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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/11/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 886 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, domiciliato elettivamente in Ladispoli alla Via Firenze n. 76, presso e Parte_1 nello studio dell'Avv. Spartaco Gabellini che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.05.2022 , premesso di lavorare alle Parte_1 dipendenze della società dal 19.01.2000 con contratto di lavoro a tempo Controparte_1 indeterminato con mansioni di fisioterapista inquadrato nel livello E2 del CCNL AIOP RSA, si doleva del mancato pagamento, per il periodo dal mese di luglio 2020 al mese di giugno
2021, del premio di produttività previsto dalla appendice del citato CCNL denominata
“Accordo nazionale per la produttività”. Pertanto, il ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- accertare l'esistenza del diritto del ricorrente alla corresponsione ai sensi dell'Accordo nazionale di produttività” del CCNL AIOP RSA, per il periodo
01.07.2020-30.06.2021; TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Parte_
- per l'effetto condannare al pagamento in favore di Controparte_1
della somma complessiva di Euro 360,00 per differenze retributive
[...] maturate nel periodo lavorativo dall'1.07.2020 al 30.06.2021, o di quelle maggiori o minori somme che risulteranno dovute in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ, e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ., e dei titoli di cui in diritto ed agli allegati conteggi;
- con interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art. 423 c.p.c.; con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario. itualmente citata restava contumace. Controparte_1
La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva il Giudice che le buste paga in atti (documenti che, essendo formati dalla società convenuta, formano piena prova nei suoi confronti) dimostrano che Parte_1
, nel periodo dal luglio 2020 al giugno 2021, ha effettivamente svolto la prestazione
[...] lavorativa in favore della lavorando per 250 giornate lavorative (somma dei Controparte_1 giorni indicati nel campo “lavorato” relativo a ciascun mese).
Dalle buste paga si evince, altresì, che nel lasso temporale che qui interessa il lavoratore era inquadrato nel livello E2 del CCNL AIOP RSA con mansioni di tecnico riabilitazione.
3. Trova, dunque, applicazione alla disciplina del rapporto di lavoro al vaglio il citato
CCNL e con esso l'appendice denominata “Accordo nazionale per la produttività” (all. 5 di parte ric.).
Ebbene, l'art. 4 di tale accordo stabilisce che “Fatte salve condizioni di miglior favore applicabili dalle singole aziende, a tutto il personale compete un premio di euro 500,00 lorde annue, da erogarsi in un'unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno. Per il solo anno 2013, con la retribuzione del mese di novembre, verrà corrisposto forfettariamente un premio produttività determinato in
150 euro. Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il lavoratore effettua almeno 266 giorni di presenza;
per ogni giorno di presenza in più il premio viene aumentato di 20
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
euro, fino ad un massimo di 580,00 euro. Per ogni giorno di mancata presenza il premio è ridotto in ragione di euro 20,00 per ogni giorno di assenza”
4. Ne discende che, nel caso di specie, avendo il ricorrente lavorato nel periodo dal luglio 2020 al giugno 2021 per 250 giornate lavorative, è fondato il diritto al pagamento del premio di produttività non nella misura intera ma decurtando dalla somma di euro 500,00, 20 euro per ciascuno del 16 giorni di assenza (266-250=16) e dunque 320 euro.
Con la precisazione che il ricorrente non ha né allegato né dimostrato che alcune delle assenze siano da annoverare tra quelle che non devono essere considerate ai fini della decurtazione a norma del citato art 4 (secondo cui “Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi di cui alla L. n. 104/1992, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall' ”). CP_2
5. Alla luce delle considerazioni che precedono la che Controparte_1 restando contumace non ha provato di aver corrisposto al ricorrente le somme dovute a titolo di premio di produttività, deve essere condannata al pagamento in favore di Parte_1
della complessiva somma di euro 180,00, oltre interessi e rivalutazione della
[...] maturazione de diritto al saldo.
6. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM
147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento (tenendo conto che l'art. 5 del citato decreto stabilisce che “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti
(cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
PQM
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ogni altra istanza disattesa, condanna al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della complessiva somma di euro 180,00, oltre interessi e rivalutazione della maturazione del diritto al saldo, a titolo di premio per la produttività.
Condanna l pagamento in favore del ricorrente delle spese Controparte_1 di giudizio, che liquida in complessivi € 297,00 di cui € 258,00 per compensi ed € 39,00 per spese generali oltre iva e cpa, da distrarsi.
Civitavecchia, 27.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
4 di 4
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 886 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, domiciliato elettivamente in Ladispoli alla Via Firenze n. 76, presso e Parte_1 nello studio dell'Avv. Spartaco Gabellini che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.05.2022 , premesso di lavorare alle Parte_1 dipendenze della società dal 19.01.2000 con contratto di lavoro a tempo Controparte_1 indeterminato con mansioni di fisioterapista inquadrato nel livello E2 del CCNL AIOP RSA, si doleva del mancato pagamento, per il periodo dal mese di luglio 2020 al mese di giugno
2021, del premio di produttività previsto dalla appendice del citato CCNL denominata
“Accordo nazionale per la produttività”. Pertanto, il ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- accertare l'esistenza del diritto del ricorrente alla corresponsione ai sensi dell'Accordo nazionale di produttività” del CCNL AIOP RSA, per il periodo
01.07.2020-30.06.2021; TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Parte_
- per l'effetto condannare al pagamento in favore di Controparte_1
della somma complessiva di Euro 360,00 per differenze retributive
[...] maturate nel periodo lavorativo dall'1.07.2020 al 30.06.2021, o di quelle maggiori o minori somme che risulteranno dovute in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ, e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ., e dei titoli di cui in diritto ed agli allegati conteggi;
- con interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art. 423 c.p.c.; con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario. itualmente citata restava contumace. Controparte_1
La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva il Giudice che le buste paga in atti (documenti che, essendo formati dalla società convenuta, formano piena prova nei suoi confronti) dimostrano che Parte_1
, nel periodo dal luglio 2020 al giugno 2021, ha effettivamente svolto la prestazione
[...] lavorativa in favore della lavorando per 250 giornate lavorative (somma dei Controparte_1 giorni indicati nel campo “lavorato” relativo a ciascun mese).
Dalle buste paga si evince, altresì, che nel lasso temporale che qui interessa il lavoratore era inquadrato nel livello E2 del CCNL AIOP RSA con mansioni di tecnico riabilitazione.
3. Trova, dunque, applicazione alla disciplina del rapporto di lavoro al vaglio il citato
CCNL e con esso l'appendice denominata “Accordo nazionale per la produttività” (all. 5 di parte ric.).
Ebbene, l'art. 4 di tale accordo stabilisce che “Fatte salve condizioni di miglior favore applicabili dalle singole aziende, a tutto il personale compete un premio di euro 500,00 lorde annue, da erogarsi in un'unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno. Per il solo anno 2013, con la retribuzione del mese di novembre, verrà corrisposto forfettariamente un premio produttività determinato in
150 euro. Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il lavoratore effettua almeno 266 giorni di presenza;
per ogni giorno di presenza in più il premio viene aumentato di 20
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
euro, fino ad un massimo di 580,00 euro. Per ogni giorno di mancata presenza il premio è ridotto in ragione di euro 20,00 per ogni giorno di assenza”
4. Ne discende che, nel caso di specie, avendo il ricorrente lavorato nel periodo dal luglio 2020 al giugno 2021 per 250 giornate lavorative, è fondato il diritto al pagamento del premio di produttività non nella misura intera ma decurtando dalla somma di euro 500,00, 20 euro per ciascuno del 16 giorni di assenza (266-250=16) e dunque 320 euro.
Con la precisazione che il ricorrente non ha né allegato né dimostrato che alcune delle assenze siano da annoverare tra quelle che non devono essere considerate ai fini della decurtazione a norma del citato art 4 (secondo cui “Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi di cui alla L. n. 104/1992, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall' ”). CP_2
5. Alla luce delle considerazioni che precedono la che Controparte_1 restando contumace non ha provato di aver corrisposto al ricorrente le somme dovute a titolo di premio di produttività, deve essere condannata al pagamento in favore di Parte_1
della complessiva somma di euro 180,00, oltre interessi e rivalutazione della
[...] maturazione de diritto al saldo.
6. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM
147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento (tenendo conto che l'art. 5 del citato decreto stabilisce che “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti
(cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
PQM
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ogni altra istanza disattesa, condanna al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della complessiva somma di euro 180,00, oltre interessi e rivalutazione della maturazione del diritto al saldo, a titolo di premio per la produttività.
Condanna l pagamento in favore del ricorrente delle spese Controparte_1 di giudizio, che liquida in complessivi € 297,00 di cui € 258,00 per compensi ed € 39,00 per spese generali oltre iva e cpa, da distrarsi.
Civitavecchia, 27.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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