Sentenza 1 ottobre 1979
Massime • 1
L'art 5 della legge 6 dicembre 1971 n 1034 attribuisce alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali la cognizione delle controversie aventi ad oggetto ricorsi contro Atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni e servizi, riservando, pero, nel suo secondo comma, all'autorita giudiziaria ordinaria quelle concernenti 'indennita, canoni ed altri corrispettivi'. Ne ad escludere la giurisdizione ordinaria, in una causa avente ad oggetto la richiesta, da parte dell'ente pubblico concedente il godimento di un proprio bene patrimoniale indisponibile, di pagamento di canoni arretrati, vale l'eccezione di gratuita, sollevata dall'ente concessionario in base alla funzione pubblica dal medesimo svolta, poiche essa eccezione non sposta l'oggetto della controversia, attinente pur sempre al canone.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/10/1979, n. 5023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5023 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1979 |
Testo completo
L'art 5 della legge 6 dicembre 1971 n 1034 attribuisce alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali la cognizione delle controversie aventi ad oggetto ricorsi
contro
Atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni e servizi, riservando, pero, nel suo secondo comma, all'autorita giudiziaria ordinaria quelle concernenti 'indennita, canoni ed altri corrispettivi'. Ne ad escludere la giurisdizione ordinaria, in una causa avente ad oggetto la richiesta, da parte dell'ente pubblico concedente il godimento di un proprio bene patrimoniale indisponibile, di pagamento di canoni arretrati, vale l'eccezione di gratuita, sollevata dall'ente concessionario in base alla funzione pubblica dal medesimo svolta, poiche essa eccezione non sposta l'oggetto della controversia, attinente pur sempre al canone.*