Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2383/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Monterotondo, Via Cavour, n. Parte_1
49, presso lo studio dell'Avv. Marco Di Andrea, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Zoe Fontana, n. 220, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Roberta Belli, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione giudiziale dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio Controparte_1 in Torre Annunziata, in data 15.06.1997, trascritto presso il relativo Registro degli atti di matrimonio (Atto n. 69, Parte II, Serie B, Anno 1997), dal quale sono nati i figli
(in data 12.06.1998), (in data 13.06.2001) e (in Per_1 Per_2 Persona_3 data 05.04.2009).
In particolare, la ricorrente ha chiesto l'affidamento congiunto del figlio minore
[...]
, con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione alla madre della Per_3 casa coniugale, determinazione del regime di frequentazione con il padre, contributo del padre al mantenimento del figlio per l'importo mensile di Euro 350,00, spese straordinarie nell'interesse del figlio minore per pari quote tra le parti. Inoltre, la ricorrente ha chiesto che l'assegno unico erogato in favore del figlio minore sia percepito integralmente in favore della madre.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.10.2024, si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda di separazione e chiedendo Controparte_1
l'affidamento condiviso del figlio minore, il collocamento paritetico del figlio minore presso entrambi i genitori, assegnazione al padre della casa coniugale, mantenimento diretto del figlio minore da parte di entrambi i genitori, spese straordinarie nell'interesse del figlio minore per pari quote tra le parti.
In via subordinata, il resistente ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore, il collocamento prevalente del figlio minore presso il padre, assegnazione al padre della casa coniugale, determinazione del regime di frequentazione con la madre, contributo della madre al mantenimento del figlio per l'importo mensile di Euro 400,00, spese straordinarie nell'interesse del figlio minore per pari quote tra le parti. Inoltre, il resistente ha chiesto che l'assegno unico erogato in favore del figlio minore sia percepito per pari quote tra i genitori.
Infine, il resistente ha chiesto, quale forma di concorso della madre al mantenimento del figlio minore, che la stessa provveda al pagamento dei ratei di contratti di mutuo e assicurazione vita allegati.
All'udienza del 03.12.2024, sono state ascoltate le parti, è stata svolta l'audizione del figlio minore , le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata Persona_3 oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2. Affidamento, collocamento e frequentazione del figlio minore 3
Con riguardo al figlio , le prospettazioni delle parti risultano conformi Persona_3 nella domanda di affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori.
Tale previsione risulta meritevole di condivisione, stante l'applicazione del modello di affidamento indicato dal legislatore in via preferenziale e la non emersione di gravi profili di criticità nella capacità genitoriale di entrambe le parti, tali da imporre di derogare al modello indicato.
Pertanto, deve prevedersi l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso.
In relazione al regime di collocamento e frequentazione del figlio minore, occorre tenere prioritariamente conto di quanto dichiarato in sede di audizione dal minore, che ha quindici anni di età.
In particolare, il minore ha evidenziato con chiarezza la propria volontà, dichiarando che “il mio rapporto con papà non è un grande rapporto, lui non c'è quasi mai, spesso
è al lavoro, torna la sera verso le 20.30.
Il mio rapporto con mamma è ottimo, con lei faccio tutto, lei mi accompagna a sport, con lei faccio i compiti, vediamo i film insieme.
Se ho un problema, scolastico o personale, ne parlo con mamma, con noi il confronto è positivo. Con papà ne parlo dopo.
La mia casa famigliare è a Monterotondo, Via Mameli, n. 13. A casa adesso vivo con entrambi i miei genitori. A casa preferirei rimanere con mamma, perché sono abituato
a stare prevalentemente con mamma e perché lei mi segue di più.
Non mi sento di fare una settimana alternata con i miei due genitori, preferisco avere la mia stabilità con mamma.
Come frequentazione con papà, mi sento di vederlo un giorno a settimana, di solito sono più libero il martedì pomeriggio, e finesettimana dal sabato mattina a domenica sera alternati”.
Inoltre, deve essere evidenziato che, in sede di audizione, il minore si è mostrato sicuro delle proprie dichiarazioni, consapevole nella narrazione del proprio vissuto e dei rapporti con entrambi i genitori, nonché della volontà manifestata.
Pertanto, dando seguito alla volontà manifestata dal figlio e tenendo conto dell'esigenza manifestata dal minore di mantenere il proprio ambiente domestico prevalente con la figura genitoriale materna, deve essere disposto il collocamento del medesimo presso la madre, nella casa coniugale attualmente abitata. 4
Stante il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, in applicazione del criterio legale, deve essere disposta l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, sita in Monterotondo, Via Mameli, n. 13.
In considerazione delle necessità di reperimento di diversa abitazione da parte del padre e della opportuna gradualità delle operazioni di trasferimento, appare congruo disporre che il padre lasci nella disponibilità della madre e del figlio minore la casa coniugale entro il termine di due mesi dal presente provvedimento.
Con riguardo alla determinazione del regime di frequentazione del figlio con il padre, deve essere effettuato un bilanciamento dell'esigenza di garantire un ampio rapporto del minore con il padre, con la necessità di tenere conto dell'età del minore e delle volontà dallo stesso manifestate.
In ragione di ciò, si prevede che il padre veda e tenga con sé il figlio, salvo diverso accordo tra i genitori e salvaguardando la volontà e le esigenze manifestate dal minore, con le seguenti modalità:
- Tutte le settimane, nel giorno di martedì, dall'uscita di scuola (o dalle ore 14.00 nei periodi non scolastici), con riaccompagno dalla madre alle ore 21.00;
- A finesettimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00, con riaccompagno dalla madre la domenica sera alle ore 21.00;
- Durante il periodo estivo, per quindici giorni anche non continuativi con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, in difetto di accordo, nel primo anno con il padre dal 01 agosto al 15 agosto e con la madre dal 16 agosto al 31 agosto, ad anni alterni;
- Durante il periodo natalizio, nel primo anno con il padre nei giorni del 24 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio e con la madre nei giorni dal 25 dicembre al 31 dicembre, ad anni alterni;
- Durante il periodo pasquale, nel primo anno con la madre nel giorno di Pasqua
e con il padre durante il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- Durante il compleanno del rispettivo genitore, per la festa del papà e per la festa della mamma, con il genitore festeggiato;
- Durante il compleanno del minore, ad anni alterni, partendo dal primo anno con il padre.
Rispetto a tale regime di frequentazione, deve essere aggiunto che il figlio, ormai quindicenne, possa sentirsi libero di vedere e frequentare il padre anche al di fuori del calendario indicato o con diverse modalità.
3. Contributo per il mantenimento del figlio 5
Nulla deve essere disposto in relazione al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 maggiorenni e pacificamente indipendenti economicamente.
Al fine di determinare il contributo del padre al mantenimento del figlio minore
[...]
, occorre premettere la ricostruzione della condizione economica dei genitori e Per_3 delle esigenze del figlio minore.
La ricorrente ha dichiarato di lavorare come insegnante di scuola superiore, con reddito mensile medio netto di circa Euro 1.750,00 per tredici mensilità.
Inoltre, la ricorrente ha dichiarato di percepire canoni di locazione, derivanti da tre immobili di proprietà, per l'importo mensile complessivo di Euro 1.675.00.
La situazione economica della ricorrente ha trovato conferma nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata e nella allegata documentazione fiscale e reddituale.
Il resistente ha dichiarato di lavorare come ispettore della Guardia di Finanza, con reddito mensile medio netto di circa Euro 2.400,00 per tredici mensilità.
Inoltre, il resistente ha dichiarato di aver contratto un finanziamento per esigenze famigliari, con trattenimento dalla busta paga dell'importo mensile di Euro 271,00.
La situazione economica del resistente ha trovato conferma nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata e nella allegata documentazione fiscale e reddituale.
Sul piano delle proprietà immobiliari, entrambi i coniugi risultano comproprietari della casa coniugale, sita in Monterotondo, Via Mameli, n. 13, con mutuo con rate mensili dell'importo di circa Euro 1.050,00.
Inoltre, la ricorrente risulta proprietaria dei tre immobili concessi in locazione, rispettivamente siti in Monterotondo, Via Calatafimi, n. 19, Monterotondo, Via Mameli,
n. 26, Torre Annunziata, Via XXIV Maggio, n. 4.
Diversamente, il resistente non risulta proprietario di ulteriori immobili.
Inoltre, occorre tenere conto dell'assegnazione alla ricorrente della casa famigliare, in comproprietà tra le parti, provvedimento dotato di notevole rilevanza sul piano economico, per i vantaggi che ne conseguono in favore della parte assegnataria e per le spese correlate alle esigenze abitative cui il resistente dovrà far fronte.
Infine, occorre tenere conto delle esigenze fisiologicamente correlate con l'età del figlio minore, nonché del tempo trascorso in via prevalente dallo stesso con la madre, con le maggiori esigenze di cura che vi sono connesse.
Dunque, valutando le indicate circostanze, appare congruo porre a carico del padre, quale contributo al mantenimento del figlio, l'importo mensile di Euro 250,00, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento di allontanamento del padre dalla casa famigliare. 6
Inoltre, risulta equilibrato prevedere che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, determinate come da protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote.
In base a quanto indicato, non risulta equilibrato prevedere una diversa e aggiuntiva forma di concorso dei genitori al mantenimento del figlio minore mediante pagamento in via esclusiva dei ratei di contratti di mutuo e assicurazione vita allegati dalle parti.
In relazione alla domanda della ricorrente in ordine alla percezione dell'assegno unico erogato in favore del figlio minore, deve disporsi la percezione dello stesso per pari quote da parte di entrambi i genitori.
A tal fine, l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 230 del 2021 prevede espressamente che l'assegno unico spetti in parti uguali ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli, salve soltanto le previsioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, del D.Lgs.
230 del 2021.
Tali disposizioni fanno tassativo riferimento alle ipotesi dell'affidamento esclusivo dei figli minori, ovvero all'ipotesi di nomina di tutore o affidatario dei figli minori, ovvero di figli maggiorenni che presentino la domanda in sostituzione dei genitori.
Nel caso di specie, non ricorrendo alcuna delle indicate ipotesi, deve prevedersi che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori per pari quote.
4. Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Torre Annunziata, in data in data 15.06.1997;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Torre Annunziata (Atto n. 69, Parte II, Serie B, Anno 1997);
- Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_3 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene 7
all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso;
- Dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, nella casa coniugale;
- Dispone l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, sita in
Monterotondo, Via Mameli, n. 13;
- Disporre che il padre lasci nella disponibilità della madre e del figlio minore la casa coniugale, entro il termine di due mesi dal presente provvedimento;
- Dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, secondo le modalità indicate in parte motiva;
- Determina il contributo del padre al mantenimento del figlio nell'importo mensile di Euro 250,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento dal momento di allontanamento del padre dalla casa famigliare.
- Dispone che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, determinate come indicato in parte motiva, per pari quote;
- Dispone che l'assegno unico erogato in favore del figlio minore sia percepito da entrambe le parti per pari quote;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 23.12.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai