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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/09/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6579/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6579.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Lodato;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti IR TO e Maria Luisa Damiano;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Nel merito: ln accoglimento alla proposta opposizione all' atto di precetto, accertare e dichiarare la inesistenza del diritto da parte della società " ad a gire nei confronti del Sig. , con Controparte_1 CP_2 condanna dell'opposta al pagamento delle spese.”. Per il convenuto: “ rigetto dell'opposizione a precetto e dell'istanza di sospensione ivi proposta, inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
pagina 1 di 6 Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 29.11.2021, con il quale la società , Controparte_1 agendo sulla scorta del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 3456/2014 reso dal Tribunale di Salerno con clausola di provvisoria esecuzione, già spedito con copia conforme esecutiva in data 19.11.2014, intimava il pagamento della complessiva somma di € 3.058.798,94. A sostegno della domanda eccepiva la nullità del precetto per motivi di fatto e di diritto;
in particolare, in fatto, specificava che il rapporto tra le odierne parti processuali, traeva origine dalla fideiussione prestata dal Sig. in data 18 febbraio 2012 a garanzia delle Parte_1 obbligazioni derivanti dal contratto di factoring di euro 1.770.000,00 stipulato tra le società
''Impresa e "Save One s.r.l. il 4.2.2012, per un importo massimo garantito di Controparte_1 euro 2.500.000,00. ln considerazione del parziale inadempimento delle obbligazioni assunte dalla "Save One s.r.l.", la società " proponeva ricorso per ingiunzione Controparte_1 di pagamento e, quindi veniva reso il decreto ingiuntivo n. 3456/14 del 27 ottobre 2014 dal
Tribunale di Salerno (r.g.n. 9232/14), con il quale veniva ingiunto alla società "Save One
S.r.l.", nonché al Sig. , in qualità di fideiussore, il pagamento in solido fra loro Parte_1 della somma di euro 2.688.389,00, oltre agli interessi. Successivamente alla notifica del decreto monitorio nel 2014 e alla notifica dell'atto di precetto nel 2016 la società "
[...]
promuoveva azione esecutiva (Tribunale di Nocera Inferiore, RGE 29/16), che CP_1 si concludeva con la vendita del bene. In pendenza della procedura esecutiva RGE n. 29/16, il Sig. in data 30.6.17, unitamente alla Save One S.r.l. proponeva querela innanzi alla Pt_1
Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, attesa l'usurarietà delle pattuizioni previste nei contratti di factoring stipulati tra le società " (incorporata dalla " Controparte_3 [...]
con atto di fusione del 4.5.2016) e "Save One s.r.l.", nonché in Controparte_1 considerazione delle coercizioni psicologiche a cui fu sottoposto il querelante, tenuto conto pagina 2 di 6 che la finanziaria era più che consapevole della situazione di precarietà economica in cui versava la "Save One s.r.l.", stante il diretto coinvolgimento della titolare della
[...]
nelle vicende finanziare. Veniva, pertanto, nominato un perito al fine di verificare Parte_2 la sussistenza del reato di usura ed il consulente della procura, dott. Persona_1 condividendo le conclusioni del consulente tecnico di parte, confermava la sussistenza di tassi usurai. Inoltre, i rapporti tra le parti erano stati oggetto di una prima transazione stipulata in data 9.5.2015, in ragione della quale la società Save One s.r.l. si impegnava a rinunciare alle difese giuridiche in essere, nonché a pagare la complessiva somma di euro 7.000.000, e di una successiva stipulata il 23.6.2016 con la quale avocava a sé tutti i rapporti intercorrenti tra le parti, oltre ad altri rapporti riconducibili sia alle società della famiglia IR TO e che ad altri soggetti giuridici. Tale accordo, secondo parte opponente, Controparte_4 aveva carattere novativo tenuto conto che aveva ad oggetto non solo la res litigiosa, ovvero il decreto ingiuntivo n. 3456/14, ma anche altri rapporti giuridici che esulavano dal giudizio monitorio. Dunque, unitamente alla caducazione dei titoli esecutivi, con tali accordi novativi, veniva meno anche la garanzia offerta dal sig. atteso che le parti di comune Parte_1 accordo non l'avevano conservata per il nuovo rapporto contrattuale.
Con comparsa depositata in data 20.5.2022 si costituiva la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., che chiedeva il rigetto dell'opposizione
[...]
e dell'istanza di sospensione. Parte opposta rilevava che parte opponente in data 12.5.2021 spiegava opposizione avverso altro e precedente atto di precetto notificatogli ad istanza della società comparente in data 5.5.2021 sempre in forza del medesimo d.i. n. 3456/2014 del
Tribunale di Salerno e nel corso di tale procedimento, incardinato al n. Rg 2659/2021, insisteva nella richiesta di sospensione del titolo ed il Giudice con ordinanza resa in data
14.10.2021 rigettava l'istanza di sospensione del titolo esecutivo, poi, riproposta con i medesimi motivi nel presente giudizio di opposizione a precetto. Nel contempo,
[...]
promuoveva anche giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi RGE n. Pt_1
712/2021 del medesimo Tribunale di Nocera Inferiore ed anche in tale sede il G.E. rigettava l'istanza di sospensione. In ogni caso, parte opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione stante l'inammissibilità delle doglianze sollevate le quali avrebbero dovuto essere necessariamente e tempestivamente sollevate nel corso del procedimento di cognizione, il quale era stato incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno al n. Rg 87/2015, dichiarato estinto per inattività delle parti e cancellato dal ruolo all'udienza del 4.5.2016, non riassunto nei pagina 3 di 6 termini, così come risulta dal certificato della cancelleria del medesimo Tribunale del
4.5.2017.
Nelle more del presente giudizio, l'opponente incardinava dinanzi al Tribunale di Salerno il giudizio di revocazione del titolo esecutivo ex art. 656 c.p.c. ed insisteva nella richiesta di sospensione del titolo esecutivo;
il giudice presso il Tribunale di Salerno investito del giudizio della revocazione del decreto ingiuntivo n. 3456/2014, sotteso al precetto qui opposto, con provvedimento comunicato in data 05.12.2023, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, come da documentazione allegata in atti.
Tanto premesso in fatto l'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
In primis, va chiarito che devono essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengano al merito della pretesa accertata nel provvedimento (nel caso di specie legittimazione attiva delle ricorrenti) azionata con il precetto impugnato. E' infatti pacifico in
Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008-Tribunale di Roma ordinanza 17.10.2024). Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di Cassazione ordinanza n. 22090/2021). Pertanto, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo devono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
36496 del 24 novembre 2021).
La presente opposizione, pertanto, avendo ad oggetto motivi pienamente afferenti al merito del provvedimento giudiziario costituente titolo esecutivo (usurarietà degli interessi pattuiti e nullità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti), si inserisce nel percorso giurisprudenziale richiamato, pertanto l'accertamento circa l'esistenza del diritto di credito pagina 4 di 6 vantato per i motivi di fatto e di diritto indicati (querela penale e carattere novativo delle transazioni), rientra nell'ambito dei poteri decisori del giudice della cognizione.
Deve anche evidenziarsi che l'accordo transattivo del 09.05.2015, espressamente privo di natura novativa, risulta precedente al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, il cui giudizio di opposizione risulta dichiarato estinto all'udienza del 04.05.2016, pertanto anche l'eccezione di intervenuta transazione andava sollevata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In merito invece alla transazione del 23/29.06.2016 si deve ritenere che la stessa non ha natura novativa in quanto l'accordo transattivo si doveva perfezionare solo all'esito di una serie di adempimenti della parte debitrice, non documentati in atti.
Deve anche precisarsi che alcuna rilevanza nel presente giudizio possono avere le vicende penali riguardanti le parti.
Infine, diversamente da quanto sostenuto da parte opposta, non può dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta sospensione del titolo esecutivo nell'ambito del giudizio di revocazione, la quale, tra l'altro, preclude al creditore di intraprendere e/o procedere ad esecuzione forzata, poiché come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengono ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale” (Corte di Cass. Civ. ordinanza del 17.1.2023 n.
1257).
In considerazione della circostanza dell'adozione, nel corso del presente giudizio, di provvedimento relativo all'efficacia esecutiva del titolo, ed in considerazione delle plurime vicende giudiziarie intercorse tra le parti, appaiono sussistere i presupposti per compensare pagina 5 di 6 tra le parti le spese processuali nella misura del 50 %, condannando parte opponente, al pagamento del restante 50 % in favore di parte opposta, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa tra le parti le spese processuali nella misura del 50 % e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 12.334,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e con attribuzione ai procuratori antistatari.
02.09.2025.
Si comunichi.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6579.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Lodato;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti IR TO e Maria Luisa Damiano;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Nel merito: ln accoglimento alla proposta opposizione all' atto di precetto, accertare e dichiarare la inesistenza del diritto da parte della società " ad a gire nei confronti del Sig. , con Controparte_1 CP_2 condanna dell'opposta al pagamento delle spese.”. Per il convenuto: “ rigetto dell'opposizione a precetto e dell'istanza di sospensione ivi proposta, inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
pagina 1 di 6 Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 29.11.2021, con il quale la società , Controparte_1 agendo sulla scorta del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 3456/2014 reso dal Tribunale di Salerno con clausola di provvisoria esecuzione, già spedito con copia conforme esecutiva in data 19.11.2014, intimava il pagamento della complessiva somma di € 3.058.798,94. A sostegno della domanda eccepiva la nullità del precetto per motivi di fatto e di diritto;
in particolare, in fatto, specificava che il rapporto tra le odierne parti processuali, traeva origine dalla fideiussione prestata dal Sig. in data 18 febbraio 2012 a garanzia delle Parte_1 obbligazioni derivanti dal contratto di factoring di euro 1.770.000,00 stipulato tra le società
''Impresa e "Save One s.r.l. il 4.2.2012, per un importo massimo garantito di Controparte_1 euro 2.500.000,00. ln considerazione del parziale inadempimento delle obbligazioni assunte dalla "Save One s.r.l.", la società " proponeva ricorso per ingiunzione Controparte_1 di pagamento e, quindi veniva reso il decreto ingiuntivo n. 3456/14 del 27 ottobre 2014 dal
Tribunale di Salerno (r.g.n. 9232/14), con il quale veniva ingiunto alla società "Save One
S.r.l.", nonché al Sig. , in qualità di fideiussore, il pagamento in solido fra loro Parte_1 della somma di euro 2.688.389,00, oltre agli interessi. Successivamente alla notifica del decreto monitorio nel 2014 e alla notifica dell'atto di precetto nel 2016 la società "
[...]
promuoveva azione esecutiva (Tribunale di Nocera Inferiore, RGE 29/16), che CP_1 si concludeva con la vendita del bene. In pendenza della procedura esecutiva RGE n. 29/16, il Sig. in data 30.6.17, unitamente alla Save One S.r.l. proponeva querela innanzi alla Pt_1
Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, attesa l'usurarietà delle pattuizioni previste nei contratti di factoring stipulati tra le società " (incorporata dalla " Controparte_3 [...]
con atto di fusione del 4.5.2016) e "Save One s.r.l.", nonché in Controparte_1 considerazione delle coercizioni psicologiche a cui fu sottoposto il querelante, tenuto conto pagina 2 di 6 che la finanziaria era più che consapevole della situazione di precarietà economica in cui versava la "Save One s.r.l.", stante il diretto coinvolgimento della titolare della
[...]
nelle vicende finanziare. Veniva, pertanto, nominato un perito al fine di verificare Parte_2 la sussistenza del reato di usura ed il consulente della procura, dott. Persona_1 condividendo le conclusioni del consulente tecnico di parte, confermava la sussistenza di tassi usurai. Inoltre, i rapporti tra le parti erano stati oggetto di una prima transazione stipulata in data 9.5.2015, in ragione della quale la società Save One s.r.l. si impegnava a rinunciare alle difese giuridiche in essere, nonché a pagare la complessiva somma di euro 7.000.000, e di una successiva stipulata il 23.6.2016 con la quale avocava a sé tutti i rapporti intercorrenti tra le parti, oltre ad altri rapporti riconducibili sia alle società della famiglia IR TO e che ad altri soggetti giuridici. Tale accordo, secondo parte opponente, Controparte_4 aveva carattere novativo tenuto conto che aveva ad oggetto non solo la res litigiosa, ovvero il decreto ingiuntivo n. 3456/14, ma anche altri rapporti giuridici che esulavano dal giudizio monitorio. Dunque, unitamente alla caducazione dei titoli esecutivi, con tali accordi novativi, veniva meno anche la garanzia offerta dal sig. atteso che le parti di comune Parte_1 accordo non l'avevano conservata per il nuovo rapporto contrattuale.
Con comparsa depositata in data 20.5.2022 si costituiva la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., che chiedeva il rigetto dell'opposizione
[...]
e dell'istanza di sospensione. Parte opposta rilevava che parte opponente in data 12.5.2021 spiegava opposizione avverso altro e precedente atto di precetto notificatogli ad istanza della società comparente in data 5.5.2021 sempre in forza del medesimo d.i. n. 3456/2014 del
Tribunale di Salerno e nel corso di tale procedimento, incardinato al n. Rg 2659/2021, insisteva nella richiesta di sospensione del titolo ed il Giudice con ordinanza resa in data
14.10.2021 rigettava l'istanza di sospensione del titolo esecutivo, poi, riproposta con i medesimi motivi nel presente giudizio di opposizione a precetto. Nel contempo,
[...]
promuoveva anche giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi RGE n. Pt_1
712/2021 del medesimo Tribunale di Nocera Inferiore ed anche in tale sede il G.E. rigettava l'istanza di sospensione. In ogni caso, parte opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione stante l'inammissibilità delle doglianze sollevate le quali avrebbero dovuto essere necessariamente e tempestivamente sollevate nel corso del procedimento di cognizione, il quale era stato incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno al n. Rg 87/2015, dichiarato estinto per inattività delle parti e cancellato dal ruolo all'udienza del 4.5.2016, non riassunto nei pagina 3 di 6 termini, così come risulta dal certificato della cancelleria del medesimo Tribunale del
4.5.2017.
Nelle more del presente giudizio, l'opponente incardinava dinanzi al Tribunale di Salerno il giudizio di revocazione del titolo esecutivo ex art. 656 c.p.c. ed insisteva nella richiesta di sospensione del titolo esecutivo;
il giudice presso il Tribunale di Salerno investito del giudizio della revocazione del decreto ingiuntivo n. 3456/2014, sotteso al precetto qui opposto, con provvedimento comunicato in data 05.12.2023, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, come da documentazione allegata in atti.
Tanto premesso in fatto l'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
In primis, va chiarito che devono essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengano al merito della pretesa accertata nel provvedimento (nel caso di specie legittimazione attiva delle ricorrenti) azionata con il precetto impugnato. E' infatti pacifico in
Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008-Tribunale di Roma ordinanza 17.10.2024). Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di Cassazione ordinanza n. 22090/2021). Pertanto, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo devono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
36496 del 24 novembre 2021).
La presente opposizione, pertanto, avendo ad oggetto motivi pienamente afferenti al merito del provvedimento giudiziario costituente titolo esecutivo (usurarietà degli interessi pattuiti e nullità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti), si inserisce nel percorso giurisprudenziale richiamato, pertanto l'accertamento circa l'esistenza del diritto di credito pagina 4 di 6 vantato per i motivi di fatto e di diritto indicati (querela penale e carattere novativo delle transazioni), rientra nell'ambito dei poteri decisori del giudice della cognizione.
Deve anche evidenziarsi che l'accordo transattivo del 09.05.2015, espressamente privo di natura novativa, risulta precedente al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, il cui giudizio di opposizione risulta dichiarato estinto all'udienza del 04.05.2016, pertanto anche l'eccezione di intervenuta transazione andava sollevata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In merito invece alla transazione del 23/29.06.2016 si deve ritenere che la stessa non ha natura novativa in quanto l'accordo transattivo si doveva perfezionare solo all'esito di una serie di adempimenti della parte debitrice, non documentati in atti.
Deve anche precisarsi che alcuna rilevanza nel presente giudizio possono avere le vicende penali riguardanti le parti.
Infine, diversamente da quanto sostenuto da parte opposta, non può dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta sospensione del titolo esecutivo nell'ambito del giudizio di revocazione, la quale, tra l'altro, preclude al creditore di intraprendere e/o procedere ad esecuzione forzata, poiché come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengono ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale” (Corte di Cass. Civ. ordinanza del 17.1.2023 n.
1257).
In considerazione della circostanza dell'adozione, nel corso del presente giudizio, di provvedimento relativo all'efficacia esecutiva del titolo, ed in considerazione delle plurime vicende giudiziarie intercorse tra le parti, appaiono sussistere i presupposti per compensare pagina 5 di 6 tra le parti le spese processuali nella misura del 50 %, condannando parte opponente, al pagamento del restante 50 % in favore di parte opposta, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
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Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa tra le parti le spese processuali nella misura del 50 % e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 12.334,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e con attribuzione ai procuratori antistatari.
02.09.2025.
Si comunichi.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6