TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 3799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3799 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 269/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 269/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LORENZIN FRANCESCO
ATTRICE contro
C.F. , Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CAMPAJOLA DIRK
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni, ex ar.t
127 ter cpc.
Per parte attrice:
“Nel merito:
1) accertato l'inadempimento di natura contrattuale nel quale è incorso il Sig. Controparte_1 condannarlo a tenere indenne parte attrice delle conseguenze date dal contratto sottoscritto con
Grenke Locazione s.r.l. e per l'effetto condannarlo al rimborso della somma di euro 4977,40 che corrisponde alla somma dei canoni di locazione dei beni mobili oggetto di contratto sottoscritto con pagina 1 di 7 Grenke locazione s.r.l. e relativi al solo “portone sezionabile” perché il bene non è mai stato consegnato alla società attrice o la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia oltre al pagamento del costo del riscatto dei beni previsto dal citato contratto ed al rimborso della somma pari ad euro 2.000,00 corrisposta dalla a Parte_1 CP_1
per le opere edili finalizzate alla posa del citato portone oltre il risarcimento del danno che si
[...] quantifica in euro 5.400,00 pari alla somma che Parte_1 dovrà sostenere per l'acquisto e l'installazione del portone sezionabile che sarà fornito da altra ditta o la maggiore i minore somma che il Giudice riterrà di giustizia.
2) condannare la convenuta alla rifusione delle spese e competenze d'avvocato del presente giudizio.”
Per parte convenuta:
“in via preliminare: autorizzare la convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la società
(p.i. RO ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale attualmente in Jude ul Dolj, Carcea, ț Aleea Romanitei 9 C - Romania, e di conseguenza chiede che l'On. G.I. voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
nel merito, in via principale: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di onorari e spese;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste di parte attrice, dichiarare che la chiamata in causa
è tenuta a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea condannando la terza Controparte_2 chiamata a rifondere a quanto sarà eventualmente tenuta a pagare Controparte_3 all'attrice; in via riconvenzionale condannare l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 20,00 per pagamento dei diritti di accesso agli atti al Comune di Mira;
sempre in via riconvenzionale condannare l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di €
2.592,50, iva compresa, per i lavori di muratura già eseguiti e non saldati dalla , oltre ad € Pt_1
2.500,00 a titolo di risarcimento danni. Con rifusione degli onorari e spese di lite.”
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, dichiarava di aver Parte_1 Parte_1 concordato con il sig. in qualità di titolare di , la Controparte_1 CP_3 Controparte_1 sostituzione delle lampade interne all'officina, con moderne luci a Led, e del portone d'ingresso, con uno di tipo sezionale. Le parti avrebbero, quindi, stipulato un contratto di locazione di beni mobili, unitamente a Grenke Locazione s.r.l., nel quale avrebbe rivestito la qualità di Parte_1
pagina 2 di 7 “Conduttore”, Grenke Locazione s.r.l. quella di “Locatore” ed il sig. quella di Controparte_1
“Fornitore”, dei beni oggetto di locazione. Il costo della fornitura oggetto della locazione (luci a led e Contr portone) sarebbe ammontato ad euro 7.500,00, oltre IVA al 22%, come da offerte di di
[...]
A tale somma si sarebbero dovuti aggiungere i costi per i lavori edili propedeutici alla posa CP_1 del portone, che non avrebbero potuto essere inseriti nel contratto di locazione di beni mobili;
quindi, Contr per tale intervento, di avrebbe chiesto un ulteriore compenso, di euro 3.000,00. Controparte_1
Il pagamento della locaizone sarebbe avvenuto in 30 rate mensili, di euro 282,58 più IVA, che Pt_1 avrebbe pagato regolarmente a Grenke Locazione srl. Quest'ultima, a sua volta, avrebbe già
[...] versato l'intero prezzo dei beni oggetto di locazione a che, invece, non avrebbe Controparte_1 integralmente adempiuto alla sua obbligazione, in quanto il portone sezionabile non sarebbe mai stato consegnato. , invero, in data 22/06/2020, avrebbe messo nota di accredito, relativa Controparte_1 all'ultima delle 3 rate pattuite a pagamento della fattura 9E, relativa ai soli costi di posa del portone.
L'attrice, invece, riteneva di dover essere tenuta indenne dal danno patrimoniale patito, costituito dai canoni di locazione pagati e maturandi, a favore di Grenke Locazione s.r.l., relativi al portone sezionabile, oltre al rimborso dei costi sostenuti per i lavori finalizzati alla posa del portone ed al costo necessario per l'acquisto e la posa di un nuovo portone sezionabile.
L'attrice presentava, quindi, conclusioni corrispondenti a quelle nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, il convenuto, in via preliminare, eccepiva il mancato esperimento della negoziazione assistita. Nel merito, asseriva di aver commissionato alla ditta Controparte_2
(con sede legale in Strada Mioritei n.23, bloc.23, scara b, Ap. Judet Bacaù – Romania – p.iva rumena
RO 35171828) la produzione del portone di ingresso, la quale avrebbe eseguito le misurazioni e dato inizio alla realizzazione. Dopo qualche settimana, però, avrebbe ricontattato il sig. Parte_1 CP_1 comunicandogli la volontà di allargare l'ingresso dell'autofficina, comportando dei lavori di muratura e la modifica delle misure del portone di ingresso, già in fase di realizzo, con conseguente blocco della sua produzione e realizzazione di uno nuovo, di diversa grandezza.
A fronte di tale richiesta, il sig. avrebbe dovuto rivedere l'importo precedentemente stabilito e, CP_1 in data 5.4.2019, avrebbe inviato un nuovo preventivo, integrato con i lavori ulteriori richiesti (lavori muratura e portone di misura maggiore), per un ammontare complessivo di € 7.000,00, oltre iva. I nuovi lavori, quindi, avrebbero avuto un costo di 3.000,00 oltre iva, da pagarsi in tre rate, da 1.000,00 € ciascuna, con le seguenti scadenze: prima rata all'accettazione; seconda rata entro il 20.5.2019 e la terza Contr entro il 20.6.2019. Tale importo di 3.000,00 avrebbe dovuto essere pagato direttamente a in pagina 3 di 7 quanto il contratto con Grenke sarebbe già stato sottoscritto, per la somma di 7.500,00 oltre € iva, e, quindi, non avrebbe potuto essere integrato.
, tuttavia, avrebbe pagato solamente due delle tre rate previste e, in aggiunta, avrebbe Parte_1 sottoscritto una dichiarazione per cui, a seguito delle variazioni richieste (allargamento ingresso e Contr nuovo portone diverso da quello precedentemente commissionato) non avrebbe potuto essere ritenuta responsabile per il mancato rispetto dei termini di consegna del materiale, indicati al paragrafo n.3 del contratto con Grenke.
D'altra parte, il convenuto asseriva che avrebbe potuto risolvere il contratto con Grenke, ai Parte_1 sensi dell'art.12 delle condizioni generali, ove sarebbe stato espressamente previsto che il contratto potesse essere risolto nel caso in cui il fornitore non consegnasse il materiale nei termini pattuiti indicati nell'art.3 (45 giorni dall'approvazione della pratica da parte della Grenke).
In aggiunta, l'iter delle autorizzazioni edilizie necessarie, posto a carico di , avrebbe Parte_1 comportato uno slittamento di diversi mesi dell'inizio dei lavori di muratura, quantomeno sino a metà del mese di maggio 2019. Solo agli inizi di settembre 2019, invero, avrebbe comunicato ad Parte_1 di aver ricevuto le necessarie autorizzazioni e che i lavori potessero iniziare. Controparte_2
Tale slittamento di diversi mesi, avrebbe comportato che l'inizio dei lavori di muratura avesse un ritardo, visto che si sarebbe trovata impegnata in altri cantieri e non avrebbe Controparte_2 potuto iniziare i lavori prima del mese di novembre 2019. Difatti, si sarebbe recata, a novembre 2019, presso ed avrebbe effettuato i lavori di allargamento del muro e di installazione della CP_4 putrella interna. Tuttavia, non avrebbe terminato il lavoro, non consegnando più il portone.
Nessuna responsabilità per la mancata ultimazione dei lavori, quindi, potrebbe essere imputata alla Contr
in quanto, sarebbe stata in attesa di conoscere da la data dell'installazione del nuovo Parte_1 portone, per poter effettuare gli ultimi lavori, che avrebbero potuto essere fatti solo al momento dell'installazione.
Contr Senza nulla riconoscere in merito alle pretese avanzate dal , peraltro, le avrebbe Parte_1 effettuato un rimborso di 1.372,50 che, sommato agli ulteriori € 1.220,00, iva compresa, di cui alla nota di accredito per la terza rata non pagata, risulterebbe pari al valore della fornitura del portone, indicata nelle specifiche del preventivo.
Contr L'intera operazione tra ed d'altro canto, avrebbe avuto un costo pari a complessivi Parte_1 euro 7.500,00, oltre iva (3.500,00 oltre iva per i fari led;
4.000,00 oltre iva per la fornitura del portone e pagina 4 di 7 la preparazione del muro con i vari supporti di fissaggio e la putrella interna;
euro 3.000,00 oltre iva per i lavori ulteriori di muratura). Il contratto con Grenke avrebbe riguardato solo la fornitura dei fari e del portone. I lavori di muratura sarebbero stati svolti, a parte le ultime rifiniture, per opposizione da parte Contr di , e, pertanto, l'importo aggiuntivo di 3.000,00 oltre iva sarebbe comunque dovuto a Parte_1
Contr La somma rimborsata da a non costituirebbe alcun riconoscimento di eventuali Pt_1 inadempimenti, bensì sarebbe stata fatta con spirito conciliativo;
tuttavia, stante il comportamento di
, l'odierna parte convenuta sarebbe stata legittimata ad ottenere sia la restituzione della somma Pt_1 di 1.372,50 sia il pagamento di 1.220,00, oltre a vedere respinta la richiesta risarcitoria, pari ad
5.400,00, formulata dalla per l'acquisto e installazione di un altro portone. Ciò, in quanto, Pt_1 innanzitutto, il convenuto si sarebbe reso disponibile a fornire e installare tale manufatto, senza alcun ulteriore costo aggiuntivo e, secondariamente, poiché la tipologia di portone indicata nel documento n.10 dell'attrice sarebbe completamente diversa, sia per misura che per tipologia e valore, rispetto a quella prevista nel preventivo sottoscritto tra le parti in causa.
Il convenuto concludeva, quindi, come nelle premesse.
In seguito alla prima udienza, al rinvio delle parti in negoziazione assistita ed alla concessione dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva istruita tramite l'assunzione di alcune testimonianze, in merito all'adempimento delle opere commissionate. Seguiva l'ammissione di una ctu per la verificazione della scrittura privata di cui al doc. 6 del convenuto, contenente l'asserita dichiarazione di sua esenzione di responsabilità per eventuali ritardi nella posa del portone, oggetto di disconoscimento ad opera dell'attrice. Tuttavia, data l'omessa produzione, da parte del convenuto, dell'originale di detta scrittura, nel termine assegnato dal GI, la ctu di verificazione veniva revocata, in quanto inammissibile, e la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di pc., sostituita con trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc. Nelle rispettive note, le parti concludevano come riportato nelle premesse.
Con ordinanza pubblicata il 18.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva, in via preliminare di merito, come sia pacifico che parte convenuta non abbia mai dato luogo alla consegna e posa del portone, per dichiarazione della stessa attrice di voler affidare l'opera ad un soggetto terzo, in seguito al ritardo maturato.
A fronte di ciò, è documentale che il convenuto abbia emesso una nota di accredito (doc. 8 attoreo), dando luogo alla rinuncia al pagamento di somme dovute per opere murarie extracontratto, in parte già
pagina 5 di 7 eseguite, ed abbia effettuato, a favore dell'attore, il rimborso di euro 1.372,50 (doc. 25 del convenuto - bonifico), dando così luogo alla compensazione del quantum corrispondente al prezzo contrattualmente pattuito per la consegna del cancello (cfr. docc. 3 e 5 di parte convenuta - preventivi approvati dall'attrice, da cui risulta, infatti, un prezzo del cancello di euro 2.125,00, oltre IVA al 22%, =
2.592,50).
Parte attrice, d'altro canto, non ha allegato né provato di aver conseguito specifici danni derivati dal ritardo nella consegna del cancello: gli stessi testimoni da lei indicati hanno dichiarato che, nelle more della posa del nuovo cancello, fortunatamente, non si fossero verificati furti. D'altra parte, lo stesso preventivo di cui al doc. 10 attoreo esclude che il nuovo cancello, ordinabile dall'attrice presso terzi, a prezzo ben maggiore, sia di tipologia e qualità corrispondenti a quello oggetto del contratto in questione. A prescindere, dunque, dall'imputabilità di detto ritardo, esso non ha comportato conseguenze dannose apprezzabili all'attrice, la quale ha scelto autonomamente di non attendere la fornitura offerta dal convenuto e ne ha ricevuto l'integrale rimborso.
D'altra parte, l'attrice ha continuato, altresì, ad avvalersi dei vantaggi offertile dal contratto di locazione, del quale non ha richiesto, infatti, la risoluzione per inadempimento del fornitore, continuando ad usufruire del vantaggio costituito dalla possibilità di pagamento rateale del prezzo dell'opera, tramite i relativi canoni di locazione. Il convenuto, pertanto, non è tenuto al rimborso, nemmeno parziale, degli stessi, non solo in considerazione del fatto che essi siano comprensivi anche del prezzo delle lampade a led, effettivamente installate, bensì anche della circostanza che essi siano integrati, altresì, dagli interessi dovuti alla locatrice quale corrispettivo dell'anticipazione dell'intero prezzo al fornitore (presso di cui, come visto, l'attrice ha già ricevuto il rimborso integrale).
D'altro canto, l'emissione della nota di credito e del bonifico a titolo di rimborso sopracitati, in assenza di contestuali riserve scritte di ripetizione, integrano evidenti riconoscimenti di debito, per i corrispondenti importi oggetto di pagamento, da parte del convenuto, con conseguente infondatezza della sua domanda riconvenzionale di ripetizione e risarcimento danni.
Ne conseguono il rigetto delle domande attoree e, altresì, della riconvenzionale del convenuto, con compensazione proporzionale delle spese di lite, per ½, e liquidazione del residuo a carico dell'attrice, secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 6 di 7 1) rigetta integralmente tutte le domande proposte dalle parti nel presente giudizio;
2) compensa per ½ le spese di lite e condanna la parte attrice a rimborsarne alla parte convenuta il residuo, che si liquida in euro 2.538,50 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.p.A..
Venezia, 22 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 269/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LORENZIN FRANCESCO
ATTRICE contro
C.F. , Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CAMPAJOLA DIRK
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni, ex ar.t
127 ter cpc.
Per parte attrice:
“Nel merito:
1) accertato l'inadempimento di natura contrattuale nel quale è incorso il Sig. Controparte_1 condannarlo a tenere indenne parte attrice delle conseguenze date dal contratto sottoscritto con
Grenke Locazione s.r.l. e per l'effetto condannarlo al rimborso della somma di euro 4977,40 che corrisponde alla somma dei canoni di locazione dei beni mobili oggetto di contratto sottoscritto con pagina 1 di 7 Grenke locazione s.r.l. e relativi al solo “portone sezionabile” perché il bene non è mai stato consegnato alla società attrice o la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia oltre al pagamento del costo del riscatto dei beni previsto dal citato contratto ed al rimborso della somma pari ad euro 2.000,00 corrisposta dalla a Parte_1 CP_1
per le opere edili finalizzate alla posa del citato portone oltre il risarcimento del danno che si
[...] quantifica in euro 5.400,00 pari alla somma che Parte_1 dovrà sostenere per l'acquisto e l'installazione del portone sezionabile che sarà fornito da altra ditta o la maggiore i minore somma che il Giudice riterrà di giustizia.
2) condannare la convenuta alla rifusione delle spese e competenze d'avvocato del presente giudizio.”
Per parte convenuta:
“in via preliminare: autorizzare la convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la società
(p.i. RO ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale attualmente in Jude ul Dolj, Carcea, ț Aleea Romanitei 9 C - Romania, e di conseguenza chiede che l'On. G.I. voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
nel merito, in via principale: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di onorari e spese;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste di parte attrice, dichiarare che la chiamata in causa
è tenuta a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea condannando la terza Controparte_2 chiamata a rifondere a quanto sarà eventualmente tenuta a pagare Controparte_3 all'attrice; in via riconvenzionale condannare l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 20,00 per pagamento dei diritti di accesso agli atti al Comune di Mira;
sempre in via riconvenzionale condannare l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di €
2.592,50, iva compresa, per i lavori di muratura già eseguiti e non saldati dalla , oltre ad € Pt_1
2.500,00 a titolo di risarcimento danni. Con rifusione degli onorari e spese di lite.”
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, dichiarava di aver Parte_1 Parte_1 concordato con il sig. in qualità di titolare di , la Controparte_1 CP_3 Controparte_1 sostituzione delle lampade interne all'officina, con moderne luci a Led, e del portone d'ingresso, con uno di tipo sezionale. Le parti avrebbero, quindi, stipulato un contratto di locazione di beni mobili, unitamente a Grenke Locazione s.r.l., nel quale avrebbe rivestito la qualità di Parte_1
pagina 2 di 7 “Conduttore”, Grenke Locazione s.r.l. quella di “Locatore” ed il sig. quella di Controparte_1
“Fornitore”, dei beni oggetto di locazione. Il costo della fornitura oggetto della locazione (luci a led e Contr portone) sarebbe ammontato ad euro 7.500,00, oltre IVA al 22%, come da offerte di di
[...]
A tale somma si sarebbero dovuti aggiungere i costi per i lavori edili propedeutici alla posa CP_1 del portone, che non avrebbero potuto essere inseriti nel contratto di locazione di beni mobili;
quindi, Contr per tale intervento, di avrebbe chiesto un ulteriore compenso, di euro 3.000,00. Controparte_1
Il pagamento della locaizone sarebbe avvenuto in 30 rate mensili, di euro 282,58 più IVA, che Pt_1 avrebbe pagato regolarmente a Grenke Locazione srl. Quest'ultima, a sua volta, avrebbe già
[...] versato l'intero prezzo dei beni oggetto di locazione a che, invece, non avrebbe Controparte_1 integralmente adempiuto alla sua obbligazione, in quanto il portone sezionabile non sarebbe mai stato consegnato. , invero, in data 22/06/2020, avrebbe messo nota di accredito, relativa Controparte_1 all'ultima delle 3 rate pattuite a pagamento della fattura 9E, relativa ai soli costi di posa del portone.
L'attrice, invece, riteneva di dover essere tenuta indenne dal danno patrimoniale patito, costituito dai canoni di locazione pagati e maturandi, a favore di Grenke Locazione s.r.l., relativi al portone sezionabile, oltre al rimborso dei costi sostenuti per i lavori finalizzati alla posa del portone ed al costo necessario per l'acquisto e la posa di un nuovo portone sezionabile.
L'attrice presentava, quindi, conclusioni corrispondenti a quelle nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, il convenuto, in via preliminare, eccepiva il mancato esperimento della negoziazione assistita. Nel merito, asseriva di aver commissionato alla ditta Controparte_2
(con sede legale in Strada Mioritei n.23, bloc.23, scara b, Ap. Judet Bacaù – Romania – p.iva rumena
RO 35171828) la produzione del portone di ingresso, la quale avrebbe eseguito le misurazioni e dato inizio alla realizzazione. Dopo qualche settimana, però, avrebbe ricontattato il sig. Parte_1 CP_1 comunicandogli la volontà di allargare l'ingresso dell'autofficina, comportando dei lavori di muratura e la modifica delle misure del portone di ingresso, già in fase di realizzo, con conseguente blocco della sua produzione e realizzazione di uno nuovo, di diversa grandezza.
A fronte di tale richiesta, il sig. avrebbe dovuto rivedere l'importo precedentemente stabilito e, CP_1 in data 5.4.2019, avrebbe inviato un nuovo preventivo, integrato con i lavori ulteriori richiesti (lavori muratura e portone di misura maggiore), per un ammontare complessivo di € 7.000,00, oltre iva. I nuovi lavori, quindi, avrebbero avuto un costo di 3.000,00 oltre iva, da pagarsi in tre rate, da 1.000,00 € ciascuna, con le seguenti scadenze: prima rata all'accettazione; seconda rata entro il 20.5.2019 e la terza Contr entro il 20.6.2019. Tale importo di 3.000,00 avrebbe dovuto essere pagato direttamente a in pagina 3 di 7 quanto il contratto con Grenke sarebbe già stato sottoscritto, per la somma di 7.500,00 oltre € iva, e, quindi, non avrebbe potuto essere integrato.
, tuttavia, avrebbe pagato solamente due delle tre rate previste e, in aggiunta, avrebbe Parte_1 sottoscritto una dichiarazione per cui, a seguito delle variazioni richieste (allargamento ingresso e Contr nuovo portone diverso da quello precedentemente commissionato) non avrebbe potuto essere ritenuta responsabile per il mancato rispetto dei termini di consegna del materiale, indicati al paragrafo n.3 del contratto con Grenke.
D'altra parte, il convenuto asseriva che avrebbe potuto risolvere il contratto con Grenke, ai Parte_1 sensi dell'art.12 delle condizioni generali, ove sarebbe stato espressamente previsto che il contratto potesse essere risolto nel caso in cui il fornitore non consegnasse il materiale nei termini pattuiti indicati nell'art.3 (45 giorni dall'approvazione della pratica da parte della Grenke).
In aggiunta, l'iter delle autorizzazioni edilizie necessarie, posto a carico di , avrebbe Parte_1 comportato uno slittamento di diversi mesi dell'inizio dei lavori di muratura, quantomeno sino a metà del mese di maggio 2019. Solo agli inizi di settembre 2019, invero, avrebbe comunicato ad Parte_1 di aver ricevuto le necessarie autorizzazioni e che i lavori potessero iniziare. Controparte_2
Tale slittamento di diversi mesi, avrebbe comportato che l'inizio dei lavori di muratura avesse un ritardo, visto che si sarebbe trovata impegnata in altri cantieri e non avrebbe Controparte_2 potuto iniziare i lavori prima del mese di novembre 2019. Difatti, si sarebbe recata, a novembre 2019, presso ed avrebbe effettuato i lavori di allargamento del muro e di installazione della CP_4 putrella interna. Tuttavia, non avrebbe terminato il lavoro, non consegnando più il portone.
Nessuna responsabilità per la mancata ultimazione dei lavori, quindi, potrebbe essere imputata alla Contr
in quanto, sarebbe stata in attesa di conoscere da la data dell'installazione del nuovo Parte_1 portone, per poter effettuare gli ultimi lavori, che avrebbero potuto essere fatti solo al momento dell'installazione.
Contr Senza nulla riconoscere in merito alle pretese avanzate dal , peraltro, le avrebbe Parte_1 effettuato un rimborso di 1.372,50 che, sommato agli ulteriori € 1.220,00, iva compresa, di cui alla nota di accredito per la terza rata non pagata, risulterebbe pari al valore della fornitura del portone, indicata nelle specifiche del preventivo.
Contr L'intera operazione tra ed d'altro canto, avrebbe avuto un costo pari a complessivi Parte_1 euro 7.500,00, oltre iva (3.500,00 oltre iva per i fari led;
4.000,00 oltre iva per la fornitura del portone e pagina 4 di 7 la preparazione del muro con i vari supporti di fissaggio e la putrella interna;
euro 3.000,00 oltre iva per i lavori ulteriori di muratura). Il contratto con Grenke avrebbe riguardato solo la fornitura dei fari e del portone. I lavori di muratura sarebbero stati svolti, a parte le ultime rifiniture, per opposizione da parte Contr di , e, pertanto, l'importo aggiuntivo di 3.000,00 oltre iva sarebbe comunque dovuto a Parte_1
Contr La somma rimborsata da a non costituirebbe alcun riconoscimento di eventuali Pt_1 inadempimenti, bensì sarebbe stata fatta con spirito conciliativo;
tuttavia, stante il comportamento di
, l'odierna parte convenuta sarebbe stata legittimata ad ottenere sia la restituzione della somma Pt_1 di 1.372,50 sia il pagamento di 1.220,00, oltre a vedere respinta la richiesta risarcitoria, pari ad
5.400,00, formulata dalla per l'acquisto e installazione di un altro portone. Ciò, in quanto, Pt_1 innanzitutto, il convenuto si sarebbe reso disponibile a fornire e installare tale manufatto, senza alcun ulteriore costo aggiuntivo e, secondariamente, poiché la tipologia di portone indicata nel documento n.10 dell'attrice sarebbe completamente diversa, sia per misura che per tipologia e valore, rispetto a quella prevista nel preventivo sottoscritto tra le parti in causa.
Il convenuto concludeva, quindi, come nelle premesse.
In seguito alla prima udienza, al rinvio delle parti in negoziazione assistita ed alla concessione dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva istruita tramite l'assunzione di alcune testimonianze, in merito all'adempimento delle opere commissionate. Seguiva l'ammissione di una ctu per la verificazione della scrittura privata di cui al doc. 6 del convenuto, contenente l'asserita dichiarazione di sua esenzione di responsabilità per eventuali ritardi nella posa del portone, oggetto di disconoscimento ad opera dell'attrice. Tuttavia, data l'omessa produzione, da parte del convenuto, dell'originale di detta scrittura, nel termine assegnato dal GI, la ctu di verificazione veniva revocata, in quanto inammissibile, e la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di pc., sostituita con trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc. Nelle rispettive note, le parti concludevano come riportato nelle premesse.
Con ordinanza pubblicata il 18.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva, in via preliminare di merito, come sia pacifico che parte convenuta non abbia mai dato luogo alla consegna e posa del portone, per dichiarazione della stessa attrice di voler affidare l'opera ad un soggetto terzo, in seguito al ritardo maturato.
A fronte di ciò, è documentale che il convenuto abbia emesso una nota di accredito (doc. 8 attoreo), dando luogo alla rinuncia al pagamento di somme dovute per opere murarie extracontratto, in parte già
pagina 5 di 7 eseguite, ed abbia effettuato, a favore dell'attore, il rimborso di euro 1.372,50 (doc. 25 del convenuto - bonifico), dando così luogo alla compensazione del quantum corrispondente al prezzo contrattualmente pattuito per la consegna del cancello (cfr. docc. 3 e 5 di parte convenuta - preventivi approvati dall'attrice, da cui risulta, infatti, un prezzo del cancello di euro 2.125,00, oltre IVA al 22%, =
2.592,50).
Parte attrice, d'altro canto, non ha allegato né provato di aver conseguito specifici danni derivati dal ritardo nella consegna del cancello: gli stessi testimoni da lei indicati hanno dichiarato che, nelle more della posa del nuovo cancello, fortunatamente, non si fossero verificati furti. D'altra parte, lo stesso preventivo di cui al doc. 10 attoreo esclude che il nuovo cancello, ordinabile dall'attrice presso terzi, a prezzo ben maggiore, sia di tipologia e qualità corrispondenti a quello oggetto del contratto in questione. A prescindere, dunque, dall'imputabilità di detto ritardo, esso non ha comportato conseguenze dannose apprezzabili all'attrice, la quale ha scelto autonomamente di non attendere la fornitura offerta dal convenuto e ne ha ricevuto l'integrale rimborso.
D'altra parte, l'attrice ha continuato, altresì, ad avvalersi dei vantaggi offertile dal contratto di locazione, del quale non ha richiesto, infatti, la risoluzione per inadempimento del fornitore, continuando ad usufruire del vantaggio costituito dalla possibilità di pagamento rateale del prezzo dell'opera, tramite i relativi canoni di locazione. Il convenuto, pertanto, non è tenuto al rimborso, nemmeno parziale, degli stessi, non solo in considerazione del fatto che essi siano comprensivi anche del prezzo delle lampade a led, effettivamente installate, bensì anche della circostanza che essi siano integrati, altresì, dagli interessi dovuti alla locatrice quale corrispettivo dell'anticipazione dell'intero prezzo al fornitore (presso di cui, come visto, l'attrice ha già ricevuto il rimborso integrale).
D'altro canto, l'emissione della nota di credito e del bonifico a titolo di rimborso sopracitati, in assenza di contestuali riserve scritte di ripetizione, integrano evidenti riconoscimenti di debito, per i corrispondenti importi oggetto di pagamento, da parte del convenuto, con conseguente infondatezza della sua domanda riconvenzionale di ripetizione e risarcimento danni.
Ne conseguono il rigetto delle domande attoree e, altresì, della riconvenzionale del convenuto, con compensazione proporzionale delle spese di lite, per ½, e liquidazione del residuo a carico dell'attrice, secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 6 di 7 1) rigetta integralmente tutte le domande proposte dalle parti nel presente giudizio;
2) compensa per ½ le spese di lite e condanna la parte attrice a rimborsarne alla parte convenuta il residuo, che si liquida in euro 2.538,50 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.p.A..
Venezia, 22 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 7 di 7