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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/11/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 407/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 407/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Caterina Baldo, presso il cui studio in Poggibonsi (SI),
Via Salceto n. 91, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: , rappresentata e difesa, per mandato allegato CP_1 C.F._2 al ricorso congiunto, dall'Avv. Cristina Bartalini, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Viale
Marconi n. 52, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 5.11.2025, per l'Avv. Caterina Baldo e per l'Avv. Cristina Parte_1 CP_1
Bartalini, hanno concluso chiedendo: “• dichiarare la cessazione degli effetti civili del 2 / 3
matrimonio tra di loro contratto in data 30/05/1979, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Poggibonsi al n. 3 Serie C, Parte 2; • ordinare al Comune di
Poggibonsi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.”;
Pubblico Ministero: visto in data 24.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.1.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in Germania il 30.5.1979, CP_1 atto trascritto in Italia nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Poggibonsi, al n. 3,
Parte 2, Serie C, anno 1980, e che dal matrimonio erano nati i figli, in Persona_1
Germania il 9.10.1985, in Germania il 3.7.1981 e a Poggibonsi (SI) Persona_2 Persona_3 il 16.3.1992, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di dichiarare la separazione e, cumulativamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 64/2025 del 24.3.2025, omologava la separazione consensuale e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo ai fini del divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 5.11.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano, ai fini del divorzio, le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto, cumulativamente, la Parte_1 CP_1 pronuncia di Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili matrimonio).
Tale domanda cumulata è ammissibile, per come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di crisi familiare, pur in mancanza di un'espressa previsione legislativa, contenuta nell'art. 473-bis.49 c.p.c. solo con riferimento ai procedimenti contenziosi, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727). 3 / 3
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 64/2025 del 24.3.2025, con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: , celebrato in C.F._1 CP_1 C.F._2
Germania il 29.5.1979 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di Poggibonsi, al n. 3, Parte 2, Serie C, anno 1980, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'11.11.2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 407/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Caterina Baldo, presso il cui studio in Poggibonsi (SI),
Via Salceto n. 91, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: , rappresentata e difesa, per mandato allegato CP_1 C.F._2 al ricorso congiunto, dall'Avv. Cristina Bartalini, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Viale
Marconi n. 52, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 5.11.2025, per l'Avv. Caterina Baldo e per l'Avv. Cristina Parte_1 CP_1
Bartalini, hanno concluso chiedendo: “• dichiarare la cessazione degli effetti civili del 2 / 3
matrimonio tra di loro contratto in data 30/05/1979, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Poggibonsi al n. 3 Serie C, Parte 2; • ordinare al Comune di
Poggibonsi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.”;
Pubblico Ministero: visto in data 24.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.1.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in Germania il 30.5.1979, CP_1 atto trascritto in Italia nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Poggibonsi, al n. 3,
Parte 2, Serie C, anno 1980, e che dal matrimonio erano nati i figli, in Persona_1
Germania il 9.10.1985, in Germania il 3.7.1981 e a Poggibonsi (SI) Persona_2 Persona_3 il 16.3.1992, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di dichiarare la separazione e, cumulativamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 64/2025 del 24.3.2025, omologava la separazione consensuale e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo ai fini del divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 5.11.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano, ai fini del divorzio, le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto, cumulativamente, la Parte_1 CP_1 pronuncia di Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili matrimonio).
Tale domanda cumulata è ammissibile, per come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di crisi familiare, pur in mancanza di un'espressa previsione legislativa, contenuta nell'art. 473-bis.49 c.p.c. solo con riferimento ai procedimenti contenziosi, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727). 3 / 3
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 64/2025 del 24.3.2025, con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: , celebrato in C.F._1 CP_1 C.F._2
Germania il 29.5.1979 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di Poggibonsi, al n. 3, Parte 2, Serie C, anno 1980, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'11.11.2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini