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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/11/2024, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 5207/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24/07/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5207/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/04/1967, con il patrocinio dell'avv. DONZELLI PAOLA ed elettivamente presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
11/05/1970, con il patrocinio dell'avv. BARION MARCO CARLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_2
a Limbiate (MB) in data 09.12.1995 e trascritto presso lo stesso Comune al Parte_1 numero 119 parte 2 serie A alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare le parti impegnate lavorativamente ed autonome economicamente con reciproca rinuncia alla richiesta di contributi al mantenimento;
2. La casa coniugale di via Sibelius n. 4 in Paderno Dugnano (MI) continuerà ad essere assegnata Per_ alla sig.ra che la abiterà con i figli (maggiorenne ed economicamente Parte_2 autosufficiente) e (maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente); Per_2
3. Le parti si impegnano in ogni caso a mettere in vendita l'immobile non appena le pratiche di regolarizzazione amministrativa (note ad entrambi i ricorrenti) su quest'ultimo avviate dal
Condominio giungeranno a compimento;
4. La casa coniugale dovrà essere venduta libera da persone e cose con la conseguenza che la sig.ra si obbliga al rilascio incondizionato della stessa e a trasferire altrove la residenza entro Pt_2 la data prevista del rogito immobiliare;
5. All'atto di vendita, il ricavato, al netto delle spese, verrà suddiviso nella misura del 45% a favore del sig. e del 55% a favore della sig.ra Pt_1 Pt_2
6. Fino alla data di vendita della casa coniugale, le spese condominiali straordinarie relative all'immobile saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno tra i signori e Le spese Pt_2 Pt_1 condominiali ordinarie relative all'immobile rimarranno invece ad esclusivo carico della sig.ra a partire dall'emissione della sentenza. Pt_2
7. Il sig. dà, inoltre, atto di aver già provveduto a staccare ogni sua utenza (luce, gas, Pt_1 acqua, telefonia e internet) a sé intestata dall'immobile di via Sibellius 4, Paderno Dugnano e pertanto a far data dall'emissione della sentenza rimarranno ad esclusivo carico della Sig.ra Pt_2
8. Le parti dichiarano che i costi della TARI relativa alla casa coniugale sono attualmente a carico della sig.ra e allo stesso modo rimarranno a quest'ultima esclusivamente imputati anche Pt_2 successivamente alla pubblicazione della sentenza di divorzio.
9. Le parti danno inoltre atto di avere già estinto il conto corrente cointestato in precedenza acceso presso la – filiale di Paderno Dugnano – Calderara, via Controparte_1
Louis Armstrong. 10. Il sig. si impegna inoltre a corrispondere a favore di unica figlia – seppur Pt_1 Per_2 maggiorenne - ad oggi non economicamente indipendente, in quanto impegnata in studi universitari, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) entro il giorno venticinque di ogni mese a titolo di contributo al suo mantenimento ordinario omnicomprensivo da corrispondersi direttamente sul conto corrente della ragazza con decorrenza dall'emissione della sentenza;
11. Tale contributo al mantenimento ordinario verrà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT; 12. I ricorrenti si impegnano inoltre a corrispondere a favore di nella misura del 50% Per_2 ciascuno, le spese straordinarie tra loro concordate e reciprocamente autorizzate, fatta salva l'urgenza (secondo le linee del Tribunale di Monza che qui si danno interamente richiamate);
13. Per spese straordinarie di cui al punto 12) si intendono in particolare quelle mediche (comprensive di spese odontoiatriche, oculistiche fisioterapiche, diagnostiche, strumentali, consulenze psicologiche e tutte quelle non rimborsabili tramite SSN) nonché quelle scolastiche
- necessarie per il sostentamento di nel suo percorso universitario quali retta, libri e Per_2 dispense di testo, spese di carburante/pedaggio autostradale e/o mezzi di trasporto) e ludiche/artistiche/parascolastiche (intese quelle per palestra, benessere, corsi approfondimento tecnico/culturale, es. informatica, lingue straniere, viaggi di istruzione), nonché vacanze trascorse in assenza di genitori, spese per acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto. 14. Con la suddetta ripartizione i coniugi si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
15. Le spese legali del presente procedimento di scioglimento degli effetti civili del matrimonio si intendono compensate tra le parti che le sosterranno in pari misura.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 21.04.2022. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (23.06.2022), maggiorenne ma Per_2 non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 24/07/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Limbiate (MB) in data 09/12/1995 (atto n. 119, Parte II, Serie A, del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Limbiate (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Limbiate (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 31 ottobre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24/07/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5207/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/04/1967, con il patrocinio dell'avv. DONZELLI PAOLA ed elettivamente presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
11/05/1970, con il patrocinio dell'avv. BARION MARCO CARLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_2
a Limbiate (MB) in data 09.12.1995 e trascritto presso lo stesso Comune al Parte_1 numero 119 parte 2 serie A alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare le parti impegnate lavorativamente ed autonome economicamente con reciproca rinuncia alla richiesta di contributi al mantenimento;
2. La casa coniugale di via Sibelius n. 4 in Paderno Dugnano (MI) continuerà ad essere assegnata Per_ alla sig.ra che la abiterà con i figli (maggiorenne ed economicamente Parte_2 autosufficiente) e (maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente); Per_2
3. Le parti si impegnano in ogni caso a mettere in vendita l'immobile non appena le pratiche di regolarizzazione amministrativa (note ad entrambi i ricorrenti) su quest'ultimo avviate dal
Condominio giungeranno a compimento;
4. La casa coniugale dovrà essere venduta libera da persone e cose con la conseguenza che la sig.ra si obbliga al rilascio incondizionato della stessa e a trasferire altrove la residenza entro Pt_2 la data prevista del rogito immobiliare;
5. All'atto di vendita, il ricavato, al netto delle spese, verrà suddiviso nella misura del 45% a favore del sig. e del 55% a favore della sig.ra Pt_1 Pt_2
6. Fino alla data di vendita della casa coniugale, le spese condominiali straordinarie relative all'immobile saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno tra i signori e Le spese Pt_2 Pt_1 condominiali ordinarie relative all'immobile rimarranno invece ad esclusivo carico della sig.ra a partire dall'emissione della sentenza. Pt_2
7. Il sig. dà, inoltre, atto di aver già provveduto a staccare ogni sua utenza (luce, gas, Pt_1 acqua, telefonia e internet) a sé intestata dall'immobile di via Sibellius 4, Paderno Dugnano e pertanto a far data dall'emissione della sentenza rimarranno ad esclusivo carico della Sig.ra Pt_2
8. Le parti dichiarano che i costi della TARI relativa alla casa coniugale sono attualmente a carico della sig.ra e allo stesso modo rimarranno a quest'ultima esclusivamente imputati anche Pt_2 successivamente alla pubblicazione della sentenza di divorzio.
9. Le parti danno inoltre atto di avere già estinto il conto corrente cointestato in precedenza acceso presso la – filiale di Paderno Dugnano – Calderara, via Controparte_1
Louis Armstrong. 10. Il sig. si impegna inoltre a corrispondere a favore di unica figlia – seppur Pt_1 Per_2 maggiorenne - ad oggi non economicamente indipendente, in quanto impegnata in studi universitari, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) entro il giorno venticinque di ogni mese a titolo di contributo al suo mantenimento ordinario omnicomprensivo da corrispondersi direttamente sul conto corrente della ragazza con decorrenza dall'emissione della sentenza;
11. Tale contributo al mantenimento ordinario verrà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT; 12. I ricorrenti si impegnano inoltre a corrispondere a favore di nella misura del 50% Per_2 ciascuno, le spese straordinarie tra loro concordate e reciprocamente autorizzate, fatta salva l'urgenza (secondo le linee del Tribunale di Monza che qui si danno interamente richiamate);
13. Per spese straordinarie di cui al punto 12) si intendono in particolare quelle mediche (comprensive di spese odontoiatriche, oculistiche fisioterapiche, diagnostiche, strumentali, consulenze psicologiche e tutte quelle non rimborsabili tramite SSN) nonché quelle scolastiche
- necessarie per il sostentamento di nel suo percorso universitario quali retta, libri e Per_2 dispense di testo, spese di carburante/pedaggio autostradale e/o mezzi di trasporto) e ludiche/artistiche/parascolastiche (intese quelle per palestra, benessere, corsi approfondimento tecnico/culturale, es. informatica, lingue straniere, viaggi di istruzione), nonché vacanze trascorse in assenza di genitori, spese per acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto. 14. Con la suddetta ripartizione i coniugi si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
15. Le spese legali del presente procedimento di scioglimento degli effetti civili del matrimonio si intendono compensate tra le parti che le sosterranno in pari misura.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 21.04.2022. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (23.06.2022), maggiorenne ma Per_2 non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 24/07/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Limbiate (MB) in data 09/12/1995 (atto n. 119, Parte II, Serie A, del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Limbiate (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Limbiate (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 31 ottobre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona