Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3918 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano
- Sezione II civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Vincenza Agnese, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 21040/2024, promossa con atto di citazione notificato via pec in data 5/6/2024,
DA
Parte_1
(P.IVA ), in persona del curatore p.t., con l'avv. Margherita Dalla Chiara P.IVA_1
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: azione ex art. 144 CCII
Conclusioni per parte attrice: in via principale:
- accertare e dichiarare la illegittimità ed inefficacia a sensi degli artt.144 CCII delle operazioni di addebito/giroconto/estinzione operate dalla banca convenuta in data
12.12.2022 e 16.12.2022, e della compensazione formalizzata con l'istanza inoltrata via pec alla Liquidazione Giudiziale in data 21.7.2023 (doc. 6, Controparte_2 cit.), e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, a restituire alla Controparte_3
l'importo di € 82.395,66 risultante in avere sul conto in valuta n.03183
[...]
161009377244, e di € 15.845,63 risultante in avere sul conto n.78058/1000/00000043, in data antecedente alla sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale del 2.8.2022, e perciò il complessivo importo di € 98.241,29, oltre interessi dalla data del 3.8.2022 o, in subordine, dalla data della domanda;
in via subordinata:
Pagina nr. 1
Sentenza R.G. 21040/2024
- accertare e dichiarare la illegittimità ed inefficacia a sensi degli artt.144 CCII delle operazioni di addebito/giroconto/estinzione operate dalla banca convenuta in data
12.12.2022 e 16.12.2022, e della compensazione formalizzata con l'istanza inoltrata via pec alla Liquidazione Giudiziale in data 21.7.2023 (doc. Controparte_2
6), e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, a restituire alla Controparte_3
l'importo di € 77.530,43= relativo al conto in valuta n.03183 161009377244 e di €
[...]
15.726,48= relativo al conto ordinario n.78058/1000/00000043, e perciò il complessivo importo di € 93.256,86, oltre interessi dalla data del 3.8.2022 o, in subordine, dalla data della domanda;
In ogni caso:
- dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'esibizione ex art.210 c.p.c. del contratto di conto in valuta
n.03183 161009377244 e del conto ordinario n.78058/1000/00000043.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via pec in data 5/6/2024, la Controparte_3
ha convenuto in giudizio al fine di
[...] Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudicante:
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
- emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso, anche in ordine all'intervenuto scioglimento dei rapporti di conto in valuta n.03183 161009377244 e del conto n.78058/1000/00000043 a far tempo dalla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale del 2 Agosto 2022 a sensi dell'art.183 CCII;
Nel merito: in via principale:
- accertare e dichiarare la illegittimità ed inefficacia a sensi degli artt.144 CCII delle operazioni di addebito/giroconto/estinzione operate dalla banca convenuta in data
12.12.2022 e 16.12.2022, e della compensazione formalizzata con l'istanza inoltrata via pec alla Liquidazione Giudiziale in data 21.7.2023 (doc. 6, Controparte_2 cit.), e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, a restituire alla Controparte_4
l'importo di € 82.395,66 risultante in avere sul conto in valuta n.03183
[...]
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161009377244, e di € 15.845,63 risultante in avere sul conto n.78058/1000/00000043, in data antecedente alla sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale del 2.8.2022, e perciò il complessivo importo di € 98.241,29, oltre interessi dalla data del 3.8.2022 o, in subordine, dalla data della domanda;
in via subordinata:
- accertare e dichiarare la illegittimità ed inefficacia a sensi degli artt.144 CCII delle operazioni di addebito/giroconto/estinzione operate dalla banca convenuta in data
12.12.2022 e 16.12.2022, e della compensazione formalizzata con l'istanza inoltrata via pec alla Liquidazione Giudiziale in data 21.7.2023 (doc. Controparte_2
6), e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, a restituire alla Controparte_3
l'importo di € 77.530,43= relativo al conto in valuta n.03183 161009377244 e di €
[...]
15.726,48= relativo al conto ordinario n.78058/1000/00000043, e perciò il complessivo importo di € 93.256,86, oltre interessi dalla data del 3.8.2022 o, in subordine, dalla data della domanda;
In ogni caso:
- dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'esibizione ex art.210 c.p.c. del contratto di conto in valuta
n.03183 161009377244 e del conto ordinario n.78058/1000/00000043.”
Espone la PROCEDURA attrice che:
- il Tribunale di Milano con sentenza n° 402 del 2 agosto 2022 dichiarava la Liquidazione
Giudiziale di nominando quale curatore l'avv. Controparte_3
Veronica Bertani (documento n. 2, fasc. attore);
- con domanda del 30.9.2022, insinuava i propri crediti in via Controparte_5 chirografaria per complessivi € 1.255.247,22, per saldo debitore del conto corrente n.00012936 (documento n. 3, fascicolo attore);
- in sede di verifica dello stato passivo, a fronte dei rilievi del curatore, la convenuta riduceva la propria pretesa a € 656.279,42: importo che veniva ammesso al passivo, con provvedimento reso esecutivo in data 26.5.2023, comunicato al creditore il successivo
30.5.2023 ai sensi dell'art. 205 CCII, e divenuto definitivo in mancanza di opposizione e/o impugnazione nei termini di legge (documenti n. 4 e 5, fascicolo attore);
- in data 21.7.2023 la convenuta avanzava istanza via pec alla curatela a mezzo della quale dichiarava di rinunciare all'importo di euro 93.256,91 a titolo di compensazione ai sensi dell'art. 155 CCII relativamente …. “a saldi creditori di conto preesistenti rispetto alla sentenza di liquidazione giudiziale del 2/8/2022” che erano stati trattenuti, e portati a deconto
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dell'esposizione del conto corrente n.00012936 oggetto della predetta insinuazione, nei termini seguenti: € 77.530,43 relativi al conto in valuta n.03183 161009377244 ed €
15.726,48 relativi al conto ordinario n.78058/1000/00000043 (documento n. 6, fascicolo attore);
- con la medesima istanza, la banca chiedeva altresì la rettifica dello stato passivo in ordine al credito insinuato per l'importo complessivo di euro 563.022,51 (e cioè, € 656.279,42 – €
93.256,91) con conseguente aggiornamento dello stato passivo;
- la curatela prima e la difesa attrice poi contestavano - rispettivamente in data 15 settembre
2023 e 17 gennaio 2024 - la legittimità della eseguita compensazione, intimando alla banca l'immediata restituzione dell'importo di € 93.256,91 (documenti n. 7 e 8, fascicolo attore);
- pertanto, la convenuta ribadiva la propria posizione con lettera via pec del 5 febbraio 2024
(documento n. 9, fascicolo attore).
Parte attrice assume che, per effetto dello scioglimento automatico dei contratti di conto corrente (anche bancario) derivante dalla declaratoria di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 183 CCII, la banca convenuta avrebbe dovuto restituire alla curatela i saldi creditori relativi ai due diversi contratti di conto corrente bancario rispetto a quelli oggetto di insinuazione (conto in valuta n.03183 161009377244 e conto ordinario n.78058/1000/00000043) per i seguenti importi:
- € 82.395,66 risultanti in avere sul conto in valuta n.03183161009377244, alla data del
29.7.2022 (documento n. 10, fascicolo attore);
- € 15.845,63 risultanti in avere sul conto n.78058/1000/00000043, alla data del 31.7.2022
(documento n. 11, fascicolo attore).
L'attrice ha quindi rappresentato che la banca convenuta ha eccepito la compensazione non, come avrebbe dovuto, al momento della presentazione della domanda di insinuazione allo stato passivo, ma soltanto dopo la cristallizzazione dello stesso, attraverso una
“autocompensazione” verificatasi con operazioni di addebito/giroconto/estinzione dei due conti predetti in data 12.12.2022 e 16.12.2022. Pertanto, secondo la Procedura, tale contegno sarebbe da ritenersi illegittimo sotto il profilo della par condicio creditorum, stante il difetto del requisito della necessaria omogeneità dei crediti richiesto dall'istituto della compensazione ex art. 1243 c.c.
Parte attrice ha eccepito l'inefficacia delle operazioni eseguite sui due conti in questione successivamente alla data di dichiarazione di liquidazione giudiziale del 2.8.2022, ai sensi dell'art. 144 CCII.
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Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo intervenuta presso l'indirizzo Ini Pec e nel rispetto dei termini di legge, parte convenuta non si costituiva in giudizio ed era dichiarata contumace all'udienza del 27/09/2024.
All'udienza del 14/01/2025 parte attrice, oltre a riportarsi agli atti depositati, al fine di ottenere l'ordine di esibizione alla banca del contratto di conto in valuta n.03183
161009377244 e del conto ordinario n.78058/1000/00000043 si riportava all'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata in atti.
Con successivo provvedimento del 18.1.2025 tale istanza era rigettata e in data 15.4.2025 la causa era introitata in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La domanda è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
Va innanzitutto disatteso quanto rilevato dalla Liquidazione Giudiziale a sostegno della inefficacia ex art. 144 CCII dell'operazione di compensazione eseguita dalla banca con le modalità sopra indicate. Sostiene sul punto la Liquidazione Giudiziale che tale operazione sarebbe inefficace ex art. 144 CCII in quanto consistente in operazioni bancarie intervenute successivamente alla data di apertura della Liquidazione Giudiziale.
In altro passaggio dell'atto di citazione l'attrice sostiene che difetterebbe il requisito dell'omogeneità tra debiti e crediti.
Deduce ancora l'illegittimità dell'autocompensazione in quanto la banca si sarebbe “astenuta dall'eccepire la compensazione al momento dell'insinuazione al passivo”, avendo tentato di farlo “solo dopo la cristallizzazione dello stato passivo”.
I profili dedotti sono invero differenti e devono essere trattati separatamente.
E' vero quanto deduce la liquidazione giudiziale in ordine allo scioglimento automatico dei rapporti di conto corrente, anche bancario, per effetto della declaratoria di apertura della
Liquidazione Giudiziale. L'affermazione è corretta e riproduce il dato di legge di cui all'art. 183 CCII.
Va tuttavia considerato che il disposto dell'art. 1853 c.c. dispone che se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti ancorché in monete differenti i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario. Come affermato da giurisprudenza consolidata, nel conto corrente bancario, a differenza che nel conto corrente ordinario (a mente dell'art. 1823 c.c.), le somme a credito del correntista sono disponibili, ai sensi dell'art. 1852 c.c., in qualsiasi momento.
Consegue l'ammissibilità della compensazione richiesta ex art. 155 CCII (già art. 56 l.f.) fra il credito della banca e il saldo attivo del conto corrente, che devono essere considerati
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“cronologicamente omologhi in ragione del fatto che la disponibilità dei rispettivi saldi risaliva ad epoca anteriore al fallimento”. (Così Cass. Civ. n. 34424/2023).
Risulta pertanto rispettato il requisito di cui all'art. 155 CCII costituito dall'anteriorità rispetto alla liquidazione giudiziale del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte (cfr. Cass. n. 14418 del 2013; Cass. n.14620 del 2019; Cass. n.
14615 del 2016).
Trattandosi di crediti sorti anteriormente all'apertura della liquidazione giudiziale, non viene in rilievo la disposizione dell'art. 144 CCII né parte attrice ha dedotto che la provvista portata in compensazione si sarebbe prodotta per effetto di accrediti intervenuti successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale.
In quest'ultima ipotesi infatti l'accreditamento successivo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale deve sì ritenersi inefficace nei confronti dei creditori in applicazione dell'art. 144 CCII, con la conseguente impossibilità per la banca di operare alcun conguaglio con sue eventuali precedenti ragioni. In questo caso la banca non avrebbe potuto invocare la compensazione, in quanto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 155 CCII dovendo necessariamente risalire i fatti costitutivi dei reciproci crediti alla fase precedente all'apertura della liquidazione giudiziale, essendo, come è noto, ogni evento successivo improduttivo di effetti rispetto alla massa per la tutela della "par condicio". D'altra parte, a seguito della liquidazione, risultando ormai sciolto il conto corrente in virtù dell'art. 183 CCII.,
l'impossibilità di eseguire l'obbligo di accreditamento determinerebbe la mancata coesistenza dei due debiti e precluderebbe, anche solo per tale ragione, il ricorso all'art. 155 CCII (cfr., sul punto, Cass. Civ. n. 3519/2000, con riguardo alla legge fallimentare ma con principii trasponibili con riguardo alle omologhe norme contenute nel Codice della Crisi).
Nel caso di specie, parte attrice non ha dedotto né provato che il saldo attivo di conto corrente sui due conti indicati si sarebbe generato per effetto degli accreditamenti successivi all'apertura della liquidazione giudiziale. Anzi, dall'esame degli estratti conto in atti risulta che, alla data di apertura della liquidazione giudiziale (2.8.2022), i relativi conti correnti presentavano già i saldi indicati.
Né la procedura attrice ha dedotto la sussistenza di un patto tra le parti di esclusione della compensazione, non essendo peraltro prodotti in atti i relativi contratti di conto corrente, deduzione che, anche nel caso di accoglimento dell'istanza con oggetto l'ordine di esibizione, sarebbe rimasta, all'evidenza, tardiva.
Consegue pertanto la astratta compensabilità dei debiti e dei crediti qui in rilievo.
Da questo profilo, va distinto quello –differente- costituito dalla modalità e la sede attraverso la quale la compensazione ex art. 155 CCII può essere fatta valere.
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In proposito parte attrice ha dedotto che lo stato passivo, una volta divenuto definitivo in conseguenza della mancata opposizione e/o impugnazione del provvedimento del giudice delegato del 26 maggio 2023, non possa essere modificato in conseguenza delle somme
“autocompensate” dalla banca.
Va al riguardo rilevato che la Suprema Corte ha affrontato tale questione nella pronuncia n.
11256/2004 ove ha affermato che “la pretesa di un credito vantato nei confronti del
, anche se fatta valere in compensazione non può essere esercitata con l'adozione Parte_2 della procedura seguita dalla società attraverso una semplice istanza”. Ciò in quanto “una volta dichiarato il fallimento, ogni diritto di credito, sia pure dedotto in compensazione, è tutelabile nelle forme della insinuazione nel passivo previste dagli artt. 92 e segg. L.F. ovvero, allorché si richieda appunto la compensazione, anche in via di eccezione al solo fine di paralizzare la domanda del curatore volta ad ottenere il riconoscimento di un credito della massa”.
Questi principii sono stati ribaditi da questo Tribunale nella pronuncia del 30.7.2019 ove è stato affermato che “in presenza di una dichiarazione stragiudiziale della parte in bonis di volersi avvalere della compensazione, il preteso credito verso il fallito deve essere comunque
e previamente accertato nelle forme esclusive del procedimento di verifica del passivo di cui agli artt. 92 e ss. l.f., risultando altrimenti detto credito (inammissibilmente) sottratto al controllo del Giudice Delegato e degli altri creditori - che dispongono altresì dello strumento specifico dell'impugnazione dei crediti ammessi - e, quindi, per ipotesi definitivamente soddisfatto in violazione della regola del concorso formale di cui all'art. 521.f. Risulta condivisibilmente osservato in dottrina che la compensazione stragiudiziale, al di fuori della verifica da parte del Giudice Delegato, si scontra con i principi cardine dell'accertamento del passivo, sottraendo, tra l'altro, ai creditori concorrenti le impugnative ex artt. 98 e ss. l.f.”
(Trib. Milano, sez. seconda civile, est. . Per_1 Persona_2 Per_3
La Suprema Corte, nell'esaminare la pronuncia sopra indicata e nell'affermare che, nel caso di specie, la compensazione era comunque avvenuta nella sede di verifica del passivo, ha richiamato i principii espressi sul punto da Cass. Civ. n. 11256/2004 e richiamati anche nella pronuncia del Tribunale di Milano da ultimo citata (cfr. Cass. n. 34424/2023, cit.).
Nel caso di specie, la ha insinuato al passivo l'intero credito non avvalendosi in quella CP_5
sede della compensazione con il credito della procedura derivante dalla restituzione degli importi portati dai saldi attivi di conto corrente. Tale compensazione non può essere ulteriormente fatta valere nell'ambito della procedura concorsuale mediante l'insinuazione al passivo essendo sulle conclusioni della banca sceso il vincolo del giudicato endofallimentare.
Né – sotto connesso profilo- può essere fatta valere ulteriormente nella procedura di
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liquidazione giudiziale con forme diverse rispetto all'insinuazione allo stato passivo in conformità agli orientamenti giurisprudenziali sopra citati.
Né la banca, rimasta contumace, ha proposto in questa sede l'eccezione di compensazione
(non rilevabile d'ufficio); circostanza che assorbe ogni astratta questione sulla opponibilità in via di eccezione della compensazione con un proprio credito alla liquidazione giudiziale anche se definitivamente ammesso al passivo ai fini di contrastare la domanda giudiziale.
Va pertanto accolta la domanda formulata dalla Liquidazione Giudiziale a titolo di restituzione delle somme portate dai saldi attivi di conto corrente per l'importo complessivo di € 98.241,29 (€ 82.395,66 + € 15.845,22).
La banca convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore della Liquidazione
Giudiziale dell'importo di € 98.241,29, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese possono compensarsi per ½ stante il parziale differente inquadramento giuridico delle questioni (anche con riguardo alla domanda ex art. 144 CCII) e l'autonomia del percorso motivazionale (valori medi per la fase di studio, introduttiva e trattazione, con esclusione della fase conclusionale riproduttiva degli atti precedenti, stante la contumacia).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di €
98.241,29 oltre interessi dalla domanda al saldo;
2) compensa per ½ le spese di lite e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in € 759 per spese, € 4.925,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
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