Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 04/12/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02279/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00980/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 980 del 2025, proposto da
IM PA, RE EN, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Elena Sinigaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestrino, via Galileo Galilei n. 40-24;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 755/2024, pubblicata in data 31 ottobre 2024, emessa dal Tribunale di Padova nella persona del Giudice dott. Perrone, passata in giudicato il 13 gennaio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. AN OR e rinviato al verbale quanto alla presenza delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con la sentenza 31 ottobre 2024 n. 755 pronunciata a decisione del ricorso R.G. n. 1797/2024 ivi proposto dal prof. IM PA e dal prof. RE EN contro il Ministero dell’istruzione e del merito ha così statuito: “accerta il diritto di LA IM al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, per ciascun anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di LA IM ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 500,00 per ciascun anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; accerta il diritto di VA AT al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, per ciascun anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di VA AT ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 500,00 per ciascun anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 1.430,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A..”
2. La predetta sentenza:
-non è stata impugnata;
-è stata notificata in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge il 13 dicembre 2024 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione (usppd@postacert.istruzione.it, estratto dal “Registro PP.AA.”).
3. Decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, con ricorso notificato il 14 maggio 2025 e depositato il 9 giugno 2025 il prof. IM PA e il prof. RE EN hanno introdotto il presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di “ordinare l’ottemperanza della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità di esecuzione, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione disponendo l’accredito del bonus Carta docente come di seguito specificato: n. 4 bonus da € 500,00 cadauno a LA IM, per un totale di € 2.000,00. n. 4 bonus da € 500,00 cadauno a VA AT, per un totale di € 2.000,00. oltre ad interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite, ivi compresa la somma di € 300,00 a titolo di contributo unificato versato.”
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito, pur ritualmente notiziato della pendenza del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. In occasione della camera di consiglio del 30 ottobre 2025 il Tribunale ha prospettato e verbalizzato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di irricevibilità del ricorso perché depositato oltre il termine di quindici giorni dalla sua notificazione risultante dalla dimidiazione, prevista dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., del termine ordinario di trenta giorni considerato dall’art. 45, comma 1, cod. proc. amm..
Su istanza di parte, il Tribunale ha rinviato all’udienza del 27 novembre 2025, in vista della quale la parte ricorrente ha depositato una memoria.
All’esito della camera di consiglio del 27 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso va dichiarato irricevibile.
Osserva al riguardo il Collegio che, dal combinato disposto del comma 2, lett. d), e del comma 3 dell’art. 87 cod. proc. amm., risulta che nei giudizi di ottemperanza sono dimezzati tutti i termini processuali rispetto a quelli del processo ordinario, fatta eccezione per i termini relativi alla notifica del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e di quello per motivi aggiunti.
Poiché tra i termini espressamente esclusi da tale dimezzamento non figura quello per il deposito del ricorso, il termine per l’assolvimento di tale incombente, necessario all’instaurazione del giudizio, è di quindici giorni dalla materiale notifica del ricorso per l’ottemperanza al giudicato, a pena di irricevibilità dell’atto introduttivo quando, come nel caso di specie, tale termine non sia rispettato (cfr. ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 18 ottobre 2024, n. 18136, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 3 gennaio 2022, n. 1; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28 gennaio 2019, n. 51.)
7. In conclusione, visti gli artt. 35, comma 1, lett. a), 45, comma 1, 87, comma 2, lett. d), e comma 3, il ricorso va dichiarato irricevibile.
Non vi è luogo a statuizione sulle spese stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
AN OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OR | Ida AI |
IL SEGRETARIO