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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/10/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
in persona del Giudice, dott.ssa IA AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3823 del registro generale affari civili dell'anno 2018
TRA
Parte_1 (cf: C.F. 1 ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato a Cefalù in via Giovanni XXIII n. 7, presso lo studio dell'avv. Stefano
Botindari, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti a margine dell'atto introduttivo
ATTORE
E
Controparte_1
[...] (p. iva: P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Giorgiadi, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio sito a Napoli, Centro
Direzionale Isola G1, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Controparte_2 (cf: C.F. 2 ), nato a [...] il [...]
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 conveniva in giudizio [...]Con atto di citazione ritualmente notificato CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in seguito al sinistro occorso il 5.6.2016, intorno alle ore 16.00, allorquando, mentre percorreva - alla guida del proprio ciclomotore Yamaha
(tg YZF250) - la strada comunale che collega i comuni di Gratteri e SA, in direzione di quest'ultimo, giunto in prossimità della c.da Pedale, veniva affiancato dal motoveicolo 'Controparte_2 il quale nel sorpassarlo "lo BMW GS 1200 (tg. DE76211), condotto da urtava sul braccio e sulla parte sinistra del manubrio facendogli perdere il controllo del mezzo e rovinare fuori strada contro un albero, situato al margine della sede viaria”.
Deduceva che a causa dell'urto aveva riportato lesioni personali talmente gravi che avevano reso necessario il trasporto in ambulanza (stante l'impossibilità di atterraggio del servizio di elisoccorso richiesto) presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Giglio di Cefalù ove era rimasto ricoverato nel reparto di ortopedia sino al 4.7.2016, con la diagnosi di
"frattura pluriframmentaria complessa del piatto tibiale ad estensione metadiafisaria al ginocchio destro con occlusione traumatica della arteria poplitea sottoarticolare destra". I sanitari in servizio avevano effettuato "fasciotomia loggia antero laterale posteriore;
fasciotomia logge mediali e posteriori;
correzione della lesione da stiramento dell'arteria poplitea sottoarticolare destra e sutura dell'arteriotomia su patch in safena", nonché posizionato “un fissatore esterno tra tibia e femore destro"; veniva poi trasferito per il proseguimento delle cure presso il Centro di Chirurgia
Vascolare del Policlinico di Catania ove veniva sottoposto "al trattamento antibiotico e medicazioni delle estese lesioni all'arto inferiore destro” per essere dimesso in data 28.7.2016 e ricoverato presso il reparto di ortopedia della clinica Orestano di Palermo, in cui i sanitari effettuavano "la rimozione del fissatore esterno e sintesi con placca e viti per frattura inveterata pliriframmentaria del piatto tibiale del ginocchio destro" dimettendolo in data 1.8.2016; il giorno successivo veniva nuovamente ricoverato presso il reparto di Chirurgia Vascolare del
Policlinico di Catania per "lesione trofica alla loggia antero laterale della gamba destra in esiti di fasciotomia per ischemia acuta gamba destra post traumatica", dal quale veniva dimesso il
12.8.2016, facendovi poi ritorno nelle giornate del 16, 19, 23, 26, 30.8.2016 e 2.9.2016 per sottoporsi alle medicazioni.
Allegava, altresì, di aver subito danni materiali al proprio ciclomotore quantificandoli in €
700,00.
Parte 1Secondo la prospettazione di l'evento era ascrivibile in via esclusiva al conducente del motoveicolo BMW GS 1200, "il quale aveva effettuato manovra di sorpasso in violazione delle relative norme del codice della strada", come peraltro risultava dalla contestazione amichevole di incidente dallo stesso sottoscritta.
Domandava, dunque, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti e, segnatamente: € 17.280,00 a titolo di ITT, € 6.480,00 a titolo di ITP ed €
398.022,00 a titolo di esiti residuali permanenti, oltre ai danni patrimoniali, rispettivamente pari ad € 2.417,36, quale rimborso delle spese (anche medico-sanitarie), ed € 700,00 per i danni materiali al ciclomotore, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto sino al soddisfo.
Costituitasi nel presente giudizio con comparsa depositata il 7.3.2019,
[...] in persona del legale Controparte_1 '
rappresentante pro tempore, eccepiva innanzitutto l'inoperatività della polizza assicurativa, contestando la ricostruzione del fatto storico fornita da parte attrice. Invocando a tale riguardo la cartella clinica del Pronto Soccorso dell'Ospedale Giglio di Cefalù, da cui risultava che l'attore "era rimasto vittima di un incidente motociclistico mentre disputava una gara di Rally amatoriale, riportando la frattura pluriframmentaria del terzo prossimale della tibia destra"; evento questo non ricompreso tra quelli coperti dalla polizza assicurativa invocata.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda risarcitoria, non avendo la controparte – in spregio al disposto dagli artt. 145 e 148 d. lgs. n. 209/2005 ·
-
formulato adeguata richiesta risarcitoria con la lettera di messa in mora, impendendole, dunque, di effettuare gli opportuni accertamenti e formulare un'eventuale offerta.
Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, affermandone l'infondatezza e l'assenza di qualsivoglia supporto probatorio.
Deduceva che dagli atti di causa era emerso che il sinistro – rispetto al quale il convenuto CP 2 era rimasto del tutto estraneo si era verificato per colpa esclusiva di [...]
- Pt 1 rimarcando che sul ciclomotore condotto dall'attore il perito incaricato di quantificare i danni subiti non aveva riscontrato alcun segno di contatto con altro veicolo.
Rilevava, in ogni caso, l'esorbitanza della pretesa risarcitoria, anch'essa non suffragata da prove adeguate.
Controparte_2 , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e all'udienza del
21.3.2019 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale del convenuto e prove testimoniali;
con ordinanza del 14.1.2023 il Giudice già assegnatario ha disposto ctu medico-legale sulla persona dell'attore e con successiva ordinanza del
13.5.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
*******
Così prospettate le posizioni delle parti, va innanzitutto disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia assicuratrice convenuta ex art. 145 cod. ass - che subordina la proponibilità in sede giurisdizionale della domanda di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di sinistro stradale al decorso di sessanta o novanta giorni (a seconda che si tratti di soli danni a cose o di danni alla persona), dalla ricezione, da parte dell'impresa di assicurazione, di un'istanza di risarcimento inoltrata dal danneggiato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con "le modalità e i contenuti previsti dall'art. 148 c.d.a." —, contenendo la diffida trasmessa in sede stragiudiziale dall'attore (all.
n. 1 all'atto di citazione) "elementi sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, sia un requisito sostanziale, e ciò in quanto la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)" (Cass., n. 1756/2022). Venendo al merito e dunque all'indagine in ordine alla fondatezza delle domande spiegate da Parte 1 nei confronti degli odierni convenuti, deve rilevarsi che l'attore ha affidato la prova della dinamica del sinistro riferita nell'atto introduttivo alle testimonianze rese da , presenti sui luoghi al Testimone 1 e Testimone 2
momento del fatto.
Ebbene, all'udienza del 13.1.2023 il primo dei predetti dichiaranti ha confermato i capitoli di prova (c, d, e, f) senza fornire alcun dato ulteriore, utile a ricostruire la dinamica che,
d'altra parte, non appare del tutto chiara avuto riguardo alle risposte fornite dal figlio del
- il quale, oltre a confermare i capitoli di prova (d,e,convenuto - Testimone 2
f) ha dichiarato, in risposta al capitolo c: "non ricordo le targhe, ricordo che ci fu l'impatto e che il sig. Controparte_2 sorpassò Parte 2 che andò fuori strada. Non potevo vedere le modalità dell'impatto, noi eravamo dietro. Le strade di trazzera non sono larghe e la visibilità non era buona.
Ho visto il sig. Pt 1 cadere sul lato destro e su un albero".
Tali affermazioni, invero, non consentono di ricostruire l'episodio in maniera univoca e precisa, avendo il testimone dapprima detto di ricordare che è avvenuto l'impatto e che il convenuto ha sorpassato l'attore, andato fuori strada, per poi aggiungere di non aver potuto vedere le modalità dello stesso (impatto) in quanto si trovava dietro, specificando che la visibilità non era buona. Affermazione ribadita anche alla fine dell'esame testimoniale quando, a domanda ha risposto: “non so riferire sulle modalità dell'impatto né sulle condotte di guida dei conducenti".
La lettura di tali dichiarazioni, ad avviso di chi giudica, non consente di sostenere che i testimoni attorei - dalla posizione in cui si trovavano abbiano colto con esattezza le
-
modalità dell'impatto, sulla cui ricostruzione peraltro la stessa descrizione contenuta nell'atto introduttivo e nelle diffide stragiudiziali offerte (all. nn. 1 e 2) - ingenerano
-
dubbi.
Infatti, il "contatto" tra i due motocicli si sarebbe verificato perché il convenuto, nell'effettuare a bordo del motoveicolo BMW GS 1200 (tg. DE76211) il sorpasso del ciclomotore Yamaha (tg YZF250) condotto dall'attore, lo avrebbe urtato sul braccio e sulla parte sinistra del manubrio facendogli perdere il controllo del mezzo e cadere fuori strada.
Ora, per quanto - secondo l'id quod plerumque accidit – sia verosimile che una motocicletta
-
di grossa cilindrata nel sorpassarne un'altra dello stesso tipo possa urtare il braccio del conducente e la parte sinistra (dunque esterna) del manubrio, non è chiaro come mai, se il motoveicolo sorpassato andasse a velocità “moderata" e in assenza di informazioni su quella tenuta dalla motocicletta "sorpassante", il semplice urto di un braccio e del manubrio, più che una perdita di equilibrio e/o una caduta su strada possa comportare la perdita del controllo e l'uscita fuori strada del mezzo, finito infine contro un albero.
Del resto, a supporto della tesi attorea non possono invocarsi neanche le ulteriori prove offerte da Parte 1 ossia il modello cai e l'interrogatorio formale del convenuto. Quanto al primo documento deve darsi conto che lo stesso è stato sottoscritto dal solo
Controparte_2 che ha di fatto ammesso la propria responsabilità dichiarando: "nella fase di sorpasso del veicolo b lo toccavo sulla parte sx del manubrio con la parte dx del mio. A seguito del contatto cadeva fuori strada rovinosamente".
Tale dichiarazione, d'altra parte, non è del tutto coincidente con la dinamica prospettata dall'attore, che non fa alcun riferimento al manubrio del veicolo sorpassante, indicando
- - è però che l'urto oltre che col manubrio della motocicletta condotta dall'attore avvenuto anche contro il braccio di quest'ultimo.
Ad ogni modo, il documento in questione, solo ove "sottoscritto da entrambi i conducenti, determina la presunzione - salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione - che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Pertanto, è
l'assicuratore che deve fornire la prova contraria e non il danneggiato a dover provare la storicità e la dinamica del sinistro" (art. 143 d.lgs. n. 209/2005; Cass., n. 9488/2024).
Nel caso di specie il modulo cai è stato sottoscritto soltanto da Controparte_2 dovendo dunque simile efficacia probatoria necessariamente considerarsi sfumata anche in
-
considerazione delle condizioni psico-fisiche dell'attore che, per quanto, secondo le dichiarazioni dei testimoni, lamentava dolore alla gamba, non era in stato di incoscienza o impossibilitato a sottoscriverlo - (cfr. Cass., n. 27005/2005 secondo cui "in caso di scontro tra veicoli, il modulo di constatazione amichevole ha un valore di presunzione legale "iuris tantum" in ordine alle modalità del sinistro soltanto se sottoscritto da entrambi i conducenti e completo in ogni sua parte") -.
Per altro verso, è utile invocare l'indirizzo interpretativo granitico secondo cui "la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo C.A.I. deve essere liberamente apprezzata dal giudice in quanto confessione proveniente da un litisconsorte necessario;
tuttavia, ciò non esclude la possibilità per l'assicuratore di superare la presunzione iuris tantum derivante dalla firma del modulo fornendo prova contraria" (cfr., ex multis, Cass., n. 15431/2024).
Assunto questo che vale anche rispetto alla confessione resa dal convenuto in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 13.1.2023) che “fa piena prova contro colui che l'ha fatta, ma non può avere efficacia nei confronti di persone diverse dal confidente, in quanto quest'ultimo non ha il potere di disposizione in ordine a posizioni giuridiche di soggetti distinti e, pertanto, nel giudizio di risarcimento danni da incidente stradale proposto nei confronti della società assicuratrice e del conducente del veicolo, la confessione resa da quest'ultimo è liberamente apprezzata, ai sensi dell'articolo 2733 del c.c., dal giudice, che può liberamente apprezzare il comportamento processuale ed extraprocessuale di detta parte e, quindi, non trarre dallo stesso elementi di giudizio sfavorevoli in danno della società assicuratrice"
(cfr. Cass., 4192/2004; Cass., n. 7260/2005).
È principio ormai consolidato quello secondo cui, nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, la confessione resa dal conducente responsabile è oggetto di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore (cfr. sul punto, più recentemente, Cass. n. 25368/2018, secondo cui "poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi, comma 3, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo l'art.2733, comma 2 e artt.2734 e 2735
c.c."; Cass. n. 2482/2019), dovendo dunque la stessa essere messa in relazione con gli altri elementi acquisiti nel corso del giudizio.
Ciò chiarito in relazione alle prove offerte da Parte 1 a sostegno delle domande proposte, nel passare in rassegna le risultanze istruttorie, ad avviso di chi giudica, rilevanza dirimente assume il verbale di P.s. prodotto dalla compagnia assicuratrice convenuta - e invero menzionato dall'attore nelle diffide del 18.11.2017 e del 6.11.2017 (all.
n. 2 all'atto di citazione e all. n. 2 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc) – nel quale si legge, accanto alla voce "modalità di trauma": "incidente in strada, scivola accidentalmente con la propria moto durante un rally amatoriale in c.da Pedale, lesioni riportate il 5.6.2018 alle ore
16.00 in SA". eA tale riguardo, deve innanzitutto osservarsi che la partecipazione di Parte 1 Controparte_2 ad una gara motociclistica amatoriale non appare in astratto incompatibile con la ricostruzione dell'urto fornita dall'attore che, nell'atto introduttivo e nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, cpc non ha fornito alcun dato sul luogo di provenienza delle parti o su quello verso il quale le stesse erano dirette, elementi che hanno poi formato oggetto del capitolo di prova d, articolato nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc - "Vero è che nell'occasione il sig. Parte 1 era di ritorno da Controparte 4 , dove aveva pranzato qualche
Testimone_2 Testimone 1 e che si stava recando a eora prima con i signori
[...]" , a confutazione SA per prendere parte al funerale del sedicenne Persona 1 dell'assunto avversario secondo cui le odierne parti stavano partecipando ad un rally amatoriale.
Ora, se a tale circostanza può anche attribuirsi valore, per così dire, neutro, non potendosi entrare nel merito delle “scelte processuali" adottate dalle parti del giudizio, è utile rilevare che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale "il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse. In particolare, il valore di prova legale riguarda il solo dato estrinseco della dichiarazione, ossia il fatto che quella dichiarazione fu effettivamente resa e lo fu con quel contenuto rappresentato nell'atto, non anche il valore probatorio intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a dar prova del fatto che si tratta di provare (nella specie l'origine autonoma e non coinvolgente altro veicolo dell'incidente). In tale direzione a quella dichiarazione non può assegnarsi altra valenza che quella di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, la quale, ai sensi dell'art. 2735, primo comma, secondo inciso, cod. civ., è liberamente valutabile dal giudice del merito" (cfr. Cass., n.
20879/2024).
Nello stesso senso, è stato affermato che "Le certificazioni rilasciate dai sanitari di una struttura pubblica ospedaliera sono assistite da fede privilegiata solo quanto alla loro provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni rese al medesimo, e agli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza, sicché tale efficacia è da intendersi limitata a quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, in quanto anche per esse, come per ogni atto pubblico, tale piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, "non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge. Pertanto, dal referto di pronto soccorso possono essere tratti solo elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, senza, però, che possa attribuirsi al documento in questione valore di prova legale, oltre i limiti che si sono dianzi delineati (cfr., ex multis, Cass., n. 27288/2022; Cass., n. 16572/2024; Cass., n.
18868/2015).
Ebbene, il contenuto preciso e univoco di tali dichiarazioni, rese dall'attore nell'immediatezza dell'accaduto, non appena giunto in ospedale, al sanitario presente nel triage, assume una rilevanza significativa nel caso di specie, trattandosi peraltro di un paziente "vigile, collaborante, orientato nei parametri s/t".
Si tratta, ad avviso di chi giudica, di un elemento decisivo del quale tenere conto nel complesso delle risultanze probatorie – idoneo di per sé a inficiare la ricostruzione fornita Parte 1 -, che peraltro è aderente alle conclusioni rassegnate dal perito da incaricato dalla compagnia assicuratrice convenuta, all'esito dei rilievi effettuati in data
2.9.2016 sul motociclo dell'attore, ossia l'assenza di danni da contatto con altri mezzi (cfr. perizia n. 17562/2016 allegata alla comparsa di costituzione e risposta), assenza che va dunque riferita anche al contatto tra i manubri.
Né a conclusioni differenti può pervenirsi in forza delle generiche contestazioni mosse da Parte 1 alla dichiarazione in oggetto, sia in ordine al suo contenuto che, a monte, al fatto in sé di averla resa, insuscettibili di azzerare il valore probatorio del documento redatto dal sanitario, avverso il quale avrebbero potuto essere esperiti opportuni rimedi giurisdizionali e non una mera richiesta stragiudiziale di rettifica al presidio sanitario (cfr. all. n. 2 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc, sopra richiamato).
La dichiarazione resa dall'attore nel contesto ospedaliero - sulla cui genuinità è difficile dubitare in considerazione del suo contenuto e delle condizioni del soggetto (sub specie di facoltà mentali) e che notoriamente non richiede la sottoscrizione del paziente assume, ad avviso di chi giudica, una portata tale da azzerare gli ulteriori elementi – presuntivi – offerti da Parte 1 sopra passati in rassegna.
In forza delle argomentazioni svolte, le domande proposte non sono meritevoli di accoglimento e vanno dunque rigettate, non essendo stata fornita la dimostrazione che i danni sofferti dall'attore siano stati cagionati dal sinistro svoltosi secondo la dinamica prospettata nell'atto introduttivo, non soccorrendo in senso contrario le conclusioni rassegnate dal ctu nominato sulla riconducibilità delle lesioni all'evento atteso che, in base alle modalità dell'urto allegato - non tradottosi in un vero impatto -, si tratta di postumi verosimilmente sovrapponibili a quelli conseguenti ad una caduta autonoma.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, avuto riguardo al quantum azionato.
Del pari, le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto, vanno poste a carico dell'attore soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_2 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande proposte da Parte 1 nell'atto introduttivo; condanna l'attore a rifondere alla compagnia assicuratrice convenuta le spese di lite e le liquida in € 11.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
pone definitivamente a carico dell'attore le spese per l'occorsa ctu.
Termini Imerese, 5 ottobre 2025
Il Giudice
IA AR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
in persona del Giudice, dott.ssa IA AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3823 del registro generale affari civili dell'anno 2018
TRA
Parte_1 (cf: C.F. 1 ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato a Cefalù in via Giovanni XXIII n. 7, presso lo studio dell'avv. Stefano
Botindari, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti a margine dell'atto introduttivo
ATTORE
E
Controparte_1
[...] (p. iva: P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Giorgiadi, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio sito a Napoli, Centro
Direzionale Isola G1, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Controparte_2 (cf: C.F. 2 ), nato a [...] il [...]
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 conveniva in giudizio [...]Con atto di citazione ritualmente notificato CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in seguito al sinistro occorso il 5.6.2016, intorno alle ore 16.00, allorquando, mentre percorreva - alla guida del proprio ciclomotore Yamaha
(tg YZF250) - la strada comunale che collega i comuni di Gratteri e SA, in direzione di quest'ultimo, giunto in prossimità della c.da Pedale, veniva affiancato dal motoveicolo 'Controparte_2 il quale nel sorpassarlo "lo BMW GS 1200 (tg. DE76211), condotto da urtava sul braccio e sulla parte sinistra del manubrio facendogli perdere il controllo del mezzo e rovinare fuori strada contro un albero, situato al margine della sede viaria”.
Deduceva che a causa dell'urto aveva riportato lesioni personali talmente gravi che avevano reso necessario il trasporto in ambulanza (stante l'impossibilità di atterraggio del servizio di elisoccorso richiesto) presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Giglio di Cefalù ove era rimasto ricoverato nel reparto di ortopedia sino al 4.7.2016, con la diagnosi di
"frattura pluriframmentaria complessa del piatto tibiale ad estensione metadiafisaria al ginocchio destro con occlusione traumatica della arteria poplitea sottoarticolare destra". I sanitari in servizio avevano effettuato "fasciotomia loggia antero laterale posteriore;
fasciotomia logge mediali e posteriori;
correzione della lesione da stiramento dell'arteria poplitea sottoarticolare destra e sutura dell'arteriotomia su patch in safena", nonché posizionato “un fissatore esterno tra tibia e femore destro"; veniva poi trasferito per il proseguimento delle cure presso il Centro di Chirurgia
Vascolare del Policlinico di Catania ove veniva sottoposto "al trattamento antibiotico e medicazioni delle estese lesioni all'arto inferiore destro” per essere dimesso in data 28.7.2016 e ricoverato presso il reparto di ortopedia della clinica Orestano di Palermo, in cui i sanitari effettuavano "la rimozione del fissatore esterno e sintesi con placca e viti per frattura inveterata pliriframmentaria del piatto tibiale del ginocchio destro" dimettendolo in data 1.8.2016; il giorno successivo veniva nuovamente ricoverato presso il reparto di Chirurgia Vascolare del
Policlinico di Catania per "lesione trofica alla loggia antero laterale della gamba destra in esiti di fasciotomia per ischemia acuta gamba destra post traumatica", dal quale veniva dimesso il
12.8.2016, facendovi poi ritorno nelle giornate del 16, 19, 23, 26, 30.8.2016 e 2.9.2016 per sottoporsi alle medicazioni.
Allegava, altresì, di aver subito danni materiali al proprio ciclomotore quantificandoli in €
700,00.
Parte 1Secondo la prospettazione di l'evento era ascrivibile in via esclusiva al conducente del motoveicolo BMW GS 1200, "il quale aveva effettuato manovra di sorpasso in violazione delle relative norme del codice della strada", come peraltro risultava dalla contestazione amichevole di incidente dallo stesso sottoscritta.
Domandava, dunque, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti e, segnatamente: € 17.280,00 a titolo di ITT, € 6.480,00 a titolo di ITP ed €
398.022,00 a titolo di esiti residuali permanenti, oltre ai danni patrimoniali, rispettivamente pari ad € 2.417,36, quale rimborso delle spese (anche medico-sanitarie), ed € 700,00 per i danni materiali al ciclomotore, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto sino al soddisfo.
Costituitasi nel presente giudizio con comparsa depositata il 7.3.2019,
[...] in persona del legale Controparte_1 '
rappresentante pro tempore, eccepiva innanzitutto l'inoperatività della polizza assicurativa, contestando la ricostruzione del fatto storico fornita da parte attrice. Invocando a tale riguardo la cartella clinica del Pronto Soccorso dell'Ospedale Giglio di Cefalù, da cui risultava che l'attore "era rimasto vittima di un incidente motociclistico mentre disputava una gara di Rally amatoriale, riportando la frattura pluriframmentaria del terzo prossimale della tibia destra"; evento questo non ricompreso tra quelli coperti dalla polizza assicurativa invocata.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda risarcitoria, non avendo la controparte – in spregio al disposto dagli artt. 145 e 148 d. lgs. n. 209/2005 ·
-
formulato adeguata richiesta risarcitoria con la lettera di messa in mora, impendendole, dunque, di effettuare gli opportuni accertamenti e formulare un'eventuale offerta.
Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, affermandone l'infondatezza e l'assenza di qualsivoglia supporto probatorio.
Deduceva che dagli atti di causa era emerso che il sinistro – rispetto al quale il convenuto CP 2 era rimasto del tutto estraneo si era verificato per colpa esclusiva di [...]
- Pt 1 rimarcando che sul ciclomotore condotto dall'attore il perito incaricato di quantificare i danni subiti non aveva riscontrato alcun segno di contatto con altro veicolo.
Rilevava, in ogni caso, l'esorbitanza della pretesa risarcitoria, anch'essa non suffragata da prove adeguate.
Controparte_2 , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e all'udienza del
21.3.2019 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale del convenuto e prove testimoniali;
con ordinanza del 14.1.2023 il Giudice già assegnatario ha disposto ctu medico-legale sulla persona dell'attore e con successiva ordinanza del
13.5.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
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Così prospettate le posizioni delle parti, va innanzitutto disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia assicuratrice convenuta ex art. 145 cod. ass - che subordina la proponibilità in sede giurisdizionale della domanda di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di sinistro stradale al decorso di sessanta o novanta giorni (a seconda che si tratti di soli danni a cose o di danni alla persona), dalla ricezione, da parte dell'impresa di assicurazione, di un'istanza di risarcimento inoltrata dal danneggiato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con "le modalità e i contenuti previsti dall'art. 148 c.d.a." —, contenendo la diffida trasmessa in sede stragiudiziale dall'attore (all.
n. 1 all'atto di citazione) "elementi sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, sia un requisito sostanziale, e ciò in quanto la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)" (Cass., n. 1756/2022). Venendo al merito e dunque all'indagine in ordine alla fondatezza delle domande spiegate da Parte 1 nei confronti degli odierni convenuti, deve rilevarsi che l'attore ha affidato la prova della dinamica del sinistro riferita nell'atto introduttivo alle testimonianze rese da , presenti sui luoghi al Testimone 1 e Testimone 2
momento del fatto.
Ebbene, all'udienza del 13.1.2023 il primo dei predetti dichiaranti ha confermato i capitoli di prova (c, d, e, f) senza fornire alcun dato ulteriore, utile a ricostruire la dinamica che,
d'altra parte, non appare del tutto chiara avuto riguardo alle risposte fornite dal figlio del
- il quale, oltre a confermare i capitoli di prova (d,e,convenuto - Testimone 2
f) ha dichiarato, in risposta al capitolo c: "non ricordo le targhe, ricordo che ci fu l'impatto e che il sig. Controparte_2 sorpassò Parte 2 che andò fuori strada. Non potevo vedere le modalità dell'impatto, noi eravamo dietro. Le strade di trazzera non sono larghe e la visibilità non era buona.
Ho visto il sig. Pt 1 cadere sul lato destro e su un albero".
Tali affermazioni, invero, non consentono di ricostruire l'episodio in maniera univoca e precisa, avendo il testimone dapprima detto di ricordare che è avvenuto l'impatto e che il convenuto ha sorpassato l'attore, andato fuori strada, per poi aggiungere di non aver potuto vedere le modalità dello stesso (impatto) in quanto si trovava dietro, specificando che la visibilità non era buona. Affermazione ribadita anche alla fine dell'esame testimoniale quando, a domanda ha risposto: “non so riferire sulle modalità dell'impatto né sulle condotte di guida dei conducenti".
La lettura di tali dichiarazioni, ad avviso di chi giudica, non consente di sostenere che i testimoni attorei - dalla posizione in cui si trovavano abbiano colto con esattezza le
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modalità dell'impatto, sulla cui ricostruzione peraltro la stessa descrizione contenuta nell'atto introduttivo e nelle diffide stragiudiziali offerte (all. nn. 1 e 2) - ingenerano
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dubbi.
Infatti, il "contatto" tra i due motocicli si sarebbe verificato perché il convenuto, nell'effettuare a bordo del motoveicolo BMW GS 1200 (tg. DE76211) il sorpasso del ciclomotore Yamaha (tg YZF250) condotto dall'attore, lo avrebbe urtato sul braccio e sulla parte sinistra del manubrio facendogli perdere il controllo del mezzo e cadere fuori strada.
Ora, per quanto - secondo l'id quod plerumque accidit – sia verosimile che una motocicletta
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di grossa cilindrata nel sorpassarne un'altra dello stesso tipo possa urtare il braccio del conducente e la parte sinistra (dunque esterna) del manubrio, non è chiaro come mai, se il motoveicolo sorpassato andasse a velocità “moderata" e in assenza di informazioni su quella tenuta dalla motocicletta "sorpassante", il semplice urto di un braccio e del manubrio, più che una perdita di equilibrio e/o una caduta su strada possa comportare la perdita del controllo e l'uscita fuori strada del mezzo, finito infine contro un albero.
Del resto, a supporto della tesi attorea non possono invocarsi neanche le ulteriori prove offerte da Parte 1 ossia il modello cai e l'interrogatorio formale del convenuto. Quanto al primo documento deve darsi conto che lo stesso è stato sottoscritto dal solo
Controparte_2 che ha di fatto ammesso la propria responsabilità dichiarando: "nella fase di sorpasso del veicolo b lo toccavo sulla parte sx del manubrio con la parte dx del mio. A seguito del contatto cadeva fuori strada rovinosamente".
Tale dichiarazione, d'altra parte, non è del tutto coincidente con la dinamica prospettata dall'attore, che non fa alcun riferimento al manubrio del veicolo sorpassante, indicando
- - è però che l'urto oltre che col manubrio della motocicletta condotta dall'attore avvenuto anche contro il braccio di quest'ultimo.
Ad ogni modo, il documento in questione, solo ove "sottoscritto da entrambi i conducenti, determina la presunzione - salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione - che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Pertanto, è
l'assicuratore che deve fornire la prova contraria e non il danneggiato a dover provare la storicità e la dinamica del sinistro" (art. 143 d.lgs. n. 209/2005; Cass., n. 9488/2024).
Nel caso di specie il modulo cai è stato sottoscritto soltanto da Controparte_2 dovendo dunque simile efficacia probatoria necessariamente considerarsi sfumata anche in
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considerazione delle condizioni psico-fisiche dell'attore che, per quanto, secondo le dichiarazioni dei testimoni, lamentava dolore alla gamba, non era in stato di incoscienza o impossibilitato a sottoscriverlo - (cfr. Cass., n. 27005/2005 secondo cui "in caso di scontro tra veicoli, il modulo di constatazione amichevole ha un valore di presunzione legale "iuris tantum" in ordine alle modalità del sinistro soltanto se sottoscritto da entrambi i conducenti e completo in ogni sua parte") -.
Per altro verso, è utile invocare l'indirizzo interpretativo granitico secondo cui "la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo C.A.I. deve essere liberamente apprezzata dal giudice in quanto confessione proveniente da un litisconsorte necessario;
tuttavia, ciò non esclude la possibilità per l'assicuratore di superare la presunzione iuris tantum derivante dalla firma del modulo fornendo prova contraria" (cfr., ex multis, Cass., n. 15431/2024).
Assunto questo che vale anche rispetto alla confessione resa dal convenuto in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 13.1.2023) che “fa piena prova contro colui che l'ha fatta, ma non può avere efficacia nei confronti di persone diverse dal confidente, in quanto quest'ultimo non ha il potere di disposizione in ordine a posizioni giuridiche di soggetti distinti e, pertanto, nel giudizio di risarcimento danni da incidente stradale proposto nei confronti della società assicuratrice e del conducente del veicolo, la confessione resa da quest'ultimo è liberamente apprezzata, ai sensi dell'articolo 2733 del c.c., dal giudice, che può liberamente apprezzare il comportamento processuale ed extraprocessuale di detta parte e, quindi, non trarre dallo stesso elementi di giudizio sfavorevoli in danno della società assicuratrice"
(cfr. Cass., 4192/2004; Cass., n. 7260/2005).
È principio ormai consolidato quello secondo cui, nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, la confessione resa dal conducente responsabile è oggetto di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore (cfr. sul punto, più recentemente, Cass. n. 25368/2018, secondo cui "poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi, comma 3, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo l'art.2733, comma 2 e artt.2734 e 2735
c.c."; Cass. n. 2482/2019), dovendo dunque la stessa essere messa in relazione con gli altri elementi acquisiti nel corso del giudizio.
Ciò chiarito in relazione alle prove offerte da Parte 1 a sostegno delle domande proposte, nel passare in rassegna le risultanze istruttorie, ad avviso di chi giudica, rilevanza dirimente assume il verbale di P.s. prodotto dalla compagnia assicuratrice convenuta - e invero menzionato dall'attore nelle diffide del 18.11.2017 e del 6.11.2017 (all.
n. 2 all'atto di citazione e all. n. 2 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc) – nel quale si legge, accanto alla voce "modalità di trauma": "incidente in strada, scivola accidentalmente con la propria moto durante un rally amatoriale in c.da Pedale, lesioni riportate il 5.6.2018 alle ore
16.00 in SA". eA tale riguardo, deve innanzitutto osservarsi che la partecipazione di Parte 1 Controparte_2 ad una gara motociclistica amatoriale non appare in astratto incompatibile con la ricostruzione dell'urto fornita dall'attore che, nell'atto introduttivo e nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, cpc non ha fornito alcun dato sul luogo di provenienza delle parti o su quello verso il quale le stesse erano dirette, elementi che hanno poi formato oggetto del capitolo di prova d, articolato nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc - "Vero è che nell'occasione il sig. Parte 1 era di ritorno da Controparte 4 , dove aveva pranzato qualche
Testimone_2 Testimone 1 e che si stava recando a eora prima con i signori
[...]" , a confutazione SA per prendere parte al funerale del sedicenne Persona 1 dell'assunto avversario secondo cui le odierne parti stavano partecipando ad un rally amatoriale.
Ora, se a tale circostanza può anche attribuirsi valore, per così dire, neutro, non potendosi entrare nel merito delle “scelte processuali" adottate dalle parti del giudizio, è utile rilevare che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale "il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse. In particolare, il valore di prova legale riguarda il solo dato estrinseco della dichiarazione, ossia il fatto che quella dichiarazione fu effettivamente resa e lo fu con quel contenuto rappresentato nell'atto, non anche il valore probatorio intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a dar prova del fatto che si tratta di provare (nella specie l'origine autonoma e non coinvolgente altro veicolo dell'incidente). In tale direzione a quella dichiarazione non può assegnarsi altra valenza che quella di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, la quale, ai sensi dell'art. 2735, primo comma, secondo inciso, cod. civ., è liberamente valutabile dal giudice del merito" (cfr. Cass., n.
20879/2024).
Nello stesso senso, è stato affermato che "Le certificazioni rilasciate dai sanitari di una struttura pubblica ospedaliera sono assistite da fede privilegiata solo quanto alla loro provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni rese al medesimo, e agli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza, sicché tale efficacia è da intendersi limitata a quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, in quanto anche per esse, come per ogni atto pubblico, tale piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, "non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge. Pertanto, dal referto di pronto soccorso possono essere tratti solo elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, senza, però, che possa attribuirsi al documento in questione valore di prova legale, oltre i limiti che si sono dianzi delineati (cfr., ex multis, Cass., n. 27288/2022; Cass., n. 16572/2024; Cass., n.
18868/2015).
Ebbene, il contenuto preciso e univoco di tali dichiarazioni, rese dall'attore nell'immediatezza dell'accaduto, non appena giunto in ospedale, al sanitario presente nel triage, assume una rilevanza significativa nel caso di specie, trattandosi peraltro di un paziente "vigile, collaborante, orientato nei parametri s/t".
Si tratta, ad avviso di chi giudica, di un elemento decisivo del quale tenere conto nel complesso delle risultanze probatorie – idoneo di per sé a inficiare la ricostruzione fornita Parte 1 -, che peraltro è aderente alle conclusioni rassegnate dal perito da incaricato dalla compagnia assicuratrice convenuta, all'esito dei rilievi effettuati in data
2.9.2016 sul motociclo dell'attore, ossia l'assenza di danni da contatto con altri mezzi (cfr. perizia n. 17562/2016 allegata alla comparsa di costituzione e risposta), assenza che va dunque riferita anche al contatto tra i manubri.
Né a conclusioni differenti può pervenirsi in forza delle generiche contestazioni mosse da Parte 1 alla dichiarazione in oggetto, sia in ordine al suo contenuto che, a monte, al fatto in sé di averla resa, insuscettibili di azzerare il valore probatorio del documento redatto dal sanitario, avverso il quale avrebbero potuto essere esperiti opportuni rimedi giurisdizionali e non una mera richiesta stragiudiziale di rettifica al presidio sanitario (cfr. all. n. 2 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc, sopra richiamato).
La dichiarazione resa dall'attore nel contesto ospedaliero - sulla cui genuinità è difficile dubitare in considerazione del suo contenuto e delle condizioni del soggetto (sub specie di facoltà mentali) e che notoriamente non richiede la sottoscrizione del paziente assume, ad avviso di chi giudica, una portata tale da azzerare gli ulteriori elementi – presuntivi – offerti da Parte 1 sopra passati in rassegna.
In forza delle argomentazioni svolte, le domande proposte non sono meritevoli di accoglimento e vanno dunque rigettate, non essendo stata fornita la dimostrazione che i danni sofferti dall'attore siano stati cagionati dal sinistro svoltosi secondo la dinamica prospettata nell'atto introduttivo, non soccorrendo in senso contrario le conclusioni rassegnate dal ctu nominato sulla riconducibilità delle lesioni all'evento atteso che, in base alle modalità dell'urto allegato - non tradottosi in un vero impatto -, si tratta di postumi verosimilmente sovrapponibili a quelli conseguenti ad una caduta autonoma.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, avuto riguardo al quantum azionato.
Del pari, le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto, vanno poste a carico dell'attore soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_2 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande proposte da Parte 1 nell'atto introduttivo; condanna l'attore a rifondere alla compagnia assicuratrice convenuta le spese di lite e le liquida in € 11.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
pone definitivamente a carico dell'attore le spese per l'occorsa ctu.
Termini Imerese, 5 ottobre 2025
Il Giudice
IA AR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.