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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2074 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Edmondo Tomaselli, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata in [...] il [...] e residente in CP_1
Anguillara Sabazia (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Felici, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza di rimessione della causa in decisione tenutasi in modalità cartolare il 22.11.2024 i procuratori delle parti hanno richiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con le note depositate telematicamente il 15-21.11.2024, ed il Giudice ha riservato quindi al Collegio per la decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10.07.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, premesso Parte_1 che contraeva matrimonio civile il 27.11.2021 in Anguillara Sabazia (RM) con
, venuta meno la comunione materiale e spirituale alla base del CP_1 rapporto tra le parti, chiedeva all'intestato Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva:
- che era vedovo ed aveva due figlie nate dal precedente matrimonio;
- che dall'unione coniugale con la non erano nati figli;
CP_1
- che aveva patito episodi di gelosia e aggressioni verbali e fisiche dalla moglie;
- che nel mese di febbraio 2023 era stato accusato di intrattenere rapporti extra coniugali con la conduttrice della mansarda sita al di sopra l'abitazione familiare;
- che aveva presentato una denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di
Anguillara Sabazia (RM) in quanto la si era allontana dall'abitazione CP_1 coniugale il 20.06.2023 senza dare più sue notizie;
- che in data 05.07.2023 aveva ricevuto una telefonata dalla moglie, la quale lo informava di essersi trasferita presso l'abitazione della figlia sita in Manziana (RM);
- che il giorno seguente la si era presentata presso l'abitazione familiare CP_1 ed aveva asportato i propri effetti personali;
- che il ricorrente era titolare di trattamento pensionistico per un importo di euro 1.600,00 circa al mese;
2 - che la moglie percepiva una pensione erogata dal suo paese di origine,
l'Ucraina e svolgeva lavori domestici presso abitazioni private.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi e l'autonomia economica delle parti, con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, fissava udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., onerando il ricorrente della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 20.11.2023 si costituiva in giudizio la resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che aveva subito condotte umilianti e denigratorie dal marito;
- che era stata costretta dal ricorrente a svolgere estenuanti lavori fisici;
- che aveva curato le esigenze del marito con dedizione e affetto;
- che il 20.06.2023 si era trasferita dalla figlia a seguito di una violenta aggressione fisica del marito perpetrata la giornata precedente;
- che era stata i accompagna dalla figlia al Pronto soccorso dell'Ospedale Padre
Pio di Bracciano per accertamenti medici;
- che i sanitari le avevano riscontrato una frattura costale con una prognosi di
15 giorni;
- che aveva presentato una denuncia nei confronti del marito per le lesioni procurate;
- che nei confronti del resistente veniva emesso un decreto di citazione a giudizio per i reati di cui agli artt. 81, 612 comma 2 e 582, 585, 577 c.p.c.;
- che il trattamento pensionistico percepito era di circa 75,00 euro secondo il cambio della valuta ucraina;
- che aveva abbandonato i lavori saltuari di domestica per prendersi cura della casa e del marito;
- che la fine della relazione era da ascriversi esclusivamente alle condotte violente del marito nei suoi confronti.
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla domanda di separazione personale e chiedeva disporsi a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un assegno di
3 mantenimento di euro 350,00 euro al mese o nella diversa misura ritenuta di giustizia, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 20.12.2023 comparivano personalmente le parti assistite dai loro difensori ed il Giudice, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, procedeva all'udizione dei coniugi. Il ricorrente deduceva che non percepiva reddito dalle due case di proprietà site in Pescara, una della quali era abitata dalla figlia che l'unica sua fonte di reddito era costituita dalla pensione Per_1
e che aveva dei finanziamenti in corso. La resistente deduceva che aveva di recente iniziato a lavorare come domestica presso due famiglie, che aveva la prospettiva di essere regolarizzata con una retribuzione di circa 400-600 euro al mese, che viveva con un'amica a Roma presso la sua abitazione e corrispondeva per il posto letto
260,00 euro mensili e che era proprietaria di due abitazioni in Ucraina ereditate dalla madre, di piccole dimensioni, disabitate e dalle quali non traeva profitto.
Con ordinanza riservata emessa in pari data il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori ritenuti opportuni, disponendo a carico del Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie un mantenimento di euro 150,00 mensili con decorrenza agosto 2023, disponeva che le parti depositassero documentazione reddituale aggiornata e, assegnati i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., fissava udienza di rimessione della causa in decisione in assenza di richieste istruttorie delle parti.
I procuratori delle parti depositavano le suddette memorie nei termini e precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
All'udienza del 22.11.2024, il Giudice, lette le note con cui le parti insistevano nell'accoglimento delle loro conclusioni, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza tenutasi il 20.12.2023.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la
4 indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151
c.c.
In merito alle statuizioni economiche, il ricorrente ha richiesto dichiararsi l'autonomia delle parti, mentre la ha chiesto un assegno di mantenimento CP_1 di euro 350,00 mensili in considerazione della sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti ed essendosi dedicata in costanza del matrimonio alla cura della casa e del marito.
Il ha chiesto il rigetto della domanda di mantenimento in quanto ha Pt_1 dedotto che la resistente ha sempre lavorato ed è in condizione di potere lavorare, che non vi è disparità economico reddituale tra le parti e che il matrimonio è stato di breve durata.
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza presidenziale è stato disposto un assegno di mantenimento a favore della di euro 150,00 mensili. CP_1
Dalla documentazione in atti depositata risulta che il ricorrente è titolare di un trattamento pensionistico netto in media di euro 1.759,00 mensili gravato da una cessione del quinto stipulata tramite Banco Posta per importo erogato di euro
17.915,23, oltre a due finanziamenti, uno con TS NK di euro 5.500,00 ed un altro di analogo importo contratto con la società United credit. Dalle dichiarazioni dei redditi depositati risultano redditi lordi per l'anno 2022 di euro
29.612,00 e per l'anno 2021 di euro 28.926,00 e contratti di finanziamento per rate mensili complessivi di circa 600,00 euro.
La resistente ha invece depositato dichiarazione sostitutiva della certificazione
Unica per l'anno 2022 in cui è indicata una retribuzione netta percepita di euro
4.637,90.
Entrambe le parti non hanno depositato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e gli estratti dei conti correnti degli ultimi tre anni come disposto dal
Giudice istruttore ai sensi dell'art. 210 c.p.c. sicché la reciproca omissione deve essere valutata dal Collegio ai sensi dell'art. 116 e 118 c.p.c. ritenendo, pertanto, che le parti abbiano voluto parzialmente occultare le loro effettive capacità economiche e non consentire una precisa ricostruzione della loro situazione patrimoniale.
A tal proposito occorre rilevare che, ai fini del diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento, il Tribunale non è vincolato alla documentazione
5 prodotta e che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali dei coniugi (Cass. Civ., Sez. VI - 1, ord., 28 giugno 2022, n. 20764).
Il Collegio, dunque, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione reddituale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Va evidenziato che la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato ha ritenuto che la breve durata del matrimonio, non sia elemento sufficiente per escludere che debba essere corrisposto un assegno di mantenimento in caso di disparità reddituale delle parti (cfr. Cass. 15144 del 2018).
Di recente, tuttavia, con ordinanza n. 20507 del 2024, la Cassazione affermato che, affinché venga attribuito il diritto all'assegno di mantenimento, è necessario che tra i coniugi si sia formata una comunione di intenti, la c.d. affectio coniugalis. In altre parole, l'erogazione dell'assegno è subordinata alla nascita e al mantenimento di un legame affettivo solido e duraturo, basato su stima reciproca, fiducia e su un progetto di vita comune.
Dunque, non è in ogni caso dovuto il mantenimento ed il Giudice di merito dovrà valutare la durata del matrimonio come elemento di valutazione insieme agli ulteriori elementi relativi alla sproporzione reddituale tra le parti ed al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.
Ritiene il collegio che, nel caso di specie, ed all'esito dell'istruttoria non possa essere riconosciuto l'assegno di mantenimento a favore della resistente in ragione della breve durata del matrimonio di un anno e mezzo circa, nonché della mancanza di elementi per ritenere che sussista una rilevante sperequazione reddituale tra le parti. Infatti, mentre il ricorrente - sebbene non abbia depositata tutta la documentazione richiesta con ordine di esibizione - ha consentito di ricostruire in maniera attendibile la sua situazione reddituale, invece le carenze documentali della resistente che non solo non ha depositato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ma neanche gli estratti dei conti correnti né ha spiegato i motivi dell'omesso deposito deve fare ritenere che abbia inteso occultare la propria condizione reddituale. Inoltre, seppure è vero che il ricorrente ha entrate
6 costanti derivanti dalla pensione, deve rilevarsi che lo stesso risulta gravato da diversi finanziamenti per complessivi euro 600,00 mensili che sono stati documentati. E' risultato, inoltre, che la resistente lavora come collaboratrice domestica in nero e dunque, in mancanza di deposito di documentazione reddituale, non è stato possibile ricostruire i suoi redditi mensili anche se deve ritenersi la che possa mantenersi in maniera autonoma come ha fatto CP_1 precedentemente al matrimonio avendo sempre lavorato ed essendo in condizione di lavorare.
Deve dunque ritenersi che non possa riconoscersi, all'esito dell'istruttoria, un assegno di mantenimento a suo favore e che le parti debbano essere dichiarate autonome economicamente con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico di parte resistente e liquidate in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario per controversia di valore indeterminabile complessità bassa e per la fase di studio, introduttiva e decisionale ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2074/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 11.09.1947 e , nata in [...] il [...], CP_1 aventi contratto matrimonio il 27.11.2021 in Anguillara Sabazia (RM), registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'atto n. 23 parte 1 – anno 2021;
- dichiara i coniugi economicamente autosufficienti, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
- dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio a CP_1 favore di per il presente giudizio che liquida in euro 2.906,00 oltre Parte_1
Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi a favore del difensore Avv. Edmondo Tomaselli che si è dichiarato antistatario.
7 Così deciso, in Civitavecchia il 3 gennaio 2024
Il Presidente relatore dott. Gianluca Gelso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2074 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Edmondo Tomaselli, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata in [...] il [...] e residente in CP_1
Anguillara Sabazia (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Felici, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza di rimessione della causa in decisione tenutasi in modalità cartolare il 22.11.2024 i procuratori delle parti hanno richiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con le note depositate telematicamente il 15-21.11.2024, ed il Giudice ha riservato quindi al Collegio per la decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10.07.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, premesso Parte_1 che contraeva matrimonio civile il 27.11.2021 in Anguillara Sabazia (RM) con
, venuta meno la comunione materiale e spirituale alla base del CP_1 rapporto tra le parti, chiedeva all'intestato Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva:
- che era vedovo ed aveva due figlie nate dal precedente matrimonio;
- che dall'unione coniugale con la non erano nati figli;
CP_1
- che aveva patito episodi di gelosia e aggressioni verbali e fisiche dalla moglie;
- che nel mese di febbraio 2023 era stato accusato di intrattenere rapporti extra coniugali con la conduttrice della mansarda sita al di sopra l'abitazione familiare;
- che aveva presentato una denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di
Anguillara Sabazia (RM) in quanto la si era allontana dall'abitazione CP_1 coniugale il 20.06.2023 senza dare più sue notizie;
- che in data 05.07.2023 aveva ricevuto una telefonata dalla moglie, la quale lo informava di essersi trasferita presso l'abitazione della figlia sita in Manziana (RM);
- che il giorno seguente la si era presentata presso l'abitazione familiare CP_1 ed aveva asportato i propri effetti personali;
- che il ricorrente era titolare di trattamento pensionistico per un importo di euro 1.600,00 circa al mese;
2 - che la moglie percepiva una pensione erogata dal suo paese di origine,
l'Ucraina e svolgeva lavori domestici presso abitazioni private.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi e l'autonomia economica delle parti, con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, fissava udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., onerando il ricorrente della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 20.11.2023 si costituiva in giudizio la resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che aveva subito condotte umilianti e denigratorie dal marito;
- che era stata costretta dal ricorrente a svolgere estenuanti lavori fisici;
- che aveva curato le esigenze del marito con dedizione e affetto;
- che il 20.06.2023 si era trasferita dalla figlia a seguito di una violenta aggressione fisica del marito perpetrata la giornata precedente;
- che era stata i accompagna dalla figlia al Pronto soccorso dell'Ospedale Padre
Pio di Bracciano per accertamenti medici;
- che i sanitari le avevano riscontrato una frattura costale con una prognosi di
15 giorni;
- che aveva presentato una denuncia nei confronti del marito per le lesioni procurate;
- che nei confronti del resistente veniva emesso un decreto di citazione a giudizio per i reati di cui agli artt. 81, 612 comma 2 e 582, 585, 577 c.p.c.;
- che il trattamento pensionistico percepito era di circa 75,00 euro secondo il cambio della valuta ucraina;
- che aveva abbandonato i lavori saltuari di domestica per prendersi cura della casa e del marito;
- che la fine della relazione era da ascriversi esclusivamente alle condotte violente del marito nei suoi confronti.
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla domanda di separazione personale e chiedeva disporsi a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un assegno di
3 mantenimento di euro 350,00 euro al mese o nella diversa misura ritenuta di giustizia, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 20.12.2023 comparivano personalmente le parti assistite dai loro difensori ed il Giudice, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, procedeva all'udizione dei coniugi. Il ricorrente deduceva che non percepiva reddito dalle due case di proprietà site in Pescara, una della quali era abitata dalla figlia che l'unica sua fonte di reddito era costituita dalla pensione Per_1
e che aveva dei finanziamenti in corso. La resistente deduceva che aveva di recente iniziato a lavorare come domestica presso due famiglie, che aveva la prospettiva di essere regolarizzata con una retribuzione di circa 400-600 euro al mese, che viveva con un'amica a Roma presso la sua abitazione e corrispondeva per il posto letto
260,00 euro mensili e che era proprietaria di due abitazioni in Ucraina ereditate dalla madre, di piccole dimensioni, disabitate e dalle quali non traeva profitto.
Con ordinanza riservata emessa in pari data il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori ritenuti opportuni, disponendo a carico del Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie un mantenimento di euro 150,00 mensili con decorrenza agosto 2023, disponeva che le parti depositassero documentazione reddituale aggiornata e, assegnati i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., fissava udienza di rimessione della causa in decisione in assenza di richieste istruttorie delle parti.
I procuratori delle parti depositavano le suddette memorie nei termini e precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
All'udienza del 22.11.2024, il Giudice, lette le note con cui le parti insistevano nell'accoglimento delle loro conclusioni, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza tenutasi il 20.12.2023.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la
4 indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151
c.c.
In merito alle statuizioni economiche, il ricorrente ha richiesto dichiararsi l'autonomia delle parti, mentre la ha chiesto un assegno di mantenimento CP_1 di euro 350,00 mensili in considerazione della sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti ed essendosi dedicata in costanza del matrimonio alla cura della casa e del marito.
Il ha chiesto il rigetto della domanda di mantenimento in quanto ha Pt_1 dedotto che la resistente ha sempre lavorato ed è in condizione di potere lavorare, che non vi è disparità economico reddituale tra le parti e che il matrimonio è stato di breve durata.
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza presidenziale è stato disposto un assegno di mantenimento a favore della di euro 150,00 mensili. CP_1
Dalla documentazione in atti depositata risulta che il ricorrente è titolare di un trattamento pensionistico netto in media di euro 1.759,00 mensili gravato da una cessione del quinto stipulata tramite Banco Posta per importo erogato di euro
17.915,23, oltre a due finanziamenti, uno con TS NK di euro 5.500,00 ed un altro di analogo importo contratto con la società United credit. Dalle dichiarazioni dei redditi depositati risultano redditi lordi per l'anno 2022 di euro
29.612,00 e per l'anno 2021 di euro 28.926,00 e contratti di finanziamento per rate mensili complessivi di circa 600,00 euro.
La resistente ha invece depositato dichiarazione sostitutiva della certificazione
Unica per l'anno 2022 in cui è indicata una retribuzione netta percepita di euro
4.637,90.
Entrambe le parti non hanno depositato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e gli estratti dei conti correnti degli ultimi tre anni come disposto dal
Giudice istruttore ai sensi dell'art. 210 c.p.c. sicché la reciproca omissione deve essere valutata dal Collegio ai sensi dell'art. 116 e 118 c.p.c. ritenendo, pertanto, che le parti abbiano voluto parzialmente occultare le loro effettive capacità economiche e non consentire una precisa ricostruzione della loro situazione patrimoniale.
A tal proposito occorre rilevare che, ai fini del diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento, il Tribunale non è vincolato alla documentazione
5 prodotta e che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali dei coniugi (Cass. Civ., Sez. VI - 1, ord., 28 giugno 2022, n. 20764).
Il Collegio, dunque, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione reddituale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Va evidenziato che la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato ha ritenuto che la breve durata del matrimonio, non sia elemento sufficiente per escludere che debba essere corrisposto un assegno di mantenimento in caso di disparità reddituale delle parti (cfr. Cass. 15144 del 2018).
Di recente, tuttavia, con ordinanza n. 20507 del 2024, la Cassazione affermato che, affinché venga attribuito il diritto all'assegno di mantenimento, è necessario che tra i coniugi si sia formata una comunione di intenti, la c.d. affectio coniugalis. In altre parole, l'erogazione dell'assegno è subordinata alla nascita e al mantenimento di un legame affettivo solido e duraturo, basato su stima reciproca, fiducia e su un progetto di vita comune.
Dunque, non è in ogni caso dovuto il mantenimento ed il Giudice di merito dovrà valutare la durata del matrimonio come elemento di valutazione insieme agli ulteriori elementi relativi alla sproporzione reddituale tra le parti ed al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.
Ritiene il collegio che, nel caso di specie, ed all'esito dell'istruttoria non possa essere riconosciuto l'assegno di mantenimento a favore della resistente in ragione della breve durata del matrimonio di un anno e mezzo circa, nonché della mancanza di elementi per ritenere che sussista una rilevante sperequazione reddituale tra le parti. Infatti, mentre il ricorrente - sebbene non abbia depositata tutta la documentazione richiesta con ordine di esibizione - ha consentito di ricostruire in maniera attendibile la sua situazione reddituale, invece le carenze documentali della resistente che non solo non ha depositato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ma neanche gli estratti dei conti correnti né ha spiegato i motivi dell'omesso deposito deve fare ritenere che abbia inteso occultare la propria condizione reddituale. Inoltre, seppure è vero che il ricorrente ha entrate
6 costanti derivanti dalla pensione, deve rilevarsi che lo stesso risulta gravato da diversi finanziamenti per complessivi euro 600,00 mensili che sono stati documentati. E' risultato, inoltre, che la resistente lavora come collaboratrice domestica in nero e dunque, in mancanza di deposito di documentazione reddituale, non è stato possibile ricostruire i suoi redditi mensili anche se deve ritenersi la che possa mantenersi in maniera autonoma come ha fatto CP_1 precedentemente al matrimonio avendo sempre lavorato ed essendo in condizione di lavorare.
Deve dunque ritenersi che non possa riconoscersi, all'esito dell'istruttoria, un assegno di mantenimento a suo favore e che le parti debbano essere dichiarate autonome economicamente con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico di parte resistente e liquidate in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario per controversia di valore indeterminabile complessità bassa e per la fase di studio, introduttiva e decisionale ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2074/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 11.09.1947 e , nata in [...] il [...], CP_1 aventi contratto matrimonio il 27.11.2021 in Anguillara Sabazia (RM), registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'atto n. 23 parte 1 – anno 2021;
- dichiara i coniugi economicamente autosufficienti, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
- dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio a CP_1 favore di per il presente giudizio che liquida in euro 2.906,00 oltre Parte_1
Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi a favore del difensore Avv. Edmondo Tomaselli che si è dichiarato antistatario.
7 Così deciso, in Civitavecchia il 3 gennaio 2024
Il Presidente relatore dott. Gianluca Gelso
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