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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1207/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
FA (C.F. ) (PEC , elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Fioresta in Catanzaro alla via del Commercio, 2
Appellante
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Caruso CP_1 C.F._3
(C.F. ) (PEC , elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliata presso il di lui studio in Cosenza alla via Alberto Serra, 14
Appellata
E
(C.F. ), in persona del Commissario Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Guido De Santis (C.F. Controparte_3
) (PEC ), elettivamente domiciliata C.F._5 Email_3 presso il di lui studio in Roma alla Via Livorno, 6
Appellata E in liquidazione coatta amministrativa Controparte_4
(C.F. ), in persona del commissario liquidatore, l.r.p.t. P.IVA_2
Appellata contumace
Conclusioni
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita -disattesa e respinta ogni contraria, istanza, domanda, eccezione e difesa- così statuire:
1.- In via immediata e preliminare: sospendere l'esecutorietà dell'ordinanza impugnata ovvero, se iniziata, l'esecuzione della stessa, sussistendo i presupposti di legge;
2.- In accoglimento del proposto gravame ed in riforma dell'ordinanza impugnata: in via principale, dichiarare la nullità della notificazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.c., introduttivo del giudizio sommario di cognizione, nonché del conseguente procedimento e dell'ordinanza impugnata, rimettendo la causa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c. per ivi sentire rigettare
l'originaria domanda;
in via subordinata, dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata, nonché del relativo procedimento, in quanto fondata esclusivamente sulla consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., inutilizzabile in quanto nulla, per l'effetto rigettando la domanda originaria, eventualmente previa ammissione di nuova consulenza tecnica atta a verificare la congruità e conformità a legge ed alle linee guida della condotta medica tenuta dall'appellante; in via ulteriormente gradata, annullare e/o riformare l'ordinanza impugnata, per l'effetto rigettando, previa ammissione di ctu medico-legale atta a verificare la correttezza e congruità della condotta medica tenuta dell'appellante, l'originaria domanda.”
Per l'appellata : CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contraiis rejectis:
- rigettare l'appello poiché inammissibile, manifestamente infondato, illegittimo, improponibile anche nel merito per tutti i motivi suesposti. con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidarsi ex DM. 55/2014 con rinuncia alla distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellata : Controparte_2
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare: accogliere tutte le eccezioni, anche processuali, sollevate, con il presente atto, dalla . Controparte_2 Nel merito: respingere tutte le domande formulate da parte attrice, in particolare nei confronti dell' , in quanto infondate in fatto e in diritto, per come appena Controparte_2 espresso.
Nello specifico, ritenere valida ed efficace la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., perché
l'invio della pec ha raggiunto lo scopo di portare a conoscenza dell'odierno appellante, dell'instaurazione del relativo procedimento, così come, evidentemente l'ordinanza oggi impugnata, notificata al medesimo indirizzo pec. Da ciò la inapplicabilità dell'art. 354 c.p.c., per come esposto in narrativa;
ritenere valida la CTU rigettando la richiesta di nuova consulenza per le motivazioni suddette.
Condannare parte attrice al pagamento di tutte le spese del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29 maggio 2019, Parte_1 medico, ha proposto appello avvero l'ordinanza ex art. 702quater c.p.c. del 26 aprile 2019, pubblicata in data 29 aprile 2019, con la quale Tribunale di Cosenza, accogliendo la domanda proposta da , aveva affermato la sua responsabilità, unitamente all' CP_1 Controparte_5 per le lesioni subite dalla a seguito degli errati interventi terapeutici posti in essere, CP_1 condannandoli al risarcimento del danno1.
Giova precisare che il Tribunale aveva ritenuto acclarata la responsabilità del Dott. perché “reo” di aver diagnosticato il 14 maggio 2010 alla – in precedenza giunta Parte_1 CP_1 presso l'Ospedale di Cosenza in data 27 marzo 2010 dopo caduta accidentale – una capsulite adesiva scapolo omerale destra e di averle praticato una infiltrazione cortisonico-anestetica nella spalla destra con prescrizione di stretching capsulare e laser terapia: trattamento ritenuto generativo della massiva lesione della cuffia dei rotatori e del capo lungo del bicipite della spalla destra.
Non è dato ben comprendere i motivi di condanna dell' : Controparte_2 considerazione destinata a non riverberare alcun effetto nel giudizio in ragione della mancata impugnazione del relativo ed autonomo capo di decisione.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto i seguenti motivi:
1) “Nullità della notificazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (nonché del conseguente procedimento e dell'ordinanza conclusiva impugnata) con remissione della causa al primo
Giudice ex art. 354 c.p.c.”.
2) “Nullità dell'ordinanza impugnata (nonché del relativo procedimento) in quanto fondata esclusivamente sulla consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. a sua volta nulla,
e perciò inutilizzabile, perché redatta in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”.
3) “Erroneità, comunque, dell'ordinanza impugnata con la quale è stata accolta la domanda proposta col ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in ragione dell'erroneità e non condivisibilità delle conclusioni della consulenza tecnica preventiva fatte proprie dal Giudice di prima sede”.
Con comparsa depositata il 9 ottobre 2019 si è costituita in giudizio l' Controparte_2
resistendo al gravame proposto e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in
[...] diritto.
Con comparsa depositata il 12 ottobre 2019 si è costituita in giudizio chiedendo CP_1 il rigetto dell'appello perché infondato.
La Corte, con ordinanza del 10 dicembre 2019, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e disposto consulenza tecnica, conferendo l'incarico ai Dott.ri Per_1
e e rinviando la causa all'udienza dell'11 febbraio 2020 per il
[...] Controparte_6 conferimento dell'incarico.
All'udienza del 28 marzo 2023, la Corte ha disposto il rinnovo dell'attività dei consulenti nominati, mediante nuova comunicazione di inizio delle operazioni, concedendo nuovi termini e rinviando per il prosieguo all'udienza del 12 dicembre 2023.
All'udienza del 28 maggio 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni, stante le disposizioni organizzative correlate al P.N.R.R.
In data 12 novembre 2024, è stata depositata la relazione finale da parte dei periti nominati. Transitato il fascicolo nei ruoli della Seconda Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 28 maggio 2025.
In quella sede, a seguito di discussione orale dinanzi al collegio, la Corte si è riservata e, con successiva ordinanza del 3 giugno 2025, disattesa la richiesta di sostituzione dei consulenti nominati, ha assegnato la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti costituite hanno depositato le rispettive comparse conclusionali;
solo l'appellante ha depositato memoria di replica.
II – Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_7
, non costituitasi in giudizio malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione
[...] in appello avvenuta a mezzo PEC in data 29 maggio 2019.
§2
Il primo motivo di appello è infondato.
Con esso, come preannunciato, l'appellante ha sostenuto la tesi della l'invalidità della notificazione della vocatio in ius nel procedimento di primo grado, compiuta in via telematica, in quanto effettuata all'indirizzo relativo alla (diversa) attività imprenditoriale del Dott. Parte_1 totalmente estranea ai profili in rilievo benché riconducibile alla medesima persona fisica.
Deve allora preliminarmente richiamarsi la regola affermata in tema di procedimento notificatorio con modalità telematica.
L'art. 3 bis della l. n. 53/1994, vigente al momento della notifica del ricorso del procedimento regolato dall'art. 702 bis c.p.c., per quanto attiene al caso in esame, dispone che:
“
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
Sulla scorta di tanto, la Suprema Corte ha poi condivisibilmente affermato che “a seguito dell'istituzione del c.d. “domicilio digitale”, […], le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite – in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45 bis, comma 2, lettera a), numero 1), del
d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 – presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'art. 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'art.
16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal e, quindi, Controparte_8 indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.” (cfr. Cass.
Civ. Sez. I, 3 febbraio 2021 n. 2460).
Merita di essere ricordato, ancora, che “in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto” (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 6 maggio 2024 Ordinanza
n. 12134).
Nella specie – sulla scorta dei principi sopra esposti, ai quali il Collegio aderisce – deve ritenersi che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ex art. 702 bis c.p.c., avvenuta in data 2 febbraio 2018, sia stata compiuta correttamente in conformità alla sopra citata normativa: in definitiva, corretta appare la notifica del ricorso operata presso l'indirizzo PEC
attinto dal pubblico elenco INI-PEC, attivato dal destinatario con Email_4 riferimento seppur alla propria attività di imprenditore agricolo, da considerare utilizzabile ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/1994, anche per la notificazione di atti ad essa estranei.
Al riguardo, deve precisarsi che l'appellata ha dimostrato come il suddetto indirizzo sia stato estratto dal registro pubblico INI-PEC; difetta prova del contrario ad opera dalla onerata parte appellante.
§2
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale la parte impugnante ha invocato la caducazione della ordinanza di primo grado in quanto fondata sugli esiti di accertamento tecnico preventivo, giusta ricorso notificato presso indirizzo (fisico) ove il Parte_1 non avrebbe mai risieduto;
la parte appellante ha specificamente sostenuto che “la nullità per violazione del principio del contradditorio e del diritto di difesa dell' ATP e della relativa consulenza, comporta l'inutilizzabilità assoluta di quest'ultima che, in quanto ciò nonostante, illegittimamente acquisita nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. ed assunta a fondamento esclusivo dell'ordinanza conclusiva dello stesso, vizia di riflesso l'uno (il procedimento) e l'altra
(l'ordinanza), determinandone la nullità derivata”. Invero, in disparte il tema legato alla perfezione o meno della notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo, la successiva notifica del ricorso teso ad ottenere la definizione dell'azione con il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. – da ritenere corretta per quanto sopra evidenziato – avrebbe ben consentito al di poter operare le ritenute contestazioni. Parte_1
L'odierno appellante – contumace in primo grado – è stato quindi posto nella condizione di potere interloquire in ordine agli accertamenti tecnici compiuti, senza che sia dato rilevare la violazione del suo diritto di difesa, tantomeno la prospettata “nullità derivata” della sentenza.
Il tema, peraltro, è destinato ad assumere diverso rilievo alla luce del rinnovo degli accertamenti tecnici, disposto dalla Corte con ordinanza del 10 dicembre 2019.
Incidentalmente, sul punto, è necessario osservare che nessuna invalidità degli esiti dell'indagine condotta dai consulenti nominati dalla Corte è oggi possibile rilevare.
A fronte, infatti, del deposito da parte loro in data 12 novembre 2024 della relazione – senza che sia stata inviata una bozza al consulente dell'appellante – deve rilevarsi l'intervenuta allegazione in data 9 gennaio 2025 delle osservazioni critiche di costui;
d'altro canto, non può non osservarsi che nessuna specifica eccezione in punto di invalidità della relazione è stata sollevata dalla Difesa dell'appellante, la quale nella prima difesa utile, svolta in data 18 febbraio 2025, si è limitata ad invocare la sostituzione dei consulenti in ragione del ritardo osservato nel deposito dell'elaborato.
Ne discende un duplice ordine di considerazioni:
a) non sussiste alcuna nullità della CTU di secondo grado, essendo in ogni caso stata consentita la formulazione di osservazioni di parte;
b) per la disamina della vicenda sarà necessario tener conto di entrambi gli elaborati d'ufficio, unitamente a tutti gli altri documenti acquisti.
§3
E tanto introduce allora il tema legato alla valutazione della condotta del cui è Parte_1 stato addebitato, a quanto si legge nell'atto introduttivo del giudizio, di avere determinato la lesione totale della cuffia dei rotatori stante la prescrizione di un – non appropriato – ciclo di kinesiterapia.
In verità, l'ordinanza gravata dà conto del fatto che a generare le lesioni riscontrate in danno della – massiva lesione della cuffia dei rotatori e del capo lungo del bicipite della spalla CP_1 destra – sarebbe stata la terapia cortisonico-anestetica effettuata dal in data 14 maggio Parte_1
2010 in un soggetto con molteplici alterazioni degenerative e con indebolimento del tendine sovraspinoso parzialmente lesionato (che) il successivo ciclo di stretching ha ulteriormente indebolito e (con sollecitazione delle) strutture al punto da provocarne la completa rottura”.
Ciò posto, il punto dirimente attiene alla verifica della correttezza dell'operato del
Parte_1
Non appare inutile rilevare che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. Civ. Sez. Un., 11 gennaio 2008 n. 577).
Con riguardo al caso di specie, incontestata la dimostrazione dell'esistenza del rapporto e della erogazione della prestazione da parte del Dott. occorre prendere in esame Parte_1
l'addebito alla luce dei principi sopra esposti.
In questo quadro, a fronte delle allegazioni della originaria parte ricorrente, viene in rilievo quanto accertato dai Consulenti nominati dalla Corte.
In seno alla loro relazione, essi hanno messo in rilievo quanto emerso dagli accertamenti magnetico nucleari condotti, rispettivamente il 30 aprile 2010 e il 22 giugno 2010.
Questo quanto accertato con la prima RMN eseguita presso l'UO di Radiodiagnostica del
P.O. di Rossano Calabro: “Lesione infratendinea subacromiale ed iuxtainserzionale del tendine del muscolo sovraspinoso che appare sottile e disomogeneo, nel contesto di grave tendinosi, in quadro di impingement. Sclerosi sottocorticale all'inserzione del tendine del muscolo sopraspinoso sul trochite. Entesopatia all'inserzione omerale del tendine sottoscapolare. Spessa falda di tenosinovite in corrispondenza della guaina del capo lungo del bicipite. Abbondante versamento nella borsa sottoscapolare, in quella sub-acromion-deltoidea ed in sede articolare scapolo-omerale. Utile valutazione specialistica ortopedica".
E questo quanto emerso all'esito della seconda RMN, eseguita presso il laboratorio
“Biocontrol” di Cosenza: “si apprezza lesione a tutto spessore del tendine del m. sovraspinato che appare retratto all'altezza del terzo medio omerale;
buono il trofismo del moncone: coesiste risalita della testa omerale. Lieve versamento nella borsa subacromion deltoidea. Assottigliato e disomogeneo il tendine del m. sottoscapolare. Il tendine del capo lungo del m. bicipite brachiale non è ben definibile nel solco bicipitale ma appare come sub-lussato antero-medialmente. Presente versamento intraarticolare gleno-omerale di discreta entità con distensione dei recessi sottoscapolare-sottocoracoideo ed ascellare”.
A fronte di tanto, i consulenti della Corte hanno chiosato: “L'asserito danneggiamento e conseguente rottura completa del sopraspinoso causata dall'infiltrazione cortisonica praticata dal dott. non trova convalida per il semplice fatto che i due esami di RMN eseguiti a Parte_1 cavallo della prestazione oggetto di censura da parte del CTU di primo grado consentono, dopo approfondita valutazione in comparativa delle immagini, di affermare che la lesione del sopraspinoso era già presente nel primo esame e si è mantenuta sostanzialmente invariata in quello successivo, con l'unica variante di un miglioramento del quadro infiammatorio locale”.
Tale dato non risulta preso in considerazione dal CTU nominato in primo grado, né trova smentita delle considerazioni del CT di parte CP_1
D'altro canto, quanto da quest'ultimo affermato in ordine agli errori diagnostici risalenti addirittura alla prima fase di intervento operato dai sanitari dell' non assume Controparte_2 concreto rilievo alla luce del fatto che il relativo capo di condanna non è stato impugnato da alcuno.
Né risulta che, pure a fronte della non corretta lettura degli accertamenti strumentali operata dal Dott. – con diagnosi di “di capsulite adesiva in tutto non rispondente alla Parte_1 realtà patologica documentata dalla precedente RMN” – la conseguente prescrizione di terapia in thesi inidonea alla risoluzione della patologia sia stata effettivamente idonea ad aggravarla.
Le relative argomentazioni appaiono, in parte qua, del tutto apodittiche e sfornite dal minimo fondamento.
Di talché, si è a cospetto di carente quadro probatorio finzionale a determinare giudizio di responsabilità del per quanto a lui addebitato. Parte_1
Merita accoglimento l'appello da lui proposto.
III – Le determinazioni accessorie
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, causa di valore compreso sino ad euro 52.000, parametro minimo.
Atteso l'oggetto dell'atto di appello, limitato alla controversia insorta tra la e il CP_1
le spese processuali del grado, in relazione alla posizione dell' Parte_1 Controparte_2 con le altre parti, meritano di essere compensate.
[...]
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 29 maggio 2019 avverso Parte_1 l'ordinanza 702-ter c.p.c., resa dal Tribunale di Cosenza, in data 26 aprile 2019, pubblicata in data
29 aprile 2019, non notificata, così dispone:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_7
2) in accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata ordinanza, rigetta la domanda avanzata da nei confronti di CP_1 Parte_1
3) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 Parte_1 che liquida in euro 777 per spese vive ed euro 7.160 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico di le spese di CTU relativamente ad entrambi i CP_1 gradi del giudizio;
5) compensa le spese del giudizio di appello tra le parti e l' . Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.127,00 CP_2 all'attualità, oltre interessi da calcolarsi nei termini di cui in parte motiva;
- condanna inoltre al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1 somma di euro 29.319,92 all'attualità a titolo di risarcimento del danno biologico dalla ricorrente patito e per spese mediche documentate, oltre interessi da calcolarsi nei termini di cui in parte motiva;
- condanna i convenuti al rimborso delle spese di CTP sostenute da CP_1 nella misura di euro 500,00 per ciascuno;
Con
- condanna, infine, l' e , in solido, alla rifusione delle Parte_1 spese legali sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 145,50 per spese vive documentate ed euro 3.972,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, CAP ed IVA come per legge”.