Il giudice autorizzava l'istanza avanzata ex art. 269 c.p.c. dalla convenuta e quindi ritualmente citata si costituiva in virtù di comparsa responsiva del 21/06/2018 la Controparte_3 anch'essa chiedendo il rigetto delle pretese giudizialmente
[...] dedotte da parte attrice stante la loro infondatezza. Infine la causa istruita attraverso produzioni documentali prove testimoniali e
2 consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico-legale veniva posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
29/01/2025 previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le attoree pretese sono state respinte, in ossequio alla regola di giudizio sancita dall'art. 2697 c.c. (a tenore della quale “actore non probante, reus absolvitur”). Nel merito, l'attrice assume, nell'atto introduttivo e nelle successive proprie difese, che il fatto illecito per cui è causa si è verificato a causa della insidia non prevedibile né evitabile costituita dallo stato di dissesto della scalinata posta all'esterno della struttura della convenuta non visibile per assenza di apposita segnalazione inciampando nella quale sarebbe caduta riportando lesioni personali. Tale insidia, in quanto derivante dalla carenza di diligente custodia e manutenzione della scalinata, determinerebbe la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. Da tali prospettazioni emerge con tutta evidenza come parte attrice abbia evocato la responsabilità della convenuta avendo chiesto, l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità di essa ex art. 2051 c.c. Nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), la responsabilità scaturisce dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. La responsabilità per danni da cose in custodia, si fonda sul rischio a carico del custode, a meno che non sia intervenuto un caso fortuito a interrompere il nesso eziologico. In questo caso l'onere della prova grava sul
3 danneggiante. Al pari del caso fortuito, anche il concorso colposo del danneggiato può produrre un'interruzione del nesso eziologico e pertanto giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode, in base ad una valutazione della gravità ex art 1227 cc del comportamento della vittima. Nel caso che qui occupa, l'attrice ha evocato la tutela apprestata dall'art. 2051 c.c., ipotizzando una responsabilità omissiva della per Controparte_1 avere la convenuta negligentemente trascurato una corretta manutenzione della scalinata posta all'esterno della struttura di sua proprietà e non aver eliminato una situazione di pericolo occulto
(cosiddetta insidia o trabocchetto) L'art. 2051 c.c. prevede infatti che ciascuno sia responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La norma non esige che la cosa in custodia sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per un suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un proprio “dinamismo”, sussiste il dovere di custodia e controllo. La Corte di Cassazione ha evidenziato che non ha rilievo agli effetti dell'art. 2051 c.c. la distinzione tra cose pericolose ed inerti, ben potendo anche queste ultime inserirsi in un complesso causale, produttivo di danno, in ordine al quale il legislatore ha inteso apprestare a favore del danneggiato una tutela rafforzata. Secondo il dominante orientamento giurisprudenziale la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Ciò significa che solo il
“fatto della cosa” è rilevante (e non il fatto dell'uomo) e che la responsabilità discende dal mero rapporto di custodia. L'unico limite
è costituito dall'esistenza del caso fortuito, con la precisazione che
4 detto limite non si identifica con l'assenza di colpa. Si tratta, quindi, di una responsabilità oggettiva. La diligenza del custode, se non è provato il fortuito, non è sufficiente per escludere la sua responsabilità. La responsabilità deriva non da un comportamento del responsabile, ma dalle modalità di causazione del danno. La rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, quale anche la condotta imprevista e imprevedibile della vittima o di un terzo. Il fattore accertato potrebbe anche non essere sufficiente a interrompere il nesso di causalità, ma essere idoneo a giustificare un concorso di colpa ex art. 1227, primo comma c.c. Ritenuto pertanto che, secondo tale disposizione, “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, non pare dubitabile che nella specie non sussistano i presupposti tutti di cui alla fonte citata. Invero ricorre nella specie l'ipotesi della <>, usualmente identificata nella particolare relazione tra un soggetto e la cosa legittimante il potere di escludere i terzi dal relativo utilizzo;
situazione, questa, dalla giurisprudenza indifferentemente ascritta al proprietario, all'usufruttuario, all'enfiteuta, al conduttore, ecc. (qui la
[...] non ha mai, neppure implicitamente, contestato Controparte_1 la sua signoria, non importa a che titolo, sulla struttura teatro dell'incidente che ci occupa). Supporto probatorio alcuno è apparso
5 connotarsi in riguardo all'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo con specifico riferimento alle effettive cause dell'incidente occorso all'attrice che avesse sufficiente vigore da riuscire a far in via anche presuntiva arguire una forma di responsabilità nell'ambito dell'accaduto in commento della convenuta. Nel corso del giudizio ed in particolare dall'esame della documentazione versata in atti e dall'attività istruttoria espletata nessuna circostanza degna di rilievo è emersa da cui si potesse desumere un atteggiamento generatore di responsabilità della convenuta scaturito da una negligente condotta della stessa da intravedersi nell'asserita pericolosità della pavimentazione della scaletta che al momento del fatto illecito dedotto l'attrice stava percorrendo in tal modo subendo l'incidente per cui è lite che ne avesse causato il verificarsi e quindi favorito il connotarsi della fattispecie invocata a sostengo della tesi giudizialmente prospettata. Orbene, premesso che l'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. impone all'attore di fornire la prova non solo dell'evento lesivo e delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, ma anche del fatto omissivo o commissivo di colui al quale si imputa tale responsabilità, unitamente al rapporto di causalità tra la condotta e l'evento e all'elemento soggettivo della colpa o del dolo, si osserva che la proprietaria di una struttura aperta al pubblico, è tenuta, in applicazione del principio generale del neminem laedere, a mantenere la struttura in condizioni che non costituiscano una situazione di pericolo occulto per l'utente, che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità. La pluriennale attività giurisprudenziale ha elaborato la figura della cd. “insidia o trabocchetto”, quale elemento sintomatico dell'attività colposa della proprietaria, ricorrente allorché la struttura nasconda
6 un'insidia non evitabile con l'ordinaria diligenza. Tale nozione costituente un indice tassativo ed ineludibile per fondare la responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c. per danni riportati dall'utente in conseguenza di omessa o insufficiente manutenzione di locali aperti al pubblico presuppone che colui che lamenti di aver sofferto un danno debba offrire la prova dell'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla coesistenza di due elementi, ovvero, l'elemento oggettivo della non visibilità e l'elemento soggettivo della imprevedibilità del pericolo. Nella fattispecie in esame, l'attrice ha sostenuto l'invisibilità e l'imprevedibilità del pericolo, costituito dallo stato di dissesto in cui versava la scalinata della struttura di proprietà attrice invisibile e non adeguatamente segnalato, che avrebbe provocato la perdita di equilibrio con conseguente caduta. Ad avviso del giudicante, però, parte attrice non ha ottemperato compiutamente all'onere probatorio, su di essa incombente, in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c. della convenuta.
Dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, non è emerso, infatti, che il pericolo fosse insidioso o occulto, nei termini sopra illustrati. Quanto alla descrizione dello stato di dissesto della scaletta rinvenibile negli atti di causa, è
d'uopo osservare come essa ne denunci se non proprio la visibilità e prevedibilità quantomeno l'evitabilità, atteso che lo stesso stato di degrado viene descritto come verosimilmente avvistabile e, in ogni caso, non totalmente ignoto all'attrice la quale si presume non fosse la prima volta che si recasse presso la struttura della convenuta.
Quanto detto implica, sotto il profilo oggettivo della non visibilità dell'anomalia della scalinata in argomento, che date le
7 caratteristiche dello stato dei luoghi il pericolo da essa rappresentato era visibile o quanto meno avvistabile e, comunque, tale da indurre l'attento e prudente utente della struttura a camminare con estrema lentezza e con lo sguardo rivolto verso il basso per evitare di calpestare la zona interessata dall'irregolarità della scala e, conseguentemente, una possibile perdita di equilibrio.
Sotto il diverso aspetto soggettivo della non prevedibilità dell'ostacolo, va sottolineato come la presenza dell'irregolarità della pavimentazione della scalinata si presume sia immediatamente percepibile agli occhi anche di chi non la percorra abitualmente. Detta circostanza costituisce una prova dirimente in ordine alla assoluta prevedibilità del pericolo da parte dell'attrice, la quale, avendo verosimilmente in precedenza percorso tale tracciato, era consapevole della sua presenza e della possibilità che, non prestando la dovuta attenzione, avrebbe potuto incorrere
(ciò che, di fatto, è accaduto) nell'evento rovinoso. Sulla scorta delle considerazioni appena illustrate, a mente della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Deve concludersi che l'anomalia della scaletta denunciata dall'attrice non rappresentava un pericolo occulto, né insidioso, perché visibile e, per questo, comunque prevedibile, per cui non può attribuirsi alla convenuta alcuna responsabilità ex art 2051 c.c. per le conseguenze pregiudizievoli del sinistro verificatosi ai danni dell'attrice. Ne consegue che la
8 pretesa risarcitoria della stessa almeno a tale titolo, deve essere respinta. In definitiva, nel caso in cui si deduca una responsabilità ex art. 2051 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato, consistente, appunto, nel non aver prestato la dovuta attenzione allo stato di dissesto esistente e sicuramente visibile sin dal momento in cui l'attrice ha iniziato a percorrere la scalinata posta all'esterno della struttura di proprietà della convenuta, esclude la responsabilità di quest'ultima qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione od eccezione sollevate, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Alla luce delle emergenze processuali appena descritte s'è con sufficiente certezza in grado quindi d'affermare che l'attrice non è apparsa in grado di fornire la prova oggettiva o soggettiva verosimile né elementi seppure di carattere indiziario attendibili da cui poter intuire un'eventuale responsabilità nella causazione dell'incidente in argomento della Pertanto appare Controparte_1 potersi con sufficiente certezza affermare che partecipazione alcuna della convenuta al concretizzarsi del fatto illecito è sembrata delinearsi all'esito della disposta attività istruttoria. Deve essere infine respinta la domanda di condanna di parte attrice per responsabilità aggravata avanzata, ex art. 96 c.p.c., in via riconvenzionale dalla convenuta non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un
9 giudizio di cognizione non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza. Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi. L'accoglibilità di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima. Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta. Non è stata infatti raggiunta la prova né dell'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che
è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa dell'attrice. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta le domande attoree;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta di condanna dell'attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
AGRIGENTO 06/05/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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