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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/09/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 106 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 106 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 18.12.2024 e promossa
[...]
con l'Avv. SPINOZZI MASSIMO VIA G. Parte_1 C.F._1
LEOPARDI 2 60121 ANCONA
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. SCRIBONI CATIA VIA Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI AGNELLI N. 22/24 FERMO .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n. 401/2022 del 28/06/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 ha opposto il decreto ingiuntivo mossole da col quale quest'ultima Controparte_1 Parte_1
rivendicava il saldo di lavori edili compiuti in immobile di proprietà dell'opponente, chiedendo la revoca del medesimo e l'accertamento di inadempimenti contrattuali, per opere male eseguite e ritardi.
Il Tribunale, ritenendo che il completamento dei lavori da parte di parte di altra impresa prima dell'inizio della causa, impedisca di ottenere dimostrazione sia dei lavori eseguiti, che degli inadempimenti, ha così deciso:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione proposta da revoca il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 7/17, emesso da Tribunale di Fermo in data 10.1.17;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
3) compensa le spese legali.
Ha interposto appello la lamentando con unico articolato motivo: Parte_1
- l'omessa applicazione da parte del primo giudice dell'art. 115 c.p.c., non avendo contestato l'opponente, l'esecuzione dei lavori di cui si chiede il pagamento,
- il rigetto delle istanze istruttorie, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, che avrebbero potuto dimostrare quantità e qualità dei lavori eseguiti.
L'appello non può essere accolto.
La committente ha contestato, già a partire dalla fase stragiudiziale, la consistenza delle opere come quantificate dall'impresa, evidenziando che alcune delle stesse erano state indebitamente duplicate nella consistenza, altre non eseguite.
Le contestazioni sul quantum sono state reiterate in causa, assieme a quelle per i vizi e il ritardo.
Le prove proposte, deposizioni che dovrebbero confermare il contenuto di fotografie, non consentono di raggiungere una prova tesaurizzabile ai fini del giudizio.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
ei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
respinge l'appello, condanna l'appellante alle spese, che liquida (considerando tre fasi e la semplicità della questione) in euro 2.000,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
pagina 2 di 3 Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 106 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 18.12.2024 e promossa
[...]
con l'Avv. SPINOZZI MASSIMO VIA G. Parte_1 C.F._1
LEOPARDI 2 60121 ANCONA
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. SCRIBONI CATIA VIA Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI AGNELLI N. 22/24 FERMO .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n. 401/2022 del 28/06/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 ha opposto il decreto ingiuntivo mossole da col quale quest'ultima Controparte_1 Parte_1
rivendicava il saldo di lavori edili compiuti in immobile di proprietà dell'opponente, chiedendo la revoca del medesimo e l'accertamento di inadempimenti contrattuali, per opere male eseguite e ritardi.
Il Tribunale, ritenendo che il completamento dei lavori da parte di parte di altra impresa prima dell'inizio della causa, impedisca di ottenere dimostrazione sia dei lavori eseguiti, che degli inadempimenti, ha così deciso:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione proposta da revoca il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 7/17, emesso da Tribunale di Fermo in data 10.1.17;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
3) compensa le spese legali.
Ha interposto appello la lamentando con unico articolato motivo: Parte_1
- l'omessa applicazione da parte del primo giudice dell'art. 115 c.p.c., non avendo contestato l'opponente, l'esecuzione dei lavori di cui si chiede il pagamento,
- il rigetto delle istanze istruttorie, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, che avrebbero potuto dimostrare quantità e qualità dei lavori eseguiti.
L'appello non può essere accolto.
La committente ha contestato, già a partire dalla fase stragiudiziale, la consistenza delle opere come quantificate dall'impresa, evidenziando che alcune delle stesse erano state indebitamente duplicate nella consistenza, altre non eseguite.
Le contestazioni sul quantum sono state reiterate in causa, assieme a quelle per i vizi e il ritardo.
Le prove proposte, deposizioni che dovrebbero confermare il contenuto di fotografie, non consentono di raggiungere una prova tesaurizzabile ai fini del giudizio.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
ei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
respinge l'appello, condanna l'appellante alle spese, che liquida (considerando tre fasi e la semplicità della questione) in euro 2.000,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
pagina 2 di 3 Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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