Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 5784
CASS
Sentenza 13 marzo 2026

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  • Rigettato
    Inadempimento dei promittenti venditori per mancata stipula del rogito alla data pattuita

    La Corte d'appello ha ritenuto che il termine per la stipula non fosse essenziale e che l'inadempimento non fosse di non scarsa importanza. Ha inoltre considerato che la diffida ad adempiere era stata ricevuta tardivamente.

  • Rigettato
    Inadempimento dei promittenti venditori per vizi dell'immobile

    La Corte d'appello ha ritenuto che i vizi non fossero tali da pregiudicare la commerciabilità dell'immobile e che fossero stati sanati in corso di causa. Ha inoltre ritenuto che la verifica della commerciabilità fosse sufficiente per la pronuncia ex art. 2932 c.c.

  • Rigettato
    Recesso per inadempimento dei promittenti venditori

    La Corte d'appello ha ritenuto illegittimo il recesso esercitato dalla promissaria acquirente in quanto i promittenti venditori non erano inadempienti.

  • Inammissibile
    Domanda di risarcimento del danno

    La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno, ritenendo che fosse stata rinunciata.

  • Accolto
    Adempimento del contratto preliminare mediante trasferimento della proprietà

    La Corte d'appello ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c., disponendo il trasferimento della proprietà previa riduzione del prezzo per un importo di euro 6.200,00, ritenendo che l'immobile fosse commerciabile e che i vizi fossero sanabili.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso proposto da una promissaria acquirente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, la quale aveva riformato la decisione di primo grado in una controversia relativa a un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Il Tribunale di Siena aveva inizialmente dichiarato risolto il contratto per recesso della promissaria acquirente, condannando i promittenti venditori alla restituzione del doppio della caparra e al risarcimento del danno. La Corte d'Appello, invece, aveva accolto l'appello dei promittenti venditori, dichiarando cessata la materia del contendere sulla domanda di recesso e risarcimento, rigettando la richiesta del doppio della caparra e accogliendo la domanda ex art. 2932 c.c. dei promittenti venditori, disponendo il trasferimento della proprietà dell'immobile a un prezzo ridotto, subordinato al saldo del residuo. La promissaria acquirente lamentava, tra gli altri motivi, la falsa applicazione degli artt. 1385 e 1455 c.c. per aver escluso l'inadempimento dei promittenti venditori nonostante il mancato rispetto del termine per il rogito e la mancata consegna del certificato di destinazione urbanistica, nonché per aver ritenuto di scarsa importanza l'inadempimento e aver erroneamente qualificato un atto come diffida ad adempiere. Contestava altresì l'omesso esame di fatti decisivi relativi ai vizi dell'immobile e all'abuso edilizio nel garage, e l'illegittimità della pronuncia ex art. 2932 c.c. in quanto basata su un immobile diverso da quello promesso e richiesta da una parte inadempiente.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione. In particolare, ha ritenuto fondati il primo, il terzo e il sesto motivo di ricorso, con conseguente assorbimento dei restanti. Ha statuito che la disciplina del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. non deroga a quella generale della risoluzione per inadempimento, richiedendo che l'inadempimento sia colpevole e di non scarsa importanza. La Corte ha censurato la sentenza d'appello per aver erroneamente escluso l'inadempimento dei promittenti venditori basandosi sulla non essenzialità del termine, senza considerare che il mancato rispetto del termine contrattuale costituisce inadempimento anche se non essenziale, e per aver erroneamente qualificato un atto come diffida ad adempiere. Ha altresì ritenuto fondato il secondo motivo, evidenziando che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare se i vizi dell'immobile accertati dal CTU integrassero un inadempimento dei promittenti venditori tale da giustificare il recesso della promissaria acquirente. Infine, ha accolto il sesto motivo, ritenendo illegittima la pronuncia ex art. 2932 c.c. in quanto presupponeva l'adempimento della parte richiedente e la corrispondenza dell'immobile trasferito a quello oggetto del preliminare, aspetto che non era stato adeguatamente accertato alla luce delle difformità riscontrate e dei lavori eseguiti in corso di causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 5784
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5784
    Data del deposito : 13 marzo 2026

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