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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice relatrice dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1883/2020 promossa da:
, difesa e rappresentata dall'avv. LANI MARIA GRAZIA;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
nei confronti di:
, difeso e rappresentato dall'avv. BIANUCCI MARCO;
Controparte_1 C.F._2
- resistente –
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c.;
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da note scritte depositate in data 14.02.2025 e 17.02.2025.
Il P.M. ha concluso in data 18.02.2025 per l'accoglimento delle conclusioni congiunte proposte dalle parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato in data 02.02.2024 ha chiesto la modifica del decreto definitivo Parte_1 del 16.10.2020, pubblicato il 21.11.2020, con il quale il Tribunale di Milano aveva così statuito: (i) affido dei figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]) al Comune di Cassina de Pecchi, con Per_1 Per_2 limitazi ercizio della responsabil iale relativamente a istruzione, salute e residenza abituale;
(ii) collocamento dei minori presso l'abitazione della madre;
(iii) visite paterne in Spazio neutro;
(iv) avvio da parte dell'ente affidatario un percorso di supporto alla genitorialità nell'interesse dei genitori e avvio degli interventi utili e necessari nell'interesse dei minori;
(v) obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 mensili, oltre al 65% delle spese straordinarie. Inoltre, il Tribunale ha preso atto dell'impegno del SI. di farsi carico del pagamento del canone di locazione e delle bollette ancora in sospeso. Parte_1
Nel decreto definitivo del 16.10.2020 il Tribunale di Milano aveva dato atto del fatto che:
- il SI. era indagato per il reato ex art. 612bis c.p.c. commesso nei confronti della ex compagna Parte_1 [...] n data 21.12.2019 era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei co CP_1 mpagna e dei figli;
- con relazione del 01.10.2020 i Servizi sociali avevano dato atto (i) del permanere della forte conflittualità tra i genitori, estesa anche alle famiglie di origine, e dell'incapacità di entrambi i genitori di tutelare la figura dell'altro e di adottare le decisioni nell'interesse della prole;
(ii) della positiva relazione dei figli con la madre e della positiva evoluzione degli incontri in Spazio neutro con il padre, con possibilità di graduale liberalizzazione;
(iii) della necessità per entrambi i genitori di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità e della necessità di attivazione di un ADM nel contesto materno e paterno.
A fondamento della domanda di modifica del decreto definitivo del 16.10.2020, il SI. ha rappresentato Parte_1 le seguenti circostanze:
- i contrasti tra i genitori, che avevano reso necessarie l'affidamento all'ente, sono venuti meno;
- di vedere i figli dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina e a weekend alternati e di sostenere notevoli spese di carburante per prendere i figli a scuola a Colturano, per riportarli presso la madre o presso la propria abitazione;
- di essere titolare di una tabaccheria in Cassina de Pecchi che ha subito una forte contrazione degli introiti annui;
- di vivere da solo in un immobile di sua proprietà, gravato da mutuo, e di doversi avvalere dell'ausilio di una babysitter.
Ciò premesso, il SI. ha chiesto al Tribunale di Lodi che i minori vengano affidati in via condivisa ad Parte_1 entrambi i genitori c ento paritario a settimane alternate presso ciascun genitore i quali provvederanno al mantenimento diretto dei figli e al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
inoltre, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di regolamentare le visite durante i periodi di vacanza.
1.2. Con memoria depositata in data 05.04.2024 si è costituita in giudizio chiedendo l'affido in Controparte_1 via esclusiva dei figli, con collocamento prevale ria abitazione e regolamentazione delle visite paterne, oltre alla conferma delle statuizioni di natura economica contenute nel decreto definitivo del 16.10.2020.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha rappresentato che:
- permangono problemi comunicativi con il SI il quale coinvolge i figli nella conflittualità; Parte_1
- il SI. non si occupa in modo regolare delle incombenze relative ai figli, in particolare, manifestando Parte_1 poco c ne per la gestione delle questioni concernenti l'istruzione e la salute;
- il SI. non è in grado di occuparsi dell'igiene personale dei minori, non corrisponde la propria quota di Parte_1 spese straordinarie e la sua abitazione non dispone di una camera per i figli, i quali sono costretti a dormire nel letto matrimoniale con il padre.
1.3. All'udienza del 27.05.2024 sono comparse personalmente entrambe le parti.
La SI.ra ha reso le seguenti dichiarazioni: “Dalla condanna penale per stalking del 2020 il SI. non CP_1 Parte_1 ha più av ondotta pregiudizievole nei mei confronti.
Ho difficoltà a sentire il SI. per la gestione dei figli, molto spesso discutiamo, ad esempio ho avuto difficoltà ad ottenere la Parte_1 firma per la gita scolastica. Nei giorni di mia spettanza mi occupo io di prendere i bambini fuori da scuola oppure ritornano con il pulmino. Nessuno ha la delega per il ritiro da scuola.
Non sono d'accordo sul collocamento alternato dei bambini perché la casa del SI. dista 20 km dalla scuola e a Colturano Parte_1 i bambini svolgono tutte le loro attività, inoltre mi hanno detto che non vorrebbero stare con me e con il padre a settimane alternate. I bambini vanno volentieri dal papà.
Il SI. non sempre paga le spese straordinarie, io chiedo solo le spese straordinarie scolastiche. Parte_1
Al momento non lavoro, sono In Naspi e prendo circa € 730,00 al mese, prima lavoravo con parrucchiera. Percepisco integralmente l'assegno unico che ammonta a € 437,00 mensili. A breve avrò un'altra bambina. Il SI. non si è mai confrontato con me, se mi avesse che ha problemi economici gli sarei andato incontro, io pago di mensa Parte_1
€ 4.3 er figlio, oltre al costo del pulmino che però è stata una mia scelta.
Vivo in un immobile in locazione con il mio compagno, paghiamo € 900,00 mensili, lui è operaio”.
Il SI. ha dichiarato quanto segue: “In passato ho cercato di prendere contatti con la SI.ra per cercare un Parte_1 CP_1 accordo ma lei ha rifiutato un confronto sulle questioni economiche.
Quanto alle deleghe scolastiche preciso che la SI.ra mi aveva detto che se volevo, potevo togliere la delega al suo compagni e CP_1 così ho fatto;
aggiungo che mia figlia mi aveva riferi pagno della madre era andato a prenderla a scuola in moto.
Nei giorni di mia spettanza mio occupo personalmente di accompagnare e prendere i figli a scuola.
Non ritengo che i rapporti con la SI.ra siano così conflittuali come vengono descritti. CP_1
La mia attività lavorativa al momento non va molto bene, ho avuto un calo del fatturato e la mia richiesta di trasferimento della tabacchiera è stata rifiutata, a breve mi toglieranno il Lotto perché non riesco a pagare l'Agenzia delle Entrate. Preciso che il mantenimento è stato stabilito quando io non potevo vedere i figli e la SI.ra non lavorava e doveva trovare un'abitazione. CP_1
Io vivo da solo, pago € 300,00 di mutuo, abito in un ampio bilocale, i letti dei bambini sono nella mia camera da letto ma sono disponibile a costruire una parete in cartongesso. I bambini mi hanno detto che sarebbero felici di stare con me una settimana e una settimana con la madre.
Io prendo i bambini da scuola il e li riaccompagno a scuola il mercoledì, l'organizzazione è la medesima anche il venerdì. I martedì e i venerdì in cui i bambini non vanno a scuola mi organizzo con la madre. A fine settimana alternati i bambini stanno da me dal venerdì fino alle 21.30 della domenica”.
La Giudice, osservato che ogni decisione in ordine al regime di affido e al collocamento avrebbe potuto essere assunta a seguito dell'interlocuzione con l'ente affidatario, ha proposto la riduzione del contributo al mantenimento dovuto dal padre nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La proposta è stata accettata dal SI. ma è stata rifiutata dalla SI.ra Parte_1 CP_2
1.4. Con ordinanza dell'08.06.2024 la Giudice ha assunto i seguenti provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.:
“Conferma il decreto definitivo del 16.10.2020 del Tribunale di Milano in punto di regime di affido, collocamento e di visite;
Incarica l'Ente Affidatario di avviare interventi di supporto alla genitorialità, ove i genitori vi aderiscano;
Incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'indagine sulle capacità genitoriali e sui nuclei familiari allargati di entrambi genitori, assegnando termine fino al 18.10.2024 per depositare una relazione di aggiornamento con invito a esprimersi sul miglior regime di affido, collocamento e visite nell'interesse della minore;
Dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra con decorrenza dal mese di giugno compreso, la somma di € 400,00 Parte_1 CP_1 mensili a titolo di mantenimento della prole;
Pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte di Appello di Milano”.
1.5. In data 06.11.2024 è prevenuta la relazione dei Servizi sociali.
1.6. All'udienza del 08.11.2024 il SI. ha reso le seguenti dichiarazioni: “La tabacchiera è in vendita ma non Parte_1 ho ancora ricevuto disponibilità per l'acqui n tabaccheria tutti i giorni dalla 08.30 alle 19.00, svolgo anche un lavoro notturno come magazziniere dalle 20.00 alle 4.00, lavoro circa 12/12 giorni al mese, ogni venerdì ricevo il prospetto settimanale, si tratta di un contratto della durata di 4 mesi che scadrà a gennaio 2025, guadagno circa € 700,00 mensili. Chiedo di continuare a vedere i miei figli come ora, mi impegno a comunicare con anticipo i turni”.
La Giudice ha quindi formulato la seguente proposta conciliativa: “Affido condiviso, collocamento prevalente della prole presso la madre;
visite paterne secondo il seguente calendario: da martedì pomeriggio fino al mercoledì mattina, dal venerdì pomeriggio al sabato mattina, weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
durante le festività natalizie, per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno e durante il periodo pasquale, ad anni alterni;
durante le ferie estive per due settimane anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
€ 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento a carico del padre oltre al 50% delle seguenti spese straordinarie;
assegno unico al 100% alla madre”.
1.7. Con note scritte depositata in data 11.02.2025 e 14.11.2025 le parti hanno comunicato di aver raggiunto un accordo e la causa è stata trattenuta in decisione in data 18.02.2025 sulle conclusioni congiunte delle parti. 3. Il Collegio ritiene che le condizioni concordate dalle parti sono rispondenti all'interesse dei figli minori, in quanto pienamente rispettose del diritto alla bigenitorialità, dei loro bisogni ed eSIenze.
In particolare, quanto al regime di affido e collocamento, si osserva che nella relazione depositata in data 16.11.2024 i Servizi sociali hanno dato atto dell'esito positivo dei percorsi intrapresi dal SI. e dalla SI.ra , Parte_1 CP_1 all'esito dei quali la coppia è riuscita a modificare le modalità di interazione, in p “si è osservato capacità di ascolto da parte del SI. delle istanze portate dalla SI.ra e una sua maggiore capacità di messa in Parte_1 CP_1 discussione di alcune parti di sé. […] Rispetto alla SI.ra la sempre maggiore accettazione dell'ex compagno della nuova CP_1 condizione famigliare, e la costatazione che i minori cerchin e ha permesso di poter abbassare le proprie modalità difensive e accogliere alcune richieste del SI. ”. Parte_1
I Servizi sociali hanno poi riferito che i minori hanno libero accesso ad entrambe le figure genitoriali e che la situazione conflittuale esistente tra i genitori non ha avuto ripercussioni sulla serenità dei minori, i quali non manifestano alcun segno di affaticamento.
I Servizi sociali si sono quindi espressi a favore dell'affido condiviso ad entrambi i genitori in ragione dell'attenuazione della conflittualità e delle maggiori capacità di assumere decisioni condivise.
L'accordo raggiunto dai genitori con riferimento alla quantificazione del contributo al mantenimento dovuto dal padre appare congruo tenuto conto del peggioramento della condizione reddituale del SI. Parte_1 dell'incremento dei periodi di permanenza dei minori presso il padre e dell'incasso del 100% dell'asseg parte della SI.ra . CP_3
4. In ragione dell'accordo, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, a modifica del decreto definitivo del 16.10.2020, pubblicato il 21.11.2020, del Tribunale di Milano, così provvede:
1) Affida i minori ed in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1 Persona_3
2) Conferma il collocamento prevalente dei minori presso la residenza della madre, anche ai fini anagrafici.
3) Dispone che il padre possa vedere i figli secondo il seguente calendario:
a) da martedì pomeriggio dopo l'uscita da scuola fino al mercoledì mattina, riaccompagnandoli a scuola;
quando i bambini sono a casa da scuola (salvo malattia o ponti scolastici che seguiranno la calendarizzazione di cui al successivo punto g), il SI. , salvo diverso accordo con la madre, Parte_1 potrà prendere i minori presso il domicilio materno alle ore 10:30 del martedì e che i medesimi resteranno con il padre fino al mercoledì, ove la madre li riprenderà alle ore 10.30 o alle ore 14.00 previa comunicazione dell'orario al padre;
b) fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola alla domenica sera fino alle ore 21:30;
c) nei fine settimana di competenza materna, il padre potrà altresì trascorrere con i figli dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola, al sabato mattina fino alle ore 14:00 (per il rientro dei minori a casa dalla madre i genitori si alterneranno per il relativo accompagnamento: un sabato sarà il padre a riaccompagnarli personalmente presso il domicilio materno e l'altro sarà la madre a riprenderli presso l'abitazione paterna), salvo diverso accordo tra le parti in base alle eSIenze diverse dei bambini o della SInora o del SI. ; CP_1 Parte_1
d) durante le festività natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, i minori trascorreranno con un genitore dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra i genitori per rispettive eSIenze proprie o dei figli che dovranno essere concordate tra i genitori entro il 30 ottobre di ogni anno;
e) durante le festività pasquali i minori resteranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, ad anni alterni;
qualora ci siano particolari eSIenze i genitori potranno accordarsi diversamente entro il giorno 28 febbraio di ogni anno;
f) durante le vacanze estive il SI. potrà trascorrere con i minori due settimane anche non Parte_1 consecutive, da concordarsi tra i tro il 31 maggio di ogni anno. I genitori si comunicheranno reciprocamente – almeno 15 giorni prima della partenza - le rispettive destinazioni (incluso recapito telefonico fisso, nominativo dell'alloggio prescelto ed eventuali cambi dello stesso), e avranno cura che i minori mantengano quotidianamente i contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore. Inoltre, al termine dei rispettivi periodi di vacanza i minori verranno riaccompagnati presso l'abitazione dell'altro genitore o presso luogo che verrà indicato e reciprocamente convenuto;
g) durante i ponti scolastici si seguirà l'ordinaria calendarizzazione prevista tra i genitori, salvo diversi accordi intercorsi tra gli stessi;
h) in occasione dei compleanni dei figli, i minori trascorrano con i genitori almeno una parte della giornata e, qualora ciò non è possibile, i genitori trascorrano insieme ai figli i compleanni ad anni alterni;
i) nei periodi di vacanze e in occasione dei ponti scolastici è fatto salvo ogni eventuale diverso accordo tra le parti, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori:
4) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento ordinario dei figli mediante versamento alla SI.ra
, entro il 20 di ogni mese, della somma mensile di € 400,00 mensili (ovvero € 200,00 per ciascun CP_1 lutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) Dispone che i genitori contribuiscano al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da protocollo della Corte di Appello di Milano, ovvero secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto universitario;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) viaggi studio in Italia e all'estero; f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Dispone che l'assegno unico venga percepito dalla SI.ra nella misura del 100%; CP_1
7) Prende atto che le parti si danno il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti ai fini dell'espatrio, anche per i minori;
8) Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Lodi nella Camera di ConSIlio del 24 Febbraio 2025.
La Giudice rel. est. La Presidente dott. Grazia Concetta Roca dott.ssa Ada Cappello