CA
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 4594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4594 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4862/19 e vertente TRA
Parte_1
(Avv.ti Sante Ricci e Gianluca Massimei) PARTE APPELLANTE E Controparte_1
(Avv. Virginia Vecchiarelli)
PARTE APPELLATA E
Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 809/19 emessa dal Tribunale di Civitavecchia RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 809/19 ha definito il giudizio introdotto da nei confronti di in cui è Controparte_1 Controparte_2 intervenuta la ed ha così statuito “ …accoglie la domanda Parte_1 principale proposta da e la dichiara erede del Sig. Controparte_1 Per_1
n virtù delle disposizioni testamentarie pubblicate il 31 ottobre 2012 per atto
[...]
Notaio Dott. di Roma (rep. 14.935 / racc. 5.083) e Persona_2 specificamente in virtù della disposizione testamentaria del 7 giugno 2010, fatta eccezione per il denaro ed i titoli depositati presso le Banche Unicredit e - CP_3 condanna la Sig.ra a pagare in favore dell'attrice la somma di Euro Controparte_2
500.000,00(=cinquecentomila/00), oltre rivalutazione monetaria da computarsi anno per anno secondo indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data di apertura della successione fino al 30 marzo 2012 e dell'indice dei prezzi delle abitazioni ) acquistate dalle famiglie sia per fini abitativi sia per Pt_2 investimento dall'1 aprile 2012 fino alla data della sentenza ed interessi legali calcolati sulle singole annualità dalla data della apertura della successione al soddisfo;
rigetta tutte le altre domande;
condanna al pagamento delle spese del Controparte_2 giudizio che si liquidano in euro 21.387,00 oltre rimborso spese generali IVA, CPA e devono essere attribuite agli Avv.ti Virginia Vecchiarelli, Camillo Mezzacapo e Nicoletta Galli, antistatari;
dichiara compensate le spese del giudizio tra la Parte_1
e ”. Pt_1 Controparte_2
La ha proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni “accertare e riconoscere, per le motivazioni tutte sin qui esposte, la erede universale di tutti i beni mobili ed immobili del sig. Parte_1 ai sensi del testamento olografo del 7 giugno 2010 e pubblicato il 31 ottobre Per_1
2012 per atto del notaio Dott. di Roma (rep. 14.935 / racc. Persona_2
5.083), con l'eccezione dei beni mobili (denaro e titoli depositati presso le Banche Unicredit e dettagliatamente indicati nel testamento datato 3 dicembre 2010, CP_3
e pubblicato il 7 aprile 2012 per atto del notaio Dott. di Roma (rep. Persona_3
189334 / racc. 66399), legati alla sig.ra condannare, per l'effetto, la Controparte_2 sig.ra alla restituzione, a favore della , di tutti i Controparte_2 Parte_1 beni costituenti l'eredità del sig. ad eccezione di quelli attribuiti alla stessa Per_1 con legato, o, in difetto, alla restituzione del corrispettivo ottenuto per tutti quei beni oggetto di alienazioni fatte dalla stessa in buona fede, pari ad Euro 500.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria al soddisfo, per la vendita delle unità immobiliari indicate nel testamento. in ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA per entrambi i gradi del Giudizio”.
si è costituita ed ha domandato che l'appello Controparte_1 fosse dichiarato inammissibile, improcedibile o rigettato, con conferma della sentenza e con spese di lite del doppio grado, da distrarsi. Gli eredi di hanno optato per la contumacia. Controparte_2
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 13 marzo 2025, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Così come si narra in sentenza con il presente giudizio Controparte_1 ha agito nei confronti di e premesso che con due
[...] Controparte_2 testamenti olografi del 21 luglio 2007 e del 7 giugno 2010, era stata nominata erede universale di tutte le disponibilità, immobiliari e mobiliari, del de cuius che Per_1 aveva pubblicato i suddetti testamenti in data 31 ottobre 2012; che in precedenza, la convenuta, aveva pubblicato, due ulteriori testamenti olografi – datati 15 maggio 2008 e 3 dicembre 2010 – attraverso i quali il aveva nominato erede la Per_1
limitando però tale previsione, nel secondo dei testamenti, alle sole CP_2
“disponibilità finanziarie ed i titoli” esistenti presso le Banche in cui il de cuius era titolare di alcuni conti correnti, deduceva che quest'ultima (la , dopo aver CP_2 accettato l'eredità nella sua totalità, aveva alienato le unità immobiliari site in Roma, per un corrispettivo pari ad Euro 500,000.00, oltre ad essere entrata in possesso di tutti i beni mobili esistenti nel patrimonio del de cuius, per un valore di circa Euro 100.000,00. Chiedeva, pertanto, che, riconosciuta la sua qualità di erede, la convenuta osse tenuta a corrispondere la somma di euro 600.000,00, oltre euro 30.000, CP_2
a titolo di risarcimento per i danni subiti per il mancato godimento del lascito ereditario. La costituitasi, domandava che fosse dichiarata l'inefficacia dei CP_2 due testamenti e che fossero rigettate le domande di parte attrice. Interveniva in giudizio la che evidenziava la propria legittimazione ad intervenire, poiché Pt_1 il testamento del 7 giugno 2010 prevedeva che qualora l'attrice non avesse provveduto alla sepoltura della salma del tutti i beni sarebbero stati lasciati Per_1 in eredità ad essa e domandava che fosse accertata la propria qualità di Pt_1 erede e che la osse condannata a pagare a sé la somma di € 600.000,00 quale CP_2 corrispettivo dei beni di proprietà del ndicati nel testamento. Per_1
Espletate le prove veniva emessa la sentenza gravata. Il Tribunale ha innanzitutto stabilito che il terzo testamento con il quale era stata nominata erede universale e che prevedeva, in Controparte_1 caso di mancato avveramento della condizione costituita dalla sepoltura ad opera della stessa della salma presso la tomba di famiglia, la Controparte_1 devoluzione di tutti i beni alla , aveva tacitamente revocato i Parte_1 precedenti testamenti ed era stato revocato solo in parte da quello successivo redatto il 3 dicembre 2010, con il quale era stata nominata unica erede, ma Controparte_2 solo delle disponibilità finanziarie e in titoli esistenti presso le banche Unicredit e
CP_3
Ha poi ritenuto che il testamento prevedesse una duplice condizione. Con la prima si stabiliva che l'efficacia dell'intero testamento era subordinata alla preventiva sepoltura della salma di presso la tomba di famiglia e tale condizione Persona_4 si era verificata poiché il era stato seppellito lì sia pure su iniziativa della Per_4
CP_2
La seconda poneva a carico di l'onere di Controparte_1 provvedere alla sepoltura della salma di , nel luogo indicato nello stesso Persona_4 testamento, condizionando l'istituzione di erede a favore della stessa. Ha richiamato il disposto di cui all'art. 1359 c.c., ha evidenziato che il soggetto che aveva interesse contrario all'avveramento della condizione era non la CP_2 bensì la a favore della quale era prevista la devoluzione in caso di Pt_1 inadempimento ed ha ricordato l'orientamento del giudice di legittimità secondo cui era considerata come avverata la condizione se era mancata per causa imputabile alla parte interessata al non avveramento. Ha dunque concluso che il comportamento della (che non aveva CP_2 comunicato tempestivamente alla il decesso del de cuius ed aveva CP_1 provveduto alla tumulazione, rispettando peraltro le volontà del de cuius) aveva impedito all'attrice di adempiere alla condizione rendendola impossibile ed aveva costituito un comportamento di un soggetto che, come scoperto a posteriori, non aveva interesse al verificarsi della condizione, e tuttavia ha “posto in essere atti tali da contribuire a far insorgere un fattore modificativo del naturale iter attuativo dell'efficacia del negozio”. Talché ha da ultimo dichiarato quale erede ed ha Controparte_1 condannato, come detto, la al pagamento della somma di euro 500.000,00, CP_2 quale corrispettivo per le unità immobiliari alienate dalla convenuta oltre CP_2 rivalutazione ed interessi. L'appellante ha criticato la sentenza svolgendo le Parte_1 censure così come esplicitate.
Con la prima “erronea applicazione dell'art. 1359 c.c.” ha argomentato che, stante la previsione normativa il Giudice aveva concluso per l'avveramento della condizione sulla base di una fictio iuris, nel senso che l'appellata non avrebbe CP_1 potuto farla avverare perché la tumulazione del de cuius era stata effettuata dalla prima che le fosse stato comunicato il decesso, ma ciò era erroneo perché la CP_2 non aveva un interesse contrario all'avveramento in quanto comunque non CP_2 avrebbe ereditato i beni immobili e mobili;
infatti il Tribunale aveva concluso che il soggetto che invece aveva interesse a che la condizione non si avverasse era proprio la , perché di conseguenza sarebbe diventa erede, mentre invece era rimasta Pt_1 inerte (cfr. anche quanto esplicitato nella comparsa conclusionale).
Con la seconda, “erronea interpretazione della condotta delle parti ed erronea valutazione degli elementi di prova”,ha eccepito che la a carico della CP_1 quale era posto l'onere di provvedere tempestivamente alla sepoltura del de cuius, pena la pretermissione dall'eredità, non aveva dimostrato che si era attivata con la dovuta e necessaria diligenza. Non era stato in alcun modo dimostrato che la avesse posto in essere la minima diligenza finalizzata all'avveramento CP_1 della condizione. La condizione testamentaria implicava di rimanere vicina al Per_1 nell'ultima fase della sua vita, interessandosene con costanza, “fino a provvedere alla relativa sepoltura (non essendo sufficiente che la stessa aspettasse passivamente l'evento della morte per poi attivarsi, solo allora, in favore del defunto provvedendo al\la relativa sepoltura)”. L'appello non è fondato e deve essere respinto.
In primo luogo, le volontà testamentarie devono ritenersi oramai definitivamente accertate, quanto al testamento efficace ed al contenuto dello stesso, oltre che con riguardo alla posizione della parte erede quest'ultima CP_2 quanto ai soli titoli e somme, talché l'unico accertamento oggetto del presente grado
– stante le censure svolte – è relativo all'avveramento o meno della condizione prevista nel testamento e, dunque, se la qualità di erede deve essere rivestita dall'appellante oppure, come pronunciato, dall'appellata Parte_1 CP_1
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità, inammissibilità ed improcedibilità dell'impugnazione svolta dalla parte appellata er essere CP_1 stata notificata, il 15.7.2019 (cfr. comparsa o il 12.7.2019 cfr. comparsa conclusionale) ai procuratori costituiti della e non anche agli eredi della medesima che era CP_2 deceduta già prima in data 10.7.2019. Per l'appellata, dunque, come più specificatamente ha dedotto in sede di comparsa conclusionale, trattandosi di litisconsorzio necessario, l'atto d'appello doveva dichiararsi nullo, inammissibile, o improcedibile nei confronti di tutte le parti poiché non era stato notificato nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza eseguita il 12.6.2019. Nella specie trattandosi di causa inscindibile, ex art. 331 c.p.c., essendo stato altresì l'appello notificato all'altra parte appellata nel termine previsto, il contraddittorio, secondo il disposto normativo richiamato, ben poteva essere integrato con gli eredi, così come poi richiesto e disposto (cfr. verbale udienza del 23.1.2020) e correttamente eseguito (cfr. nota di deposito della notifica effettuata agli eredi collettivamente ed impersonalmente). Orbene, il testamento datato 7 giugno 2010 che, come ritenuto, ha revocato tacitamente i precedenti testamenti ed è stato a sua volta solo in parte revocato da quello successivo redatto il 3 dicembre 2010 con il quale la è stata nominata CP_2 unica erede, benché soltanto delle disponibilità finanziarie ed dei titoli esistenti presso le banche Unicredit e ha previsto “L'efficacia del presente testamento CP_3
è subordinata alla preventiva sepoltura della salma di presso la tomba Persona_4 di famiglia (intestata a esistente in Poggio Sommavilla frazione di Controparte_4
Collevecchio (COLLEVECCHIO – RI)……Qualora la Signora Controparte_1 on provvede alla sepoltura della salma di , come sopra
[...] Persona_4 indicato, tutti i beni di cui sopra vengono lasciati in eredità alla CP_5
(organizzazione per la lotta contro il cancro).”. Ai sensi, poi, dell'art. 1359 c.c., “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.”. E' stato, altresì, correttamente richiamato dal primo Giudice il principio secondo cui “L'art. 1359 cod. civ., in forza del quale la condizione si ha per avverata se è mancata per causa imputabile alla parte controinteressata al suo avveramento, non si riferisce solo a coloro che, per contratto, apparivano avere interesse al verificarsi della condizione, ma anche ai comportamenti di chi in concreto ha dimostrato, con una successiva condotta, di non avere più interesse al verificarsi della condizione, ponendo in essere atti tali da contribuire a far acquistare al contratto un elemento modificativo dell'"iter" attuativo della sua efficacia. Detta norma è applicabile anche alla c.d. condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso e in parte dalla volontà di uno dei contraenti.” (Cass. n. 24325/2011); (cfr. anche Cass.2168 /98 in parte motiva “è da rilevare che l'art.1359 cod. civ., allorché fa riferimento alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento della condizione, non intende riferirsi soltanto a coloro che, per contratto, apparivano avere interesse al verificarsi della condizione, ma anche ai comportamenti di chi, in concreto, ha dimostrato con un proprio comportamento scorretto, di non avere avuto, o non avere più, interesse al verificarsi della condizione ponendo in essere atti tali da contribuire a fare acquistare illegittimamente al contratto un elemento modificativo del suo iter attuativo.”; cfr. anche Cass. n. 13457/2004). Ora, dalle risultanze istruttorie può ritenersi provata la circostanza che alla parte attrice è stata data comunicazione della morte del de cuius solo dopo la tumulazione. La teste ha, infatti, confermato quanto articolato nella circostanza Tes_1 capitolata (cfr. cap. 16), ovvero che, effettivamente, l'attrice in sua presenza aveva ricevuto la telefonata da parte della al termine della quale le era stato CP_2 raccontato (“il contenuto della telefonata coincidente con quanto mi viene letto..”) che quest'ultima le aveva comunicato la morte del e l'avvenuta sepoltura. Per_4
Dette risultanze evidenziate come rilevanti dal primo Giudice, nonché la circostanza non contestata che la aveva provveduto alla tumulazione, sono CP_2 sufficienti a fare ritenere, condivisibilmente con quanto motivato, che avevano impedito all'attrice di adempiere alla condizione posta. L'argomentazione dell'appellante di non essere la a controinteressata, CP_2 stante quanto oramai definitivamente ritenuto, bensì la stessa che Parte_1 sarebbe divenuta erede in mancanza di avveramento della condizione, non è dirimente per interpretare la norma. Ciò conformemente al principio giurisprudenziale sopra riportato, secondo cui il controinteressato non è solo chi per contratto può apparire che avesse interesse al verificarsi della condizione, ma anche chi solo successivamente aveva scoperto di non avere più interesse al verificarsi della condizione, o piuttosto al non verificarsi della condizione posta, ovvero della tumulazione da parte della (come la CP_1 stante la disposizione testamentaria che le spettavano le sole disponibilità CP_2 finanziarie ed in titoli esistenti presso le banche) e tuttavia aveva posto in essere atti tali “da contribuire a far acquistare al contratto un elemento modificativo dell'"iter" attuativo della sua efficacia”. La convenuta come ricordato, era stata nominata erede con due CP_2 testamenti, ovvero con il testamento del 15 maggio 2008 era stata designata erede di tutte le disponibilità mobiliari ed immobiliari, mentre con il testamento datato 3 dicembre 2010 era stata indicata come unica erede delle disponibilità finanziarie. Deve ritenersi condivisibile, pertanto, la conclusione del Giudice secondo cui il comportamento della che aveva provveduto alla tumulazione CP_2 personalmente, peraltro, secondo la volontà del testatore, ha impedito all'appellata di adempiere alla condizione imposta dal ed ha realizzato atti CP_1 Per_4 tali da modificare il “naturale iter attuativo dell'efficacia del negozio” (cfr. sentenza). Tenuto conto di questo diverso aspetto, sulla base del quale è stato accertato (cfr. sentenza) l'avveramento della condizione, consegue che è del tutto ininfluente argomentare su chi fosse il controinteressato come normativamente indicato. Né a tale conclusione osta, come asserito (cfr. appello), il fatto che detto comportamento della sia stato determinato dal disinteresse delle condizioni CP_2 di salute del de cuius da parte della apparendo tale circostanza del tutto CP_1 irrilevante alla stregua della sola condizione posta dal testatore, che, come eccepito (cfr. comparsa di costituzione del grado), aveva altresì eliminato la “buona assistenza” a cui aveva subordinato la validità del primo testamento del 21.7.2007.
Alla luce delle ragioni tutte evidenziate, deve ritenersi che correttamente è stata accolta la domanda come proposta in sede di atto introduttivo dalla parte attrice ed in conclusione l'appello deve essere respinto. Le spese, che seguono la soccombenza, in favore della parte appellata costituita, si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima considerata la corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.120,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Marianna D'Avino
Parte_1
(Avv.ti Sante Ricci e Gianluca Massimei) PARTE APPELLANTE E Controparte_1
(Avv. Virginia Vecchiarelli)
PARTE APPELLATA E
Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 809/19 emessa dal Tribunale di Civitavecchia RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 809/19 ha definito il giudizio introdotto da nei confronti di in cui è Controparte_1 Controparte_2 intervenuta la ed ha così statuito “ …accoglie la domanda Parte_1 principale proposta da e la dichiara erede del Sig. Controparte_1 Per_1
n virtù delle disposizioni testamentarie pubblicate il 31 ottobre 2012 per atto
[...]
Notaio Dott. di Roma (rep. 14.935 / racc. 5.083) e Persona_2 specificamente in virtù della disposizione testamentaria del 7 giugno 2010, fatta eccezione per il denaro ed i titoli depositati presso le Banche Unicredit e - CP_3 condanna la Sig.ra a pagare in favore dell'attrice la somma di Euro Controparte_2
500.000,00(=cinquecentomila/00), oltre rivalutazione monetaria da computarsi anno per anno secondo indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data di apertura della successione fino al 30 marzo 2012 e dell'indice dei prezzi delle abitazioni ) acquistate dalle famiglie sia per fini abitativi sia per Pt_2 investimento dall'1 aprile 2012 fino alla data della sentenza ed interessi legali calcolati sulle singole annualità dalla data della apertura della successione al soddisfo;
rigetta tutte le altre domande;
condanna al pagamento delle spese del Controparte_2 giudizio che si liquidano in euro 21.387,00 oltre rimborso spese generali IVA, CPA e devono essere attribuite agli Avv.ti Virginia Vecchiarelli, Camillo Mezzacapo e Nicoletta Galli, antistatari;
dichiara compensate le spese del giudizio tra la Parte_1
e ”. Pt_1 Controparte_2
La ha proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni “accertare e riconoscere, per le motivazioni tutte sin qui esposte, la erede universale di tutti i beni mobili ed immobili del sig. Parte_1 ai sensi del testamento olografo del 7 giugno 2010 e pubblicato il 31 ottobre Per_1
2012 per atto del notaio Dott. di Roma (rep. 14.935 / racc. Persona_2
5.083), con l'eccezione dei beni mobili (denaro e titoli depositati presso le Banche Unicredit e dettagliatamente indicati nel testamento datato 3 dicembre 2010, CP_3
e pubblicato il 7 aprile 2012 per atto del notaio Dott. di Roma (rep. Persona_3
189334 / racc. 66399), legati alla sig.ra condannare, per l'effetto, la Controparte_2 sig.ra alla restituzione, a favore della , di tutti i Controparte_2 Parte_1 beni costituenti l'eredità del sig. ad eccezione di quelli attribuiti alla stessa Per_1 con legato, o, in difetto, alla restituzione del corrispettivo ottenuto per tutti quei beni oggetto di alienazioni fatte dalla stessa in buona fede, pari ad Euro 500.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria al soddisfo, per la vendita delle unità immobiliari indicate nel testamento. in ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA per entrambi i gradi del Giudizio”.
si è costituita ed ha domandato che l'appello Controparte_1 fosse dichiarato inammissibile, improcedibile o rigettato, con conferma della sentenza e con spese di lite del doppio grado, da distrarsi. Gli eredi di hanno optato per la contumacia. Controparte_2
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 13 marzo 2025, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Così come si narra in sentenza con il presente giudizio Controparte_1 ha agito nei confronti di e premesso che con due
[...] Controparte_2 testamenti olografi del 21 luglio 2007 e del 7 giugno 2010, era stata nominata erede universale di tutte le disponibilità, immobiliari e mobiliari, del de cuius che Per_1 aveva pubblicato i suddetti testamenti in data 31 ottobre 2012; che in precedenza, la convenuta, aveva pubblicato, due ulteriori testamenti olografi – datati 15 maggio 2008 e 3 dicembre 2010 – attraverso i quali il aveva nominato erede la Per_1
limitando però tale previsione, nel secondo dei testamenti, alle sole CP_2
“disponibilità finanziarie ed i titoli” esistenti presso le Banche in cui il de cuius era titolare di alcuni conti correnti, deduceva che quest'ultima (la , dopo aver CP_2 accettato l'eredità nella sua totalità, aveva alienato le unità immobiliari site in Roma, per un corrispettivo pari ad Euro 500,000.00, oltre ad essere entrata in possesso di tutti i beni mobili esistenti nel patrimonio del de cuius, per un valore di circa Euro 100.000,00. Chiedeva, pertanto, che, riconosciuta la sua qualità di erede, la convenuta osse tenuta a corrispondere la somma di euro 600.000,00, oltre euro 30.000, CP_2
a titolo di risarcimento per i danni subiti per il mancato godimento del lascito ereditario. La costituitasi, domandava che fosse dichiarata l'inefficacia dei CP_2 due testamenti e che fossero rigettate le domande di parte attrice. Interveniva in giudizio la che evidenziava la propria legittimazione ad intervenire, poiché Pt_1 il testamento del 7 giugno 2010 prevedeva che qualora l'attrice non avesse provveduto alla sepoltura della salma del tutti i beni sarebbero stati lasciati Per_1 in eredità ad essa e domandava che fosse accertata la propria qualità di Pt_1 erede e che la osse condannata a pagare a sé la somma di € 600.000,00 quale CP_2 corrispettivo dei beni di proprietà del ndicati nel testamento. Per_1
Espletate le prove veniva emessa la sentenza gravata. Il Tribunale ha innanzitutto stabilito che il terzo testamento con il quale era stata nominata erede universale e che prevedeva, in Controparte_1 caso di mancato avveramento della condizione costituita dalla sepoltura ad opera della stessa della salma presso la tomba di famiglia, la Controparte_1 devoluzione di tutti i beni alla , aveva tacitamente revocato i Parte_1 precedenti testamenti ed era stato revocato solo in parte da quello successivo redatto il 3 dicembre 2010, con il quale era stata nominata unica erede, ma Controparte_2 solo delle disponibilità finanziarie e in titoli esistenti presso le banche Unicredit e
CP_3
Ha poi ritenuto che il testamento prevedesse una duplice condizione. Con la prima si stabiliva che l'efficacia dell'intero testamento era subordinata alla preventiva sepoltura della salma di presso la tomba di famiglia e tale condizione Persona_4 si era verificata poiché il era stato seppellito lì sia pure su iniziativa della Per_4
CP_2
La seconda poneva a carico di l'onere di Controparte_1 provvedere alla sepoltura della salma di , nel luogo indicato nello stesso Persona_4 testamento, condizionando l'istituzione di erede a favore della stessa. Ha richiamato il disposto di cui all'art. 1359 c.c., ha evidenziato che il soggetto che aveva interesse contrario all'avveramento della condizione era non la CP_2 bensì la a favore della quale era prevista la devoluzione in caso di Pt_1 inadempimento ed ha ricordato l'orientamento del giudice di legittimità secondo cui era considerata come avverata la condizione se era mancata per causa imputabile alla parte interessata al non avveramento. Ha dunque concluso che il comportamento della (che non aveva CP_2 comunicato tempestivamente alla il decesso del de cuius ed aveva CP_1 provveduto alla tumulazione, rispettando peraltro le volontà del de cuius) aveva impedito all'attrice di adempiere alla condizione rendendola impossibile ed aveva costituito un comportamento di un soggetto che, come scoperto a posteriori, non aveva interesse al verificarsi della condizione, e tuttavia ha “posto in essere atti tali da contribuire a far insorgere un fattore modificativo del naturale iter attuativo dell'efficacia del negozio”. Talché ha da ultimo dichiarato quale erede ed ha Controparte_1 condannato, come detto, la al pagamento della somma di euro 500.000,00, CP_2 quale corrispettivo per le unità immobiliari alienate dalla convenuta oltre CP_2 rivalutazione ed interessi. L'appellante ha criticato la sentenza svolgendo le Parte_1 censure così come esplicitate.
Con la prima “erronea applicazione dell'art. 1359 c.c.” ha argomentato che, stante la previsione normativa il Giudice aveva concluso per l'avveramento della condizione sulla base di una fictio iuris, nel senso che l'appellata non avrebbe CP_1 potuto farla avverare perché la tumulazione del de cuius era stata effettuata dalla prima che le fosse stato comunicato il decesso, ma ciò era erroneo perché la CP_2 non aveva un interesse contrario all'avveramento in quanto comunque non CP_2 avrebbe ereditato i beni immobili e mobili;
infatti il Tribunale aveva concluso che il soggetto che invece aveva interesse a che la condizione non si avverasse era proprio la , perché di conseguenza sarebbe diventa erede, mentre invece era rimasta Pt_1 inerte (cfr. anche quanto esplicitato nella comparsa conclusionale).
Con la seconda, “erronea interpretazione della condotta delle parti ed erronea valutazione degli elementi di prova”,ha eccepito che la a carico della CP_1 quale era posto l'onere di provvedere tempestivamente alla sepoltura del de cuius, pena la pretermissione dall'eredità, non aveva dimostrato che si era attivata con la dovuta e necessaria diligenza. Non era stato in alcun modo dimostrato che la avesse posto in essere la minima diligenza finalizzata all'avveramento CP_1 della condizione. La condizione testamentaria implicava di rimanere vicina al Per_1 nell'ultima fase della sua vita, interessandosene con costanza, “fino a provvedere alla relativa sepoltura (non essendo sufficiente che la stessa aspettasse passivamente l'evento della morte per poi attivarsi, solo allora, in favore del defunto provvedendo al\la relativa sepoltura)”. L'appello non è fondato e deve essere respinto.
In primo luogo, le volontà testamentarie devono ritenersi oramai definitivamente accertate, quanto al testamento efficace ed al contenuto dello stesso, oltre che con riguardo alla posizione della parte erede quest'ultima CP_2 quanto ai soli titoli e somme, talché l'unico accertamento oggetto del presente grado
– stante le censure svolte – è relativo all'avveramento o meno della condizione prevista nel testamento e, dunque, se la qualità di erede deve essere rivestita dall'appellante oppure, come pronunciato, dall'appellata Parte_1 CP_1
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità, inammissibilità ed improcedibilità dell'impugnazione svolta dalla parte appellata er essere CP_1 stata notificata, il 15.7.2019 (cfr. comparsa o il 12.7.2019 cfr. comparsa conclusionale) ai procuratori costituiti della e non anche agli eredi della medesima che era CP_2 deceduta già prima in data 10.7.2019. Per l'appellata, dunque, come più specificatamente ha dedotto in sede di comparsa conclusionale, trattandosi di litisconsorzio necessario, l'atto d'appello doveva dichiararsi nullo, inammissibile, o improcedibile nei confronti di tutte le parti poiché non era stato notificato nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza eseguita il 12.6.2019. Nella specie trattandosi di causa inscindibile, ex art. 331 c.p.c., essendo stato altresì l'appello notificato all'altra parte appellata nel termine previsto, il contraddittorio, secondo il disposto normativo richiamato, ben poteva essere integrato con gli eredi, così come poi richiesto e disposto (cfr. verbale udienza del 23.1.2020) e correttamente eseguito (cfr. nota di deposito della notifica effettuata agli eredi collettivamente ed impersonalmente). Orbene, il testamento datato 7 giugno 2010 che, come ritenuto, ha revocato tacitamente i precedenti testamenti ed è stato a sua volta solo in parte revocato da quello successivo redatto il 3 dicembre 2010 con il quale la è stata nominata CP_2 unica erede, benché soltanto delle disponibilità finanziarie ed dei titoli esistenti presso le banche Unicredit e ha previsto “L'efficacia del presente testamento CP_3
è subordinata alla preventiva sepoltura della salma di presso la tomba Persona_4 di famiglia (intestata a esistente in Poggio Sommavilla frazione di Controparte_4
Collevecchio (COLLEVECCHIO – RI)……Qualora la Signora Controparte_1 on provvede alla sepoltura della salma di , come sopra
[...] Persona_4 indicato, tutti i beni di cui sopra vengono lasciati in eredità alla CP_5
(organizzazione per la lotta contro il cancro).”. Ai sensi, poi, dell'art. 1359 c.c., “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.”. E' stato, altresì, correttamente richiamato dal primo Giudice il principio secondo cui “L'art. 1359 cod. civ., in forza del quale la condizione si ha per avverata se è mancata per causa imputabile alla parte controinteressata al suo avveramento, non si riferisce solo a coloro che, per contratto, apparivano avere interesse al verificarsi della condizione, ma anche ai comportamenti di chi in concreto ha dimostrato, con una successiva condotta, di non avere più interesse al verificarsi della condizione, ponendo in essere atti tali da contribuire a far acquistare al contratto un elemento modificativo dell'"iter" attuativo della sua efficacia. Detta norma è applicabile anche alla c.d. condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso e in parte dalla volontà di uno dei contraenti.” (Cass. n. 24325/2011); (cfr. anche Cass.2168 /98 in parte motiva “è da rilevare che l'art.1359 cod. civ., allorché fa riferimento alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento della condizione, non intende riferirsi soltanto a coloro che, per contratto, apparivano avere interesse al verificarsi della condizione, ma anche ai comportamenti di chi, in concreto, ha dimostrato con un proprio comportamento scorretto, di non avere avuto, o non avere più, interesse al verificarsi della condizione ponendo in essere atti tali da contribuire a fare acquistare illegittimamente al contratto un elemento modificativo del suo iter attuativo.”; cfr. anche Cass. n. 13457/2004). Ora, dalle risultanze istruttorie può ritenersi provata la circostanza che alla parte attrice è stata data comunicazione della morte del de cuius solo dopo la tumulazione. La teste ha, infatti, confermato quanto articolato nella circostanza Tes_1 capitolata (cfr. cap. 16), ovvero che, effettivamente, l'attrice in sua presenza aveva ricevuto la telefonata da parte della al termine della quale le era stato CP_2 raccontato (“il contenuto della telefonata coincidente con quanto mi viene letto..”) che quest'ultima le aveva comunicato la morte del e l'avvenuta sepoltura. Per_4
Dette risultanze evidenziate come rilevanti dal primo Giudice, nonché la circostanza non contestata che la aveva provveduto alla tumulazione, sono CP_2 sufficienti a fare ritenere, condivisibilmente con quanto motivato, che avevano impedito all'attrice di adempiere alla condizione posta. L'argomentazione dell'appellante di non essere la a controinteressata, CP_2 stante quanto oramai definitivamente ritenuto, bensì la stessa che Parte_1 sarebbe divenuta erede in mancanza di avveramento della condizione, non è dirimente per interpretare la norma. Ciò conformemente al principio giurisprudenziale sopra riportato, secondo cui il controinteressato non è solo chi per contratto può apparire che avesse interesse al verificarsi della condizione, ma anche chi solo successivamente aveva scoperto di non avere più interesse al verificarsi della condizione, o piuttosto al non verificarsi della condizione posta, ovvero della tumulazione da parte della (come la CP_1 stante la disposizione testamentaria che le spettavano le sole disponibilità CP_2 finanziarie ed in titoli esistenti presso le banche) e tuttavia aveva posto in essere atti tali “da contribuire a far acquistare al contratto un elemento modificativo dell'"iter" attuativo della sua efficacia”. La convenuta come ricordato, era stata nominata erede con due CP_2 testamenti, ovvero con il testamento del 15 maggio 2008 era stata designata erede di tutte le disponibilità mobiliari ed immobiliari, mentre con il testamento datato 3 dicembre 2010 era stata indicata come unica erede delle disponibilità finanziarie. Deve ritenersi condivisibile, pertanto, la conclusione del Giudice secondo cui il comportamento della che aveva provveduto alla tumulazione CP_2 personalmente, peraltro, secondo la volontà del testatore, ha impedito all'appellata di adempiere alla condizione imposta dal ed ha realizzato atti CP_1 Per_4 tali da modificare il “naturale iter attuativo dell'efficacia del negozio” (cfr. sentenza). Tenuto conto di questo diverso aspetto, sulla base del quale è stato accertato (cfr. sentenza) l'avveramento della condizione, consegue che è del tutto ininfluente argomentare su chi fosse il controinteressato come normativamente indicato. Né a tale conclusione osta, come asserito (cfr. appello), il fatto che detto comportamento della sia stato determinato dal disinteresse delle condizioni CP_2 di salute del de cuius da parte della apparendo tale circostanza del tutto CP_1 irrilevante alla stregua della sola condizione posta dal testatore, che, come eccepito (cfr. comparsa di costituzione del grado), aveva altresì eliminato la “buona assistenza” a cui aveva subordinato la validità del primo testamento del 21.7.2007.
Alla luce delle ragioni tutte evidenziate, deve ritenersi che correttamente è stata accolta la domanda come proposta in sede di atto introduttivo dalla parte attrice ed in conclusione l'appello deve essere respinto. Le spese, che seguono la soccombenza, in favore della parte appellata costituita, si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima considerata la corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.120,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Marianna D'Avino