Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 17 giugno 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8854/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Maria Di Maggio, giusta Parte_1
procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Direttore Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Orsingher, giusta procura generale in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 17 giugno 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 23 settembre 2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di essere stata destinataria di ordinanza-ingiunzione n. ROI-000034116 (rectius:
ROI-000034064) notificata il 26.8.2024 con la quale è stata richiesta la somma di €
1.078,70 (rectius: 1.018,70) a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
1
b) nullità del procedimento di irrogazione della sanzione per violazione degli artt. 2 e 3 della L. 241/1990 in riferimento al termine di conclusione e agli elementi dell'atto; c) indeterminatezza del provvedimento in riferimento al merito della pretesa;
d) omessa menzione dei criteri di liquidazione della sanzione;
e) difetto di motivazione.
Ha quindi concluso per l'annullamento della sanzione o, in subordine, la rideterminazione della stessa nella misura minima ex lege prevista.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 16 gennaio 2025, si è costituito tempestivamente in giudizio l' , il quale ha dedotto di aver notificato l'atto di CP_2
accertamento presupposto in data 5.6.2017 e la successiva ordinanza-ingiunzione n.
106175/2015 in data 26.5.2022 sicché è da quest'ultima data che deve decorrere il termine di 30 giorni per l'impugnazione dell'atto.
Ha conseguentemente eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto l'atto impugnato col presente giudizio è un mero ricalcolo della sanzione, non autonomamente impugnabile, in applicazione della riforma legislativa attuata dall'art. 23 D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 83/2023, il quale ha statuito che “All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Ha inoltre osservato che le censure ai vizi formali dell'ordinanza-ingiunzione ovvero degli atti presupposti devono essere sollevate nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. e pertanto nel termine, già spirato, di 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Nel merito ha sostenuto che alcuna censura può essere sollevata nei confronti del procedimento o dell'atto amministrativo atteso che: a) l'atto di accertamento è stato regolarmente notificato;
b) l'ordinanza-ingiunzione è soggetta alla propria disciplina sicché inconferenti risultano i riferimenti alla L. 241/1990; c) il contenuto è determinato e intellegibile, quandanche motivato per relationem, giacché risultano identificati tutti gli elementi attraverso i quali l'ingiunto può legittimamente esercitare il proprio diritto di difesa;
d) sono indicati i criteri applicati per la concreta quantificazione della sanzione irrogata.
2 Dato atto della mancata contestazione degli accertamenti eseguiti tramite i flussi i quali devono pertanto considerarsi inoppugnabili, ha concluso per CP_3
l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto per infondatezza.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 17 giugno 2025 dalle note di cui all'articolo 127- ter c.p.c., la causa è trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Il ricorso è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.
Al fine di meglio comprendere le motivazioni giuridiche sottese all'inammissibilità, è opportuno ricostruire la vicenda storica riferibile all'ordinanza-ingiunzione impugnata ritenendosi, altresì, utile premettere quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 L. 689/1981
“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o
l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
Da quanto emerge dagli atti di causa, l' in data 18.5.2017 ha predisposto un atto di CP_2 accertamento circa l'omissione delle trattenute previdenziali riscontrabili dai flussi inoltrati dalla società , di cui la CP_3 Parte_2
ricorrente è stata legale rappresentante negli anni di riferimento.
Tale atto è stato notificato esclusivamente alla società nelle forme dell'irreperibilità relativa in data 15.6.2017 (10 giorni dopo l'invio della raccomandata informativa) e non risulta agli atti la notifica personale alla . Pt_1
Non avendo provveduto all'adempimento spontaneo, l'Ente previdenziale ha formato l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000106175 e ha proceduto alla pedissequa notifica a mezzo posta che è stata recapitata nelle mani di persona convivente in data 26.5.2022 con avviso a mezzo raccomandata n. 66604583774 di pari data.
Quest'ultima notifica è stata effettuata esclusivamente nei confronti di , Parte_1 la quale è l'unica ricorrente del presente giudizio, non avendo altresì agito nell'interesse della società.
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 48/2023, l' ha proceduto al Controparte_4
ricalcolo della sanzione già irrogata e ne ha notificato il relativo atto nella data che le parti concordano essere il 26.8.2024.
3 Ciò posto, è opportuno evidenziare che l'opposizione in esame non può essere ritenuta radicalmente inammissibile, essendo fondata solo in parte l'eccezione di tardività dell'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione sollevata dal resistente.
Invero, parte ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di rettifica di ordinanza-ingiunzione recante il n. ROI-000034064, notificato in data 26.8.2024, mentre non risulta essere mai stata parimenti impugnata l'antecedente OI-000106175, fondata sul medesimo atto di accertamento .2100.18/05/2017.0213713, la cui CP_2
notifica in data 26.5.2022 è stata provata in via documentale dal convenuto.
Ma, come risulta evidente dalla lettura degli atti de quibus, la rettifica di ordinanza- ingiunzione ROI-000034064 contiene la mera rideterminazione dell'importo della sanzione già irrogata con l'ordinanza-ingiunzione RO-000106175, ricalcolata a seguito della sopravvenienza del D.L. 48/2023, convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che ha apportato significative e rilevanti innovazioni al previgente quadro sanzionatorio. Di conseguenza la notifica del provvedimento di rettifica di cui si discute ha riaperto uno spazio di legittimazione dell'interessato a proporre impugnazione con esclusivo e limitato riferimento al profilo rettificato – sia pur in melius – dall' , cioè quello attinente della CP_2
quantificazione della sanzione, ma ovviamente non consente che in favore del ricorrente si possano ritenere riaperti i termini per l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione genetica, con riferimento a tutti gli altri profili di legittimità sostanziale e procedurale del provvedimento sanzionatorio ex L. 689/81 non attinti dal provvedimento di rettifica;
profili il cui esame in questa sede sarebbe stato consentito solo attraverso l'impugnazione tempestiva dell'OI-000106175, della quale il provvedimento oggi opposto costituisce una mera modifica adeguatrice alla normativa di favore sopravvenuta (cioè limitata ad un aspetto puntuale e determinato).
Non è peregrino rimarcare, infatti, che l'opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 è regolata dall'art. 6 del D. Lgs. 150/2011, il cui sesto comma prevede che “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale” e il successivo comma 10 che “Alla prima udienza, il giudice: a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza”.
Ne discende che risultano tardivi ed inammissibili tutti i motivi di impugnazione che attengono all'ordinanza-ingiunzione OI-000106175 e che non possono legittimamente
4 essere proposti avverso il provvedimento di rettifica di detta ordinanza n. ROI-
000034064.
Segnatamente l'opposizione è inammissibile con riguardo alle deduzioni concernenti: -
l'omessa notifica dell'atto di accertamento;
la violazione procedurale della L. 241/1990;
l'indeterminatezza e carenza di motivazione del provvedimento.
Neppure è concesso eccepire la mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione nei confronti della società obbligata in solido in quanto l'art. 1297 c.c. stabilisce che “Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori”.
Tutti questi profili di doglianza afferiscono unicamente al provvedimento sanzionatorio originario, cioè l'unico reale atto sanzionatorio esistente, mentre non risultano in alcun modo ricollegabili al susseguente provvedimento di rettifica ROI-000034064, sicché per tutti questi aspetti l'opposizione è da ritenersi tardiva ed inammissibile poiché formulata ampiamente al di fuori del termine di cui all'art. 6, comma 6, cit..
Nondimeno, con l'impugnazione della rettifica di ordinanza-ingiunzione, la ricorrente ha sollevato anche un motivo di doglianza attinente precipuamente alla rettifica dell'importo nella misura minima talché la censura può qualificarsi, lato sensu, quale impugnazione per mancato rispetto dei criteri di determinazione della sanzione.
Per tale limitato e specifico profilo l'opposizione è da ritenersi ammissibile, posto che attiene ad aspetto, quello della quantificazione della sanzione e del rispetto dei criteri legali di determinazione della stessa, che costituisce un elemento caratterizzante del provvedimento sanzionatorio originario e rispetto al quale può ritenersi sussistente il diritto della ricorrente ad ottenere una pronuncia giudiziale che verifichi la correttezza e conformità a legge delle modalità di determinazione dell'importo da versare.
Sotto tale aspetto è utile rammentare che l'art. 23 del citato testo normativo ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro
10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso»”.
Non vi è dubbio che detta norma possa trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, come del resto concordemente riconosciuto sia dalla ricorrente che dall' . CP_2
Orbene, nel caso di specie, tenendo conto dell'entità delle omissioni contributive accertate, così come esplicitamente indicate nell'atto di accertamento . CP_2
5 2100.18/05/2017.0213713, espressamente ed in modo chiarissimo richiamato nel provvedimento di rideterminazione della sanzione ROI-000034064, l'entità della sanzione (€ 1.018,70) si è mantenuta pienamente entro i limiti edittali fissati dal richiamato art. 23 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48, essendo stata quantificata in misura pari a 2,5 volte l'importo omesso (€ 407,48), cioè in una entità perfettamente coerente con l'importo dell'omesso versamento e con la precedente sanzione irrogata.
In definitiva anche con riferimento alla deduzione concernente la quantificazione della sanzione l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri del D.M. n. 55/2014, sì come integrato e modificato dal D.M. n. 147/2022, vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara inammissibile il ricorso in riferimento alle doglianze attinenti all'ordinanza- ingiunzione n. OI-000106175; rigetta nel resto il ricorso;
condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore dell' Parte_1 CP_2
in euro 932,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, IVA, CPA, come per legge.
Catania il 23 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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