TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/11/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 390 /2023 ,
promossa da:
con l'Avv. LEONCINI GIORGIO e con l'Avv. SERGIO PICCHI Parte_1
RICORRENTE contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO- Controparte_1
TEMPORE con l'avv. TOGO DOMENICA
RESISTENTE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso, notificato ritualmente notificato il Sig. , sulla premessa: Parte_1
- di essere dipendente del quale insegnante di religione Controparte_1 cattolica con contratto a tempo determinato dal 06/09/2022 al 30/06/2023 presso l'Istituto
Superiore “Santoni” di Pisa), (cfr. Doc. n. 1 ricorso);
- di aver svolto, senza soluzione di continuità, l'attività di insegnante di religione cattolica con contratti annuali (c.d. supplenza su organico di diritto) a partire dall'a.s. 2004-2005 sino all'anno scolastico 2019-2020, con conseguente illegittima reiterazione di contratti aventi una durata complessiva superiore a 36 mesi;
- di aver svolto l'attività di docente supplente negli aa.ss. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020,
2020- 2021, 2021-2022 e 2022-2023 e di non aver ottenuto il riconoscimento della “Carta
Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
L. 107/2015.
Parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni
“Voglia - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art.
1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il negli anni scolastici 2017-2018, 2018- Controparte_1
2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 e per l'effetto, condannare il
(c.f. ), in persona del pro- Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente, della sopra menzionata Carta
Elettronica con l'accredito della somma complessiva di € 3.000,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
- accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione da parte ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
. e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo de- terminato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L. n. 183/2010, ora l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno 2015, n.
81), pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604. Condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto, medio tempore con contratto a tempo indeterminato. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. Si costituiva in giudizio parte resistente contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito
Sulla Carta docente in via preliminare di rito parte resistente eccepiva l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014, nel merito chiedeva che la domanda che la domanda venisse respinta in quanto infondata in fatto e diritto.
REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE PER UN PERIODO SUPERIORE A 36
MESI
Parte ricorrente eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale in relazione a tutte le domande proposte da controparte e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Parte resistente pertanto rassegnava le seguenti conclusioni: preliminarmente, dichiararsi
l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio ai sensi dell'art. 3 del DL 132/2014;
- in subordine, preliminarmente dichiarare la prescrizione e, nel merito, dichiarare il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Il tutto, con il favore delle spese di lite. CP_3
SULLA CARTA DOCENTI
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione in merito al mancato esperimento di negoziazione in quanto a ricorrente non ha spiegato alcuna domanda di monetizzazione ma chiesto il beneficio tramite l'erogazione della carta docente
Parimenti deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, in quanto già con diffida, inviata a mezzo lettera raccomandata a/r del 28/07/2022 (ved. all. n. 29 al ricorso introduttivo), parte ricorrente provvedeva a rivendicare il bonus della Carta docente. Pertanto, alcun termine prescrizione può considerarsi decorso e maturato.
Nel merito si osserva quanto segue.
Il ricorrente, docente a tempo indeterminato in servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto, rivendica, in relazione ai periodi in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art.
1.comma 121 L.n.107/2015. Il ricorrente, in particolare, si duole del fatto che il , nel dare attuazione Controparte_1 alla predetta legge istitutiva della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, abbia espressamente escluso dal beneficio il personale con contratto a tempo determinato, riservandolo ai soli docenti di ruolo assunti con contratti a tempo indeterminato.
L'art.
1.comma 121 L.n.107/2015 prevede: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_5 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
Il ha emanato la nota prot. N.15219 del 15 ottobre 2015la quale, al Controparte_1 punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di
500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari".
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. del
2015, prevede: "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari". L'art. 28 del CCNL del
Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto". L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto
Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio". Il Consiglio di Stato sez VII con sentenza n.1842/22, ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei "un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt.
3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole,
è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema
"a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part- time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del
28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale". In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato con condivisibili argomentazioni, se la finalità della carta elettronica è quella di sostenere la formazione dei docenti e di curarne l'aggiornamento, non si spiega la differenziazione di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, posto che entrambi hanno un diritto ed un dovere di costante formazione ed aggiornamento, anche al fine di garantire la qualità dell'insegnamento. Sulla questione si è, inoltre, pronunciata la
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C- 450/2021, UC contro ), con la quale si è affermata la contrarietà Controparte_1 dell,art. 1 comma 121 L.n.107/2015 alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che garantisce parità di trattamento ai lavoratori precari quanto alle "condizioni di impiego" rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili. Secondo la Corte di Giustizia, il beneficio della carta docente deve essere considerato "come rientrante tra le "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro" in quanto "tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del DL CP_1
n.22/2020, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , CP_1 dei loro compiti professionali a distanza…La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come "condizione di impiego"".
La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di "ragioni oggettive", ossia di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto dei docenti a tempo determinato, in quanto "il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro". La Corte di Giustizia ha, quindi, così concluso: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
Poiché, dunque, la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e poiché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non può che evidenziarsi come il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a tempo determinato si ponga in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari.
Va, pertanto, disapplicato l'art. 1, comma 121, della legge. n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato e va affermato il diritto della parte ricorrente a beneficiare, per ciascuna anno di assunzione con contratto a tempo determinato, della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il Controparte_1
va, dunque, condannato ad attribuire al ricorrente, per ciascun anno di assunzione
[...] con contratto a tempo determinato, il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121 della legge 2015/ n. 107
REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE PER UN PERIODO SUPERIORE A 36
MESI
- la ricorrente, docente di scuola primaria e dell'infanzia abilitata all'insegnamento della religione cattolica, alle dipendenze del in virtù di Controparte_1 plurimi contratti di lavoro a tempo determinato conferiti annualmente con scadenza al 31 agosto (supplenze per la copertura di posti vacanti nel c.d. organico di diritto), afferma di essere utilizzata da anni (e comunque da oltre 36 mesi) per coprire il normale fabbisogno di personale, con abuso dello strumento del contratto a termine, pur considerate le peculiarità del sistema di reclutamento previste dalla L.186/2002, e in violazione dei principi dettati dall'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE e all'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza euro unitaria;
pertanto, rivendica il pagamento di un'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 32 co5 L.183/2010 rilevando che la. 107/2015, che ha contemplato un piano straordinario di assunzioni, non ha disposto alcunché in merito agli insegnanti di religione;
- il convenuto, costituitosi in giudizio, contesta la sussistenza dei presupposti per CP_1 la configurabilità dell'abuso lamentato dalla ricorrente, evidenziando la peculiarità del sistema di reclutamento degli insegnanti di religione e le esigenze sottese alle assunzioni a termine annuali, e sostiene l'insussistenza di un danno da risarcire;
- la causa, avente natura documentale, è stata discussa all'udienza odierna ed è così decisa.
Considerato che:
Sulla questione oggetto del presente giudizio si è recentemente pronunciata la Corte di
Cassazione con la sentenza n.18698 del 2022, richiamata da parte ricorrente, che ha ricostruito il complesso quadro normativo di riferimento, chiarendo quanto segue.
". La L. n.824/1930 abrogata dal D.L. n.112/2008, disciplinava l'insegnamento religioso negli istituti statali e prevedeva, all'art. 5, incarichi annuali da conferire, all'inizio dell'anno scolastico per non più di 18 ore settimanali a persone, con preferenza sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell'istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, con riconoscimento (art. 7) degli stessi diritti e doveri degli altri docenti, in quanto appartenenti al corpo insegnante.
Con la L. n.121/1985 di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18 febbraio 1984 di modifica del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, la Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la Santa Sede) ed al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la
Conferenza Episcopale Italiana.
Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il d.p.r n.751/1985, con il d.p.r. 23.6.1990 n. 202 ed infine con il d.p.r. 20.8.2012 n. 175, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno 1990 ed il 28 giugno 2012.
Dette intese prevedono tutte in estrema sintesi che:
a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
Sono altresì indicati i titoli necessari per l'insegnamento, ma non le modalità del reclutamento che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo.
Degli obblighi assunti con le richiamate intese il legislatore ha tenuto conto in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il D.Lgs n.297/1994 , che all'art. 309 applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2 precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, ed al comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri.
Anche le parti collettive hanno considerato la specialità della disciplina dell'insegnamento della religione e, a partire dal CCNL per il quadriennio normativo 1994/1997, hanno previsto, all'art. 47, commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui al D.Lgs n.297/94 art. 309 mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
Tralasciando la disciplina più antica, in estrema sintesi, il sistema immediatamente successivo alla revisione del Concordato ed intese collegate prevedeva incarichi necessariamente annuali e non poneva limiti alla reiterazione, impedita solo nel caso di perdita dell'idoneità all'insegnamento religioso.
Peraltro, va rimarcato come la contrattazione collettiva già prevedesse all'epoca una regola di rinnovo automatico dell'incarico annuale (art. 47, comma 6 e 7 CCNL comparto scuola 1994-1997), nel senso che esso era da aversi per "confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge", con previsione espressamente valorizzata da Corte Costituzionale 22 ottobre 1999 n.390 per escludere qualsiasi profilo di illegittimità della normativa nel suo insieme, sul rilievo che in tal modo la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta, come già rilevato anche da questa S.C. (Cass n.1066/2016).
In questo contesto si è inserita la L. n.186/2003 che ha introdotto, all'interno della categoria omogenea dei docenti di religione con incarico annuale, la distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato (art. 1).
I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l'art. 2 stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al 70% dei "posti funzionanti" per ciascuna diocesi.
L'art. 3 dispone che l'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa.
Il comma 10 precisa che "per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale,
d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio" e tale personale integra il 30% proprio degli addetti assunti a termine. L'art. 1, comma 2, prevede che
"agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.Lgs n.297/94 e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico" e dalla contrattazione collettiva".
Anche in tale novellato assetto la contrattazione collettiva (C.C.N.L. 2006/2009 di comparto, art. 40, comma 5) ha confermato il richiamo al D.lgs n.297/1994 art.309 comma 2 (norma in ordine alla durata annuale degli incarichi, in sé pienamente compatibile anche con il nuovo sistema, con riferimento ai rapporti a tempo determinato) e la regola di rinnovo automatico, salvo venire meno dei requisiti, anch'essa dunque tuttora vigente.
Il legislatore ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 cit., ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine.
Il tema che viene qui in evidenza è quello, all'interno del sistema quale sopra delineato, del regime dei contratti a tempo determinato, sotto il profilo della loro reiterazione e delle regole
Eurounitarie che vietano l'indefinito rinnovo di essi per sopperire ad esigenza datoriali durevoli.
La questione è stata recentemente oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia gennaio
2022, YT e altri, da cui occorre prendere le mosse. La Corte di Giustizia ha intanto escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano.
Tale peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finisce per essere sostanzialmente neutra sotto il profilo del pari trattamento e comunque quell'idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non può come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine.
La Corte di Giustizia vuol dire che la previsione per qualsiasi docente del rilascio iniziale fino a revoca, non essendo soggetta a controllo con cadenza pari alla durata dei contratti a tempo determinato, che, come si è detto, è annuale, non ha alcun rilievo nella dinamica dei rinnovi ed opera estemporaneamente ed in modo uguale per i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato, allorquando in concreto emergano criticità sul punto.
Di conseguenza, la Corte di Giustizia ha precisato (non diversamente da quanto ritenuto in altra ipotesi da Cass n. 343/2028 che il tema di rilievo attiene alla compatibilità della regolazione nazionale del diritto del lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato.
In tale prospettiva dalla pronuncia si possono enucleare alcune conclusioni di fondo, da cui deve muovere il ragionamento e che sono le seguenti.
a) I fattori di oscillazione delle esigenze di docenti di religione cattolica
"attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro, il ricorso auna successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia"
(punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il 70% (ruolo) e il 30% (contratti a termine);
b) Tuttavia "l'osservanza della clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro esige... che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (sentenza del 24 giugno 2021, Obras y Se. Públicos e , C- 550/19, Persona_1
EU:C:2021:514, punto 63 e giurisprudenza ivi citata)", occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia "tutto quanto (gli) compete.... prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza del 24 giugno 2021, Obras y
Servicios)", procedendo ad "esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro";
c) Il giudice interno è chiamato a verificare se "non esistano "norme equivalenti per la prevenzione degli abusi", ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro" (punto
116);
d) Il giudice interno deve "interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" (punto 118), curando peraltro ("vegliando") di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso "non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato", dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso (punto 117).
Il ragionamento di diritto interno impone di richiamare le caratteristiche del reclutamento e dell'utilizzazione dei docenti di religione.
Come si è in precedenza sottolineato e come rilevato anche dalla Corte di Giustizia, in ragione del combinarsi del D.Lgs n.297/1994 art. 309 comma 2 e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico.
In quest'ultimo, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali. Non è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto. Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno
(30%) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché
è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente.
E' pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico, che non è utile per i fini ricostruttivi di questo più limitato e specialissimo settore.
Da ciò deriva una prima importante conclusione.
Infatti, ritenere ora che sia in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti "annuali" comunque esistenti, sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di "vegliare" su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela.
Tale salvaguardia delle utilità esistenti - nell'impossibilità di conversione, su cui si tornerà e nell'insussistenza di misure di stabilizzazione straordinarie - è impossibile, se non escludendo che la prosecuzione dei rapporti ed il loro rinnovo automatico, in qualunque forma essa avvenga, sia in sé ragione di illegittimità.
Il rilievo esclude altresì di poter ritenere illegittime, per contrasto con l'ordinamento
Eurounitario, le previsioni della contrattazione collettiva da cui discende tale possibilità di un rinnovo automatico costante e sine die, trattandosi peraltro, come già ebbe e rilevare Corte
Costituzionale 390/1999 cit., di misure più di favore che penalizzanti.
Il rinnovo automatico, per gli anni a venire, dei rapporti annuali esistenti non può dunque essere impedito dalla rilettura del sistema conseguente alla pronuncia della Corte di
Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie rispetto a quanto preteso proprio da quest'ultima, oltre che palesemente dirompenti ed irrazionali.
Ciò posto, si deve ritenere che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30% non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà.
Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita dell'idoneità a quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare. I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dalla L. n.186/2003 art.4 comma 3. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: c.c.n.l. 29/11/2007, art. 19, comma 5, contro 18 mesi del personale di ruolo: medesimo c.c.n.l., art. 17, comma 1).
Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, comma 6, del C.C.N.L. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato.
Vi è dunque intanto da verificare se ed a quali condizioni tali connotati di persistente precarietà possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso tali docenti.
L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n.186/2003 art 3 comma 2,
i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo.
Ne' è pensabile - dati i numeri coinvolti - che allo scadere del triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica del 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica del triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi.
Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari. D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai 2004, il , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il CP_1 funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.
In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.
Abuso che deve trovare un rimedio sanzionatorio nell'ordinamento interno e di ciò si dirà.
Ne' ha rilievo la circostanza che, in ipotesi, il singolo docente avesse partecipato al concorso del 2004 e potesse sperare, di fatto, di transitare in ruolo per effetto di quell'originaria procedura ed in ragione dell'inerzia del MI. rispetto alle successive indizioni.
Non è quello, infatti, il percorso normativo che la L. n.186/2003, cui deve farsi riferimento, ha disegnato, tra l'altro coerentemente con l'esigenza di valutazione aggiornata sulla professionalità dei prescelti.
Pertanto, a fronte di una mera possibilità di fatto ed al di là dell'eccezionale evoluzione verso il ruolo recentemente prevista dal legislatore per effetto ancora di quell'unico nelle more della celebrazione del concorso celebrato nell'anno 2025) restava , fino a che l'assunzione in quel modo non risulti concretamente avverata, l'interesse alla regolare indizione dei concorsi, così come il riconnesso abuso conseguente all'inosservanza del sistema ordinario, su base triennale, di selezione ed assunzione.
Vi è tuttavia da considerare anche l'altra ipotesi che consegue al sistema esistente.
Al di là del caso dei contratti continuativamente rinnovati o senza soluzione di continuità, si può infatti determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni.
In tali casi la precarietà si manifesta proprio attraverso un'utilizzazione dei docenti interessati che ha luogo con discontinuità e solo quando vi sia bisogno di essi.
Con tutta probabilità si tratta di ipotesi numericamente marginali, ma sicuramente destinate a ricorrere, data l'organizzazione del sistema, soggetto agli effetti delle dilatazioni e restrizioni annue del fabbisogno e che la stessa norma collettiva evidentemente contempla, quando prevede la conferma a condizione che "permangano le condizioni (v. disponibilità del posto, n.d.r.) ed i requisiti (v. idoneità all'insegnamento, n.d.r.) prescritti dalle vigenti disposizioni di legge".
L'abuso qui riveste particolare gravità perché si fa leva proprio sulla precarietà dell'interessato, che resta per una o più annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamento annuale.
Anche per definire quando, in simili condizioni, esso si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà.
Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva.
Si tratta di ragionamento per certi versi analogo a quello che fu svolto da questa S.C. per l'utilizzazione reiterata di contratti a termine su posti vacanti nel sistema scolastico generale e già allora si rilevò la coerenza anche con il limite massimo di trentasei mesi fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, per affermare che "la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del
D.Lgs n.165/2001, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso".
Nel caso di specie, il ricorrente risulta assunto quale docente supplente sin dall'anno scolastico 2004/2005 in virtù di plurimi contratti a tempo determinato fino al 31 agosto che si susseguono nel tempo in via consecutiva, come si evince dai contratti prodotti . Lo stesso ha pertanto diritto al risarcimento del danno. In merito va rilevato che l'abusivo utilizzo dello strumento del contratto a termine produce una situazione di incertezza sulla stabilità dell'occupazione del lavoratore, con lesione del diritto al lavoro, ma anche della dignità della persona, diritto inviolabile tutelato sia dall'ordinamento interno sia da quello sovranazionale.
Sicché non appaiono dirimenti le considerazioni svolte dal convenuto circa la CP_1 composizione della retribuzione degli insegnanti di religione.
Come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell'ambito della sentenza n.
5072/2016 hanno concluso che, "In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36 comma 5 del D.Lgs n. 165/2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art 32 comma 5 della L. n.183/2010 quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito" (in senso conforme v. anche Cass. sez. VI-L ord. 16095/16).
L'art. 32 di cui sopra, dispone che, "Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 L. n.604 /1966, che sostituito dall'art. 2 L.108/1990 recita: "Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro".
Atteso che, come si è detto, il docente a docente ha lavorato (e tuttora lavora, come Cont confermato dal funzionario in sede di discussione) alle dipendenze del in forza di
16 contratti con scadenza 31 agosto (con superamento della soglia dei 36 mesi a decorrere dall'a.s. 2017/2018), l'applicazione del criterio sopra indicato condurrebbe a liquidare una somma addirittura superiore al "massimo edittale" previsto dall'art. 32, comma 5, legge
183/2010. Ovviamente il superamento del tetto massimo non è consentito, ma la gravità dell'abuso porta comunque a ritenere che il datore di lavoro vada condannato al pagamento di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto attualmente percepita dalla lavoratrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenendo conto altresì della appartenenza della presente controversia ad un filone di cause seriali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
PQM
disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il negli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019- Controparte_1
2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 e per l'effetto, condanna il , in persona del pro-tempore, alla Controparte_1 CP_2 corresponsione in favore del ricorrente, della sopra menzionata Carta Elettronica con l'accredito della somma complessiva di € 3.000,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2017-
2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023.
accerta e dichiara, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in ricorso, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione da parte ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
. e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo de-terminato, così come individuati in ricorso i, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L. n. 183/2010, ora l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604. oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida CP_1 in € 3.800,00, oltre rimborso forfettario 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre CU con distrazione in favore dei procuratori antistatari
Pisa, 3 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Rossana Ciccone