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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 736/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 736 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICO LUCCI Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
SI TT
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.02.2025, ritualmente notificato all' il CP_1
24.03.2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennità di accompagnamento, in forza del decreto di omologa emesso il
10/09/2024 all'esito del procedimento iscritto al n.rg. 19/2024, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
Nel costituirsi in giudizio, l ha rappresentato che “in data 22 ottobre 2025 è CP_1
stato comunicato l'avviso della liquidazione della prestazione in oggetto, come risulta dal modello TE08 150 allegato (all.1) alla presente memoria”, rilevando altresì “che il pagamento degli arretrati è stato effettuato in data 07/11/2025 come risulta dal cedolino pensione allegato alla presente memoria (ALL.2)”; ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
2.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore della ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta, ha CP_1 aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine al pagamento della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08 e e cedolino pensione), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione ed al pagamento della prestazione dedotta in lite successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (24.03.2025).
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia e da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da;
Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 03/12/2025
Il Giudice
IA Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 736 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICO LUCCI Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
SI TT
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.02.2025, ritualmente notificato all' il CP_1
24.03.2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennità di accompagnamento, in forza del decreto di omologa emesso il
10/09/2024 all'esito del procedimento iscritto al n.rg. 19/2024, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
Nel costituirsi in giudizio, l ha rappresentato che “in data 22 ottobre 2025 è CP_1
stato comunicato l'avviso della liquidazione della prestazione in oggetto, come risulta dal modello TE08 150 allegato (all.1) alla presente memoria”, rilevando altresì “che il pagamento degli arretrati è stato effettuato in data 07/11/2025 come risulta dal cedolino pensione allegato alla presente memoria (ALL.2)”; ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
2.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore della ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta, ha CP_1 aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine al pagamento della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08 e e cedolino pensione), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione ed al pagamento della prestazione dedotta in lite successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (24.03.2025).
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia e da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da;
Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 03/12/2025
Il Giudice
IA Busoli