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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4306 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei in persona dei sottoscritti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa OS De RO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 4854 del ruolo generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n.128/2020, pubblicata il 28.10.2020 del tribunale di
Napoli- sezione distaccata di Ischia nel procedimento RG 219/2018, vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ) in qualità di eredi di (nato a [...]
[...] C.F._4 Persona_1
(Na) il 26.3.1952 ed ivi deceduto il 18.11.2019) nonché tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gianpaolo
Buono, c.f. ( i primi tre giusta procure ad litem in calce al presente atto, ed il C.F._5 quarto in virtù di procura speciale, rep. n. 62/2020, autenticato dal Capo della cancelleria Consolare della Ambasciata d'Italia a Budapest (Ungheria), dott. Roberto Taraddei,
APPELLANTI
E
AVV. MARCO DE GIORGIO (c.f. elettivamente domiciliato in Ischia C.F._6
(Na) alla via Osservatorio n. 40, nello studio dell'avv. Giuseppe Di Meglio (c.f.
) C.F._7
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. depositate dagli appellanti in data 14.2.2025 e dall'appellato in data 17.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 19.3.2018 l'avv. CO De RG, proprietario di un appartamento sito in Ischia corso Vittorio Colonna n.52, ubicato al secondo piano dello stabile (in catasto p.lla 9009/1 del fl.9) agiva nei confronti di , proprietario di un fabbricato confinante sul lato ovest, Persona_1 adducendo che quest'ultimo in tempi recenti aveva posto in essere gravi abusi edilizi in violazione dei suoi diritti dominicali, nonché delle norme a tutela dell'assetto territoriale e paesaggistico.
Chiedeva dunque al tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia-: Dichiararsi la illegittimità delle opere edilizie realizzate dal convenuto in sopraelevazione alla quota della Persona_1 pavimentazione, posta a livello dell'ingresso della abitazione dell'istante di cui in premessa, ed a lato nord-est della medesima, in quanto contrastanti con le normative urbanistiche predette ed in violazione delle distanze legali dal perimetrale dell'appartamento dell'attore CO De RG di cui al PRG e al D.M. 2.4.68, n. 1444, e condannarsi, per l'effetto, esso al Persona_1 ripristino dei luoghi, portando l'estradosso della copertura del suo edificio alla medesima quota dell'ingresso predetto;
2) Dichiararsi che in ogni caso non sussiste diritto di veduta sull'immobile attoreo ed ordinarsi, pertanto, l'arretramento a metri 1,50 delle ringhiere, perpendicolari al muro perimetrale dell'istante con conseguente loro eliminazione per il tratto di cui sono violati i parametri dell'art. 905 c.c.; 3) Dichiararsi che la sopraelevazione realizzata viola la norme tecniche di cui alla legge antisismica 64/74 e successive norme tecniche con conseguente condanna del convenuto alla sua demolizione;
4) Dichiararsi che la sopraelevazione ha reso comune, senza averne conseguita la comunione, il perimetrale dell'edificio dell'attore in violazione del disposto del combinato disposto degli articoli 874, 880, 885 c.c. e condannarsi, per l'effetto, anche per tal motivo il convenuto al ripristino dei luoghi;
5) Dichiararsi che la sopraelevazione ha deprezzato l'immobile attoreo causando una perdita di privatezza, di amenità , di veduta panoramica e condannarsi per l'effetto il convenuto predetto al risarcimento dei danni nella misura di euro centomila o di ogni altro importo che sarà determinato anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 872 c.c., pure solo per il periodo dal
2002 all'effettivo ripristino dei luoghi, con interessi e svalutazione trattandosi di debito di valore;
6)
Condannarsi il convenuto alla refusione di spese e compensi. In particolare l'attore, a sostegno della domanda, deduceva testualmente in citazione che : D) tra le stesse parti già vi sono stati due giudizi (il primo cautelare ed il secondo ordinario), conclusi con sentenza n.1530/2014 del Tribunale di Napoli e ordinanza della Corte di Appello di Napoli del
3.10.2014, con le quali è stata dichiarata la improcedibilità della domanda dell'istante che non aveva prodotto tempestivamente il proprio titolo di proprietà , senza alcuna statuizione di merito in quanto la Adita Autorità Giudiziaria ha dichiarata la improcedibilità della azione avanzata dall'avv. De
CO, in quanto il suo difensore, fidando sulla lealtà processuale di controparte che non avrebbe potuto disconoscere la legittimazione attiva dell'istante, non produceva il titolo di proprietà ma solo la denuncia di successione”; “E) L'istante non intende consentire la permanenza in sito delle opere appresso specificate, fonte di danno per il suo immobile”;“Tali opere abusive, realizzate da
[...]
, nato a [...] il [...], consistono: F) Costruzione ex-novo sul lastrico solare, posto R_ alla stessa quota dell'ingresso dell'appartamento dell'istante, di una soprelevazione del tutto abusiva, realizzata con violazione dei sigilli fra il 29.4.2002 ed il 12.7.2002, mediante consumazione dei reati di cui agli articoli 44 del DPR 380/01, dell'art. 181 del D.L.vo 42/04, dell'art. 349 cp, della legge 64/74, con violazione delle distanze di cui agli articoli 905 e 906 c.c., nonché delle caratteristiche e dei requisiti di antisismicità delle costruzioni, con stillicidio sulla proprietà dell'istante e deprezzamento del suo immobile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni ex- art. 872 per perdita di privatezza amenità, veduta panoramica. In particolare, il fabbricato è stato elevato in aderenza al muro maestro della unità immobiliare dell'attore, che è stato reso comune senza che fosse stata conseguita preventivamente la comunione mediante pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 874 c.c. e comunque con le modalità di adeguamento prescritte dagli 880 e
885 c.c.”; “G) La costruzione è stata realizzata senza rispetto delle norme antisismiche, di cui alla legge 64/74 e della legge regionale 9/83, essendo stato imposto il vincolo sismico sin dal 20.3.1981 sul territorio del Comune di Ischia, cui avrebbe dovuto adeguarsi il , data la Persona_1 elevata sismicità del territorio comunale classificato come S/9; tale costruzione è costituita da una sopraelevazione, e, quindi, sarebbe stato necessario procedere all'adeguamento sismico delle strutture portanti dell'edificio dalle fondazioni. Inoltre, avrebbe dovuto essere realizzato il cosiddetto
“giunto tecnico” sempre ai sensi della legge 64/74, che manca del tutto per cui le inadeguate strutture realizzate ed il solaio rischiano di abbattersi, con irreparabile danno, sulla unità immobiliare dell'istante”; “H) Tale costruzione è stata sanzionata con sentenza n.ro 240 del
3.6.2005, non eseguita dal , responsabile di condotta omissiva, di condanna al Controparte_1 ripristino dello stato dei luoghi. E' stato emesso pure l'ordine di demolizione del Comune di Ischia
198 del 31.5.2002 per l'immediato ripristino dei luoghi ed, inoltre, la istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85 è stata respinta con determina 18260 del 26.8.2002, in quanto in quella zona di centro storico il piano regolatore generale del comune di Ischia non consente alcuna nuova costruzione. Il ha ricorso inutilmente al TAR della Campania senza risultato in quanto con R_ inusitata temerarietà avrebbe voluto far passare la realizzazione della nuova volumetria quale manutenzione straordinaria, essendo consapevole che dalla entrata in vigore della legge 431 dell'8.8.1985 il territorio comunale è soggetto ad un vincolo di assoluta inedificabilità ed è consentita la sola edilizia di restauro”. “I) Ed ancora il , che non ha rispetto per le persone Persona_1 ed i vicini, ha installata la condotta pluviale del nuovo solaio di copertura della sopraelevazione, che sbuca sul camminamento di accesso all'abitazione dell'esponente con la conseguenza che i viandanti, diretti ad essa, si bagnino i piedi subendo una irriguardosa molestia”.;L) Inoltre, il lastrico solare della sopraelevazione è stato recintato con ringhiera sul lato sud;
essa è alta centimetri 90 e consente il comodo affaccio;
costituisce veduta diretta, obliqua e laterale sull'immobile dell'attore, in violazione delle distanze legali di cui all'art. 907 c.c.. Essa consente al convenuto di guardare con comodità nell'abitazione dell'istante e sulle pertinenze esterne, privandola così della necessaria privatezza e pregiudicando la sua vita di relazione in quanto i suoi ospiti non amano essere scrutati”;
“M) Parimenti sul lato nord-est della terrazza così realizzata, la ringhiera, costituisce veduta, diretta, laterale ed obliqua sul balcone dell'appartamento dell'attore, che non può uscirvi, dovendo subire la illecita intromissione del convenuto;
Sussiste, pertanto, la violazione delle distanze legali di cui all'art. 905 c.c. in relazione alle caratteristiche di cui all'art. 900 c.c.”; “N) Fino al momento di ripristino dello stato dei luoghi, mediante demolizione della sopraelevazione ed eliminazione delle vedute irregolari, nonché dello stillicidio, l'istante ha diritto al risarcimento dei danni cagionati con la sopraelevazione, che fra l'altro ha deturpato l'euritmia e l'estetica dell'antico edificio e sin d'ora si chiede che sia disposta consulenza tecnica di ufficio che verifichi le denunciate violazioni delle distanze legali, dei diritto dominicali dell'esponente, della legge antisismica e delle norme urbanistiche che vietano in quella zona territoriale omogenea A ogni costruzione e prescrivono ai sensi del Piano Regolatore Generale del Comune di Ischia, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 22.6.1983, la assoluta inedificabilità ed, in ogni caso, la distanza dai confini, così integrando il disposto dell'art.873.
Si costituiva in giudizio , eccependo, in via preliminare:- la formazione del Persona_1 giudicato esterno sulla questione introdotta dall'attore, anche e soprattutto con riguardo alla carenza di titolarità attiva dello stesso nel dedotto rapporto sostanziale, accertata e dichiarata con sentenza n.
1530 del 30.1.2014 del Tribunale di Napoli (passata in giudicato); - la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; - la carenza di titolarità attiva dell'attore
(anche nel presente giudizio). In via riconvenzionale e subordinatamente al superamento delle eccezioni preliminari, il convenuto chiedeva la condanna dell'attore alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni di acqua provenienti dall'immobile di proprietà De RG (versante in condizioni di assoluto degrado), al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni.
Il tribunale adito, ritenuto di dover preliminarmente definire le questioni relative: 1) alla eccezione di giudicato;
2) alla legittimazione attiva dell'attore; 3) alla valenza, in seno ai rapporti interprivatistici, della violazione delle norme urbanistico-edilizie; 4) alla applicabilità della disciplina delle distanze in seno ai rapporti condominiali, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza non definitiva qui appellata (n.128/2020) il Giudice rigettava le eccezioni di parte convenuta e disponeva con ordinanza per il prosieguo del giudizio.
In motivazione il tribunale, nell'esaminare il contenuto della sentenza n. 1530/2014 del G.M. della sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, sosteneva che la citata precedente decisione non fosse ostativa alla pronuncia nel merito. In particolare affermava trattarsi di una “pronuncia pregiudiziale relativa alla mancanza della riferita condizione dell'azione” che “non risulta quindi ostativa alla presente pronuncia” e che, testualmente, “quel giudice non avrebbe dovuto “rigettare la domanda”, bensì esprimersi (come si evince peraltro dalla motivazione) solo sulla accertata mancanza (di prova) della legittimazione attiva dell'attore”.
Il giudizio di appello.
Avverso l'indicato provvedimento , e , quali Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_5 eredi di Gaetano hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi. R_
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la statuizione del giudice di prime cure con riguardo all'interpretazione della portata del giudicato esterno costituito dalla pronuncia n. 1530/2014 con cui il tribunale di Napoli -sezione distaccata di Ischia- aveva deciso la precedente causa intercorsa tra le medesime parti. Sul punto hanno dedotto che la dichiarata carenza di titolarità attiva dell'attore- di cui alla sentenza n. 1530/2014 del Tribunale di Napoli, confermata in appello dall'ordinanza della
Corte di Appello di Napoli del 3.10.2014 -, per mancata dimostrazione della proprietà vantata sull'immobile relativamente al quale l'attore aveva dichiarato di agire in negatoria servitutis (per l'accertamento della violazione delle distanze legali e delle prescrizioni della normativa edilizia, urbanistica ed antisismica che il convenuto avrebbe compiuto mediante opere realizzate sul confinante appartamento di sua proprietà), integra una pronuncia di merito che preclude la proposizione di analoga (identica) azione, in base ai principi impartiti con consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità ( Cass. civ., sez. III, 7.10.2010, n. 20802; sugli effetti del giudicato, cfr.
Cass. civ., sez. I, 10.2.2020, n. 3032)”. Gli appellanti hanno aggiunto che l'estensore della sentenza n. 1530/2014, con un chiaro iter argomentativo, aveva inteso affermare che l'attore non aveva dimostrato di essere proprietario dell'immobile e che la carenza di titolarità attiva non poteva non riflettersi sulla decisione in senso a lui sfavorevole, in quanto la proposizione della domanda di negatoria servitutis presupponeva la dimostrazione della proprietà immobiliare in capo all'attore. Le domande proposte nei due giudizi (trascritte nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., pag. 5, depositata in primo grado, ma desumibili anche dall'atto di citazione dell'11.10.2011) presentano identità di petitum e di causa petendi, oltre che di soggetti (la presenza della efficacia preclusiva del giudicato opera anche nel caso in cui non vi sia totale coincidenza tra le domande dei due giudizi).
Con ulteriore motivo gli appellanti hanno censurato la statuizione relativa alla legittimazione attiva dell'attore, chiedendone la riforma: secondo la loro prospettazione la dimostrazione della qualità di proprietario del cespite immobiliare per il quale agisce in negatoria servitutis grava sull'attore e, contrariamente a quanto affermato in sentenza, l'eccezione di prescrizione del diritto di accettazione della eredità può essere formulata da chiunque vi abbia interesse ( dovendo la prescrizione essere dichiarata in tutte le controversie aventi ad oggetto beni appartenenti al patrimonio ereditario, nelle quali l'attore non abbia dimostrato di aver tempestivamente accettato la eredità). Gli appellanti hanno concluso chiedendo a questa Corte di: riconoscere e dichiarare la improponibilità delle domande proposte dall'attore, odierno appellato, avv. CO De RG, con atto di citazione del 19.3.2018, per effetto del giudicato (esterno) formatosi sulla carenza di titolarità attiva del medesimo attore con sentenza n. 1530/2014 del G.M. del Tribunale di Napoli, della Sezione distaccata di Ischia, e della ordinanza della Corte di Appello di Napoli del 3.10.2014, che ha dichiarato la inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c.. ; in via subordinata, per la improbabile ipotesi di superamento della pregiudiziale eccezione di giudicato, in accoglimento della eccezione preliminare di assoluta carenza di titolarità attiva dell'attore avv. CO De RG nel dedotto rapporto sostanziale, rigettare tutte le domande dallo stesso proposte, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione ex art.93 c.p.c.
Si è costituito in giudizio CO De RG chiedendo il rigetto dell'appello attesa l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal convenuto, riproposte dagli appellanti in qualità di eredi di R_
. Ha dedotto, con riferimento all'eccezione di giudicato, che nel precedente giudizio non vi è
[...] stato alcun accertamento di merito e alcuna valutazione del titolo in forza del quale l'attore era divenuto proprietario esclusivo dell'immobile, ossia l'atto per notar del 12.2.2010, mai esibito _2 da alcuna delle parti. Ha rappresentato poi, con riguardo alla legittimazione attiva, che correttamente il tribunale aveva chiarito che il dante causa degli appellanti non fosse legittimato a dedurre la carenza di legittimazione attiva del De RG per la asserita prescrizione del diritto di accettare l'eredità, intervenuta solo con l'atto per notar del 12.2.2010. Solo gli altri coeredi avrebbero potuto _2 sollevare tale eccezione, in quanto solo essi avrebbero potuto avere interesse al fine di accrescere la propria quota ereditaria. Ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed attribuzione ex art.93 c.p.c.
Con decreto presidenziale del 22.1.2025 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 18.2.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, con ordinanza del 19.2.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Osserva la Corte, contrariamente all'assunto dell'odierno appellato, che la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 1530/2014 pubblicata in data 30.1.2014, resa in un giudizio fra le medesime parti e passata in giudicato, contiene un accertamento proprio sulla questione, dibattuta fra le arti, della qualità di proprietario di De RG CO dell'immobile a tutela del quale l'attore ha agito in negatoria servitutis. In particolare, con la richiamata pronuncia il Tribunale di Napoli ha escluso che fosse stata fornita prova del diritto di proprietà in capo all'attore. Testualmente ha affermato: a) in primis, certifica la mancata prova della legittimazione attìva dell'attore CO De RG;
b) per l'effetto, rigetta integralmente la domanda.
Ora, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il giudicato sostanziale fa stato a ogni effetto tra le parti anche con riferimento agli accertamenti di fatto che ne rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico, il che determina un effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum. (Cass. 23/7/2021 n.21237; Cass.12/2/2021
n.3635). Dunque se uno dei giudizi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo (cfr. Cass. 26/5/2020, n. 9712; Cass. 26/2/2019, n. 5486; Cass.
27/9/1986, n. 6991). Ed è appena il caso di notare come la titolarità del diritto di proprietà dell'immobile in questione, da parte del De RG, costituiva l'antecedente logico-giuridico necessario sia dell'actio negatoria servitutis esperita dal predetto nel primo giudizio, sia della pretesa fatta valere con la successiva azione, oggetto del presente giudizio. Con il rigetto della domanda nella sentenza n.1530/2014, il tribunale ha reso una pronuncia di merito: il precedente giudizio era identico, si era svolto tra le stesse parti, aveva il medesimo oggetto, era stato introdotto, al pari di quello odierno, dall'attore De RG con atto notificato l'11.10.2011 (cfr. produzione del convenuto di primo grado). Il Tribunale di Napoli ha “rigettato integralmente” la domanda attorea, a seguito di un iter argomentativo che ha investito il merito della causa (e non una mera “condizione dell'azione”) e che ha accertato che l'attore non fosse proprietario o non avesse dato dimostrazione di essere proprietario del cespite immobiliare per il quale aveva agito (lo stesso per il quale ha riproposto la successiva azione, rubricata con il n. 219/2018 R.G.).Nel caso di specie poi, non è configurabile alcuna diversità di petitum e di causa petendi, in quanto le domande ripristinatorie e risarcitorie proposte nel primo giudizio (R.G. n. 908/11) sono sovrapponibili, per essere le stesse di quelle successivamente avanzate (R.G. n. 219/2018), trovando origine dai medesimi fatti che hanno dato luogo alla seconda azione proposta dal De RG.
Sul punto giova richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata consentono al giudice di rilevare d'ufficio l'esistenza di un eventuale giudicato esterno, anche in sede di legittimità, qualora tale esistenza risulti dagli atti allegati al processo (Cass. Civ. S.U. 5 maggio 2001 n. 226; Cass. Civ.
15 giugno 2007 n. 14014). Non può essere condivisa, infine, l'opinione della ricorrente secondo cui la pronuncia di rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva, di cui alla sentenza medesima, riguarderebbe solo una questione di rito…. Trattasi di questione di merito, la cui soluzione preclude la riproponibilità della medesima domanda, ove la pronuncia passi in giudicato per non essere stata tempestivamente impugnata davanti al giudice competente”.(Cass.7/10/2010 n.
20802). E che l'effetto preclusivo del giudicato esterno è ravvisabile “allorché tra il giudizio in corso
e quello definito con sentenza inoppugnabile sussista una piena identità di causa petendi e di petitum, il che non può verificarsi qualora siano azionati in giudizio due crediti diversi, sebbene relativi ad uno stesso rapporto che si protrae nel tempo, per la cui concreta realizzazione sono necessari due distinti titoli esecutivi. Infatti il giudicato sostanziale (art. 2909 cod.civ.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 cod.proc.civ.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione
e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum” (Cass.10/2/2020 n.3032).
E dunque “la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, rientrante nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione” ( Cass.S.U, 16/02/2016 , n. 2951). Sulla scorta dei richiamati principi, deve ritenersi fondata la censura degli appellanti in ordine all'intervenuto giudicato. L'accoglimento dell'eccezione di giudicato rende ultronea la disamina dell'ulteriore, subordinata censura mossa alla sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellato secondo soccombenza ex art.91 c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, della natura, difficoltà e valore della controversia, come determinato dall'appellante (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello –). Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv.Giampaolo Buono per dichiarato anticipo fattone.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e , nei confronti di CO De RG,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_5 avverso la sentenza non definitiva n.182/2020 del tribunale di Napoli- sezione distaccata di Ischia-, pubblicata il 17.11.2020, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.128/2020, dichiara inammissibile la domanda di CO De RG per intervenuto giudicato;
2) condanna CO De RG al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore degli appellanti in € 355,50 per esborsi, in € 3.100,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA con attribuzione all'avv. Giampaolo Buono.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il consigliere rel.
dott. OS De RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei in persona dei sottoscritti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa OS De RO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 4854 del ruolo generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n.128/2020, pubblicata il 28.10.2020 del tribunale di
Napoli- sezione distaccata di Ischia nel procedimento RG 219/2018, vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ) in qualità di eredi di (nato a [...]
[...] C.F._4 Persona_1
(Na) il 26.3.1952 ed ivi deceduto il 18.11.2019) nonché tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gianpaolo
Buono, c.f. ( i primi tre giusta procure ad litem in calce al presente atto, ed il C.F._5 quarto in virtù di procura speciale, rep. n. 62/2020, autenticato dal Capo della cancelleria Consolare della Ambasciata d'Italia a Budapest (Ungheria), dott. Roberto Taraddei,
APPELLANTI
E
AVV. MARCO DE GIORGIO (c.f. elettivamente domiciliato in Ischia C.F._6
(Na) alla via Osservatorio n. 40, nello studio dell'avv. Giuseppe Di Meglio (c.f.
) C.F._7
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. depositate dagli appellanti in data 14.2.2025 e dall'appellato in data 17.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 19.3.2018 l'avv. CO De RG, proprietario di un appartamento sito in Ischia corso Vittorio Colonna n.52, ubicato al secondo piano dello stabile (in catasto p.lla 9009/1 del fl.9) agiva nei confronti di , proprietario di un fabbricato confinante sul lato ovest, Persona_1 adducendo che quest'ultimo in tempi recenti aveva posto in essere gravi abusi edilizi in violazione dei suoi diritti dominicali, nonché delle norme a tutela dell'assetto territoriale e paesaggistico.
Chiedeva dunque al tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia-: Dichiararsi la illegittimità delle opere edilizie realizzate dal convenuto in sopraelevazione alla quota della Persona_1 pavimentazione, posta a livello dell'ingresso della abitazione dell'istante di cui in premessa, ed a lato nord-est della medesima, in quanto contrastanti con le normative urbanistiche predette ed in violazione delle distanze legali dal perimetrale dell'appartamento dell'attore CO De RG di cui al PRG e al D.M. 2.4.68, n. 1444, e condannarsi, per l'effetto, esso al Persona_1 ripristino dei luoghi, portando l'estradosso della copertura del suo edificio alla medesima quota dell'ingresso predetto;
2) Dichiararsi che in ogni caso non sussiste diritto di veduta sull'immobile attoreo ed ordinarsi, pertanto, l'arretramento a metri 1,50 delle ringhiere, perpendicolari al muro perimetrale dell'istante con conseguente loro eliminazione per il tratto di cui sono violati i parametri dell'art. 905 c.c.; 3) Dichiararsi che la sopraelevazione realizzata viola la norme tecniche di cui alla legge antisismica 64/74 e successive norme tecniche con conseguente condanna del convenuto alla sua demolizione;
4) Dichiararsi che la sopraelevazione ha reso comune, senza averne conseguita la comunione, il perimetrale dell'edificio dell'attore in violazione del disposto del combinato disposto degli articoli 874, 880, 885 c.c. e condannarsi, per l'effetto, anche per tal motivo il convenuto al ripristino dei luoghi;
5) Dichiararsi che la sopraelevazione ha deprezzato l'immobile attoreo causando una perdita di privatezza, di amenità , di veduta panoramica e condannarsi per l'effetto il convenuto predetto al risarcimento dei danni nella misura di euro centomila o di ogni altro importo che sarà determinato anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 872 c.c., pure solo per il periodo dal
2002 all'effettivo ripristino dei luoghi, con interessi e svalutazione trattandosi di debito di valore;
6)
Condannarsi il convenuto alla refusione di spese e compensi. In particolare l'attore, a sostegno della domanda, deduceva testualmente in citazione che : D) tra le stesse parti già vi sono stati due giudizi (il primo cautelare ed il secondo ordinario), conclusi con sentenza n.1530/2014 del Tribunale di Napoli e ordinanza della Corte di Appello di Napoli del
3.10.2014, con le quali è stata dichiarata la improcedibilità della domanda dell'istante che non aveva prodotto tempestivamente il proprio titolo di proprietà , senza alcuna statuizione di merito in quanto la Adita Autorità Giudiziaria ha dichiarata la improcedibilità della azione avanzata dall'avv. De
CO, in quanto il suo difensore, fidando sulla lealtà processuale di controparte che non avrebbe potuto disconoscere la legittimazione attiva dell'istante, non produceva il titolo di proprietà ma solo la denuncia di successione”; “E) L'istante non intende consentire la permanenza in sito delle opere appresso specificate, fonte di danno per il suo immobile”;“Tali opere abusive, realizzate da
[...]
, nato a [...] il [...], consistono: F) Costruzione ex-novo sul lastrico solare, posto R_ alla stessa quota dell'ingresso dell'appartamento dell'istante, di una soprelevazione del tutto abusiva, realizzata con violazione dei sigilli fra il 29.4.2002 ed il 12.7.2002, mediante consumazione dei reati di cui agli articoli 44 del DPR 380/01, dell'art. 181 del D.L.vo 42/04, dell'art. 349 cp, della legge 64/74, con violazione delle distanze di cui agli articoli 905 e 906 c.c., nonché delle caratteristiche e dei requisiti di antisismicità delle costruzioni, con stillicidio sulla proprietà dell'istante e deprezzamento del suo immobile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni ex- art. 872 per perdita di privatezza amenità, veduta panoramica. In particolare, il fabbricato è stato elevato in aderenza al muro maestro della unità immobiliare dell'attore, che è stato reso comune senza che fosse stata conseguita preventivamente la comunione mediante pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 874 c.c. e comunque con le modalità di adeguamento prescritte dagli 880 e
885 c.c.”; “G) La costruzione è stata realizzata senza rispetto delle norme antisismiche, di cui alla legge 64/74 e della legge regionale 9/83, essendo stato imposto il vincolo sismico sin dal 20.3.1981 sul territorio del Comune di Ischia, cui avrebbe dovuto adeguarsi il , data la Persona_1 elevata sismicità del territorio comunale classificato come S/9; tale costruzione è costituita da una sopraelevazione, e, quindi, sarebbe stato necessario procedere all'adeguamento sismico delle strutture portanti dell'edificio dalle fondazioni. Inoltre, avrebbe dovuto essere realizzato il cosiddetto
“giunto tecnico” sempre ai sensi della legge 64/74, che manca del tutto per cui le inadeguate strutture realizzate ed il solaio rischiano di abbattersi, con irreparabile danno, sulla unità immobiliare dell'istante”; “H) Tale costruzione è stata sanzionata con sentenza n.ro 240 del
3.6.2005, non eseguita dal , responsabile di condotta omissiva, di condanna al Controparte_1 ripristino dello stato dei luoghi. E' stato emesso pure l'ordine di demolizione del Comune di Ischia
198 del 31.5.2002 per l'immediato ripristino dei luoghi ed, inoltre, la istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85 è stata respinta con determina 18260 del 26.8.2002, in quanto in quella zona di centro storico il piano regolatore generale del comune di Ischia non consente alcuna nuova costruzione. Il ha ricorso inutilmente al TAR della Campania senza risultato in quanto con R_ inusitata temerarietà avrebbe voluto far passare la realizzazione della nuova volumetria quale manutenzione straordinaria, essendo consapevole che dalla entrata in vigore della legge 431 dell'8.8.1985 il territorio comunale è soggetto ad un vincolo di assoluta inedificabilità ed è consentita la sola edilizia di restauro”. “I) Ed ancora il , che non ha rispetto per le persone Persona_1 ed i vicini, ha installata la condotta pluviale del nuovo solaio di copertura della sopraelevazione, che sbuca sul camminamento di accesso all'abitazione dell'esponente con la conseguenza che i viandanti, diretti ad essa, si bagnino i piedi subendo una irriguardosa molestia”.;L) Inoltre, il lastrico solare della sopraelevazione è stato recintato con ringhiera sul lato sud;
essa è alta centimetri 90 e consente il comodo affaccio;
costituisce veduta diretta, obliqua e laterale sull'immobile dell'attore, in violazione delle distanze legali di cui all'art. 907 c.c.. Essa consente al convenuto di guardare con comodità nell'abitazione dell'istante e sulle pertinenze esterne, privandola così della necessaria privatezza e pregiudicando la sua vita di relazione in quanto i suoi ospiti non amano essere scrutati”;
“M) Parimenti sul lato nord-est della terrazza così realizzata, la ringhiera, costituisce veduta, diretta, laterale ed obliqua sul balcone dell'appartamento dell'attore, che non può uscirvi, dovendo subire la illecita intromissione del convenuto;
Sussiste, pertanto, la violazione delle distanze legali di cui all'art. 905 c.c. in relazione alle caratteristiche di cui all'art. 900 c.c.”; “N) Fino al momento di ripristino dello stato dei luoghi, mediante demolizione della sopraelevazione ed eliminazione delle vedute irregolari, nonché dello stillicidio, l'istante ha diritto al risarcimento dei danni cagionati con la sopraelevazione, che fra l'altro ha deturpato l'euritmia e l'estetica dell'antico edificio e sin d'ora si chiede che sia disposta consulenza tecnica di ufficio che verifichi le denunciate violazioni delle distanze legali, dei diritto dominicali dell'esponente, della legge antisismica e delle norme urbanistiche che vietano in quella zona territoriale omogenea A ogni costruzione e prescrivono ai sensi del Piano Regolatore Generale del Comune di Ischia, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 22.6.1983, la assoluta inedificabilità ed, in ogni caso, la distanza dai confini, così integrando il disposto dell'art.873.
Si costituiva in giudizio , eccependo, in via preliminare:- la formazione del Persona_1 giudicato esterno sulla questione introdotta dall'attore, anche e soprattutto con riguardo alla carenza di titolarità attiva dello stesso nel dedotto rapporto sostanziale, accertata e dichiarata con sentenza n.
1530 del 30.1.2014 del Tribunale di Napoli (passata in giudicato); - la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; - la carenza di titolarità attiva dell'attore
(anche nel presente giudizio). In via riconvenzionale e subordinatamente al superamento delle eccezioni preliminari, il convenuto chiedeva la condanna dell'attore alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni di acqua provenienti dall'immobile di proprietà De RG (versante in condizioni di assoluto degrado), al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni.
Il tribunale adito, ritenuto di dover preliminarmente definire le questioni relative: 1) alla eccezione di giudicato;
2) alla legittimazione attiva dell'attore; 3) alla valenza, in seno ai rapporti interprivatistici, della violazione delle norme urbanistico-edilizie; 4) alla applicabilità della disciplina delle distanze in seno ai rapporti condominiali, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza non definitiva qui appellata (n.128/2020) il Giudice rigettava le eccezioni di parte convenuta e disponeva con ordinanza per il prosieguo del giudizio.
In motivazione il tribunale, nell'esaminare il contenuto della sentenza n. 1530/2014 del G.M. della sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, sosteneva che la citata precedente decisione non fosse ostativa alla pronuncia nel merito. In particolare affermava trattarsi di una “pronuncia pregiudiziale relativa alla mancanza della riferita condizione dell'azione” che “non risulta quindi ostativa alla presente pronuncia” e che, testualmente, “quel giudice non avrebbe dovuto “rigettare la domanda”, bensì esprimersi (come si evince peraltro dalla motivazione) solo sulla accertata mancanza (di prova) della legittimazione attiva dell'attore”.
Il giudizio di appello.
Avverso l'indicato provvedimento , e , quali Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_5 eredi di Gaetano hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi. R_
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la statuizione del giudice di prime cure con riguardo all'interpretazione della portata del giudicato esterno costituito dalla pronuncia n. 1530/2014 con cui il tribunale di Napoli -sezione distaccata di Ischia- aveva deciso la precedente causa intercorsa tra le medesime parti. Sul punto hanno dedotto che la dichiarata carenza di titolarità attiva dell'attore- di cui alla sentenza n. 1530/2014 del Tribunale di Napoli, confermata in appello dall'ordinanza della
Corte di Appello di Napoli del 3.10.2014 -, per mancata dimostrazione della proprietà vantata sull'immobile relativamente al quale l'attore aveva dichiarato di agire in negatoria servitutis (per l'accertamento della violazione delle distanze legali e delle prescrizioni della normativa edilizia, urbanistica ed antisismica che il convenuto avrebbe compiuto mediante opere realizzate sul confinante appartamento di sua proprietà), integra una pronuncia di merito che preclude la proposizione di analoga (identica) azione, in base ai principi impartiti con consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità ( Cass. civ., sez. III, 7.10.2010, n. 20802; sugli effetti del giudicato, cfr.
Cass. civ., sez. I, 10.2.2020, n. 3032)”. Gli appellanti hanno aggiunto che l'estensore della sentenza n. 1530/2014, con un chiaro iter argomentativo, aveva inteso affermare che l'attore non aveva dimostrato di essere proprietario dell'immobile e che la carenza di titolarità attiva non poteva non riflettersi sulla decisione in senso a lui sfavorevole, in quanto la proposizione della domanda di negatoria servitutis presupponeva la dimostrazione della proprietà immobiliare in capo all'attore. Le domande proposte nei due giudizi (trascritte nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., pag. 5, depositata in primo grado, ma desumibili anche dall'atto di citazione dell'11.10.2011) presentano identità di petitum e di causa petendi, oltre che di soggetti (la presenza della efficacia preclusiva del giudicato opera anche nel caso in cui non vi sia totale coincidenza tra le domande dei due giudizi).
Con ulteriore motivo gli appellanti hanno censurato la statuizione relativa alla legittimazione attiva dell'attore, chiedendone la riforma: secondo la loro prospettazione la dimostrazione della qualità di proprietario del cespite immobiliare per il quale agisce in negatoria servitutis grava sull'attore e, contrariamente a quanto affermato in sentenza, l'eccezione di prescrizione del diritto di accettazione della eredità può essere formulata da chiunque vi abbia interesse ( dovendo la prescrizione essere dichiarata in tutte le controversie aventi ad oggetto beni appartenenti al patrimonio ereditario, nelle quali l'attore non abbia dimostrato di aver tempestivamente accettato la eredità). Gli appellanti hanno concluso chiedendo a questa Corte di: riconoscere e dichiarare la improponibilità delle domande proposte dall'attore, odierno appellato, avv. CO De RG, con atto di citazione del 19.3.2018, per effetto del giudicato (esterno) formatosi sulla carenza di titolarità attiva del medesimo attore con sentenza n. 1530/2014 del G.M. del Tribunale di Napoli, della Sezione distaccata di Ischia, e della ordinanza della Corte di Appello di Napoli del 3.10.2014, che ha dichiarato la inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c.. ; in via subordinata, per la improbabile ipotesi di superamento della pregiudiziale eccezione di giudicato, in accoglimento della eccezione preliminare di assoluta carenza di titolarità attiva dell'attore avv. CO De RG nel dedotto rapporto sostanziale, rigettare tutte le domande dallo stesso proposte, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione ex art.93 c.p.c.
Si è costituito in giudizio CO De RG chiedendo il rigetto dell'appello attesa l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal convenuto, riproposte dagli appellanti in qualità di eredi di R_
. Ha dedotto, con riferimento all'eccezione di giudicato, che nel precedente giudizio non vi è
[...] stato alcun accertamento di merito e alcuna valutazione del titolo in forza del quale l'attore era divenuto proprietario esclusivo dell'immobile, ossia l'atto per notar del 12.2.2010, mai esibito _2 da alcuna delle parti. Ha rappresentato poi, con riguardo alla legittimazione attiva, che correttamente il tribunale aveva chiarito che il dante causa degli appellanti non fosse legittimato a dedurre la carenza di legittimazione attiva del De RG per la asserita prescrizione del diritto di accettare l'eredità, intervenuta solo con l'atto per notar del 12.2.2010. Solo gli altri coeredi avrebbero potuto _2 sollevare tale eccezione, in quanto solo essi avrebbero potuto avere interesse al fine di accrescere la propria quota ereditaria. Ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed attribuzione ex art.93 c.p.c.
Con decreto presidenziale del 22.1.2025 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 18.2.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, con ordinanza del 19.2.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Osserva la Corte, contrariamente all'assunto dell'odierno appellato, che la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 1530/2014 pubblicata in data 30.1.2014, resa in un giudizio fra le medesime parti e passata in giudicato, contiene un accertamento proprio sulla questione, dibattuta fra le arti, della qualità di proprietario di De RG CO dell'immobile a tutela del quale l'attore ha agito in negatoria servitutis. In particolare, con la richiamata pronuncia il Tribunale di Napoli ha escluso che fosse stata fornita prova del diritto di proprietà in capo all'attore. Testualmente ha affermato: a) in primis, certifica la mancata prova della legittimazione attìva dell'attore CO De RG;
b) per l'effetto, rigetta integralmente la domanda.
Ora, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il giudicato sostanziale fa stato a ogni effetto tra le parti anche con riferimento agli accertamenti di fatto che ne rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico, il che determina un effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum. (Cass. 23/7/2021 n.21237; Cass.12/2/2021
n.3635). Dunque se uno dei giudizi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo (cfr. Cass. 26/5/2020, n. 9712; Cass. 26/2/2019, n. 5486; Cass.
27/9/1986, n. 6991). Ed è appena il caso di notare come la titolarità del diritto di proprietà dell'immobile in questione, da parte del De RG, costituiva l'antecedente logico-giuridico necessario sia dell'actio negatoria servitutis esperita dal predetto nel primo giudizio, sia della pretesa fatta valere con la successiva azione, oggetto del presente giudizio. Con il rigetto della domanda nella sentenza n.1530/2014, il tribunale ha reso una pronuncia di merito: il precedente giudizio era identico, si era svolto tra le stesse parti, aveva il medesimo oggetto, era stato introdotto, al pari di quello odierno, dall'attore De RG con atto notificato l'11.10.2011 (cfr. produzione del convenuto di primo grado). Il Tribunale di Napoli ha “rigettato integralmente” la domanda attorea, a seguito di un iter argomentativo che ha investito il merito della causa (e non una mera “condizione dell'azione”) e che ha accertato che l'attore non fosse proprietario o non avesse dato dimostrazione di essere proprietario del cespite immobiliare per il quale aveva agito (lo stesso per il quale ha riproposto la successiva azione, rubricata con il n. 219/2018 R.G.).Nel caso di specie poi, non è configurabile alcuna diversità di petitum e di causa petendi, in quanto le domande ripristinatorie e risarcitorie proposte nel primo giudizio (R.G. n. 908/11) sono sovrapponibili, per essere le stesse di quelle successivamente avanzate (R.G. n. 219/2018), trovando origine dai medesimi fatti che hanno dato luogo alla seconda azione proposta dal De RG.
Sul punto giova richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata consentono al giudice di rilevare d'ufficio l'esistenza di un eventuale giudicato esterno, anche in sede di legittimità, qualora tale esistenza risulti dagli atti allegati al processo (Cass. Civ. S.U. 5 maggio 2001 n. 226; Cass. Civ.
15 giugno 2007 n. 14014). Non può essere condivisa, infine, l'opinione della ricorrente secondo cui la pronuncia di rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva, di cui alla sentenza medesima, riguarderebbe solo una questione di rito…. Trattasi di questione di merito, la cui soluzione preclude la riproponibilità della medesima domanda, ove la pronuncia passi in giudicato per non essere stata tempestivamente impugnata davanti al giudice competente”.(Cass.7/10/2010 n.
20802). E che l'effetto preclusivo del giudicato esterno è ravvisabile “allorché tra il giudizio in corso
e quello definito con sentenza inoppugnabile sussista una piena identità di causa petendi e di petitum, il che non può verificarsi qualora siano azionati in giudizio due crediti diversi, sebbene relativi ad uno stesso rapporto che si protrae nel tempo, per la cui concreta realizzazione sono necessari due distinti titoli esecutivi. Infatti il giudicato sostanziale (art. 2909 cod.civ.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 cod.proc.civ.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione
e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum” (Cass.10/2/2020 n.3032).
E dunque “la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, rientrante nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione” ( Cass.S.U, 16/02/2016 , n. 2951). Sulla scorta dei richiamati principi, deve ritenersi fondata la censura degli appellanti in ordine all'intervenuto giudicato. L'accoglimento dell'eccezione di giudicato rende ultronea la disamina dell'ulteriore, subordinata censura mossa alla sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellato secondo soccombenza ex art.91 c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, della natura, difficoltà e valore della controversia, come determinato dall'appellante (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello –). Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv.Giampaolo Buono per dichiarato anticipo fattone.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e , nei confronti di CO De RG,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_5 avverso la sentenza non definitiva n.182/2020 del tribunale di Napoli- sezione distaccata di Ischia-, pubblicata il 17.11.2020, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.128/2020, dichiara inammissibile la domanda di CO De RG per intervenuto giudicato;
2) condanna CO De RG al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore degli appellanti in € 355,50 per esborsi, in € 3.100,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA con attribuzione all'avv. Giampaolo Buono.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il consigliere rel.
dott. OS De RO