Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 961/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Carini, Corso Italia n. 168, presso lo studio dell'Avv. RUSSO FRANCESCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Carini, Corso Italia n. 168, presso lo studio dell'Avv. RUSSO FRANCESCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e verbale dell'udienza del 29 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di separazione era stato inizialmente promosso da
, deve darsi atto che successivamente le parti hanno Parte_1 raggiunto un accordo, depositato telematicamente e sottoscritto ed integrato all'udienza del 29 aprile 2025; a seguito di ciò il Giudice delegato ha disposto
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All'udienza del 29 aprile 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'omologazione dell'accordo di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno concordato con l'accordo sottoscritto e così come integrate all'udienza del 29 aprile 2025 e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ART.1) I coniugi, mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto, vivranno separati obbligandosi a comunicarsi reciprocamente eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio. In ordine alla casa coniugale, che è appartamento condotto in locazione, il cui rapporto è regolamentato da contratto stipulato dal marito, le parti ne stabiliscono l'assegnazione alla moglie. Il marito, tuttavia, proseguirà a corrispondere la quota pari alla metà del canone di locazione ed, in generale, dei costi della locazione passiva. L'altra metà, invece, rimarrà a carico della moglie.
Art. 2) Il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie un Controparte_1 assegno di mantenimento mensile pari ad euro 300,00 ed, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio IE, maggiorenne ma non economicamente indipendente, un assegno pari ad euro 300,00, da rivalutarsi, quest'ultimo, annualmente secondo gli indici ISTAT. Il pagamento dei superiori importi dovrà avvenire entro il giorno 16 di ciascun mese.
Art. 3) Le spese straordinarie per il mantenimento del figlio IE saranno sostenute in ragione del 50% per ciascuno dei genitori. Ai fini dell'individuazione di tali spese, i coniugi rinviano al Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo.
Art. 4) I coniugi sopporteranno in ragione della metà ciascuno le spese per l'accudimento del loro cane. Il marito, in particolare, si impegna a corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 50,00 nei medesimi termini di cui all'art. 2.
Art. 5) Il marito provvederà, altresì, al pagamento delle fatture per somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, oltre che al pagamento di imposte, tasse e tributi legati alla detenzione dell'immobile, nella misura della
2 metà.
Art. 6) Il coniugi concordano l'assegnazione alla moglie dell'autovettura marca Peugeot, tg. CE373KP, intestata alla moglie ed acquistata in costanza di matrimonio, in regime di comunione degli acquisti. Il marito parteciperà alle spese per RCA e tasse automobilistiche per l'autovettura, nella misura del
50%.
Art. 7) I coniugi stabiliscono che rimarranno a carico del marito i debiti dallo stesso assunti nell'interesse della famiglia e per la conduzione di un'attività imprenditoriale gestita in costanza di matrimonio, facendosene integrale accollo con contestuale liberazione della moglie, che accetta.
8) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.”
All'udienza del 29 aprile 2025 le parti hanno concordato che: “A parziale modifica dell'accordo sottoscritto oggi in udienza, le parti concordano che
l'assegno complessivo di 650 euro verrà versato entro il giorno 18 e non entro il giorno 16 di ogni mese.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 132, P. II, S. A, Anno 1999) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 29/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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