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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25167/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25167/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giorgio RT P.IVA_1
Francesco Molinari (pec e Email_1 dell'avv. Valeria Angela Saronni (pec ; Email_2 ed elezione di domicilio presso i difensori in Piazza Castello, 11 20123 Milano
-attrice- contro
(C.F. , Controparte_2 C.F._1 CP_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_4
), con il patrocinio degli avv.ti Marco Romagnoli (pec C.F._3
, Lorenzo Mondini (pec Email_3
e Lamberto Rossi (pec Email_4
; ed elezione di domicilio presso i difensori in via Email_5
Rosalba Carriera, 15 20146 Milano
-convenuti-
Oggetto: opposizione a precetto CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale On.le, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta:
- in via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato il
4 giugno 2024;
- in via principale: nel merito, dichiarare inefficace il precetto oggetto di opposizione per manifesta infondatezza.
Condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore del presente processo è pari ad
€ 6.0000.
CONCLUSIONI PER PARTI CONVENUTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale / preliminare: accertare e dichiarare la propria incompetenza per valore in favore di quella del Giudice di Pace di Milano e per l'effetto dichiarare improcedibile il presente procedimento, con ogni consequenziale statuizione;
- in via pregiudiziale / preliminare: accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nel corpo dell'atto, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione all'esecuzione spiegata dalla Società nei confronti dei sigg. , e RT Controparte_2 Controparte_4 CP_3
con ogni consequenziale statuizione;
[...]
- in via principale: accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nel corpo dell'atto,
l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione spiegata dalla Società nei RT confronti dei sigg. e con ogni Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 consequenziale statuizione;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati del 15% di rimborso spese generali, 4% Cnpa e 22% IVA come per Legge e con condanna ex art. 96 c.p.c. della Società
[...] al pagamento in favore dei convenuti sigg. , e CP_1 Controparte_2 Controparte_4 della somma che sarà ritenuta equitativamente di Giustizia determinabile, in Controparte_3 termini di proporzionalità, alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa.
Si conferma che il valore del presente giudizio ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115 è pari ad
€ 6.000,00.
pagina 2 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Con ordinanza cautelare del 19.05.2024, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Imprese, ha ordinato alla società di consentire a RT
(anche in rappresentanza di e Controparte_2 CP_4 CP_3 di consultare i libri sociali e la documentazione custodita dalla società.
[...]
Con atto di precetto notificato il 04.06.2024 i tre soci hanno intimato alla
[...]
i ottemperare l'ordinanza del Tribunale. CP_1
Con atto di citazione notificato il 28.06.2024 è stata presentata opposizione a precetto, con la quale la sostiene di aver già pienamente assicurato il RT diritto di accesso alla documentazione societaria.
Si sono costituiti gli opposti eccependo in via preliminare l'incompetenza di questo
Tribunale in favore del Giudice di Pace e l'inammissibilità dell'opposizione in quanto riguardante aspetti di merito da dedurre davanti al giudice della cognizione.
Alla prima udienza del 04.02.2025 le parti sono state immediatamente invitate a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
2.- Eccezione di incompetenza
L'eccezione di incompetenza è infondata perché, contrariamente a quanto sostenuto dagli opposti, l'opposizione non ha ad oggetto il pagamento delle spese legali e dunque non appartiene alla competenza per valore del giudice di Pace.
3.- Inammissibilità dell'opposizione
L'opposizione è inammissibile, ma per un motivo diverso da quello eccepito dagli opposti nella loro comparsa.
A ben vedere, infatti, il titolo esecutivo in forza del quale viene minacciata l'esecuzione forzata è un'ordinanza cautelare del Tribunale delle Imprese. Pertanto, essa avrebbe dovuto essere eventualmente posta in esecuzione con le modalità di cui all'art. 669 duodecies c.p.c., sotto il controllo del giudice della cautela, senza necessità di notificare il precetto. Parimenti, le contestazioni dell'obbligata avrebbero dovuto essere rivolte al giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare. In questo senso, si vedano Cass.
27392/2022, Cass. 13175/2021, Cass. 6621/2008 (precedenti in materia di esecuzione dell'interdetto possessorio, che però contengono principi applicabili a tutti i procedimenti cautelari).
In definitiva, quindi, sono inammissibili sia l'attività del creditore volta a porre in attuazione l'ordinanza cautelare nelle forme previste per l'esecuzione forzata e consistente nell'intimazione di un precetto non previsto dalla legge o dal giudice, sia il dispiegamento pagina 3 di 4 di contestazioni mediante opposizione a precetto: l'una e l'altra in violazione della competenza funzionale ed inderogabile del giudice della cautela, a questi dovendo rivolgersi il destinatario della notifica di quell'inammissibile precetto per contestare il diritto di conseguire l'attuazione del provvedimento.
4.- Spese legali
Le spese sono compensate, analogamente a quanto deciso dalla già citata Cass.
27392/2022, in quanto “è stato attivato un rimedio inammissibile avverso un atto del pari inammissibilmente formato”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA inammissibile la domanda;
2) COMPENSA le spese legali.
Milano, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25167/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giorgio RT P.IVA_1
Francesco Molinari (pec e Email_1 dell'avv. Valeria Angela Saronni (pec ; Email_2 ed elezione di domicilio presso i difensori in Piazza Castello, 11 20123 Milano
-attrice- contro
(C.F. , Controparte_2 C.F._1 CP_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_4
), con il patrocinio degli avv.ti Marco Romagnoli (pec C.F._3
, Lorenzo Mondini (pec Email_3
e Lamberto Rossi (pec Email_4
; ed elezione di domicilio presso i difensori in via Email_5
Rosalba Carriera, 15 20146 Milano
-convenuti-
Oggetto: opposizione a precetto CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale On.le, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta:
- in via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato il
4 giugno 2024;
- in via principale: nel merito, dichiarare inefficace il precetto oggetto di opposizione per manifesta infondatezza.
Condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore del presente processo è pari ad
€ 6.0000.
CONCLUSIONI PER PARTI CONVENUTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale / preliminare: accertare e dichiarare la propria incompetenza per valore in favore di quella del Giudice di Pace di Milano e per l'effetto dichiarare improcedibile il presente procedimento, con ogni consequenziale statuizione;
- in via pregiudiziale / preliminare: accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nel corpo dell'atto, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione all'esecuzione spiegata dalla Società nei confronti dei sigg. , e RT Controparte_2 Controparte_4 CP_3
con ogni consequenziale statuizione;
[...]
- in via principale: accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nel corpo dell'atto,
l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione spiegata dalla Società nei RT confronti dei sigg. e con ogni Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 consequenziale statuizione;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati del 15% di rimborso spese generali, 4% Cnpa e 22% IVA come per Legge e con condanna ex art. 96 c.p.c. della Società
[...] al pagamento in favore dei convenuti sigg. , e CP_1 Controparte_2 Controparte_4 della somma che sarà ritenuta equitativamente di Giustizia determinabile, in Controparte_3 termini di proporzionalità, alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa.
Si conferma che il valore del presente giudizio ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115 è pari ad
€ 6.000,00.
pagina 2 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Con ordinanza cautelare del 19.05.2024, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Imprese, ha ordinato alla società di consentire a RT
(anche in rappresentanza di e Controparte_2 CP_4 CP_3 di consultare i libri sociali e la documentazione custodita dalla società.
[...]
Con atto di precetto notificato il 04.06.2024 i tre soci hanno intimato alla
[...]
i ottemperare l'ordinanza del Tribunale. CP_1
Con atto di citazione notificato il 28.06.2024 è stata presentata opposizione a precetto, con la quale la sostiene di aver già pienamente assicurato il RT diritto di accesso alla documentazione societaria.
Si sono costituiti gli opposti eccependo in via preliminare l'incompetenza di questo
Tribunale in favore del Giudice di Pace e l'inammissibilità dell'opposizione in quanto riguardante aspetti di merito da dedurre davanti al giudice della cognizione.
Alla prima udienza del 04.02.2025 le parti sono state immediatamente invitate a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
2.- Eccezione di incompetenza
L'eccezione di incompetenza è infondata perché, contrariamente a quanto sostenuto dagli opposti, l'opposizione non ha ad oggetto il pagamento delle spese legali e dunque non appartiene alla competenza per valore del giudice di Pace.
3.- Inammissibilità dell'opposizione
L'opposizione è inammissibile, ma per un motivo diverso da quello eccepito dagli opposti nella loro comparsa.
A ben vedere, infatti, il titolo esecutivo in forza del quale viene minacciata l'esecuzione forzata è un'ordinanza cautelare del Tribunale delle Imprese. Pertanto, essa avrebbe dovuto essere eventualmente posta in esecuzione con le modalità di cui all'art. 669 duodecies c.p.c., sotto il controllo del giudice della cautela, senza necessità di notificare il precetto. Parimenti, le contestazioni dell'obbligata avrebbero dovuto essere rivolte al giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare. In questo senso, si vedano Cass.
27392/2022, Cass. 13175/2021, Cass. 6621/2008 (precedenti in materia di esecuzione dell'interdetto possessorio, che però contengono principi applicabili a tutti i procedimenti cautelari).
In definitiva, quindi, sono inammissibili sia l'attività del creditore volta a porre in attuazione l'ordinanza cautelare nelle forme previste per l'esecuzione forzata e consistente nell'intimazione di un precetto non previsto dalla legge o dal giudice, sia il dispiegamento pagina 3 di 4 di contestazioni mediante opposizione a precetto: l'una e l'altra in violazione della competenza funzionale ed inderogabile del giudice della cautela, a questi dovendo rivolgersi il destinatario della notifica di quell'inammissibile precetto per contestare il diritto di conseguire l'attuazione del provvedimento.
4.- Spese legali
Le spese sono compensate, analogamente a quanto deciso dalla già citata Cass.
27392/2022, in quanto “è stato attivato un rimedio inammissibile avverso un atto del pari inammissibilmente formato”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA inammissibile la domanda;
2) COMPENSA le spese legali.
Milano, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 4 di 4